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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 955/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5635/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Telefono_1-15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Telefono_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Reggio Calabria - Piazza Castello 2 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 00 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 390/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sulla illegittimità perchè arbitraria e discriminatoria, del versamento del CU dovuto per ciascuna parte ricorrente. Insiste nella sproporzione del summenzionato CU in quanto non tiene in considerazione il valore della controversia e quindi suscettibile di minare l'accesso alla giustizia in violazione di quanto prescritto dall'art. 8 CEDU.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_2 e Ricorrente_1, proponevano ricorso nei confronti della Cancelleria della Corte d'Appello di Reggio Calabria avverso e per l'annullamento dell'invito al pagamento dell'integrazione del contributo unificato emesso dalla Cancelleria della Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 22.07.2025.
In fatto, hanno premesso di essere cittadini brasiliani e di aver proposto. avanti al Tribunale ordinario di
Reggio Calabria, per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, essendo discendenti in linea retta per nascita del sig. Nominativo_1, nato a [...] il [...].
Con sentenza n. 1053 del 2025 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso.
Contro tale sentenza gli odierni ricorrenti proponevano appello davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 26.06.2025; all'atto dell'iscrizione a ruolo, avevano depositato un'unica ricevuta telematica di avvenuto versamento del contributo unificato di € 777,00, oltre a € 27,00 per diritti forfettari di cancelleria. Il 22 luglio
2025, hanno poi ricevuto dalla Cancelleria del Tribunale una comunicazione avente ad oggetto la regolarizzazione del contributo unificato mediante il versamento di € 600,00 per ciascuna parte ricorrente essendo il contributo dovuto per ciascuna parte ricorrente ai sensi della legge di bilancio 2025 art. 1 co. 814.
Tale richiesta sarebbe conforme al dato normativo primario, in ordine alla cui applicazione non sono stati svolti motivi d'impugnazione.
I ricorrenti contestano, invece, la legittimità costituzionale della norma e concludono in via pregiudiziale affinché il giudice voglia ritenere la questione rilevante e non manifestamente infondata con tutti i successivi adempimenti, come per legge. Una volta definito l'incidente di costituzionalità ed espunta la norma impositiva dall'ordinamento giuridico, ne discenderebbe l'accoglimento del ricorso nel merito, con vittoria di spese.
La Cancelleria della Corte d'Appello di Reggio Calabria non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 26.01.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
E' pacifico in causa che l'amministrazione resistente abbia correttamente applicato l'art. 1, comma 814, L. 30 dicembre 2024, n. 207, che inserendo il comma 1 sexies all'art. 13 DPR n. 115/2002 ha previsto che “per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto è pari a 600 euro.
Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio”.
Nel caso di specie, era stato proposto un ricorso congiunto finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana per due distinti soggetti, cosicché l'ammontare del contributo unificato era necessariamente pari ad
€ 1.200,00.
Quanto alla lamentata incostituzionalità della norma, ritiene questo giudice che la stessa sia frutto della discrezionalità del legislatore esercitata nel rispetto del quadro costituzionale. Appare, in primo luogo, del tutto ragionevole prevedere la corresponsione del tributo a carico di ciascun richiedente, posto che oggetto della domanda è l'affermazione di un diritto personalissimo che – a prescindere dal tema della prova del fatto dedotto – sotto nessun profilo può risolversi nel riconoscimento di una utilità collettiva. La misura del contributo non è, poi, di importo tale da renderla oggettivamente discriminatoria e non si ravvisa, conseguentemente, né la violazione del principio di eguaglianza né l'ingiustificata ed arbitraria limitazione del diritto di agire in giudizio.
La questione è, in definitiva manifestamente infondata e da ciò discende il rigetto del ricorso.
