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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/11/2025, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 3695/2020 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 27/09/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa, dall'avv. NATALE SABRINA, come da procura in Parte_1 atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, dall'avv. AMATO MASSIMO, come da procura in CP_1 atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato negli atti di causa;
Per il P.M. non sono state rassegnate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 01/06/2020, la ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con il resistente in data 07/09/2003; - che dal matrimonio sono nati due figli: Per_ (19/04/2004) e (28/11/2008); - che il legale sentimentale dei coniugi si è deteriorato a Per_2 causa della condotta aggressiva e minatoria del resistente;
- di aver subito violenza fisica e verbale da parte del marito;
- di aver sporto denuncia-querela avverso lo stesso, al seguito della quale il Gip ha adottato la misura cautelare di allontanamento del dall'abitazione familiare;
- di essere CP_1 casalinga e di occuparsi da sola del mantenimento dei figli, grazie all'aiuto della madre pensionata nonché svolgendo lavori saltuari;
- che il resistente non provvede al mantenimento della moglie né dei figli.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: - dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al resistente;
- disporsi l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso di sé nella casa coniugale;
- prevedersi, a carico del resistente, un contributo di mantenimento di €
300,00 in favore della moglie e di € 300,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione, il resistente ha esposto: - di aver scoperto, nel 2013, la relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie con un altro uomo;
- che, in seguito, quest'ultima ha lasciato la casa coniugale trasferendosi, unitamente ai figli, a casa dei propri genitori;
- di aver convinto la ricorrente a rientrare nella casa coniugale per provare a ricostituire l'unione familiare;
- di essere, allo stato, disoccupato in quanto il bar da lui gestito è stato chiuso nell'autunno del 2019 per una convalida di sfratto per morosità; - di aver contratto cospicui debiti;
- di aver finanziato l'attività commerciale della ricorrente nel settore dell'abbigliamento che, dopo poco, è fallita;
- che, la ricorrente ha inscenato una colluttazione con il marito, mai avvenuta, al fine di sporgere querela ed instaurare un procedimento penale;
- di essere stato assolto per il reato di maltrattamenti e condannato per il reato di lesioni e di aver appellato la sentenza penale di condanna sul punto;
- di essere tornato ad abitare nella casa coniugale, mentre, la ricorrente si è trasferita nuovamente presso la casa dei propri genitori;
- che la ricorrente ha ostacolato il rapporto del padre con i figli;
- di aver contribuito al mantenimento dei figli con l'acquisto di abbigliamento, l'abbonamento per i trasporti scolastici, nonché versando agli stessi delle somme di denaro.
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto: - dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente;
- disporsi l'affido condiviso dei minori, con collocazione presso la madre;
-
l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
- la disciplina del diritto di visita del padre;
- prevedersi, a carico dei nonni, un contributo di mantenimento per i figli della coppia di complessivi
€ 600,00 (€ 300,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato ha rinviato la causa per l'ascolto dei minori.
Esperita l'audizione dei figli minori, con ordinanza del 20/07/2021, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha disposto l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
ha disciplinato il diritto di visita del padre, in modalità protetta, dinanzi ai Servizi Sociali;
ha fissato in complessivi € 300,00 (€ 150,00 a figlio) il contributo al mantenimento per i figli a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie. Acquisita la relazione dei Servizi Sociali, la causa è stata riservata alla decisione del
Collegio.
Nel merito, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Ciò posto, nulla va disposto in ordine all'addebito della separazione, attesa la rinuncia di entrambe le parti alle rispettive domande (Cfr. verbale del 14/03/2023). Per_ Nelle more del giudizio, la prima figlia della coppia, (2004), è divenuta maggiorenne.
Pertanto, alcuna statuizione va adottata in punto di affido, collocazione e diritto di visita.
Per quanto concerne il secondo figlio della coppia, , si osserva quanto segue. Per_2
Il Collegio ritiene di non poter confermare l'affido condiviso del figlio minore, già disposto in sede presidenziale.
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso il disinteresse materiale e morale del ricorrente nei confronti dei figli.
