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Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02649/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03651/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3651 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da SA LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Federici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del bando di concorso pubblicato il 23 dicembre 2024 dal Ministero della Giustizia per l’assunzione di 54 unità di livello dirigenziale di II° fascia nella parte in cui, all’art.2, non prevede tra i titoli di studio ammessi per la partecipazione i candidati in possesso della laurea triennale DM 509/1999;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale ancorché incognito ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente;
- per il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto a partecipare al concorso citato in base ai titoli di studio posseduti e all’anzianità di servizio maturata presso l’Amministrazione resistente;
quanto ai motivi aggiunti presentati il 16 maggio 2025:
- dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 11 aprile 2025, recante l’elenco dei candidati che, all’esito della prova preselettiva espletata nell’ambito del “Concorso per l''assunzione di 54 unità di livello dirigenziale di seconda fascia - Organizzazione giudiziaria”, sono stati ammessi a prendere parte alle successive prove scritte di concorso, nella parte in cui non riporta i codici identificativi dell’odierno ricorrente, nonché della parte in cui si limita ad indicare il codice identificativo dei candidati ritenuti idonei senza indicare il punteggio dagli stessi conseguito;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere:
- il Bando relativo al “Concorso per l''assunzione di 54 unità di livello dirigenziale di seconda fascia - Organizzazione giudiziaria”, nella parte in cui, all’art. 7, prevede l’espletamento di una prova preselettiva - “nel caso in cui il numero di domande di partecipazione sia pari o superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso” - all’esito della quale accede alla successive prove scritte un numero di candidati“ pari a otto volte i posti messi a disposizione, più ex aequo”, nonché nella parte in cui stabilisce che la predetta prova possa tenersi anche in modalità sincrona da remoto, ovvero in modalità asincrona;
- i verbali del 17, 19 e 21 marzo 2025, con cui la Commissione esaminatrice ha autorizzato lo svolgimento della prova preselettiva asincrona (per n. 1 un candidato) e di quella sincrona da remota (per n. 5 candidati);
- i verbali – non conosciuti - relativi allo svolgimento ed alla valutazione della prova preselettiva per cui è causa
- e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere risarcito in forma specifica - ex art.30 CPA e 2058 c.c. - mediante partecipazione alle successive prove di concorso (nello specifico, alle successive prove scritte).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. IP MA OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame sono stati impugnati gli atti indicati in epigrafe relativi al concorso pubblicato il 23 dicembre 2024 dal Ministero della Giustizia per l’assunzione di 54 unità di livello dirigenziale di II° fascia.
Si è costituito il Ministero resistente.
La parte ricorrente, nelle more del presente giudizio, ha depositato in data 5 dicembre 2025, una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.
All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto dichiarato in giudizio dalla parte ricorrente il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, stante la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER IT, Presidente
IP MA OP, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IP MA OP | ER IT |
IL SEGRETARIO