Articolo 24 della Legge 22 novembre 1988, n. 517
Articolo 23Articolo 25
Versione
17 dicembre 1988
Art. 24. 1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dal Consiglio generale dele Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988