Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi: il codice per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi adottato con risoluzione A.849(20) dell'assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997;
b) sinistro grave: il sinistro di cui alla definizione contenuta nella circolare MSC-MEPC.3/Circ.3 del comitato per la sicurezza marittima e del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO del 18 dicembre 2008;
c) traghetto RO-RO: le navi di cui alla definizione contenuta nell' articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 , attuativo della direttiva 1999/35/CE ;
d) unita' veloce da passeggeri: le unita' veloci di cui alla definizione contenuta nell' articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 , attuativo della direttiva 1999/35/CE ;
e) registratore dei dati di viaggio (VDR): il registratore di cui alla definizione contenuta nella risoluzione A.861(20) dell'assemblea dell'IMO e nella risoluzione MSC.163(78) del comitato per la sicurezza marittima dell'IMO;
f) raccomandazione in materia di sicurezza: qualsiasi proposta formulata, anche ai fini di registrazione e controllo:
1) dall'organismo inquirente di cui all'articolo 4, o dall'organismo inquirente dello Stato estero che in forza di preventivi accordi con l'Amministrazione svolge o dirige l'inchiesta di sicurezza in base alle informazioni derivanti da tale inchiesta;
2) dalla Commissione in base ad una analisi astratta dei dati e ai risultati delle inchieste di sicurezza realizzate;
g) organismo investigativo: l'organismo investigativo sui sinistri marittimi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4 del presente decreto;
h) investigatore: persona fisica, appartenente all'Organismo investigativo preposta all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'indagine o di parte di essa;
i) consulente: persona fisica non appartenente all'organismo investigativo, iscritto all'elenco degli esperti di cui all'articolo 4, comma 4, dotato di specifica esperienza nel settore marittimo, di cui puo' avvalersi l'organismo investigativo.
2. Ai fini del presente decreto, le seguenti espressioni, vanno intese secondo le definizioni contenute nel codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi:
a) sinistro marittimo;
b) sinistro molto grave;
c) incidente marittimo;
d) inchiesta di sicurezza sul sinistro o incidente marittimo;
e) Stato che dirige l'inchiesta;
f) Stato titolare di interessi rilevanti.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 1 del decreto legislativo n. 28 del 2001 , citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:
a) "traghetto ro-ro": una nave marittima da passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta piu' di dodici passeggeri;
b) "unita' veloce da passeggeri": un'unita' veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri (2);
c) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1) il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi,
2) un bambino di eta' inferiore a un anno;
d) "Convenzione Solas del 1974": la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313 , e con la legge 4 giugno 1982, n. 438 , che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 29 aprile 1999;
e) "codice per le unita' veloci (HSC Code)": il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 29 aprile 1999;
f) "servizio di linea": una serie di collegamenti effettuati da un traghetto ro-ro o da un'unita' veloce da passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:
1) in base ad un orario pubblicato;
oppure
2) con collegamenti tanto regolari o frequenti da Costituire una serie sistematica evidente;
g) "certificati":
1) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita' veloci da passeggeri che effettuano viaggi internazionali, i certificati di sicurezza emessi a norma della convenzione Solas del 1974, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;
2) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita' veloci da passeggeri che effettuano viaggi nazionali i certificati di sicurezza emessi a norma del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 , unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;
h) "certificato di esenzione": qualsiasi certificato emesso a norma del capitolo I regola B/12, lettera a), punto VI), della "convenzione Solas del 1974";
i) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
l) "autorita' marittima": gli uffici locali di cui all' art. 17 del codice della navigazione secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
m) "amministrazione dello Stato di bandiera": le autorita' competenti dello Stato la cui bandiera il traghetto ro-ro o l'unita' veloce e' autorizzata a battere;
n) "Stato ospite". lo Stato membro dell'Unione europea dal cui porto, o verso il cui porto un traghetto ro-ro o un'unita' veloce da passeggeri effettua un servizio di linea;
o) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto nazionale o tra due porti nazionali;
p) "organismo riconosciuto": "organismo riconosciuto a norma dell' art. 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 ;
q) "societa'": una societa' che gestisce uno o piu' traghetti ro-ro per i quali e' stato rilasciato un documento di conformita' a norma dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, come modificato dal Regolamento CE n.179/98 della Commissione, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto roro), o una societa' che gestisce unita' veloci da passeggeri alla quale e' stato rilasciato un documento di conformita' ai sensi della regola IX/4 della convenzione Solas del 1974, ovvero ogni altra impresa di navigazione esercente unita' veloci da passeggeri in navigazione nazionale;
r) "visita specifica": una visita effettuata ai sensi degli articoli 6 e 8;
s) "ispettore qualificato": ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente i requisiti di cui all'allegato V;
t) "I.MO.": Organizzazione Internazionale Marittima;
u) "I.L.O.": Organizzazione Internazionale del Lavoro.».
