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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 6139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6139 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4659/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4659/2023
Oggi 23 aprile 2025 ad ore 09.18 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
per parte appellante l'avv. Rita Di Meo in sost. dell'Avv. Antonella De Fazio. Parte_1
Per parte appella l'avv. Alberto Sagna in sost. dell'Avv. Simona Di Fonso. Pt_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Di Meo discute la causa riportandosi al proprio atto di appello e alle memorie riepilogative e in particolare ai tre motivi di appello: incompetenza del giudice di pace a decidere l'opposizione ex art. 617 c.p.c., il difetto di interesse ad impugnare l'intimazione di pagamento nonché l'omessa motivazione sulla ritenuta sussistenza di una prescrizione quinquennale, trattandosi invece di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. Precisa le conclusioni come da atto di appello e note conclusive.
L'avv. Sagna precisa le conclusioni come da comparsa e da note conclusive facendo presente che il titolo esecutivo è l'ordinanza prefettizia trattandosi di un giudizio originato tra Pt_2
e la e, pertanto, non ha alcun diritto consacrato in un titolo Controparte_1 Parte_1
se non quello alle spese di lite. Contesta infine tutto quanto dedotto da controparte.
Dopo breve discussione orale, preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 4659/2023 R.G.
promosso da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella De Fazio dell'Avvocatura capitolina ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura capitolina in Via del Pt_1
Tempio di Giove n. 21, giusta procura in atti
– appellante–
contro
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Via Francesco de Sanctis n. 15, presso lo studio dell'avv. Simona Di Pt_1
Fonso che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-appellata-
oggetto: appello per la riforma della sentenza n. 14618/2022 resa dal Giudice di Pace di Pt_1
nel giudizio iscritto a RG n. 5770/2022, pubblicata il 22.07.2022, in materia di sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada.
conclusioni: come da verbale di udienza odierna che si intendono qui trascritte.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione
1. proponeva Controparte_2
opposizione, innanzi al Giudice di Pace di all'intimazione di pagamento n. Pt_1
78210029240 (all. 005), notificatale da in data 10.01.2022, con cui quest'ultima Parte_1
le richiedeva il pagamento della somma di € 518,60 quale sanzione amministrativa dovuta per violazioni al codice della strada in esito alla sentenza n. 41697/2014 del Giudice di Pace di che aveva rigettato il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa proposto dalla Pt_1
medesima società avverso le ordinanze di ingiunzione prefettizie n.ri 00091120030173 e
00091120024499.
A fondamento dell'opposizione la suddetta società deduceva in merito alla prescrizione della pretesa sanzionatoria, asserendo essere decorso il termine breve di cui all'art. 28 L. n.
689/1981, decorrente dalla notifica delle ordinanze di ingiunzione prefettizie, che, nel caso di specie, avrebbero costituito titolo esecutivo anche successivamente alla sentenza di rigetto dell'opposizione avverso le medesime.
Inoltre, affermava l'inidoneità della sentenza posta alla base dell'intimazione di pagamento a costituire titolo esecutivo, che era costituito invece dalla sola ordinanza prefettizia, tenuto che la sentenza in esame non avrebbe quantificato l'importo dovuto, ma si sarebbe limitata a confermare l'atto amministrativo oltre ad essere sfornita dell'attestazione di definitività e della formula esecutiva.
2. La causa veniva iscritta al n.r.g. 5770/2022 dinanzi al Giudice di Pace di nella Pt_1
persona della Dott.ssa Salusti.
3. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione deducendo in Parte_1
merito:
- all'incompetenza per materia del Giudice di Pace adito e la competenza del Tribunale di
Roma quale Giudice dell'Esecuzione, con riguardo al motivo di opposizione per il quale la sentenza n. 41697/2014 del Giudice di Pace di che aveva rigettato il ricorso in Pt_1
opposizione a sanzione amministrativa, sarebbe stata notificata priva di formula esecutiva;
pagina 3 di 10 - al difetto di interesse ad agire avverso l'intimazione di pagamento de qua, non configurabile quale atto di precetto;
- all'applicabilità del termine prescrizionale decennale previsto per l'actio iudicati anche per l'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione avverso ordinanza prefettizia, costituendo la sentenza stessa di rigetto titolo esecutivo.