La prossimità temporale tra la finanziaria che ha introdotto il comma 1 sexies all'art. 13 DPR n. 115/2002 ed il ricorso oggi in esame, porta ritenere equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Reggio Calabria, Sez. 7, definitivamente pronunciandosi così provvede: Rigetta il ricorso;
spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5635/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Telefono_1-15
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Telefono_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Reggio Calabria - Piazza Castello 2 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 00 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 390/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sulla illegittimità perchè arbitraria e discriminatoria, del versamento del CU dovuto per ciascuna parte ricorrente. Insiste nella sproporzione del summenzionato CU in quanto non tiene in considerazione il valore della controversia e quindi suscettibile di minare l'accesso alla giustizia in violazione di quanto prescritto dall'art. 8 CEDU.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_2 e Ricorrente_1, proponevano ricorso nei confronti della Cancelleria della Corte d'Appello di Reggio Calabria avverso e per l'annullamento dell'invito al pagamento dell'integrazione del contributo unificato emesso dalla Cancelleria della Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 22.07.2025.
In fatto, hanno premesso di essere cittadini brasiliani e di aver proposto. avanti al Tribunale ordinario di
Reggio Calabria, per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, essendo discendenti in linea retta per nascita del sig. Nominativo_1, nato a [...] il [...].
Con sentenza n. 1053 del 2025 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso.
Contro tale sentenza gli odierni ricorrenti proponevano appello davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 26.06.2025; all'atto dell'iscrizione a ruolo, avevano depositato un'unica ricevuta telematica di avvenuto versamento del contributo unificato di € 777,00, oltre a € 27,00 per diritti forfettari di cancelleria. Il 22 luglio
2025, hanno poi ricevuto dalla Cancelleria del Tribunale una comunicazione avente ad oggetto la regolarizzazione del contributo unificato mediante il versamento di € 600,00 per ciascuna parte ricorrente essendo il contributo dovuto per ciascuna parte ricorrente ai sensi della legge di bilancio 2025 art. 1 co. 814.
Tale richiesta sarebbe conforme al dato normativo primario, in ordine alla cui applicazione non sono stati svolti motivi d'impugnazione.
I ricorrenti contestano, invece, la legittimità costituzionale della norma e concludono in via pregiudiziale affinché il giudice voglia ritenere la questione rilevante e non manifestamente infondata con tutti i successivi adempimenti, come per legge. Una volta definito l'incidente di costituzionalità ed espunta la norma impositiva dall'ordinamento giuridico, ne discenderebbe l'accoglimento del ricorso nel merito, con vittoria di spese.
La Cancelleria della Corte d'Appello di Reggio Calabria non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 26.01.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
E' pacifico in causa che l'amministrazione resistente abbia correttamente applicato l'art. 1, comma 814, L. 30 dicembre 2024, n. 207, che inserendo il comma 1 sexies all'art. 13 DPR n. 115/2002 ha previsto che “per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana il contributo dovuto è pari a 600 euro.
Il contributo è dovuto per ciascuna parte ricorrente, anche se la domanda è proposta congiuntamente nel medesimo giudizio”.
Nel caso di specie, era stato proposto un ricorso congiunto finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana per due distinti soggetti, cosicché l'ammontare del contributo unificato era necessariamente pari ad
€ 1.200,00.
Quanto alla lamentata incostituzionalità della norma, ritiene questo giudice che la stessa sia frutto della discrezionalità del legislatore esercitata nel rispetto del quadro costituzionale. Appare, in primo luogo, del tutto ragionevole prevedere la corresponsione del tributo a carico di ciascun richiedente, posto che oggetto della domanda è l'affermazione di un diritto personalissimo che – a prescindere dal tema della prova del fatto dedotto – sotto nessun profilo può risolversi nel riconoscimento di una utilità collettiva. La misura del contributo non è, poi, di importo tale da renderla oggettivamente discriminatoria e non si ravvisa, conseguentemente, né la violazione del principio di eguaglianza né l'ingiustificata ed arbitraria limitazione del diritto di agire in giudizio.
La questione è, in definitiva manifestamente infondata e da ciò discende il rigetto del ricorso.
La prossimità temporale tra la finanziaria che ha introdotto il comma 1 sexies all'art. 13 DPR n. 115/2002 ed il ricorso oggi in esame, porta ritenere equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Reggio Calabria, Sez. 7, definitivamente pronunciandosi così provvede: Rigetta il ricorso;
spese compensate.