Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00332/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00172/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2026, proposto dalla sig.ra LO NN, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mugnano del Cardinale, non costituito in giudizio;
avverso e per l’annullamento - previa sospensione:
a - del provvedimento prot. n. 87 del 08.01.2026, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Mugnano del Cardinale ha dichiarato la decadenza del titolo abilitativo, formatosi per silentium , volto alla realizzazione di un fabbricato per civile abitazione;
b- ove e per quanto occorra ed ove lesiva, della delibera di G.C. n. 93 del 30.12.2025, recante l’adozione del P.U.C.;
c - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RO RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale n.87/20265 con il quale, a fronte dell’adozione del PUC ha : i) negato l’attestazione di decorso dei termini di formazione del titolo per decorrenza dei termini del procedimento , richiesto ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 380/2001 (richiesto con nota prot. n. 38 del 05/01/2026); ii ) dichiarato la decadenza del permesso di costruire, formatosi per silentium a seguito della istanza prot. n° 8117 del 25/09/2025 e finalizzato alla realizzazione di un fabbricato per civile abitazione posto alla via dell'Artigianato (f.llo 1, p.lle 2002 e 2003).
2. A detto provvedimento l’Amministrazione è addivenuta richiamandosi, in particolare, alla delibera di G.C. n° del 30.12.2025, avente ad oggetto “ adozione del piano urbanistico comunale (PUC) ” e nella quale si dava atto che: “in virtù di tale adozione, ai sensi dell'art., 3 comma l del Regolamento di attuazione per il Governo del territorio scattano le misure di salvaguardia di cui all'art. 10 della L.R. 16/2004 e ss.mm.ii.” . Sotto il profilo normativo, poi, il Comune ha fatto altresì riferimento all’art. 15. DPR 380/2001 e in particolare al suo comma quarto secondo cui “ Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio ”.
3. Avverso detti provvedimenti è dunque insorta la sig.ra LO NN affidando il proprio gravame a quattro motivi così rubricati : “I. Violazione di legge (art. 12 commi 3 e 15 – comma 4 del d.p.r. n. 380/2001; art. 6 del regolamento regionale n. 3/2025; art. 3 del regolamento regionale n. 5/2011) ; eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento – illogicità - sviamento – arbitrarietà); II – Violazione di legge (art. 12 commi 3 e 15 – comma 4 del d.p.r. n. 380/2001; art. 6 del regolamento regionale n. 3/2025; art. 3 e 10 del regolamento regionale n. 5/2011) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento – illogicità’ - sviamento – arbitrarietà); III – Violazione di legge (art. 12 commi 3 e 15 – comma 4 del d.p.r. n. 380/2001; art. 6 del regolamento regionale n. 3/2025; art. 3 e 10 del regolamento regionale n. 5/2011) - - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - erroneità manifesta - travisamento - illogicità - sviamento – arbitrarietà); IV - Violazione di legge (art. 7 l.n. 241/1990) - eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria – del presupposto - erroneità - travisamento)” .
4. Il Comune, seppure regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. All’odierna udienza pubblica, sentita la parte presente come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione, dato avviso della possibile definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
6. Il ricorso è manifestamente fondato e va dunque accolto.
7. Determinante per l’esito appena annunciato è la piana e duplice considerazione per cui l’adozione del Piano non costituisce elemento idoneo né per inibire - in assenza di ulteriori motivazioni del tutto assenti nella disamina comunale - la ormai avvenuta formazione del titolo per silentium ai sensi dell’art. 20 L. 241/1990, né per disporre la decadenza dallo stesso titolo ormai formatosi.
8. Sotto il primo profilo occorre in primo luogo ricordare che l'art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 dispone che “Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 ”.
9. Ciò posto rileva inoltre che l’inerzia del Comune su una domanda di permesso di costruire completa di tutta la documentazione determina la formazione del silenzio-assenso. Né è necessario, secondo il legislatore, a tal fine, che l’interessato dimostri la piena conformità delle opere alla regolamentazione urbanistica, poiché ciò “ da un lato, determinerebbe un sostanziale svuotamento dell'istituto del silenzio assenso, dall'altro lato, renderebbe del tutto pleonastica la previsione normativa di cui all'art. 20, comma 3, l. 241/1990, che prevede la possibilità per la p.a. di esercitare i poteri di autotutela previsti dagli art. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990” (Consiglio di Stato sez. IV, 26/03/2025, n. 2528).
9.1 Una volta formatosi il titolo per silenzio assenso - il che peraltro nemmeno è controverso nel caso in esame avendone il Comune disposto la decadenza - a fronte della istanza espressa dell’interessato, ai sensi dello stesso art. 20 comma 2 bis l.n. 241/1990 “ 2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” .
