Ordinanza cautelare 31 gennaio 2024
Parere interlocutorio 9 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
Parere definitivo 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01263/2026REG.PROV.COLL.
N. 00198/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2024, proposto da
Comune dell’Aquila, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico De Nardis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NT GA e MA NU, rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Aliotta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi 35b;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede dell’Aquila, sezione prima, n. 371/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NT GA e MA NU;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. DE ON e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, NT GA e MA NU impugnavano l’ordinanza del Comune dell’Aquila n. 38/2016, di demolizione dei lavori edili e di ripristino dello stato dei luoghi, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Premettevano in fatto di essere stati destinatari del provvedimento de quo con cui l’Amministrazione comunale aveva loro ingiunto di provvedere alla demolizione delle opere edilizie ivi descritte, in quanto contrastanti con il progetto presentato e con le disposizioni di legge. Riferivano inoltre di avere subito un accertamento giudiziale delle presunte violazioni edilizie a seguito della denuncia da parte della società Strada dei Parchi, conclusosi con una perizia disposta dal giudice penale.
2. Con sentenza n. 371/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 32/2017, lo accoglieva e per l’effetto annullava il provvedimento impugnato. Compensava inoltre le spese di lite.
La sentenza evidenziava come l’area oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione fosse stata oggetto di una consulenza tecnica di ufficio disposta su ordine della Procura presso il Tribunale di L’Aquila a seguito della denuncia presentata da Strada dei Parchi per il reato di cui all’art. 44 DPR 380/2001. Tale perizia, presentata nel processo penale relativo ai medesimi abusi contestati dal Comune resistente, aveva accertato come il manufatto realizzato dagli istanti nel terreno di proprietà non avesse violato il limite imposto dalla fascia di rispetto autostradale, disponendo così l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti del GA.
Si osservava inoltre come dalla perizia giurata si desumesse che anche le ulteriori violazioni contestate dal Comune e poste a fondamento dell’ordinanza di demolizione erano inesistenti. Ciò in quanto i container posti sulla proprietà del GA erano stati posizionati da una società che deteneva l’uso del terreno in virtù di regolare contratto di affitto. Container peraltro rimossi, ancorché fossero stati regolarmente autorizzati dal Comune. Inoltre, l’accesso carrabile al lotto era sempre esistito come unico accesso - la proprietà aveva chiesto la sistemazione del passo carrabile al Comune, il quale – tuttavia – non aveva dato riscontro nel termine di legge, determinando così la formazione del silenzio-assenso. Non era poi configurabile la contestata lottizzazione abusiva poiché, come anche imposto dall’Agenzia del Territorio dell’Aquila, i fabbricati ricadevano sul terreno di proprietà in un’unica particella divisa in subalterni. Nemmeno sussistevano irregolarità urbanistiche o violazione delle distanze; l’unica irregolarità edilizia, consistente nella esecuzione di una scala esterna al posto di quella interna, che aveva determinato anche un lieve aumento della superficie interna, era comunque sanabile alla stregua dei vigenti strumenti urbanistici.
La perizia aveva quindi concluso per la completa sanabilità delle irregolarità riscontrate con la richiesta di concessione in sanatoria, non essendo state commesse violazioni tali da sostenere un provvedimento di demolizione come quello impugnato.
Alla luce di tutto quanto sopra, il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso e compensava le spese.
3. Il Comune di L’Aquila proponeva quindi ricorso in appello deducendo quanto segue:
- travisamento di fatti incontroversi. errata/omessa lettura degli elementi documentali acquisiti al processo. violazione dell’art. 115 c.p.c.;
- violazione degli artt. 6, 10 e 31 del d.P.R. 380/2001, con riferimento al carattere di nuova costruzione delle opere demolende ed alla legittimità, anzi, doverosità, dell’ordinanza di demolizione;
- violazione degli artt. 31 e 36 t.u. edilizia.
4. In data 24 gennaio 2024, si costituivano in resistenza gli originari ricorrenti e, in data 09 gennaio 2026, depositavano memoria ex art. 73 c.p.a. insistendo per il rigetto dell’appello poiché irricevibile, inammissibile e/o improcedibile, respingendolo, comunque, nel merito.
