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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 585/2025, promossa con ricorso depositato in data 04/03/2025 da Pt_1 con avv. TEODORA GIGLIO, e con avv. MARCO MASI;
[...] Parte_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Nel 2012, i ricorrenti instauravano una relazione sentimentale, dalla quale nascevano il 22.11.2015 a Trieste i figli gemelli MA e riconosciuti da entrambi i genitori. La relazione è cessata definitivamente nel Per_1 corso del 2024.
I ricorrenti hanno quindi adito questo Tribunale - con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri – al fine di sentir accogliere le seguenti condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori:
“- sull'affidamento e il collocamento dei figli
• i figli MA e verranno affidati a entrambi i genitori ed entrambi ne eserciteranno la Persona_2 responsabilità genitoriale, con collocamento paritario e con residenza presso l'abitazione della madre;
• ciascun genitore avrà diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di collocamento;
• le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione (scelta della scuola pubblica o privata, scelta dell'indirizzo scolastico, ecc...), all'educazione e salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto esclusivamente del loro interesse, considerate quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
si prevede, in ogni caso, un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori;
• i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
i bambini verranno sempre consegnati all'altro genitore con il documento di identità;
• il collocamento sarà così calendarizzato, a settimane alterne: durante la settimana A, la madre andrà a prendere pagina 1 di 4 i bambini a scuola il lunedì, ove li riaccompagnerà il mercoledì mattina;
il mercoledì il padre andrà a prendere i bambini a scuola, ove li riaccompagnerà il venerdì mattina;
il venerdì la madre andrà a prendere i bambini a scuola, ove li riaccompagnerà il lunedì mattina. Nella settimana B il medesimo schema dei giorni sarà invertito tra madre e padre;
• in caso di comprovate ed estreme difficoltà di salute e lavorative, le parti sono disponibili a venirsi reciprocamente incontro rispetto alla suddetta calendarizzazione;
• entrambi i genitori potranno delegare nelle giornate di propria competenza i nonni e gli zii del rispettivo ramo familiare per il prelievo/accompagnamento a scuola e/o alle attività ricreativo-sportive ovvero per l'accudimento dei figli se gli stessi saranno impegnati;
• nel caso di soggetti diversi da quelli indicati nella clausola precedente, i genitori dovranno concordare preventivamente i nominativi autorizzati ad accompagnare e prelevare i bambini a scuola e/o alle attività ricreativo-sportive;
• i figli trascorreranno con i genitori un periodo di vacanza, anche non continuativo, di 2 settimane durante l'estate e di 1 settimana durante l'inverno; in particolare, i figli trascorreranno con i genitori le festività con modalità alternate: 24-25-26/12 con l'uno, 31/12-01/01 con l'altro, Pasqua e Pasquetta con l'uno e così via secondo il principio dell'alternanza; il genitore che avrà trascorso con i figli l'anno precedente il Natale, trascorrerà con i medesimi l'anno successivo il Capodanno e così via;
anche la festività di San NI verrà trascorsa dai figli assieme a ciascun genitore ad anni alterni;
• la calendarizzazione “a blocchi” e non “a giornate” è stata scelta per permettere al padre, sig. di Parte_2 recarsi a Brindisi in compagnia dei figli durante le feste laddove lo volesse, posto che a Brindisi risiedono le due figlie nate dal primo matrimonio del medesimo;
• quanto alle vacanze estive, i genitori si comunicheranno preventivamente e con consono preavviso anche rispetto alle esigenze dei datori di lavoro i rispettivi periodi feriali estivi, onde poter organizzare la permanenza con i minori, dovendo il genitore che non effettuerà tale comunicazione fruire dei periodi residui rispetto a quelli comunicati tempestivamente dall'altro;
