Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5337/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5337/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 23.10.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
Parte_1
(c.f.: ), sito in Pagani alla via Filettine n. 42, nella persona
[...] P.IVA_1
dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in VIA ASTARITA, 44 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. GARGANO ATTILIO (c.f.: ) e dell'Avv. C.F._1
Francesco Pascale, dai quali è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO contumace
Oggetto: altri rapporti condominiali.
Conclusioni: Come in atti.
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I condomini “parti comuni” del e sito all'interno Parte_1 Parte_2
del hanno agito in giudizio nei confronti dei condomini Parte_1 Controparte_2
e al fine di ottenere il pagamento degli oneri condominiali ordinari e Controparte_1
straordinari nella misura complessiva rispettivamente di euro 2.393,16 (euro 1271,29 in favore del ed euro 1121,87 in favore del parti comuni) e di Parte_2 Parte_2
euro 2319,05.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti, non costituitisi in giudizio sebbene ritualmente citati.
Giova premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità attraverso il consuntivo
"si accertano le spese e si approva lo stato di ripartizione definitivo che legittima l'amministratore ad agire contro i condomini per il recupero delle quote poste a loro carico"
(cfr. Cass. civ., sent. n. 454 del 11.01.2017).
Per assolvere all'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. il deve produrre Parte_2
le delibere assembleari di approvazione del consuntivo, nonché il riparto delle spese, documenti questi che devono essere previamente allegati alla convocazione di assemblea ed oggetto di approvazione.
Nel caso di specie, il ha prodotto degli estratti conto elaborati Parte_2
dall'amministratore, non sottoposti all'esame ed alla delibera dell'assemblea dei condomini, riepilogativi di tutti i saldi dovuti dai convenuti nelle varie annualità.
Tali documenti, a formazione unilaterale né posti al vaglio dell'assemblea dei condomini, non rappresentano una valida prova scritta del credito vantato dal . Parte_2
Solo i consuntivi approvati, difatti, consentono di individuare l'onere condominiale posto in capo ai convenuti.
Tuttavia, con nota di deposito del 30.9.2019, parte attrice ha prodotto atto di riconoscimento del debito sottoscritto da e due assegni emessi da Controparte_2
per il pagamento degli oneri condominiali. Controparte_1
Il Tribunale ritiene tale produzione ammissibile, in quanto trattandosi di documenti, di formazione successiva allo spirare dei termini perentori di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., essi potevano essere prodotti in giudizio non oltre la precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. civ. 25655/2014).
Nel caso di specie, detti documenti sono stati prodotti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2019 e, dunque sono ammissibili ed utilizzabili.
Pagina 2 di 4 Tale documentazione risulta idonea a comprovare le ragioni creditorie del , Parte_2
in virtù del disposto di cui all'art. 1988 c.c., in base al quale la promessa di pagamento
(assegni emessi da e la ricognizione del debito (riconoscimenti del debito Controparte_1
sottoscritti da ) dispensano colui a favore del quale è fatta dall'onere di Controparte_2
provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Nel caso di specie, i convenuti non hanno fornito la prova contraria, preferendo rimanere contumaci.
Pertanto, va condannato al pagamento della somma di euro 1271,29 Controparte_2
in favore del e di euro 1121,87 in favore del parti comuni, Parte_2 Parte_2
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Nel corso del giudizio il ha documentato il pagamento degli oneri Parte_2
condominiali da parte di e, pertanto risulta cessata la materia del Controparte_1
contendere in relazione alla posizione di detto condomino, il quale va, comunque, condannato, unitamente all'altro convenuto soccombente, al pagamento delle spese processuali in base al principio della soccombenza virtuale, stante la fondatezza della domanda di pagamento, per come documentalmente provato dai Parte_1
Le spese di lite vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento proposta nei confronti di Controparte_1
2) Condanna al pagamento delle seguenti somme: a) euro 1271,29 in Controparte_2
favore del , oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) Parte_2
euro 1121,87 in favore del parti comuni, oltre interessi legali dalla Parte_2
domanda al soddisfo;
3) Condanna e in solido, al pagamento delle Controparte_2 Controparte_1
spese di lite in favore degli avv.ti Francesco Pascale e Attilio Gargano, difensori degli attori dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 183,25 per spese vive ed euro
2.552,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
Pagina 3 di 4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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