Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2026, proposto da SA NO, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmine Di Risio, Concetta Di Risio, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'esecuzione
della sentenza n.160 del 21 dicembre 2022 del Tribunale di Vasto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna del medesimo alle penalità di mora per il ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 il dott. VI LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n.160 del 21 dicembre 2022, notificata in forma esecutiva, il Tribunale di Vasto condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della Sig.ra SA NO della somma di €2.000,00, in relazione agli anni di servizio prestati in forza di contratti a tempo determinato, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oltre a interessi o rivalutazione, dalla data dell’insorgenza del diritto all’effettivo soddisfo.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’interessata presentava ricorso per l’ottemperanza, ex artt.112, comma 2 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico, di condanna del medesimo alle penalità di mora per il ritardo.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio, segnalando di aver provveduto nel gennaio 2026 e richiedendo la declaratoria della cessata materia del contendere.
Nella camera di consiglio del 27 marzo 2026, nel corso della quale il legale della ricorrente richiedeva la declaratoria della cessata materia del contendere, essendo la stessa poi stata pagata, con refusione delle spese di lite a carico del Soggetto pubblico, per soccombenza virtuale, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto in ultimo segnalato dal legale della ricorrente, va dichiarata la cessata materia del contendere, ex art.34, comma 5 c.p.a..
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso n.21/2026 indicato in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €800,00 (Ottocento/00) oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO SO, Presidente
VI LO, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI LO | AO SO |
IL SEGRETARIO