• durante le vacanze e le festività si sospenderà il diritto di visita reciproco, non anche il diritto al contatto telefonico/telematico dei figli con l'altro genitore;
in ogni caso, se nel periodo di ferie il genitore in quel momento collocatario rimarrà a Trieste, i bambini eserciteranno almeno una giornata di visita con l'altro genitore nell'arco dei 15 giorni;
• i genitori favoriranno il mantenimento di un significativo rapporto dei figli con gli ascendenti. I bambini trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. I bambini trascorreranno i compleanni e le ricorrenze familiari degli adulti con il corrispondente ramo familiare, con recupero della giornata di visita di spettanza dell'altro genitore la settimana successiva. • in occasione di gite, vacanze o allontanamento dalla provincia di Trieste per qualsivoglia motivo e durata da parte di ciascun genitore in compagnia dei minori, dovrà essere preventivamente avvisato l'altro genitore fornendogli precise indicazioni circa il luogo esatto di destinazione ed il tempo di permanenza;
pagina 2 di 4 - sul mantenimento dei figli
• i genitori provvederanno al mantenimento ordinario dei figli nei rispettivi periodi di collocamento dei medesimi, concorrendo alle spese straordinarie da sostenere nel loro interesse nella misura del 50% ciascuno secondo il Locale Protocollo del Tribunale di Trieste;
• Assegno Unico, detrazioni fiscali per i figli a carico e futuri bonus similari che abbiano la funzione di ottenere sgravi economici in relazione alle spese sostenute per i figli e/o contributi economici di qualsiasi natura relativi alla prole, saranno ripartite al 50% tra i genitori;
• alla luce di un tanto, i genitori si impegnano affinché ogni fattura emessa nell'interesse dei figli sia detraibile dalla dichiarazione dei redditi in pari somme;
• entrambi i genitori pagheranno il 50% dell'importo necessario all'iscrizione alla mensa scolastica per ogni A.S.,
e ciascuno di essi sopporterà il 100% del costo della mensa per i giorni in cui i bambini saranno collocati presso di sé; i pagamenti mensili verranno, pertanto, effettuati separatamente dai due, per la quota di propria competenza;
• quanto al contributo regionale “dote famiglia”, a prescindere da chi presenterà la domanda, verrà riconosciuto a ciascun genitore il rimborso del solo importo riconosciuto per i servizi per i quali avrà effettivamente contribuito
(e nella sola misura di contribuzione), garantendo ad ognuno comunque il 50% del budget o, in alternativa, concordando preventivamente quali spese dovranno essere inserite per il rimborso tramite la dote famiglia;
• i genitori si impegnano fin da ora - e per il futuro - finché i figli lo desidereranno, ad autorizzare il prosieguo delle attuali attività ricreativo/sportive dei ragazzi, compresi i tornei in Regione e fuori Regione.
• i genitori prestano la loro preventiva autorizzazione alla partecipazione da parte dei figli alle attività ricreative e sportive estive, a condizione che il costo venga saldato con i risparmi dei bambini: i genitori contribuiranno nella misura prevista dal Locale Protocollo;
• laddove le attività sportive praticate dai ragazzi a livello agonistico prevedessero in futuro gare in Regione e fuori Regione, i genitori sopporteranno le relative spese al 50%.
• Ferme le autorizzazioni anzidette, la contribuzione economica da parte dei genitori sarà accordata sulla base della disponibilità economica dei genitori nel periodo storico dell'evento;
- sulle questioni economiche tra le parti
• il sig. riconosce di aver maturato un debito nei confronti della sig.ra in virtù di spese Parte_2 Pt_1 arretrate affrontate in comune e si impegna a versare alla sig.ra € 300,00, entro e non oltre il mese di Pt_1 maggio 2025.
**** *** ***
Con il presente accordo le parti dichiarano di aver definito le reciproche questioni afferenti la fine della relazione sentimentale tra di loro intercorsa.
Con il presente accordo le parti dichiarano che le condizioni ivi contenute hanno decorrenza dalla data della sottoscrizione del medesimo.
I procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà ex L.P.”.
pagina 3 di 4 Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Ciò posto, il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai reciproci rapporti economici e patrimoniali endo-familiari e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dispone recepirsi le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Trieste, l'8/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 585/2025, promossa con ricorso depositato in data 04/03/2025 da Pt_1 con avv. TEODORA GIGLIO, e con avv. MARCO MASI;
[...] Parte_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Nel 2012, i ricorrenti instauravano una relazione sentimentale, dalla quale nascevano il 22.11.2015 a Trieste i figli gemelli MA e riconosciuti da entrambi i genitori. La relazione è cessata definitivamente nel Per_1 corso del 2024.
I ricorrenti hanno quindi adito questo Tribunale - con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri – al fine di sentir accogliere le seguenti condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori:
“- sull'affidamento e il collocamento dei figli
• i figli MA e verranno affidati a entrambi i genitori ed entrambi ne eserciteranno la Persona_2 responsabilità genitoriale, con collocamento paritario e con residenza presso l'abitazione della madre;
• ciascun genitore avrà diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di collocamento;
• le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione (scelta della scuola pubblica o privata, scelta dell'indirizzo scolastico, ecc...), all'educazione e salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto esclusivamente del loro interesse, considerate quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
si prevede, in ogni caso, un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori;
• i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
i bambini verranno sempre consegnati all'altro genitore con il documento di identità;
• il collocamento sarà così calendarizzato, a settimane alterne: durante la settimana A, la madre andrà a prendere pagina 1 di 4 i bambini a scuola il lunedì, ove li riaccompagnerà il mercoledì mattina;
il mercoledì il padre andrà a prendere i bambini a scuola, ove li riaccompagnerà il venerdì mattina;
il venerdì la madre andrà a prendere i bambini a scuola, ove li riaccompagnerà il lunedì mattina. Nella settimana B il medesimo schema dei giorni sarà invertito tra madre e padre;
• in caso di comprovate ed estreme difficoltà di salute e lavorative, le parti sono disponibili a venirsi reciprocamente incontro rispetto alla suddetta calendarizzazione;
• entrambi i genitori potranno delegare nelle giornate di propria competenza i nonni e gli zii del rispettivo ramo familiare per il prelievo/accompagnamento a scuola e/o alle attività ricreativo-sportive ovvero per l'accudimento dei figli se gli stessi saranno impegnati;
• nel caso di soggetti diversi da quelli indicati nella clausola precedente, i genitori dovranno concordare preventivamente i nominativi autorizzati ad accompagnare e prelevare i bambini a scuola e/o alle attività ricreativo-sportive;
• i figli trascorreranno con i genitori un periodo di vacanza, anche non continuativo, di 2 settimane durante l'estate e di 1 settimana durante l'inverno; in particolare, i figli trascorreranno con i genitori le festività con modalità alternate: 24-25-26/12 con l'uno, 31/12-01/01 con l'altro, Pasqua e Pasquetta con l'uno e così via secondo il principio dell'alternanza; il genitore che avrà trascorso con i figli l'anno precedente il Natale, trascorrerà con i medesimi l'anno successivo il Capodanno e così via;
anche la festività di San NI verrà trascorsa dai figli assieme a ciascun genitore ad anni alterni;
• la calendarizzazione “a blocchi” e non “a giornate” è stata scelta per permettere al padre, sig. di Parte_2 recarsi a Brindisi in compagnia dei figli durante le feste laddove lo volesse, posto che a Brindisi risiedono le due figlie nate dal primo matrimonio del medesimo;
• quanto alle vacanze estive, i genitori si comunicheranno preventivamente e con consono preavviso anche rispetto alle esigenze dei datori di lavoro i rispettivi periodi feriali estivi, onde poter organizzare la permanenza con i minori, dovendo il genitore che non effettuerà tale comunicazione fruire dei periodi residui rispetto a quelli comunicati tempestivamente dall'altro;
