Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. Marcello Testaquatra Giudice
dr. Alessandra Frasca Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 132 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in SS, C.F._1
Via Piave n. 4, presso lo studio dell'Avv. Vanessa Di Gloria (pec:
, che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1
atti;
–parte ricorrente –
CONTRO
PRINCIPATO nato a [...], in data [...], (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in SS, Viale C.F._2
Sicilia n. 176, presso lo studio dell'Avv. Sandra Lupo (pec:
, che lo rappresenta e difende giusta Email_2
– parte resistente–
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
*****
All'udienza dell'11.12.2024 le parti hanno concluso come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Il P.M. non si è opposto;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.1.2024, , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio in SS (CL) con in Controparte_2
data 27.6.1992, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune dell'anno 1992, parte II, Serie A, n. 147, e che da tale matrimonio erano nati i figli il 24.8.1993, maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente, e il 14.4.2002, maggiorenne ma non Per_2
economicamente autosufficiente, ha dedotto che l'immobile adibito a residenza coniugale sito in SS, Via Cinnirella n. 40 era in comproprietà tra i coniugi, che la ricorrente era casalinga essendosi sempre dedicata alle incombenze domestiche e familiari e che riusciva a far fronte alle proprie esigenze svolgendo saltuariamente l'attività lavorativa di badante presso soggetti anziani o non autosufficienti, che il resistente svolgeva attività lavorativa alle dipendenze della società “Giosca S.p.a.” con sede in SS e percepiva una retribuzione di € 2.200,00 mensili,
che il resistente ha sempre provveduto al mantenimento del figlio , Per_2
- 2 - convivente con la madre.
La ricorrente ha chiesto dunque pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, assegnazione della casa coniugale a
[...]
, obbligo a carico di di lasciare Parte_1 Controparte_2
l'abitazione, entro e non oltre dieci giorni dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà, obbligo a carico del resistente di corrispondere il mantenimento per il figlio , ancora convivente con la madre, e Per_2
la somma di € 500,00 per il mantenimento della ricorrente, tenuto conto dei costi legati all'abitazione familiare e della difficoltà a reperire una stabile occupazione.
Costituendosi in giudizio, il resistente non si è opposto alla pronuncia di separazione, ma ha contestato quanto riferito dalla ricorrente. Ha dedotto che la ricorrente si disinteressava del marito uscendo quasi quotidianamente la sera per farvi rientro a tarda notte senza dire nulla al marito e non provvedeva alle esigenze quotidiane della famiglia e dello stesso, tale per cui si era ritrovato a dover svolgere in autonomia tutte le incombenze familiari e domestiche. Ha aggiunto di svolgere la professione di muratore presso la società Giosca S.p.a. con retribuzione mensile di €
1.750,00, che la ricorrente prima del deposito del ricorso di separazione prestava l'attività di badante tutti i giorni di pomeriggio ad eccezione del sabato, lavoro dal quale si era dimessa volontariamente, che la casa coniugale in comproprietà tra le suddette parti era gravata da mutuo ipotecario con rate di importo pari ad € 235,57 mensili che venivano pagate integralmente dal resistente unitamente a tutte le spese per le utenze
- 3 - dell'immobile; che il resistente si era obbligato a farsi carico del mantenimento del figlio comprensivo delle spese e delle tasse Per_2
universitarie, oltre al pagamento delle spese dell'automobile fiat punto intestata alla ricorrente ma nella disponibilità esclusiva dello stesso.
Il resistente ha chiesto, dunque, di rigettare tutte le domande della ricorrente e pronunciare la separazione personale con sentenza sullo status, disporre l'assegnazione della casa coniugale al resistente, dare atto che il resistente si era reso disponibile a mantenere il figlio maggiorenne
, determinando la misura della contribuzione, e ad erogare un Per_2
assegno di € 250,00 mensili in favore della ricorrente tenuto conto della situazione economica della stessa, sia attuale che potenziale.
Disposto il rinvio della trattazione stante la pendenza di trattative, le parti con nota di deposito del 5.11.2024 hanno prodotto l'accordo raggiunto in data 16.10.2024 in merito alle condizioni della separazione;
mutata la persona del giudice relatore, all'udienza dell'11.12.2024 entrambi i procuratori hanno chiesto la conversione del titolo della separazione e hanno insistito nell'omologa delle condizioni di cui all'accordo depositato insieme alla rinuncia delle parti alla comparizione personale e alla dichiarazione di non volersi riconciliare;
la causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento. Invero, la separazione ormai acclarata tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata di non volersi riconciliare comprovano la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
- 4 - Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 158 c.c. per la pronuncia della separazione consensuale di e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 27.6.1992, in Controparte_2
SS (CL), trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto
Comune dell'anno 1992, parte II, Serie A, n. 147.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza,
all'esito del passaggio in giudicato
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 132/2024 R.G.:
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e depositati in data
5.11.2024, volti a regolamentare la separazione consensuale dei coniugi
[...]
e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_2
matrimonio concordatario in SS (CL) in data 27.6.1992,
trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1992,
parte II, Serie A, n. 147;
nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di SS in data 10.2.2025.
- 5 - Il Giudice Estensore
Alessandra Frasca
Il Presidente
Gabriella Canto
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