Sentenza 13 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/12/2025, n. 9525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9525 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09525/2025REG.PROV.COLL.
N. 03608/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3608 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato AF Folino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 16883/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025, il Cons. NI ME e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante ha impugnato con ricorso in appello la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 16 ottobre 2025.
2. Il provvedimento di diniego di cittadinanza impugnato in primo grado è motivato in relazione ad alcuni reati (invero anche piuttosto gravi) commessi dal ricorrente quando era minorenne, per i quali era intervenuta estinzione a seguito dell’esito positivo della messa alla prova.
Le questioni dedotte riguardano il corretto esercizio del potere discrezionale, avuto riguardo al fatto che i reati in questione sono stati commessi in un periodo risalente, laddove il ricorrente allo stato risulta inserito in un contesto di piena legittimità, a fronte del fatto che tali reati risultano (almeno in punto di qualificazione) gravi.
In argomento non può essere condivisa l’affermazione del primo giudice secondo la quale nella fattispecie dedotta il titolo di reato avrebbe riguardo a dei “ reati d’indole ”, tali da condizionare in quanto tali, ed evidentemente nella prospettiva del c.d. diritto penale d’autore, la personalità del soggetto e conseguentemente il giudizio di meritevolezza della cittadinanza (essendo tale giudizio normativamente regolato da parametri che hanno riguardo, al contrario, a valutazioni non astratte e presuntive, ove anche in tesi condivisibili).
Deve allora osservarsi che i reati in questione ricadono nel c.d. periodo di osservazione, ossia nel decennio anteriore alla domanda di concessione della cittadinanza.
La stessa sentenza di non doversi procedere prodotta dall’appellante attesta che si è sì addivenuti alla declaratoria di estinzione del reato per superamento della messa alla prova, ma con qualche “criticità” di cui il Tribunale per i minori ha dato atto.
4. Sotto altro profilo certamente fondata è la censura con cui si deduce che il provvedimento di diniego impugnato in primo grado fa erroneamente riferimento ad un preavviso di rigetto che non risulta dagli atti essere stato invece mai notificato.
Il provvedimento impugnato è anteriore alla modifica dell’articolo 21- octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, intervenuta nel 2020, sicché in astratto si potrebbe effettivamente assumere, come fatto dal T.A.R., l’irrilevanza in concreto dell’omissione.
Nondimeno tale omissione assume però nel caso in esame una portata concretamente viziante, dal momento che ove l’incombente fosse stato realmente assolto esso – stante l’ampia discrezionalità che connota la valutazione de qua – avrebbe consentito una valutazione più ponderata da parte dell’Amministrazione, anziché trasferirla poi nella sede giudiziale.
Il procedimento avrebbe infatti in tal caso potuto vagliare anche gli elementi favorevoli addotti dall’istante, come l’intervenuto acquisto della cittadinanza da parte dei suoi parenti, nell’ottica di una valutazione complessiva della sussistenza o meno dei presupposti su cui fondare l’esercizio del potere in esame.
5. Il gravame deve essere pertanto per questa parte accolto, assorbito quant’altro, con conseguente accoglimento nella corrispondente parte del ricorso di primo grado ed annullamento del provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AF GR, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
NI ME, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI ME | AF GR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.