• durante le vacanze e le festività si sospenderà il diritto di visita reciproco, non anche il diritto al contatto telefonico/telematico dei figli con l'altro genitore;
in ogni caso, se nel periodo di ferie il genitore in quel momento collocatario rimarrà a Trieste, i bambini eserciteranno almeno una giornata di visita con l'altro genitore nell'arco dei 15 giorni;
• i genitori favoriranno il mantenimento di un significativo rapporto dei figli con gli ascendenti. I bambini trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore. I bambini trascorreranno i compleanni e le ricorrenze familiari degli adulti con il corrispondente ramo familiare, con recupero della giornata di visita di spettanza dell'altro genitore la settimana successiva. • in occasione di gite, vacanze o allontanamento dalla provincia di Trieste per qualsivoglia motivo e durata da parte di ciascun genitore in compagnia dei minori, dovrà essere preventivamente avvisato l'altro genitore fornendogli precise indicazioni circa il luogo esatto di destinazione ed il tempo di permanenza;
pagina 2 di 4 - sul mantenimento dei figli
• i genitori provvederanno al mantenimento ordinario dei figli nei rispettivi periodi di collocamento dei medesimi, concorrendo alle spese straordinarie da sostenere nel loro interesse nella misura del 50% ciascuno secondo il Locale Protocollo del Tribunale di Trieste;
• Assegno Unico, detrazioni fiscali per i figli a carico e futuri bonus similari che abbiano la funzione di ottenere sgravi economici in relazione alle spese sostenute per i figli e/o contributi economici di qualsiasi natura relativi alla prole, saranno ripartite al 50% tra i genitori;
• alla luce di un tanto, i genitori si impegnano affinché ogni fattura emessa nell'interesse dei figli sia detraibile dalla dichiarazione dei redditi in pari somme;
• entrambi i genitori pagheranno il 50% dell'importo necessario all'iscrizione alla mensa scolastica per ogni A.S.,
e ciascuno di essi sopporterà il 100% del costo della mensa per i giorni in cui i bambini saranno collocati presso di sé; i pagamenti mensili verranno, pertanto, effettuati separatamente dai due, per la quota di propria competenza;
• quanto al contributo regionale “dote famiglia”, a prescindere da chi presenterà la domanda, verrà riconosciuto a ciascun genitore il rimborso del solo importo riconosciuto per i servizi per i quali avrà effettivamente contribuito
(e nella sola misura di contribuzione), garantendo ad ognuno comunque il 50% del budget o, in alternativa, concordando preventivamente quali spese dovranno essere inserite per il rimborso tramite la dote famiglia;
• i genitori si impegnano fin da ora - e per il futuro - finché i figli lo desidereranno, ad autorizzare il prosieguo delle attuali attività ricreativo/sportive dei ragazzi, compresi i tornei in Regione e fuori Regione.
• i genitori prestano la loro preventiva autorizzazione alla partecipazione da parte dei figli alle attività ricreative e sportive estive, a condizione che il costo venga saldato con i risparmi dei bambini: i genitori contribuiranno nella misura prevista dal Locale Protocollo;
• laddove le attività sportive praticate dai ragazzi a livello agonistico prevedessero in futuro gare in Regione e fuori Regione, i genitori sopporteranno le relative spese al 50%.
• Ferme le autorizzazioni anzidette, la contribuzione economica da parte dei genitori sarà accordata sulla base della disponibilità economica dei genitori nel periodo storico dell'evento;
- sulle questioni economiche tra le parti
• il sig. riconosce di aver maturato un debito nei confronti della sig.ra in virtù di spese Parte_2 Pt_1 arretrate affrontate in comune e si impegna a versare alla sig.ra € 300,00, entro e non oltre il mese di Pt_1 maggio 2025.
**** *** ***
Con il presente accordo le parti dichiarano di aver definito le reciproche questioni afferenti la fine della relazione sentimentale tra di loro intercorsa.
Con il presente accordo le parti dichiarano che le condizioni ivi contenute hanno decorrenza dalla data della sottoscrizione del medesimo.
I procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà ex L.P.”.
pagina 3 di 4 Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Ciò posto, il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai reciproci rapporti economici e patrimoniali endo-familiari e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dispone recepirsi le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Trieste, l'8/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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