Art. 3.
Per gli agenti della carriera d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di tempo previsti per l'aumento dello stipendio, nei gradi della predetta carriera, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato.
Per gli agenti della carriera d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provenienti dai sottufficiali delle Forze armate e nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di tempo previsti per l'aumento dello stipendio, nei gradi della predetta carriera, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato.