Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/02/2024, n. 15666
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Sentenza 29 febbraio 2024

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In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell'elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 Convenzione EDU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/02/2024, n. 15666
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15666
    Data del deposito : 29 febbraio 2024

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