Art. 16.
I finanziamenti di cui alla presente legge, non impegnati entro il 30 giugno 1962, potranno essere utilizzati, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.
I finanziamenti di cui alla presente legge, non impegnati entro il 30 giugno 1962, potranno essere utilizzati, anche in deroga alle vigenti norme, negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.