9.2 Altro è, invece, sussistendone i presupposti, l’esercizio eventuale di determinazioni in autotutela, ai sensi dei successivi art. 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/1990. In altri e diversi termini, una volta riconosciuta la formazione del silenzio assenso sulla richiesta di permesso di costruire, l'Amministrazione può incidere sull'attività di esecuzione del titolo tacito solo previo esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell'art. 20, comma 3, l. n. 241 del 1990, secondo il quale, nei casi in cui il silenzio dell'Amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'Amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies l.n. 241/1990 (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, n. 2171/2019).
10. Ebbene, applicando i suestesi principi alla vicenda odierna emerge, da un lato che, a fronte dell’istanza di permesso di costruire della NN si fosse formato il silenzio assenso; dall’altro che nel provvedimento impugnato, in alcun modo assimilabile a un atto di autotutela, il Comune non abbia individuato alcuna plausibile motivazione né per sostenere che detto silenzio non si fosse formato né tantomeno per rilevare eventuali illegittimità del titolo stesso.
11. Quanto al provvedimento di decadenza, invece, come ha rilevato con nitidezza la ricorrente, la misura dell’art. 15 comma 4 del TUED che, come riferito, prevede la decadenza dei permessi di costruire non eseguiti all’esito dell’approvazione del PRG, non riguarda la fase procedimentale precedente che culmina, invece, nell’atto di adozione dello strumento urbanistico fin qui emesso nella vicenda odierna.
11.1 Difatti l’adozione del Piano comporta solo l’applicazione delle misure di salvaguardia, non l’entrata in vigore delle previsioni urbanistiche di cui al Piano stesso; in proposito l’art. 12 del TUED prevede che le misure de quibus “ scattano automaticamente dalla data di adozione del nuovo piano urbanistico - peraltro senza necessità che questo sia stato pubblicato e reso esecutivo (Cons. Stato, Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1558; Id., 30 novembre 2020, n. 7516) - e si applicano a tutti i titoli edilizi non perfezionatisi, ivi inclusi quelli che si formano sulla scorta delle sole dichiarazioni dei privati, ossia la D.I.A. e - ora - la S.C.I.A.”. La stessa disciplina regionale richiamata dal Comune, vale a dire l’art. 3 comma l del Regolamento n. 5/2011 stabilisce che all’adozione del Piano scattano le misure di salvaguardia, ma non certo si applica la previsione decadenziale invece prevista dal già citato art. 15 comma quarto.
12. Al contrario le nuove previsioni urbanistiche entrano in vigore solo allorquando il Piano diventa efficace ovvero solo a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale ed alla successiva pubblicazione sul B.U.R.C.
12.1 Dal che consegue che l’Amministrazione non avrebbe giammai potuto dichiarare la decadenza del titolo autorizzatorio conseguito sol perché, dopo la sua formazione, sia stato adottato il P.U.C.
12.2 Il provvedimento impugnato, di conseguenza, ha erroneamente applicato l’art. 15 quarto comma TUED e viceversa non ha considerato che, a fronte dell’adozione del Piano avrebbe dovuto applicare le ben meno incisive disposizioni dell’art. 12 TUED, oltre che del pur citato Regolamento regionale, il quale, nella precipua fase procedimentale, stabilisce al comma 3 che “ in caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda ”.
12.2.1 La normativa è chiara, tanto che risulta quasi superfluo il richiamo alla giurisprudenza secondo cui “ L’art. 15, d.P.R. n. 380/2001, che riprende una norma contenuta nell'art. 31, l. 17 agosto 1942 n. 1150, è chiaro nello stabilire che il permesso di costruire decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio” (T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 1/10/2020, n. 4142).
13. Il ricorso è dunque fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
13.1 Consegue all’accoglimento del ricorso e dunque all’annullamento dell’atto impugnato che il Comune, entro e non oltre il termine perentorio di gg. trenta dalla comunicazione o se precedente dalla notifica della presente decisione dovrà rilasciare la richiesta attestazione, illegittimamente negata per le ragioni esposte in motivazione. Del resto ai sensi del già citato art. 20 comma 2 bis L. n. 241/1990, formatosi il titolo per silentium l’Amministrazione “ è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo.
14. La decisione che definisce il giudizio già in fase cautelare, tenendo conto della singolarità della vicenda e della sostanziale unicità del motivo di gravame, consente di disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, ordinando al Comune resistente di provvedere entro e non oltre il termine perentorio di gg. trenta dalla comunicazione o se precedente dalla notifica della presente decisione al rilascio dell’attestazione prevista dall’art. art. 20 comma 2 bis L. n. 241/1990, richiesta e illegittimamente negata per le ragioni esposte in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
RO RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO RR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO