Sentenza 11 gennaio 2024
Massime • 1
In tema di procedimento di esecuzione, nel caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello, gli atti devono essere trasmessi, ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla medesima sezione che ha adottato il provvedimento, sia pure in diversa composizione collegiale, a causa dell'incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione, ai sensi dell'art. 34 cod proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione è incompatibile ogniqualvolta ha esercitato un potere discrezionale implicante una valutazione sul merito dell'accusa, e non mere determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, pur se adottate in base ad apprezzamento delle risultanze processuali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2024, n. 7155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7155 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Alessandro NO, ha chiesto di qualificarsi il ricorso come opposizione e di trasmettersi gli atti alla Corte di appello di AN;
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma avv. Franco Passanisi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26/05/2023, la Corte di appello di AN, in sede di incidente di esecuzione, ordinava la confisca della somma di denaro pari ad euro 52.775,95 oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Penale Sent. Sez. 2 Num. 7155 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 11/01/2024 indagini preliminari del Tribunale di AN in data 21/10/2013, eseguito a carico di GI AR. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di GI AR, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo inerente il denunciato vizio motivazionale, viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, si evidenzia come il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto: -che l'Azienda Ospedaliera AS AL AN non si è mai costituita parte civile nei confronti del AR;
-che, già durante il corso del processo di primo grado, il AR aveva provveduto a risarcire integralmente il danno arrecato alla parte civile Azienda Ospedaliera Vittorio EL di AN, rimborsando a quest'ultima in via transattiva la somma di euro 56.000, comprensiva delle spese;
-che, in conseguenza di tale avvenuto risarcimento, l'Azienda Ospedaliera Vittorio EL di AN aveva revocato la propria costituzione di parte civile;
-che, con sentenza n. 42479/2021 la Suprema Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di AN il 12/02/2020 nella parte in cui aveva condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore di una parte civile diversa da quella realmente costituita in primo grado e, successivamente, come detto, revocata;
-che, nel provvedimento impugnato, si è omesso di considerare che il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AN in data 21/10/2013 era da considerarsi come una misura ablativa "diretta" dal carattere risarcitorio e non sanzionatorio, con la conseguenza che, una volta risarcito il danno nei confronti dell'ente leso dalla condotta ed esaurita, quindi, la sua funzione preventiva e cautelare, la stessa dovesse essere necessariamente revocata per l'insussistenza dei suoi presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il provvedimento impugnato omette di precisare a quale titolo e con quale finalità è stata disposta la confisca della somma di denaro oggetto di sequestro preventivo in data 21/10/2013. L'accertamento in fatto, necessariamente da devolversi al giudice che ha pronunciato il provvedimento 2 impugnato, è indispensabile ai fini di valutare la fondatezza della domanda contenuta in ricorso e le relative statuizioni consequenziali. 3. Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di AN. Quest'ultima sarà tenuta a giudicare formandosi in diversa composizione rispetto alla compagine che ha pronunciato (dott.ssa Anna M.Gloria Muscarella, Presidente;
dott. Michele Consiglio e dott. Marcello Gennaro, consiglieri a latere) il provvedimento impugnato, essendo detti componenti divenuti incompatibili a pronunciare nel successivo giudizio di merito conseguente all'odierno rinvio. La statuizione impone alcuni doverosi chiarimenti. 3.1. Secondo parte di giurisprudenza, in caso di annullamento con rinvio di ordinanza pronunciata dal giudice dell'esecuzione, non è configurabile l'incompatibilità del giudice che ha emesso il provvedimento annullato a pronunciarsi nuovamente in sede di rinvio, riconoscendosi che la disciplina ex art. 34 cod. proc. pen. deve essere circoscritta ai soli casi di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto (cfr., Sez. 4, n. 43026 del 30/09/2015, Tessitore, Rv. 264750; Sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019, Marcello, Rv. 278461). Successivamente, la medesima giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 3897 del 02/11/2022, Mastrominico, Rv. 284428, in tema di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per violazione del disposto dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen.) ha affermato l'opposto principio, ricordando come la Corte costituzionale (sent. n. 183 del 09/07/2013), con specifico riferimento all'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio, ha rilevato che la previsione dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., si salda con le disposizioni dell'art. 623 cod. proc. pen., che individuano il giudice competente a pronunciare dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione;
e che l'art. 623 prende espressamente in considerazione l'esigenza di evitare la coincidenza soggettiva tra giudice del rinvio e giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato solo con riguardo alle sentenze (lettera d): mentre, nel caso di annullamento di un'ordinanza, si limita puramente e semplicemente a stabilire che gli atti debbano essere trasmessi «al giudice che l'ha pronunciata» (lettera a). In particolare, si è evidenziato come i giudici della Consulta abbiano ritenuto che gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. fossero costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. E, alla base della dichiarazione di incostituzionalità, è stata posta la 3 omogeneità del giudizio effettuato in ordine alla continuazione in sede esecutiva rispetto a quello che si effettua in sede di cognizione. 3.2. Va, peraltro, evidenziato come detta ultima pronuncia sia intervenuta dopo altra sentenza della Corte costituzionale (sent. n. 7 del 18/01/2022) che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, ha testualmente affermato che: «La regola generale di incompatibilità del giudice che abbia già compiuto atti nel procedimento è posta dall'art. 34 cod. proc. pen., che ne definisce termini e limiti, e che, in particolare, stabilisce al comma 1 che il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento. Questa regola poi è declinata più specificamente dall'art. 623 cod. proc. pen. che, con riferimento alla pronuncia di annullamento con rinvio a seguito del giudizio di cassazione, prevede - alle lettere b), c) e d) - i vari casi di annullamento della sentenza impugnata, indicando il giudice competente per il giudizio di rinvio. Se è annullata una sentenza di un giudice collegiale (corte di assise di appello o corte di appello o corte di assise o tribunale in composizione collegiale) il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se è annullata una sentenza di un giudice monocratico (tribunale in composizione monocratica o giudice per le indagini preliminari) il giudizio è rinviato al medesimo tribunale, ma il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata. Ove invece sia annullata un'ordinanza, il medesimo art. 623, comma 1, cod. proc. pen., alla lettera a), detta una regola diversa. Prevede che la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento, senza che sia prescritto - come nella successiva lettera d) con riferimento alla sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari - che il giudice, se monocratico, debba essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza annullata. Vi è, in particolare, che l'ordinanza è il tipico provvedimento decisorio del giudice nel procedimento di esecuzione (art. 666, comma 6, cod. proc. pen.); il quale ha caratteristiche e peculiarità ben distinte dal procedimento di cognizione. Il giudice dell'esecuzione esercita un'attività pur sempre giurisdizionale, ma entro 4 confini limitati, quali sono in particolare quelli del giudicato formatosi in sede di cognizione. È, in generale, nell'attività della cognizione che il giudice del rinvio, in caso di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, è esposto alla forza della prevenzione insita nel condizionamento per aver egli adottato il provvedimento impugnato. Ma ciò accade anche quando nel procedimento di esecuzione il giudice del rinvio, al pari del giudice dell'ordinanza annullata, è chiamato a una valutazione che travalica la stretta esecuzione del giudicato e attinge, in via eccezionale, il livello della cognizione;
ossia quando al giudice dell'esecuzione è demandato un «frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione penale» (sentenza n. 183 del 2013) ... [] ... A tal proposito, questa Corte ha affermato che «la locuzione "giudizio" è di per sé tale da comprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito» (ordinanza n. 151 del 2004). Pertanto, è un "giudizio" contenutisticamente inteso, [...] ogni sequenza procedimentale - anche diversa dal giudizio dibattimentale - la quale, collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l'attività "pregiudicante", implichi una valutazione sul merito dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali» (sentenza n. 224 del 2001) ...». 3.3. La ratio decidendi di tale pronuncia consente di affermare che, anche nel caso che ci occupa, il giudice che deve valutare la consistenza delle ragioni poste a fondamento della richiesta di restituzione assume la natura di "giudizio", che deve essere effettuato da un giudice che non si sia già pronunciato sul medesimo punto, essendo manifestazione di un potere discrezionale di merito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di AN in diversa composizione. Così deciso in Roma il 11/01/2024.