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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/11/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3310/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3310/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._1 il 14.12.1970 e residente a [...], Corso Mazzini n. 97 (avv. Chiara Donati)
e
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.01.1981 e residente a [...] (avv. Chiara Donati)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
04.08.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in data 08.10.2007; Persona_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , Parte_1
C.F. , nata a [...] il [...] e , C.F. C.F._1 Controparte_1
, nato a [...] il [...], celebrato con rito civile il C.F._2
23.04.2007 a Sabaudia (LT), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.6, parte I, anno 2007;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Sabaudia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I Signori e continueranno a vivere separati, come già vivono da tempo, nelle Parte_1 CP_1
rispettive residenze.
2) Il figlio , il quale diverrà maggiorenne in data 08.10.2025, verrà affidato congiuntamente Per_1
ai genitori fino a quella data e continuerà a vivere con la madre, presso la quale manterrà la residenza, anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
3) Il figlio potrà vedere liberamente il padre, compatibilmente con i propri impegni scolastici, Per_1
sportivi e ricreativi e trascorrere con il medesimo anche periodi di vacanza da concordarsi fra i genitori.
4) Il sig. sarà tenuto a contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo CP_1 Per_1
mensilmente alla sig.ra un assegno dell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), Parte_1
assoggettato a rivalutazione Istat annuale, nonche facendosi carico delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%, previamente concordate e debitamente comunicate, come specificate dal
Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna. Si concorda espressamente che fra le spese straordinarie da suddividersi al 50% rientrino anche quelle per l'acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, moto, automobile). I suddetti obblighi inizieranno a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso e perdureranno fino all'indipendenza economica del figlio. Ai fini del calcolo della rivalutazione Istat, si farà riferimento alla data di deposito del presente ricorso.
5) Le parti convengono che la facoltà di richiedere il riconoscimento e l'erogazione dell'assegno unico da parte del competente Ente Previdenziale (INPS), se e come spettante, venga attribuita in via esclusiva alla sig.ra ed il sig. si impegna fin da ora a sottoscrivere le richieste Parte_1 CP_1
necessarie.
6) Le parti dichiarano reciprocamente di non aver piu nulla a pretendere l'una dall'altra, avendo risolto ogni pendenza economica tra loro, sia in ordine agli obblighi scaturenti dallo scioglimento del matrimonio, sia per ogni altro titolo derivante dal pregresso matrimonio e, conseguentemente,
rinunciano a qualsiasi pretesa, per qualsiasi titolo, ragione e causa, anche qui non dedotti, l'uno nei confronti dell'altro.
7) Le parti rinunciano, fin da ora, a qualsiasi forma di impugnazione della sentenza, in caso di accoglimento delle richieste.
8) Le spese vive ed i compensi del legale per la consulenza e l'assistenza nella presente procedura saranno sostenuti dalla sig.ra ” Parte_1
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3310/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._1 il 14.12.1970 e residente a [...], Corso Mazzini n. 97 (avv. Chiara Donati)
e
C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01.01.1981 e residente a [...] (avv. Chiara Donati)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
04.08.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in data 08.10.2007; Persona_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , Parte_1
C.F. , nata a [...] il [...] e , C.F. C.F._1 Controparte_1
, nato a [...] il [...], celebrato con rito civile il C.F._2
23.04.2007 a Sabaudia (LT), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.6, parte I, anno 2007;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Sabaudia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I Signori e continueranno a vivere separati, come già vivono da tempo, nelle Parte_1 CP_1
rispettive residenze.
2) Il figlio , il quale diverrà maggiorenne in data 08.10.2025, verrà affidato congiuntamente Per_1
ai genitori fino a quella data e continuerà a vivere con la madre, presso la quale manterrà la residenza, anche dopo il raggiungimento della maggiore età.
3) Il figlio potrà vedere liberamente il padre, compatibilmente con i propri impegni scolastici, Per_1
sportivi e ricreativi e trascorrere con il medesimo anche periodi di vacanza da concordarsi fra i genitori.
4) Il sig. sarà tenuto a contribuire al mantenimento del figlio corrispondendo CP_1 Per_1
mensilmente alla sig.ra un assegno dell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), Parte_1
assoggettato a rivalutazione Istat annuale, nonche facendosi carico delle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%, previamente concordate e debitamente comunicate, come specificate dal
Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna. Si concorda espressamente che fra le spese straordinarie da suddividersi al 50% rientrino anche quelle per l'acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, moto, automobile). I suddetti obblighi inizieranno a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso e perdureranno fino all'indipendenza economica del figlio. Ai fini del calcolo della rivalutazione Istat, si farà riferimento alla data di deposito del presente ricorso.
5) Le parti convengono che la facoltà di richiedere il riconoscimento e l'erogazione dell'assegno unico da parte del competente Ente Previdenziale (INPS), se e come spettante, venga attribuita in via esclusiva alla sig.ra ed il sig. si impegna fin da ora a sottoscrivere le richieste Parte_1 CP_1
necessarie.
6) Le parti dichiarano reciprocamente di non aver piu nulla a pretendere l'una dall'altra, avendo risolto ogni pendenza economica tra loro, sia in ordine agli obblighi scaturenti dallo scioglimento del matrimonio, sia per ogni altro titolo derivante dal pregresso matrimonio e, conseguentemente,
rinunciano a qualsiasi pretesa, per qualsiasi titolo, ragione e causa, anche qui non dedotti, l'uno nei confronti dell'altro.
7) Le parti rinunciano, fin da ora, a qualsiasi forma di impugnazione della sentenza, in caso di accoglimento delle richieste.
8) Le spese vive ed i compensi del legale per la consulenza e l'assistenza nella presente procedura saranno sostenuti dalla sig.ra ” Parte_1
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè