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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1142/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2423/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Mugnano Di Napoli - Sede 80018 Mugnano Di Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12853/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 19 e pubblicata il 13/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13735 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13574 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7425/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano gli avvisi di accertamento IMU emessi dal comune di Mugnano di Napoli relativi all'anno d'imposta 2018 (nr. 13735 per euro 6.535,59 per Nom_3 Nominativo_4 e n. 13754 per euro 6479,72 per ), notificati ai ricorrenti quali eredi. Lamentavano il difetto di legittimazione passiva, non avendo acquisito la qualità di eredi in mancanza di accettazione;
la nullità e/o inesistenza della notifica, anche perché eseguita da poste private;
l'eccezione di prescrizione e decadenza dell'obbligazione tributaria;
la totale carenza di motivazione per relationem e violazione art. 7 l. 212/2000 in relazione all'immobile area fabbricabile, zona D foglio 1 part. 1915 mq 6549, nonché in relazione agli immobili foglio 3 part. 352 sub 6, sub 7, sub 8, sub 9 e l'illegittimità delle aliquote fissate nel periodo di surroga commissariale oltre che della delibera di giunta comunale 94/2011 e del consiglio comunale n. 34/2012, della deliberazione commissariale n. 3/2014 e di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale contenuto generale. Il comune di Mugnano di Napoli si costituiva in giudizio e controdeduceva. La Corte di primo grado rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento di euro 1500,00 in favore del Comune resistente.
2. L'appello dei contribuenti lamenta che:
- la prima Corte non abbia valutato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva: i ricorrenti risultavano solo chiamati alla delazione ereditaria e non avevano accettato la stessa, cosicché non risultavano legittimati passivi: la Corte di primo grado avrebbe confuso il profilo sostanziale della posizione debitoria con l'individuazione del luogo della notifica, che ai sensi dell'art. 63 e 65 d.P.R. 600 del 1973 non deroga alla disciplina del codice civile. L'onere della prova della accettazione o della volontà equipollente grava sul creditore che nulla ha provato a riguardo;
- l'art. 65 cit. consente la notifica agli eredi presso il domicilio del de cuius ma erroneamente la sentenza di primo grado non ha tenuto in conto che gli avvisi impugnati sono stati rivolti ai de cuius Nominativo_4 e Nominativo_3 e non agli eredi impersonalmente. Né risulta corretto ritenere che la impugnazione degli avvisi abbia effetto sanante della nullità della notifica. Inoltre, la notifica avveniva a mezzo operatore postale privato e la raccomandata informativa risultava solo inviata;
- gli atti impugnati, a differenza di quanto ritenuto dalla prima Corte, sono nulli per carenza di motivazione, non essendo allegato o riprodotto l'atto richiamato per relationem, anche quanto ai criteri di determinazione dell'imposta. In particolare, il riferimento alla delibera 94/2011 è errato in quanto la stessa farebbe riferimento a valori diversi da quelli di mercato, che invece sono da porsi a base della valutazione, secondo la Corte di cassazione;
- lamenta anche l'impugnazione che: il Comune non ha mai notificato la modifica della rendita catastale per i 4 immobili della particella 352, senza prendere atto delle modifiche di valore ritenute dalla Agenzia delle Entrate rispetto al maggior valore valutato dal Comune di Mugnano (immobili sub Dati Catast_1 . Le aliquote sono tenute al massimo consentito senza alcuna giustificazione adeguata;
il Comune depositava un atto di conciliazione con il quale determinava in euro 90,00 a mq il valore dei terreni, il che aveva valore confessorio;
gli appellanti hanno prodotto atti relativi a immobili viciniori a riprova del più basso valore di mercato;
allegano a riguardo consulenza di parte e chiedono consulenza di ufficio.
