Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2024, n. 7155
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Sentenza 11 gennaio 2024

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In tema di procedimento di esecuzione, nel caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello, gli atti devono essere trasmessi, ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla medesima sezione che ha adottato il provvedimento, sia pure in diversa composizione collegiale, a causa dell'incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione, ai sensi dell'art. 34 cod proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione è incompatibile ogniqualvolta ha esercitato un potere discrezionale implicante una valutazione sul merito dell'accusa, e non mere determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, pur se adottate in base ad apprezzamento delle risultanze processuali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2024, n. 7155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7155
    Data del deposito : 11 gennaio 2024

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