Sentenza 1 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/08/2018, n. 37212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37212 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 16/01/2017 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AN Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
udito, per il ricorrente, l'avvocato Cosimo Lodeserto, quale sostituto processuale dell'avvocato Marcello Falcone, che si è associato alla richiesta del Pubblico ministero.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza emessa in data 16 gennaio 2017, la Corte di appello di Lecce ha riformato solo in punto di pena la sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva condannato AN NO per il reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice, commesso in data 7 agosto 2009, e gli ha irrogato la pena di sei mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena condizionata allo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività per la durata di tre mesi. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato Marcello Falcone, difensore di fiducia di AN NO, articolando quattro motivi, con i quali deduce: a) violazione di legge con riferimento alla configurabilità del reato, posto che, fino alla riforma dell'art. 388 cod. pen., entrata in vigore 1'8 agosto 2009, il reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice presupponeva necessariamente una sentenza, mentre nel caso di specie era stato adottato solo un decreto ingiuntivo;
b) violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla sussistenza del fatto, in quanto non vi sono stati atti simulati o fraudolenti, o comunque non vi è stato dolo, siccome il conferimento dei beni nel trust non è stato mai trascritto e non è stato perciò mai opponibile ai creditori;
c) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla determinazione della pena;
d) violazione di legge vizio di motivazione avendo riguardo alla subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività. Il ricorso non appare prima facie affetto da immanenti cause di inammissibilità. Nondimeno il reato contestato al ricorrente (mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice commesso il 7 agosto 2009) si rivela, in assenza di utili periodi di sospensione del relativo termine, ormai estinto per prescrizione, spirata in data 28 marzo 2017 (debbono calcolarsi un mese e ventuno giorni di sospensione), appena tre mesi dopo la pronuncia dell'impugnata sentenza di secondo grado, e circa sei mesi prima della trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Da questa evenienza discende ipso iure l'obbligo di immediata declaratoria della indicata causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire ad una decisione più favorevole all'imputato per gli effetti di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Ciò in quanto i motivi dedotti in punto di responsabilità, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex art.157 cod. pen., produttivo dell'indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in data 18 luglio 2018 Il Consigliere estensore Il Presi