4. Con sentenza n. 14618/2022, depositata il 22.07.2022, non notificata, il Giudice di Pace di definitivamente pronunciandosi sulla controversia, accoglieva la domanda attorea e Pt_1
dichiarava la nullità e l'inefficacia dell'ingiunzione n. 78210029240 opposta, ed in conseguenza estinto il diritto dell'Amministrazione procedente alla riscossione delle somme ivi indicate, con condanna di al pagamento delle spese del primo grado Parte_1
liquidate in € 250,00, oltre ad IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
antistatario.
5. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, davanti all'intestato Tribunale, Controparte_2
chiedendo la riforma della sentenza n. 14618/2022 resa dal Giudice di
[...]
Pace di nel giudizio iscritto a RG n. 5770/2022, pubblicata il 22.07.2022 e non notificata. Pt_1
A sostegno del gravame reiterava i motivi già dedotti in primo grado di seguito titolati:
- “omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza per materia del giudice di pace per
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e competenza del tribunale quale giudice
dell'esecuzione. violazione e falsa applicazione dell'art. 617, comma 2, c.p.c.”;
- “omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 480 c.p.c.”;
- “sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.: omessa motivazione sulla ritenuta sussistenza
di una prescrizione quinquennale. violazione e falsa applicazione dell'art. 2953 cod.civ.”
6. La società appellata si Controparte_2
costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello sulla preliminare e assorbente eccezione di prescrizione attesa la circostanza che la sentenza del Giudice di Pace n.
41697/2014 era titolo per il solo recupero delle eventuali spese di lite, ma non certo per il pagina 4 di 10 recupero coattivo delle somme di cui alla ordinanza prefettizia opposta della quale, il giudice,
conferma la piena validità senza alcuna rideterminazione della sanzione comminata.
Ciò perché la conversione del termine prescrizionale breve nel termine prescrizionale decennale ricorre quando la definitività assiste un titolo giudiziale recante condanna, mentre se è stata impugnata l'ordinanza-ingiunzione che respinge il ricorso avverso il verbale di accertamento per violazione del codice della strada (come nel caso di specie), in caso di rigetto dell'opposizione, detta ordinanza rimane l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva, così applicandosi il termine prescrizionale dei cinque anni di cui all'art. 28 legge 689/1981.
Sul punto, l'appellata richiamava i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
n. 22080/2017 aggiungendo che comunque non avrebbe potuto avvalersi di un Parte_1
titolo esecutivo, come la sentenza n. 41697/2014, che definiva il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, essendo rimasta estranea a detto giudizio intercorso solamente tra la società appellata e la . Controparte_1
7. La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria all'odierna udienza ove le parti discutevano la causa come da verbale che precede.
8. L'appello è fondato.
9. Preliminarmente, a fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da occorre chiarire che l'intimazione di pagamento risulta autonomamente Parte_1
impugnabile, ed invero, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di competenza per materia, secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 150/2011, ha implicitamente riconosciuto l'ammissibilità della cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spettante alla competenza del Giudice di
Pace, da decidersi secondo diritto e non secondo equità (Cass. ord. n. 14304/2022; Corte di
Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 8928/14).
Occorre inoltre rilevare che i motivi di opposizione rimasti assorbiti nella decisione impugnata e non riproposti nel presente grado di giudizio devono intendersi rinunciati in pagina 5 di 10 virtù del principio di cui all'art. 346 c.p.c., per il quale devono intendersi rinunciate e non più
riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado in quanto rimaste assorbite che non siano state espressamente riproposte in appello (Cass. civ.
7940/2019).
10. ha contestato l'omessa pronuncia del primo giudice in ordine alla Parte_1
eccepita incompetenza dello stesso a trattare il motivo dell'omessa spedizione della sentenza in forma esecutiva, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Invero, l'opposizione fondata sull'omessa spedizione della sentenza in forma esecutiva configura una mera irregolarità del titolo stesso, censurabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ. 3967/2019).
Sebbene il giudice di pace non può decidere le questioni che involgono la regolarità degli atti del processo esecutivo e cioè le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Cass.
22782/2015; Cass. 14725/2001), l'accertamento da parte del giudice d'appello dell'incompetenza del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice (art. 353, 354 c.p.c.), onde il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e deciderla nel merito (Cass. 7346/1997).
A tal riguardo si richiama il più recente orientamento della Suprema Corte per cui qualora il giudice adito in sede di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincida con il giudice competente per il giudizio di primo grado,
tale giudice deve decidere non solo sull'incompetenza del primo giudice adito, ma nel merito quale giudice di primo grado, per ragioni di economia processuale, purché vi sia stata nell'atto introduttivo un'espressa richiesta in tal senso, con conseguente regolare contraddittorio sul punto (cfr. Cass. 26462/2011).
Nel caso di specie l'appellante, pur denunciando il vizio in questione, ha in ogni caso richiesto la decisione nel merito della controversia mediante l'espressa domanda diretta alla declaratoria di infondatezza dell'opposizione proposta su cui la controparte ha avuto modo di contraddire.
pagina 6 di 10 10.1 Ciò posto, il motivo di opposizione in esame è infondato dovendosi rammentare che in tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata,
ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo (Cass. civ. 14275/2022; Cass. civ. 32838/2021), così come accaduto nel caso di specie.
11. Con riguardo all'ultimo motivo di impugnazione (“omessa motivazione sulla ritenuta
sussistenza di una prescrizione quinquennale. violazione e falsa applicazione dell'art. 2953 cod.civ.”),
si premette che l'intimazione di pagamento n. 78210029240 è stata notificata in data 10.01.2022
a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 41697/2014 del Giudice di Pace di Pt_1
pubblicata in data 17.10.2014 che ha accertato la debenza della somma indicata nelle ordinanze di ingiunzione prefettizie n.ri 00091120030173 e 00091120024499, poi richiesta con intimazione di pagamento n. 78210029240 (all. 005).
Sul punto è controverso tra le parti se trovi applicazione l'art. 2953 c.c. (testualmente "I diritti
per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni") in quanto la norma citata espressamente richiama solo le sentenze di condanna (passate in giudicato).
Tuttavia, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, mentre si esclude che il termine decennale ex art. 2953 c.c. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive (tra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5121 del 31/05/1990, Rv. 467501 - 01), si è
affermata invece l'applicabilità della norma a diverse ipotesi nelle quali vengono in rilievo atti non recanti formalmente una condanna, bensì il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. Basti pensare a: – ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, confermata da sentenza passata in giudicato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009, Rv. 610561 – 01; Cass. 17 gennaio
2014, n. 842; Cass. 23 ottobre 2015, n. 21623, Cass. 13 giugno 2016, n. 12074); – cartella pagina 7 di 10 esattoriale in materia tributaria, ove sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia respinto l'opposizione del contribuente: (Cass., Sez. VI-5, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11867;
Sez. 5, Sentenza n. 16730 del 09/08/2016, Rv. 640965 – 01; N. 5837 del 2011 Rv. 617262 – 01; Sez.
5, Sentenza n. 21623 del 23/10/2015, Rv. 636993 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 842 del 17/01/2014, Rv.
629226 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9076 del 07/04/2017, Rv. 643623 – 01; altresì Sez. 5, Sentenza n.
11941 del 13/07/2012, Rv. 623336 – 01). In tutte queste ipotesi, l'applicabilità dell'art. 2953 c.c.
si è giustificata in quanto con “la regiudicata il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che
ne costituiva l'originario fondamento, e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha
definitivamente ed inequivocabilmente accertato.” La soluzione, dunque, si spiega per il fatto che non si
discute più del termine di prescrizione del diritto che è stato fatto valere in giudizio, ma di un nuovo e
diverso diritto che è quello che nasce dal giudicato;
infatti, con il passaggio in giudicato, il diritto viene
ad essere svincolato dall'atto o fatto che costituiva l'originario fondamento e trova titolo unicamente
nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato. Conseguentemente
ad esso non si applica il termine breve di prescrizione collegato al titolo da cui il diritto originariamente
derivava, ma il termine di prescrizione decennale” (vedi Cassazione n. 20261/2021).
11.1 Passando ora alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, che riguardano il caso di specie, l'applicazione dell'art. 2953 c.c. ne esige impiego anche con riferimento ai crediti originati da ordinanza-ingiunzione, per cui il passaggio in giudicato di una sentenza che ha accertato la debenza delle somme oggetto del contendere determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. (cfr.
per tutti Cassazione n. 19180/2022 per cui tale norma si applica anche con riferimento alle ordinanze-ingiunzioni) non essendovi, peraltro, alcuna norma che deroghi alla disciplina generale prevista dall'art. 2953 c.c.
Del resto, se è vero che in tema di opposizione a provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che pagina 8 di 10 potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (v. da ultimo Cassazione, Sez. 2, n. 23569 del 2018), allora – di conseguenza – il provvedimento giudiziario, ancorché meramente confermativo dell'ingiunzione tiene luogo al provvedimento del Prefetto costituendo autonomo titolo esecutivo.
Deve quindi ritenersi pienamente condivisibile quanto enunciato dalla sentenza dalla Corte
di cassazione secondo cui «la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella
esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa determina la conversione del
termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel
giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dall'opponente ma quella di
condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto al pagamento che ne consegue in
favore dell'ente creditore, trova titolo non più solo nella cartella ma nell'atto giurisdizionale che lo ha
definitivamente ed inequivocabilmente accertato» (Cassazione n. 7177/2022).
Non essendo dunque decorso il termine decennale di prescrizione del credito al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 78210029240, deve ritenersi pienamente esigibile la richiesta di recupero del credito avanzata da Parte_1
12. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza in favore della parte appellante e ai sensi dell'art. 4 Dm 55 del 2014 - tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare rispetto alla domanda iniziale, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti,
del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della complessità
dell'attività istruttoria – possono essere liquidate come da dispositivo collocandosi nel quadrante degli importi minimi per scaglione di valore. Compete alla parte appellata, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la restituzione delle spese di lite eventualmente corrisposte al procuratore anticipatario in forza della sentenza riformata oggi caducata in ogni sua parte (v. Cassazione n. 24896 del 21/08/2023).
pagina 9 di 10 Nulla va disposto in merito alle spese del primo grado, atteso che l'amministrazione convenuta si è avvalsa di un funzionario delegato a norma dell'art. 23, co. 4 L. 689/81, né ha richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la propria difesa.
Va, infatti, evidenziato che l'Autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 cit., non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma soltanto il rimborso delle spese, ove richieste e documentate
(cfr. Cass. civ. n. 9900/2021; Cass. Civ., n. 31860/2018; Cass. civ. n. 18066/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 14618/2022 Controparte_2
resa dal Giudice di Pace di nel giudizio iscritto a RG n. 5770/2022, pubblicata il Pt_1
22.07.2022, così provvede:
- accoglie l'appello;
- conferma l'intimazione di pagamento n. 78210029240;
- condanna, per l'effetto, l'appellata Controparte_2
alla rifusione, in favore dell'appellante delle
[...] Parte_1
spese di lite pari ad € 232,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;
Così deciso in Roma, in data 23.04.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4659/2023
Oggi 23 aprile 2025 ad ore 09.18 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
per parte appellante l'avv. Rita Di Meo in sost. dell'Avv. Antonella De Fazio. Parte_1
Per parte appella l'avv. Alberto Sagna in sost. dell'Avv. Simona Di Fonso. Pt_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Di Meo discute la causa riportandosi al proprio atto di appello e alle memorie riepilogative e in particolare ai tre motivi di appello: incompetenza del giudice di pace a decidere l'opposizione ex art. 617 c.p.c., il difetto di interesse ad impugnare l'intimazione di pagamento nonché l'omessa motivazione sulla ritenuta sussistenza di una prescrizione quinquennale, trattandosi invece di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. Precisa le conclusioni come da atto di appello e note conclusive.
L'avv. Sagna precisa le conclusioni come da comparsa e da note conclusive facendo presente che il titolo esecutivo è l'ordinanza prefettizia trattandosi di un giudizio originato tra Pt_2
e la e, pertanto, non ha alcun diritto consacrato in un titolo Controparte_1 Parte_1
se non quello alle spese di lite. Contesta infine tutto quanto dedotto da controparte.
Dopo breve discussione orale, preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
pagina 1 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 4659/2023 R.G.
promosso da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella De Fazio dell'Avvocatura capitolina ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura capitolina in Via del Pt_1
Tempio di Giove n. 21, giusta procura in atti
– appellante–
contro
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Via Francesco de Sanctis n. 15, presso lo studio dell'avv. Simona Di Pt_1
Fonso che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-appellata-
oggetto: appello per la riforma della sentenza n. 14618/2022 resa dal Giudice di Pace di Pt_1
nel giudizio iscritto a RG n. 5770/2022, pubblicata il 22.07.2022, in materia di sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada.
conclusioni: come da verbale di udienza odierna che si intendono qui trascritte.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione
1. proponeva Controparte_2
opposizione, innanzi al Giudice di Pace di all'intimazione di pagamento n. Pt_1
78210029240 (all. 005), notificatale da in data 10.01.2022, con cui quest'ultima Parte_1
le richiedeva il pagamento della somma di € 518,60 quale sanzione amministrativa dovuta per violazioni al codice della strada in esito alla sentenza n. 41697/2014 del Giudice di Pace di che aveva rigettato il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa proposto dalla Pt_1
medesima società avverso le ordinanze di ingiunzione prefettizie n.ri 00091120030173 e
00091120024499.
A fondamento dell'opposizione la suddetta società deduceva in merito alla prescrizione della pretesa sanzionatoria, asserendo essere decorso il termine breve di cui all'art. 28 L. n.
689/1981, decorrente dalla notifica delle ordinanze di ingiunzione prefettizie, che, nel caso di specie, avrebbero costituito titolo esecutivo anche successivamente alla sentenza di rigetto dell'opposizione avverso le medesime.
Inoltre, affermava l'inidoneità della sentenza posta alla base dell'intimazione di pagamento a costituire titolo esecutivo, che era costituito invece dalla sola ordinanza prefettizia, tenuto che la sentenza in esame non avrebbe quantificato l'importo dovuto, ma si sarebbe limitata a confermare l'atto amministrativo oltre ad essere sfornita dell'attestazione di definitività e della formula esecutiva.
2. La causa veniva iscritta al n.r.g. 5770/2022 dinanzi al Giudice di Pace di nella Pt_1
persona della Dott.ssa Salusti.
3. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione deducendo in Parte_1
merito:
- all'incompetenza per materia del Giudice di Pace adito e la competenza del Tribunale di
Roma quale Giudice dell'Esecuzione, con riguardo al motivo di opposizione per il quale la sentenza n. 41697/2014 del Giudice di Pace di che aveva rigettato il ricorso in Pt_1
opposizione a sanzione amministrativa, sarebbe stata notificata priva di formula esecutiva;
pagina 3 di 10 - al difetto di interesse ad agire avverso l'intimazione di pagamento de qua, non configurabile quale atto di precetto;
- all'applicabilità del termine prescrizionale decennale previsto per l'actio iudicati anche per l'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione avverso ordinanza prefettizia, costituendo la sentenza stessa di rigetto titolo esecutivo.
4. Con sentenza n. 14618/2022, depositata il 22.07.2022, non notificata, il Giudice di Pace di definitivamente pronunciandosi sulla controversia, accoglieva la domanda attorea e Pt_1
dichiarava la nullità e l'inefficacia dell'ingiunzione n. 78210029240 opposta, ed in conseguenza estinto il diritto dell'Amministrazione procedente alla riscossione delle somme ivi indicate, con condanna di al pagamento delle spese del primo grado Parte_1
liquidate in € 250,00, oltre ad IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
antistatario.
5. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, davanti all'intestato Tribunale, Controparte_2
chiedendo la riforma della sentenza n. 14618/2022 resa dal Giudice di
[...]
Pace di nel giudizio iscritto a RG n. 5770/2022, pubblicata il 22.07.2022 e non notificata. Pt_1
A sostegno del gravame reiterava i motivi già dedotti in primo grado di seguito titolati:
- “omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza per materia del giudice di pace per
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e competenza del tribunale quale giudice
dell'esecuzione. violazione e falsa applicazione dell'art. 617, comma 2, c.p.c.”;
- “omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 480 c.p.c.”;
- “sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.: omessa motivazione sulla ritenuta sussistenza
di una prescrizione quinquennale. violazione e falsa applicazione dell'art. 2953 cod.civ.”
6. La società appellata si Controparte_2
costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello sulla preliminare e assorbente eccezione di prescrizione attesa la circostanza che la sentenza del Giudice di Pace n.
41697/2014 era titolo per il solo recupero delle eventuali spese di lite, ma non certo per il pagina 4 di 10 recupero coattivo delle somme di cui alla ordinanza prefettizia opposta della quale, il giudice,
conferma la piena validità senza alcuna rideterminazione della sanzione comminata.
Ciò perché la conversione del termine prescrizionale breve nel termine prescrizionale decennale ricorre quando la definitività assiste un titolo giudiziale recante condanna, mentre se è stata impugnata l'ordinanza-ingiunzione che respinge il ricorso avverso il verbale di accertamento per violazione del codice della strada (come nel caso di specie), in caso di rigetto dell'opposizione, detta ordinanza rimane l'unico titolo esecutivo idoneo a fondare la riscossione coattiva, così applicandosi il termine prescrizionale dei cinque anni di cui all'art. 28 legge 689/1981.
Sul punto, l'appellata richiamava i principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
n. 22080/2017 aggiungendo che comunque non avrebbe potuto avvalersi di un Parte_1
titolo esecutivo, come la sentenza n. 41697/2014, che definiva il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, essendo rimasta estranea a detto giudizio intercorso solamente tra la società appellata e la . Controparte_1
7. La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria all'odierna udienza ove le parti discutevano la causa come da verbale che precede.
8. L'appello è fondato.
9. Preliminarmente, a fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da occorre chiarire che l'intimazione di pagamento risulta autonomamente Parte_1
impugnabile, ed invero, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di competenza per materia, secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 150/2011, ha implicitamente riconosciuto l'ammissibilità della cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spettante alla competenza del Giudice di
Pace, da decidersi secondo diritto e non secondo equità (Cass. ord. n. 14304/2022; Corte di
Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 8928/14).
Occorre inoltre rilevare che i motivi di opposizione rimasti assorbiti nella decisione impugnata e non riproposti nel presente grado di giudizio devono intendersi rinunciati in pagina 5 di 10 virtù del principio di cui all'art. 346 c.p.c., per il quale devono intendersi rinunciate e non più
riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado in quanto rimaste assorbite che non siano state espressamente riproposte in appello (Cass. civ.
7940/2019).
10. ha contestato l'omessa pronuncia del primo giudice in ordine alla Parte_1
eccepita incompetenza dello stesso a trattare il motivo dell'omessa spedizione della sentenza in forma esecutiva, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Invero, l'opposizione fondata sull'omessa spedizione della sentenza in forma esecutiva configura una mera irregolarità del titolo stesso, censurabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. civ. 3967/2019).
Sebbene il giudice di pace non può decidere le questioni che involgono la regolarità degli atti del processo esecutivo e cioè le opposizioni proposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Cass.
22782/2015; Cass. 14725/2001), l'accertamento da parte del giudice d'appello dell'incompetenza del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice (art. 353, 354 c.p.c.), onde il giudice di secondo grado deve trattenere la causa e deciderla nel merito (Cass. 7346/1997).
A tal riguardo si richiama il più recente orientamento della Suprema Corte per cui qualora il giudice adito in sede di appello, in merito alla sentenza impugnata per erronea declaratoria di competenza, coincida con il giudice competente per il giudizio di primo grado,
tale giudice deve decidere non solo sull'incompetenza del primo giudice adito, ma nel merito quale giudice di primo grado, per ragioni di economia processuale, purché vi sia stata nell'atto introduttivo un'espressa richiesta in tal senso, con conseguente regolare contraddittorio sul punto (cfr. Cass. 26462/2011).
Nel caso di specie l'appellante, pur denunciando il vizio in questione, ha in ogni caso richiesto la decisione nel merito della controversia mediante l'espressa domanda diretta alla declaratoria di infondatezza dell'opposizione proposta su cui la controparte ha avuto modo di contraddire.
pagina 6 di 10 10.1 Ciò posto, il motivo di opposizione in esame è infondato dovendosi rammentare che in tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata,
ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo (Cass. civ. 14275/2022; Cass. civ. 32838/2021), così come accaduto nel caso di specie.
11. Con riguardo all'ultimo motivo di impugnazione (“omessa motivazione sulla ritenuta
sussistenza di una prescrizione quinquennale. violazione e falsa applicazione dell'art. 2953 cod.civ.”),
si premette che l'intimazione di pagamento n. 78210029240 è stata notificata in data 10.01.2022
a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 41697/2014 del Giudice di Pace di Pt_1
pubblicata in data 17.10.2014 che ha accertato la debenza della somma indicata nelle ordinanze di ingiunzione prefettizie n.ri 00091120030173 e 00091120024499, poi richiesta con intimazione di pagamento n. 78210029240 (all. 005).
Sul punto è controverso tra le parti se trovi applicazione l'art. 2953 c.c. (testualmente "I diritti
per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni") in quanto la norma citata espressamente richiama solo le sentenze di condanna (passate in giudicato).
Tuttavia, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, mentre si esclude che il termine decennale ex art. 2953 c.c. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive (tra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5121 del 31/05/1990, Rv. 467501 - 01), si è
affermata invece l'applicabilità della norma a diverse ipotesi nelle quali vengono in rilievo atti non recanti formalmente una condanna, bensì il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. Basti pensare a: – ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, confermata da sentenza passata in giudicato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009, Rv. 610561 – 01; Cass. 17 gennaio
2014, n. 842; Cass. 23 ottobre 2015, n. 21623, Cass. 13 giugno 2016, n. 12074); – cartella pagina 7 di 10 esattoriale in materia tributaria, ove sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia respinto l'opposizione del contribuente: (Cass., Sez. VI-5, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11867;
Sez. 5, Sentenza n. 16730 del 09/08/2016, Rv. 640965 – 01; N. 5837 del 2011 Rv. 617262 – 01; Sez.
5, Sentenza n. 21623 del 23/10/2015, Rv. 636993 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 842 del 17/01/2014, Rv.
629226 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 9076 del 07/04/2017, Rv. 643623 – 01; altresì Sez. 5, Sentenza n.
11941 del 13/07/2012, Rv. 623336 – 01). In tutte queste ipotesi, l'applicabilità dell'art. 2953 c.c.
si è giustificata in quanto con “la regiudicata il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che
ne costituiva l'originario fondamento, e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha
definitivamente ed inequivocabilmente accertato.” La soluzione, dunque, si spiega per il fatto che non si
discute più del termine di prescrizione del diritto che è stato fatto valere in giudizio, ma di un nuovo e
diverso diritto che è quello che nasce dal giudicato;
infatti, con il passaggio in giudicato, il diritto viene
ad essere svincolato dall'atto o fatto che costituiva l'originario fondamento e trova titolo unicamente
nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato. Conseguentemente
ad esso non si applica il termine breve di prescrizione collegato al titolo da cui il diritto originariamente
derivava, ma il termine di prescrizione decennale” (vedi Cassazione n. 20261/2021).
11.1 Passando ora alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, che riguardano il caso di specie, l'applicazione dell'art. 2953 c.c. ne esige impiego anche con riferimento ai crediti originati da ordinanza-ingiunzione, per cui il passaggio in giudicato di una sentenza che ha accertato la debenza delle somme oggetto del contendere determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. (cfr.
per tutti Cassazione n. 19180/2022 per cui tale norma si applica anche con riferimento alle ordinanze-ingiunzioni) non essendovi, peraltro, alcuna norma che deroghi alla disciplina generale prevista dall'art. 2953 c.c.
Del resto, se è vero che in tema di opposizione a provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che pagina 8 di 10 potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (v. da ultimo Cassazione, Sez. 2, n. 23569 del 2018), allora – di conseguenza – il provvedimento giudiziario, ancorché meramente confermativo dell'ingiunzione tiene luogo al provvedimento del Prefetto costituendo autonomo titolo esecutivo.
Deve quindi ritenersi pienamente condivisibile quanto enunciato dalla sentenza dalla Corte
di cassazione secondo cui «la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella
esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa determina la conversione del
termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel
giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dall'opponente ma quella di
condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto al pagamento che ne consegue in
favore dell'ente creditore, trova titolo non più solo nella cartella ma nell'atto giurisdizionale che lo ha
definitivamente ed inequivocabilmente accertato» (Cassazione n. 7177/2022).
Non essendo dunque decorso il termine decennale di prescrizione del credito al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 78210029240, deve ritenersi pienamente esigibile la richiesta di recupero del credito avanzata da Parte_1
12. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza in favore della parte appellante e ai sensi dell'art. 4 Dm 55 del 2014 - tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare rispetto alla domanda iniziale, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti,
del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, della complessità
dell'attività istruttoria – possono essere liquidate come da dispositivo collocandosi nel quadrante degli importi minimi per scaglione di valore. Compete alla parte appellata, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la restituzione delle spese di lite eventualmente corrisposte al procuratore anticipatario in forza della sentenza riformata oggi caducata in ogni sua parte (v. Cassazione n. 24896 del 21/08/2023).
pagina 9 di 10 Nulla va disposto in merito alle spese del primo grado, atteso che l'amministrazione convenuta si è avvalsa di un funzionario delegato a norma dell'art. 23, co. 4 L. 689/81, né ha richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la propria difesa.
Va, infatti, evidenziato che l'Autorità amministrativa, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23 cit., non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma soltanto il rimborso delle spese, ove richieste e documentate
(cfr. Cass. civ. n. 9900/2021; Cass. Civ., n. 31860/2018; Cass. civ. n. 18066/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 14618/2022 Controparte_2
resa dal Giudice di Pace di nel giudizio iscritto a RG n. 5770/2022, pubblicata il Pt_1
22.07.2022, così provvede:
- accoglie l'appello;
- conferma l'intimazione di pagamento n. 78210029240;
- condanna, per l'effetto, l'appellata Controparte_2
alla rifusione, in favore dell'appellante delle
[...] Parte_1
spese di lite pari ad € 232,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;
Così deciso in Roma, in data 23.04.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
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