In particolare, dalla relazione dei SS di Riardo è emerso che “il contattato più CP_1 volte, non ha mai più risposto al telefono, solo dopo un paio di settimane, in una brevissima telefonata, riferisce di non aver più visto né sentito i figli e di non aver mai provato a chiamare.
(…) I ragazzi non percepiscono nessun mantenimento da parte del padre che riferisce di non riuscire a rientrare con tutte le spese, per cui non provvede. Non si è preoccupato in ogni caso, nemmeno di chiedere se avessero bisogno di qualunque cosa”. (cfr. relazione dei SS di Riardo del
28/03/2022 depositata in atti).
Invero, dalla suddetta relazione, è emerso che il ricorrente, durante l'ultimo incontro avvenuto con i figli, dinanzi ai SS delegati, ha assunto una condotta e dei toni non consoni al ruolo svolto né all'ambiente di riferimento (cfr. relazione dei SS di Riardo del 28/03/2022 depositata in atti, dove si legge “il sig. si alza in piedi e inizia a urlare ai figli di essere dei bugiardi”). CP_1
La condotta dimostrata dal in corso di giudizio, dunque, non può che indurre il CP_1
Tribunale a formulare, almeno allo stato degli atti, una valutazione negativa circa le competenze genitoriali dello stesso. È, dunque, con riferimento al preminente interesse morale e materiale del minore che si ritengono sussistenti, allo stato degli atti, ragioni più che adeguate a derogare alla regola dell'affido condiviso.
Per tali motivi, va disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con Per_2 collocazione presso la stessa.
Occorre, tuttavia, precisare che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati allo stato degli atti e possono essere modificati in presenza di fatti sopravvenuti e su istanza del soggetto interessato.
Tenuto conto dell'età del figlio minore (16 anni), il diritto di visita del padre potrà essere esercitato liberamente, previo accordo con lo stesso e tenuto conto degli impegni del minore.
Nulla va disposto con riguardo all'assegnazione della casa coniugale domandata dal resistente, non sussistendone i presupposti di legge.
Ciò in quanto il giudice può pronunciarsi sul punto solo in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con il soggetto richiedente.
Nel caso di specie, invero, la stessa è stata già da tempo rilasciata dalla ricorrente unitamente ai figli della coppia.
Quanto alle previsioni di carattere economico, occorre osservare quanto segue.
Parte ricorrente ha concluso per l'aumento dell'assegno di mantenimento, posto a carico del resistente ed in favore dei figli della coppia, ad € 300 per ciascun figlio;
mentre parte resistente ha insistito nella domanda di porre il contributo di mantenimento in favore dei figli della coppia a carico dei nonni materni.
La domanda avanzata dal resistente va dichiarata inammissibile.
Invero, come già rilevato in sede di udienza presidenziale, non è stato instaurato il contraddittorio con i nonni materni in corso di giudizio e, in ogni caso, trattasi di obbligazione sussidiaria che non può essere invocata in sede di giudizio di separazione.
Ciò posto, considerato il tempo decorso dall'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori (2021), il Tribunale ritiene congruo rideterminare il contributo al mantenimento posto a carico del padre ed in favore dei figli della coppia.
Il resistente, pertanto, dovrà contribuire al mantenimento dei figli della coppia versando alla ricorrente la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 a figlio), da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Va, infine, rigettata la domanda di mantenimento formulata per sé da parte ricorrente in quanto non coltivata nel corso del giudizio, soprattutto se si considera che la ricorrente ha concluso senza farvi alcun espresso richiamo e in ogni caso senza fornire prova certa e tranquillizzante dei presupposti della stessa.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 3695/2020, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi nata il [...] in [...] Parte_1
(CE) e nato il [...] in [...]; CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIARDO (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 5, Parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003)
3. dispone l'affido esclusivo del figlio minore della coppia, , alla madre con Per_2 collocamento presso la stessa;
4. dispone che il diritto di visita sia esercitato come in parte motiva;
5. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal resistente;
6. dichiara inammissibile la domanda formulata dal resistente di porre l'obbligo di mantenimento dei figli della coppia a carico dei nonni materni;
7. dispone che il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del resistente sia pari alla somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 a figlio), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale;
8. rigetta la domanda di mantenimento in favore della ricorrente;
9. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio dell'11/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio