Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.4695/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
F. RISO 42 CATANIA, presso lo studio dell'Avv. Mascali Annamaria e dell'Avv. Roberta Arena, che la rappresentano e difendono, per procura in calce alla citazione;
APPELLANTE
CONTRO
), elettivamente domiciliata in VIA CORSO Controparte_1 C.F._2
EUROPA N.70 GIARRE, presso lo studio dell'avv. Melfi Chiara Maria, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa;
contumace Controparte_2
APPELLATI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 27/05/2024, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di appello notificato in data 3/3/2017, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n.434/2016 del Giudice di Pace di Acireale chiedendo, previa ammissione della prova per testi e rinnovo della CTU, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) Accertare e
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l'effetto condannare e/o, in subordine, la (con Controparte_1 Controparte_2
riferimento ai soli danni alla stessa ascrivibili) al risarcimento, di tutti i danni subiti da Parte_1
pari a: 1) €. 984,60 quale rimborso delle spese già sostenute dall'attrice per i lavori
[...] effettuati nel vano letto;
2) €. 574,00 oltre Iva pari alle spese necessarie per il ripristino del controsoffitto del vano bagno;
3) interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo;
4) €. 2.100,00 per danno non patrimoniale per violazione del diritto alla proprietà e/o del diritto alla salute, da liquidarsi in via equitativa (€. 700,00 per 3 anni) 5) €. 400,00 per spese perizia di parte;
6) €. 300,00 per onorari patrocinio stragiudiziale,; oltre ulteriori spese occorrende o, in quella maggiore o minore somma che sarà determinata il tutto, in ogni caso, nel limite di competenza del
Giudice adito;
C) Condannare (o in via subordinata i convenuti in solido e/o Controparte_1
ciascuno in base alla quota dei danni ascrivibili a sua responsabilità) al pagamento delle spese, competenze, onorari, spese generali, iva e cpa del giudizio di primo grado in misura non inferiore qua quantificato in parte motiva (come da tariffari) e di secondo grado da distrarre in favore dei procuratori costituiti.”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale si è costituito in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello ed insistendo nell'appello incidentale proposto richiedendo
[...]
l'ammissione della prova non ammessa e la condanna alle spese di lite in proprio favore del soccombente.
La curatela della non si è costituita in giudizio. Controparte_2
In ordine all'eccezione di inammissibilità della produzione della perizia di parte appellata, sollevata dall'appellante, si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., è ammissibile anche in appello. La natura tecnica del documento non vale, infatti, ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, conseguentemente e logicamente ammissibile anche in appello” (Cass. Civ., SS.UU. n. 13902/2013).
Deve poi rilevarsi la nullità della sentenza depositata in data 1.8.2016 e delle conseguenti statuizioni di condanna emesse nei confronti della terza chiamata il la quale, come emerge Controparte_2
ex actis dalla stessa visura camerale prodotta dalla stessa parte appellante, era già stata dichiarata fallita con sentenza del 7.4.2016 (ossia anteriormente all'udienza di discussione dinanzi al giudice di pace avvenuta all'udienza del 4.7.2016).
2 La circostanza del sopravvenuto fallimento nel corso del giudizio di primo grado determina l'interruzione automatica e seppur non dichiarata comporta come conseguenza ex lege la nullità di tutti gli atti successivi.
Inoltre, deve rilevarsi che le domande nei confronti della curatela fallimentare, da avanzare esclusivamente nella sede fallimentare, mediante apposita istanza di ammissione allo stato passivo, nel rispetto del principio della par condicio creditorum, non possono che essere dichiarate improcedibili anche in relazione all'appello incidentale proposto avverso la mancata condanna alle spese di lite della società fallita soccombente e in tale sede nei confronti della Curatela fallimentare.
Ciò chiarito, deve procedersi al vaglio dei motivi di appello proposto avverso la sentenza nella parte in cui ha implicitamente rigettato la domanda di accertamento e condanna avanzata dall'appellante Pt_1
contro l'appellato ex art.2051 c.c. CP_1
L'appello è parzialmente fondato per i motivi che si vanno ad esporre.
Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole che giudice di prime cure abbia escluso la responsabilità oggettiva ex art.2051 c.c. del quale proprietario e custode del bene fonte di CP_1
danno, condannando l'impresa al risarcimento dei danni (terza chiamata in Controparte_2
causa per la manleva ex art.1669 dal convenuto).
Ha in particolare dedotto che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. avrebbe dovuto condannare l'appellato quale proprietario e custode del bene fonte del danno, non essendo stata assolta la prova del CP_1
caso fortuito a carico del custode e tale da esonerarlo da responsabilità.
Il motivo di appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
La domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. reiterata con il primo motivo di appello, è fondata e deve trovare accoglimento, nei limiti quantitativi di seguito esposti, nei confronti del proprietario dell'appartamento sovrastante, non avendo egli fornito la necessaria prova Controparte_1 liberatoria, da individuarsi, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, nel fatto “… di aver scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito direttive adeguate al fine di consentirgli di svolgere i lavori edili appaltati in piena autonomia e di aver esercitato suoi poteri di controllo e vigilanza sullo stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile, riconducibile pertanto in un'ipotesi di caso fortuito costituito dalla condotta di quest'ultimo” (così, condivisibilmente, Cass. 7 maggio 2024, n. 12456).
Al riguardo, si rileva che, nella fattispecie di responsabilità oggettiva, è comprovato il nesso causale tra cosa e danno evento atteso che il non ha mai contestato l'evento, ossia la perdita d'acqua CP_1
proveniente dalla propria cosa, ossia dalle tubazioni a servizio del proprio appartamento, limitandosi a
3 sostenere che ciò sarebbe addebitabile all'appaltatore, nei cui confronti ha infatti chiesto la chiamata in causa al fine di essere manlevato in caso di condanna.
Va conseguentemente riformata la sentenza di primo grado, dichiarando la responsabilità di CP_1
ex art.2051 c.c. nei confronti dell'appellante , risultando senz'altro assolto, anche alla
[...] Pt_1
luce del principio di non contestazione, l'onere della prova gravante sul danneggiato circa l'esistenza del nesso causale tra cosa e danno evento e in assenza di prova del c.d. caso fortuito, come specificato dalla giurisprudenza e non fornita nella specie.
Il teste di parte appellata (cfr. verbale di udienza del 19.04.2021), ha dichiarato: “...il Testimone_1 giorno successivo all'evento...gli operai (sigg.ri e ) eseguirono i lavori Parte_2 Parte_3 necessari alla risoluzione del problema”, e ancora: “...in quell'occasione il marito della sig.ra Pt_1
invitò il a non eseguire immediatamente la ritinteggiatura del controsoffitto del bagno, ma Tes_2 di aspettare qualche tempo per consentire che il medesimo si asciugasse bene”.
Pertanto, da ciò si desume comprovata la verificazione dell'evento fonte di danno ossia la fuoriuscita di acqua dalle tubazioni a servizio dell'appartamento del e il nesso causale. E' infatti provato in CP_1
quanto incontestato che l'impresa intervenne a rimuovere la causa della perdita.
Con ulteriore motivo di appello, la si duole della quantificazione del danno come riconosciuta Pt_1
in primo grado.
Non può tuttavia trovare accoglimento l'istanza di rinnovazione della CTU, tenuto conto che lo stato dei luoghi è mutato, la causa del danno rimossa e la rimessione in pristino già avvenuta prima del giudizio di primo grado, tanto che è richiesto il rimborso dei costi sostenuti per eliminare i danni.
In occasione del sopralluogo effettuato dal CTU, è stato appurato che la parte appellante avesse già provveduto alla pitturazione del vano, ossia all'eliminazione delle manifestazioni del danno del quale è chiesto il risarcimento.
Il CTU nominato nella prima fase ha rilevato che “…nessun danno dell'evento per cui è causa ho potuto rilevare;
conseguentemente, a parte recenti formazioni di muffa dovute alla condensa e quindi a cause diverse, nessun danno si evince dalle foto da me scattate (vedi foto dalla nr. 1 alla nr. 10).
Pertanto, dei danni lamentati ne ho potuto prendere visione solamente esaminando le foto prodotte in giudizio…Però, dalle foto prodotte da parte attrice, oltre a modeste macchie alla pittura dell'intradosso del solaio di copertura della camera da letto ed altre macchie con sgretolamenti della pittura non localizzate, emergono formazioni di muffa dovute a condensa in corrispondenza delle pareti perimetrali della camera da letto e nelle zone perimetrali dell'intradosso del solaio di copertura;
ma queste ultime nulla hanno a che vedere con la fuoruscita d'acqua per cui è causa.”
4 Ancora, a pagina 1 della “Risposta ai rilievi di parte”, il CTU afferma: “…nel corso dell'accesso sui luoghi, non ho potuto prendere visione degli effettivi danni subiti dall'immobile di parte attrice in quanto già da prima erano state rifatte le opere di pittura nel vano bagno e nella limitrofa camera da letto;
inoltre, dalle foto prodotte in giudizio, anziché evidenziarsi infiltrazioni di umidità provenienti dall'appartamento soprastante, si rilevano formazioni di muffa provocate da condensa per altre cause
e pertanto parte attrice nessuna prova ha prodotto in giudizio del danno subito.”
Il CTU, sulla scorta delle foto prodotte, è tuttavia riuscito a stimare i danni materiali all'appartamento dell'appellante riconoscibili esclusivamente nella spesa per la ripitturazione dell'intradosso del solaio di copertura della camera da letto e dell'intradosso della soffittatura del vano bagno, con esclusione della sostituzione del controsoffitto in cartongesso anche per i lavori effettuati nel vano camera da letto, escludendo il nesso causale per taluni dei danni conseguenza oggetto di domanda di ristoro in quanto dovuti a cause diverse (in particolare, in quanto motivatamente e condivisibilmente attribuiti dal CTU a muffa causata dalla condensa).