- Per la direttiva 1999/35/CE , si veda nelle note alle premesse.
a) codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi: il codice per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi adottato con risoluzione A.849(20) dell'assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997;
b) sinistro grave: il sinistro di cui alla definizione contenuta nella circolare MSC-MEPC.3/Circ.3 del comitato per la sicurezza marittima e del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO del 18 dicembre 2008;
c) traghetto RO-RO: le navi di cui alla definizione contenuta nell' articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 , attuativo della direttiva 1999/35/CE ;
d) unita' veloce da passeggeri: le unita' veloci di cui alla definizione contenuta nell' articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 , attuativo della direttiva 1999/35/CE ;
e) registratore dei dati di viaggio (VDR): il registratore di cui alla definizione contenuta nella risoluzione A.861(20) dell'assemblea dell'IMO e nella risoluzione MSC.163(78) del comitato per la sicurezza marittima dell'IMO;
f) raccomandazione in materia di sicurezza: qualsiasi proposta formulata, anche ai fini di registrazione e controllo:
1) dall'organismo inquirente di cui all'articolo 4, o dall'organismo inquirente dello Stato estero che in forza di preventivi accordi con l'Amministrazione svolge o dirige l'inchiesta di sicurezza in base alle informazioni derivanti da tale inchiesta;
2) dalla Commissione in base ad una analisi astratta dei dati e ai risultati delle inchieste di sicurezza realizzate;
g) organismo investigativo: l'organismo investigativo sui sinistri marittimi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4 del presente decreto;
h) investigatore: persona fisica, appartenente all'Organismo investigativo preposta all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'indagine o di parte di essa;
i) consulente: persona fisica non appartenente all'organismo investigativo, iscritto all'elenco degli esperti di cui all'articolo 4, comma 4, dotato di specifica esperienza nel settore marittimo, di cui puo' avvalersi l'organismo investigativo.
2. Ai fini del presente decreto, le seguenti espressioni, vanno intese secondo le definizioni contenute nel codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi:
a) sinistro marittimo;
b) sinistro molto grave;
c) incidente marittimo;
d) inchiesta di sicurezza sul sinistro o incidente marittimo;
e) Stato che dirige l'inchiesta;
f) Stato titolare di interessi rilevanti.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 1 del decreto legislativo n. 28 del 2001 , citato nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:
a) "traghetto ro-ro": una nave marittima da passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta piu' di dodici passeggeri;
b) "unita' veloce da passeggeri": un'unita' veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri (2);
c) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1) il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi,
2) un bambino di eta' inferiore a un anno;
d) "Convenzione Solas del 1974": la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313 , e con la legge 4 giugno 1982, n. 438 , che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 29 aprile 1999;
e) "codice per le unita' veloci (HSC Code)": il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 29 aprile 1999;
f) "servizio di linea": una serie di collegamenti effettuati da un traghetto ro-ro o da un'unita' veloce da passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:
1) in base ad un orario pubblicato;
oppure
2) con collegamenti tanto regolari o frequenti da Costituire una serie sistematica evidente;
g) "certificati":
1) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita' veloci da passeggeri che effettuano viaggi internazionali, i certificati di sicurezza emessi a norma della convenzione Solas del 1974, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;
2) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita' veloci da passeggeri che effettuano viaggi nazionali i certificati di sicurezza emessi a norma del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 , unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;
h) "certificato di esenzione": qualsiasi certificato emesso a norma del capitolo I regola B/12, lettera a), punto VI), della "convenzione Solas del 1974";
i) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
l) "autorita' marittima": gli uffici locali di cui all' art. 17 del codice della navigazione secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
m) "amministrazione dello Stato di bandiera": le autorita' competenti dello Stato la cui bandiera il traghetto ro-ro o l'unita' veloce e' autorizzata a battere;
n) "Stato ospite". lo Stato membro dell'Unione europea dal cui porto, o verso il cui porto un traghetto ro-ro o un'unita' veloce da passeggeri effettua un servizio di linea;
o) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto nazionale o tra due porti nazionali;
p) "organismo riconosciuto": "organismo riconosciuto a norma dell' art. 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 ;
q) "societa'": una societa' che gestisce uno o piu' traghetti ro-ro per i quali e' stato rilasciato un documento di conformita' a norma dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, come modificato dal Regolamento CE n.179/98 della Commissione, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto roro), o una societa' che gestisce unita' veloci da passeggeri alla quale e' stato rilasciato un documento di conformita' ai sensi della regola IX/4 della convenzione Solas del 1974, ovvero ogni altra impresa di navigazione esercente unita' veloci da passeggeri in navigazione nazionale;
r) "visita specifica": una visita effettuata ai sensi degli articoli 6 e 8;
s) "ispettore qualificato": ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente i requisiti di cui all'allegato V;
t) "I.MO.": Organizzazione Internazionale Marittima;
u) "I.L.O.": Organizzazione Internazionale del Lavoro.».
- Per la direttiva 1999/35/CE , si veda nelle note alle premesse.