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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIV, sentenza 05/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9427/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza Angelo Frammartino 4 00015 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13305/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso la società ricorrente - Ricorrente_1– ha impugnato l'Avviso di accertamento IMU anno d'imposta 2018 - Provvedimento n.173 del 11/10/2021 notificato in data 19 marzo 2024, imposta
4.064,00 più interessi e sanzioni, contro il comune di Monterotondo.
Parte attrice ha contestato l'atto gravato evidenziando che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge
102/2013, possedeva tutti i requisiti necessari per beneficiare dell'esenzione Imu agli immobili, in quanto
“fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita”, pertanto esenti, e comunicati regolarmente con la dichiarazione IMU presentata per l'anno 2013 di cui si allega dichiarazione e ricevuta.
2. Il comune di Monterotondo si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che con provvedimento comunicato a mezzo PEC in data 12/06/2024, l'Ufficio comunicava l'annullamento dell'atto, prendendo atto e riconoscendo l'esenzione per beni merce con riferimento alle unità immobiliari, concludendo con la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esaminata la documentazione allegata al processo e tenuto conto del contegno delle parti, ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92.
2. Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 12.12.2025
Il Giudice
GI Di ED
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 34, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9427/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza Angelo Frammartino 4 00015 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13305/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso la società ricorrente - Ricorrente_1– ha impugnato l'Avviso di accertamento IMU anno d'imposta 2018 - Provvedimento n.173 del 11/10/2021 notificato in data 19 marzo 2024, imposta
4.064,00 più interessi e sanzioni, contro il comune di Monterotondo.
Parte attrice ha contestato l'atto gravato evidenziando che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge
102/2013, possedeva tutti i requisiti necessari per beneficiare dell'esenzione Imu agli immobili, in quanto
“fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita”, pertanto esenti, e comunicati regolarmente con la dichiarazione IMU presentata per l'anno 2013 di cui si allega dichiarazione e ricevuta.
2. Il comune di Monterotondo si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che con provvedimento comunicato a mezzo PEC in data 12/06/2024, l'Ufficio comunicava l'annullamento dell'atto, prendendo atto e riconoscendo l'esenzione per beni merce con riferimento alle unità immobiliari, concludendo con la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esaminata la documentazione allegata al processo e tenuto conto del contegno delle parti, ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92.
2. Si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 12.12.2025
Il Giudice
GI Di ED