Deve pertanto ritenersi ragionevole quanto accertato dal CTU, sulla scorta degli accertamenti tecnici e delle dichiarazioni rese dai testi, nonché dalla stessa rappresentazione dei fatti (chiusura dell'acqua dell'appartamento sovrastante nell'immediatezza della perdita), ossia che la fuoriuscita dell'acqua ebbe una durata di pochi minuti senza impregnare il controsoffitto, trovando una via d'uscita immediata nella plafoniera (vedi pag. 5 della CTU).
Al riguardo, va precisato che l'impossibilità di taluni accertamenti a mezzo CTU, derivante dal mutato stato dei luoghi, risulta addebitabile alla stessa parte appellante danneggiata, che avrebbe dovuto e potuto attivare, nell'immediatezza del fatto, gli strumenti offerti dall'ordinamento a sua disposizione, mediante ricorso all'ATP, allo scopo di quantificare i danni e cristallizzare lo stato dei luoghi, prima di procedere alla loro modifica.
In mancanza di ulteriori elementi probatori, a carico del danneggiante in ordine alla prova del danno conseguenza subito, non si ravvisano ragioni per superare quanto già accertato dal CTU sulla scorta degli elementi probatori a sua disposizione e a carico del danneggiante e quanto conseguentemente statuito in sentenza circa la quantificazione del danno in €600,00, da ritenersi già omnicomprensivi di interessi e rivalutazione.
In ordine all'ulteriore motivo di appello concernete il mancato riconoscimento delle spese dovute dalla per la perizia di parte al proprio CTP, la sentenza va invece riformata risultando documentata Pt_1
dalla parte appellante la relativa documentazione a supporto per €400,00, unitamente a quello di
€300,00 già riconosciuto dal giudice di prime cure, per l'attività stragiudiziale conciliativa.
5 In ordine all'ulteriore danno non patrimoniale da mancato godimento e per danno alla salute, non meglio allegato, né comprovato, lo stesso risulta correttamente escluso dal giudice di prime cure, dovendosi escludere, anche alla luce della più recente giurisprudenza in materia, alcun automatismo e un danno c.d. in re ipsa, in mancanza di allegazione puntuale e prova a carico del danneggiato circa una riduzione in concreto del godimento del bene, nella specie non comprovato, da escludersi in ragione della estemporaneità del fatto come sopra accertato e dei limitati danni conseguenza derivanti dalla perdita di acqua.
In ordine al danno non patrimoniale genericamente richiesto si richiama infine il seguente principio:
“La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza” (Cass Civ. SU, 24 giugno
- 11 novembre 2008, n. 26972).
L'appellato ha infine proposto appello incidentale avverso la mancata ammissione della prova CP_1
per testi, sul quale si è già pronunciato il precedente istruttore con ordinanza emessa in corso di causa e ammissione della prova e in ordine alla mancata statuizione di condanna alle spese di lite in proprio favore e a carico del soccombente. Tuttavia, il motivo di appello concernente la mancata condanna della società invero fallita resta travolto dalla nullità della sentenza come sopra rilevata con conseguente improcedibilità dell'appello e delle domande avanzate nei confronti della curatela fallimentare.
Le spese di lite pertanto seguono la soccombenza per ambedue i gradi di giudizio e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia sulla scorta del criterio del decisum, da distrarsi in favore dell'Avv. Mascali Annamaria e dell'Avv. Roberta Arena, dichiaratesi antistatarie già in primo grado, comprese le spese di CTU del giudizio di primo grado che vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro,in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando: dichiara la nullità della sentenza emessa nei confronti della Controparte_2
dichiara improcedibili le domande e l'appello, anche incidentale, proposto nei confronti della curatela del fallimento della Controparte_2
accoglie parzialmente l'appello proposto da e, in riforma della sentenza Parte_1
n.434/2016 del Giudice di Pace di Acireale, accoglie la domanda proposta da Parte_1
6 contro e lo condanna al pagamento, in favore di , Pt_1 Controparte_1 Parte_1 della somma di €600,00, già comprensiva di interessi e rivalutazione, e della somma di €700,00, oltre interessi legali dalla sentenza;
condanna al pagamento, in favore di parte appellante, da distrarsi in favore dell'Avv. Controparte_1
Mascali Annamaria e dell'Avv. Roberta Arena, delle spese di lite, che si liquidano, per il primo grado, in €1.265,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge, ponendo le spese di CTU del giudizio di primo grado a carico del soccombente e, per il presente grado, in €2.552,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Nulla sulle spese all'appellato contumace.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 11/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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