3. Non si è costituito il Comune di Mugnano.
4. All'esito della udienza, la Corte di Giustizia ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Vanno qui richiamate e condivise le ragioni poste alla base della sentenza di primo grado. Quanto alla doglianza inerente alla legittimazione passiva deve osservarsi che in tema di contenzioso tributario, a fronte di una pretesa impositiva esercitata sulla base della dichiarazione di successione, spetta agli interessati dare la prova di eventuali vicende successive, estintive o modificative della pretesa impositiva, quali la rinuncia all'eredità, al legato ovvero l'accertamento della qualità di legatario anziché di quella di erede (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20935 del 30/06/2022 - Rv. 665065 - 01). Nel caso di specie i contribuenti non hanno dato prova di avere rinunciato alla qualità di erede, di avere accettato con beneficio di inventario o altro. La doglianza sul punto è infondata. Quanto alla notifica, va evidenziato come la notifica effettuata sia stata comunque sanata dall'impugnazione proposta dagli eredi, come ritenuto dalla sentenza impugnata. Infatti, la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del "de cuius", è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione: peraltro, atteso che la natura sostanziale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, detta nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede proponga tempestivo ricorso avverso il ruolo, purché ciò avvenga prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi d'imposta, per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1156 del 17/01/2019 - Rv. 652199 – 01; vedi anche Sez. 5, n. 22476 del 04/11/2015 - Rv. 637067 - 01). Nel caso in esame non risulta alcuna comunicazione da parte degli eredi quanto al domicilio e comunque l'impugnazione sana ogni eventuale invalidità, vertendosi in tema di notifica nulla e non inesistente. D'altro canto in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15544 del 01/06/2023 - Rv. 668359 - 01). Nominativo_3Quanto all'avviso di accertamento per i beni di la notifica è avvenuta presso il domicilio dello stesso impersonalmente agli eredi, quindi correttamente. Le notifiche avvenivano entrambi a mani di Ricorrente_1 , che si qualificava come persona incaricata a ricevere l'atto in vece del destinatario. Inoltre, infondate sono le doglianze quanto all'uso della posta privata in quanto Società_1, come risulta dalla relata di notifica, è munita di autorizzazione e licenza, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata. In ordine al deficit motivazionale dedotto deve rilevare questa Corte come correttamente il Collegio di primo grado abbia ritenuto legittimo l'avviso di accertamento perché correttamente motivato. Basti a tal proposito richiamare l'orientamento consolidato della Corte di cassazione ― cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 26431 del 08/11/2017 (Rv. 646218 - 01) ― che in tema di imposta comunale sugli immobili, oggi Imu, rileva come l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. Nel caso in esame, dall'avviso impugnato emergono tutti i predetti elementi mentre gli atti richiamati – delibere e quant'altro - sono conosciuti o conoscibili: si richiama in proposito, tra le molte, Cass. n. 14723/20 secondo cui: «In tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo». Quanto alle doglianze relative al valore catastale in ordine agli immobili in part. 352 sub 6-7-8-9 il valore indicato nell'avviso di accertamento corrisponde a quello tratto dalla visura allegata in atti, cosicché non si rinviene alcuna difformità rispetto a quanto sarebbe poi stato accertato dalla Agenzia delle Entrate. D'altro canto, la delibera 94 del 2011 – oltre che legittimamente assunta – è stata oggetto della ordinanza della Corte di cassazione del 18.5.23, pure allegata, che certamente non ne ha ritenuta la illegittimità, fermo restando che il contribuente non ha provato le ragioni per le quali deve essere superata la valutazione indicata dalla delibera medesima, non potendo essere utilizzata a tale scopo la consulenza di parte depositata solo in secondo grado: tale atto non è probante, alla luce della considerazione che i tre atti di compravendita richiamati in comparazione riguardano gli anni 2021, 2022 e 2024, cosicché nulla possono attestare in relazione all'anno di imposta 2018. Pertanto, se, come rilevato dalla sentenza di primo grado, spetta al contribuente "l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16620 del 05/07/2017)" (Cass., Sez. T, 11 giugno 2021, n. 16681), tale prova non è stata fornita né si rinvengono ragioni obiettive e specifiche per l'affidamento di una consulenza tecnica di ufficio, tanto più che il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti, che nel caso in esame non si rinvengono (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16171 del 19/06/2018 - Rv. 649371 - 01) Le altre doglianze sono generiche e non comprovate, cosicché l'appello va rigettato.
4. Le spese non vanno addebitate in quanto il Comune di Mugnano non si è costituito.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Napoli – sez. 3 così provvede: Respinge l'appello, confermando la impugnata decisione. Nulla per le spese e competenze del grado.
