Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 955
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della norma che disciplina il contributo unificato

    Il giudice ritiene la norma costituzionalmente legittima, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore. La previsione del contributo per ciascun richiedente è ragionevole, dato che si tratta di un diritto personalissimo. L'importo non è discriminatorio e non viola il principio di eguaglianza o il diritto di agire in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 955
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 955
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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