Così deciso in data 3.12.25
Il Giudice est. Il Presidente Francesco Cananzi Alfredo Montagna
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2423/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Mugnano Di Napoli - Sede 80018 Mugnano Di Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12853/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 19 e pubblicata il 13/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13735 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13574 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7425/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano gli avvisi di accertamento IMU emessi dal comune di Mugnano di Napoli relativi all'anno d'imposta 2018 (nr. 13735 per euro 6.535,59 per Nom_3 Nominativo_4 e n. 13754 per euro 6479,72 per ), notificati ai ricorrenti quali eredi. Lamentavano il difetto di legittimazione passiva, non avendo acquisito la qualità di eredi in mancanza di accettazione;
la nullità e/o inesistenza della notifica, anche perché eseguita da poste private;
l'eccezione di prescrizione e decadenza dell'obbligazione tributaria;
la totale carenza di motivazione per relationem e violazione art. 7 l. 212/2000 in relazione all'immobile area fabbricabile, zona D foglio 1 part. 1915 mq 6549, nonché in relazione agli immobili foglio 3 part. 352 sub 6, sub 7, sub 8, sub 9 e l'illegittimità delle aliquote fissate nel periodo di surroga commissariale oltre che della delibera di giunta comunale 94/2011 e del consiglio comunale n. 34/2012, della deliberazione commissariale n. 3/2014 e di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale contenuto generale. Il comune di Mugnano di Napoli si costituiva in giudizio e controdeduceva. La Corte di primo grado rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento di euro 1500,00 in favore del Comune resistente.
2. L'appello dei contribuenti lamenta che:
- la prima Corte non abbia valutato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva: i ricorrenti risultavano solo chiamati alla delazione ereditaria e non avevano accettato la stessa, cosicché non risultavano legittimati passivi: la Corte di primo grado avrebbe confuso il profilo sostanziale della posizione debitoria con l'individuazione del luogo della notifica, che ai sensi dell'art. 63 e 65 d.P.R. 600 del 1973 non deroga alla disciplina del codice civile. L'onere della prova della accettazione o della volontà equipollente grava sul creditore che nulla ha provato a riguardo;
- l'art. 65 cit. consente la notifica agli eredi presso il domicilio del de cuius ma erroneamente la sentenza di primo grado non ha tenuto in conto che gli avvisi impugnati sono stati rivolti ai de cuius Nominativo_4 e Nominativo_3 e non agli eredi impersonalmente. Né risulta corretto ritenere che la impugnazione degli avvisi abbia effetto sanante della nullità della notifica. Inoltre, la notifica avveniva a mezzo operatore postale privato e la raccomandata informativa risultava solo inviata;
- gli atti impugnati, a differenza di quanto ritenuto dalla prima Corte, sono nulli per carenza di motivazione, non essendo allegato o riprodotto l'atto richiamato per relationem, anche quanto ai criteri di determinazione dell'imposta. In particolare, il riferimento alla delibera 94/2011 è errato in quanto la stessa farebbe riferimento a valori diversi da quelli di mercato, che invece sono da porsi a base della valutazione, secondo la Corte di cassazione;
- lamenta anche l'impugnazione che: il Comune non ha mai notificato la modifica della rendita catastale per i 4 immobili della particella 352, senza prendere atto delle modifiche di valore ritenute dalla Agenzia delle Entrate rispetto al maggior valore valutato dal Comune di Mugnano (immobili sub Dati Catast_1 . Le aliquote sono tenute al massimo consentito senza alcuna giustificazione adeguata;
il Comune depositava un atto di conciliazione con il quale determinava in euro 90,00 a mq il valore dei terreni, il che aveva valore confessorio;
gli appellanti hanno prodotto atti relativi a immobili viciniori a riprova del più basso valore di mercato;
allegano a riguardo consulenza di parte e chiedono consulenza di ufficio.
3. Non si è costituito il Comune di Mugnano.
4. All'esito della udienza, la Corte di Giustizia ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Vanno qui richiamate e condivise le ragioni poste alla base della sentenza di primo grado. Quanto alla doglianza inerente alla legittimazione passiva deve osservarsi che in tema di contenzioso tributario, a fronte di una pretesa impositiva esercitata sulla base della dichiarazione di successione, spetta agli interessati dare la prova di eventuali vicende successive, estintive o modificative della pretesa impositiva, quali la rinuncia all'eredità, al legato ovvero l'accertamento della qualità di legatario anziché di quella di erede (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20935 del 30/06/2022 - Rv. 665065 - 01). Nel caso di specie i contribuenti non hanno dato prova di avere rinunciato alla qualità di erede, di avere accettato con beneficio di inventario o altro. La doglianza sul punto è infondata. Quanto alla notifica, va evidenziato come la notifica effettuata sia stata comunque sanata dall'impugnazione proposta dagli eredi, come ritenuto dalla sentenza impugnata. Infatti, la notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del "de cuius", è nulla ove gli eredi abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale almeno trenta giorni prima della notificazione: peraltro, atteso che la natura sostanziale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, detta nullità deve ritenersi sanata, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede proponga tempestivo ricorso avverso il ruolo, purché ciò avvenga prima della scadenza del termine di decadenza, previsto dalle singole leggi d'imposta, per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1156 del 17/01/2019 - Rv. 652199 – 01; vedi anche Sez. 5, n. 22476 del 04/11/2015 - Rv. 637067 - 01). Nel caso in esame non risulta alcuna comunicazione da parte degli eredi quanto al domicilio e comunque l'impugnazione sana ogni eventuale invalidità, vertendosi in tema di notifica nulla e non inesistente. D'altro canto in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi presso il domicilio del defunto, non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15544 del 01/06/2023 - Rv. 668359 - 01). Nominativo_3Quanto all'avviso di accertamento per i beni di la notifica è avvenuta presso il domicilio dello stesso impersonalmente agli eredi, quindi correttamente. Le notifiche avvenivano entrambi a mani di Ricorrente_1 , che si qualificava come persona incaricata a ricevere l'atto in vece del destinatario. Inoltre, infondate sono le doglianze quanto all'uso della posta privata in quanto Società_1, come risulta dalla relata di notifica, è munita di autorizzazione e licenza, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata. In ordine al deficit motivazionale dedotto deve rilevare questa Corte come correttamente il Collegio di primo grado abbia ritenuto legittimo l'avviso di accertamento perché correttamente motivato. Basti a tal proposito richiamare l'orientamento consolidato della Corte di cassazione ― cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 26431 del 08/11/2017 (Rv. 646218 - 01) ― che in tema di imposta comunale sugli immobili, oggi Imu, rileva come l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. Nel caso in esame, dall'avviso impugnato emergono tutti i predetti elementi mentre gli atti richiamati – delibere e quant'altro - sono conosciuti o conoscibili: si richiama in proposito, tra le molte, Cass. n. 14723/20 secondo cui: «In tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo». Quanto alle doglianze relative al valore catastale in ordine agli immobili in part. 352 sub 6-7-8-9 il valore indicato nell'avviso di accertamento corrisponde a quello tratto dalla visura allegata in atti, cosicché non si rinviene alcuna difformità rispetto a quanto sarebbe poi stato accertato dalla Agenzia delle Entrate. D'altro canto, la delibera 94 del 2011 – oltre che legittimamente assunta – è stata oggetto della ordinanza della Corte di cassazione del 18.5.23, pure allegata, che certamente non ne ha ritenuta la illegittimità, fermo restando che il contribuente non ha provato le ragioni per le quali deve essere superata la valutazione indicata dalla delibera medesima, non potendo essere utilizzata a tale scopo la consulenza di parte depositata solo in secondo grado: tale atto non è probante, alla luce della considerazione che i tre atti di compravendita richiamati in comparazione riguardano gli anni 2021, 2022 e 2024, cosicché nulla possono attestare in relazione all'anno di imposta 2018. Pertanto, se, come rilevato dalla sentenza di primo grado, spetta al contribuente "l'onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell'area edificabile rispetto a quello accertato dall'ufficio (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16620 del 05/07/2017)" (Cass., Sez. T, 11 giugno 2021, n. 16681), tale prova non è stata fornita né si rinvengono ragioni obiettive e specifiche per l'affidamento di una consulenza tecnica di ufficio, tanto più che il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti, che nel caso in esame non si rinvengono (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16171 del 19/06/2018 - Rv. 649371 - 01) Le altre doglianze sono generiche e non comprovate, cosicché l'appello va rigettato.
4. Le spese non vanno addebitate in quanto il Comune di Mugnano non si è costituito.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Napoli – sez. 3 così provvede: Respinge l'appello, confermando la impugnata decisione. Nulla per le spese e competenze del grado.
Così deciso in data 3.12.25
Il Giudice est. Il Presidente Francesco Cananzi Alfredo Montagna