5. All’udienza dell’11 febbraio 2026, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato, assumendo rilievo assorbente e dirimente la corretta qualificazione dei manufatti da parte della sentenza e della conseguente disciplina applicabile al caso di specie.
7. Il Comune, se da un canto ha in definitiva già escluso che i manufatti in questione ricadano nella fascia di sicurezza dell’autostrada (con ciò smentendo uno dei pilastri del primo motivo di appello di contestazione della motivazione della sentenza impugnata), da un altro canto ha accertato che le opere erano prive di titolo edilizio e, in termini di qualificazione, realizzate in contrasto con la pianificazione territoriale, atteso che incidevano in parte in Zona urbanistica di rispetto stradale (art. 77 delle NN.TT.A. del P.R.G.) ed in parte in Zona per Attrezzature Tecniche, non suscettibile di insediamenti residenziali, né di destinazioni terziario-uffici, né di deposito di merci (art. 31 cit. NN.TT.A.).
8. Invero, l’appello si scontra con gli esiti degli accertamenti tecnici svolti in sede penale, le cui risultanze correttamente il Tar ha evidenziato, in assenza di elementi contrari dedotti da parte appellante.
9. In particolare, dall’accertamento tecnico predetto (una consulenza tecnica di ufficio disposta su ordine della procura presso il Tribunale di L’Aquila a seguito della denuncia presentata da Strada dei Parchi per il reato di cui all’art. 44 DPR 380/2001, presentata nel giudizio penale relativo ai medesimi abusi in questione) è emerso che il manufatto non ha violato il limite imposto dalla fascia di rispetto autostradale ed ha determinato l’archiviazione del procedimento penale.
9.1 Inoltre, da tale accertamento sono emersi elementi contrari alla contestazione in esame: i container posti sulla proprietà di GA sono stati posizionati da una società che deteneva, a seguito di regolare contratto di affitto, l’uso del terreno e peraltro venivano rimossi, pur essendo autorizzati dal Comune; l’accesso carrabile al lotto è sempre esistito come unico accesso e la proprietà chiedeva la sistemazione del passo carrabile al Comune, che non rispondeva nel termine di legge, facendo formare il silenzio assenso; non è configurabile la contestata lottizzazione abusiva poiché, come anche imposto dall’agenzia del Territorio dell’Aquila, i fabbricati ricadono sul terreno di proprietà in un’unica particella divisa in subalterni; non sussistono irregolarità urbanistiche o violazione delle distanze; l’unica irregolarità edilizia, consistente nella esecuzione di una scala esterna al posto di quella interna, che ha portato anche un lieve aumento della superficie interna, è comunque sanabile alla stregua dei vigenti strumenti urbanistici. La perizia ha concluso per la completa sanabilità delle irregolarità riscontrate con la richiesta di concessioni in sanatoria, non essendo state riscontrate violazioni tali da sostenere un provvedimento di demolizione come quello impugnato.
10. Tali risultanze, contrariamente a quanto dedotto in appello, non rilevano tanto ex sé quanto piuttosto quale conferma della errata qualificazione delle opere e della conseguente applicazione della sanzione demolitoria generalizzata, impugnata in prime cure e correttamente annullata dal Tar.
10.1 Infatti, una volta accertata l’assenza di vincoli, le opere oggetto di contestazione integrano manufatti temporanei o di limitata rilevanza, non coincidenti con la contestazione e in specie con la disposta sanzione demolitoria.
11. Invero, diversamente da quanto dedotto dal Comune, l’ordinanza impugnata in prime cure si fonda sui presupposti (cfr. in specie punto 1 del considerato conclusivo di pagina 3) dell’esistenza della fascia di rispetto autostradale e della realizzazione di una lottizzazione abusiva. È pertanto evidente che, una volta esclusa la sussistenza di tali presupposti, a cascata le contestazioni conseguenti perdono consistenza e legittimità.
12. Analoghe considerazioni riguardano la presunta violazione delle distanze (cfr. punti 2 e 3) risulta smentita dai predetti accertamenti istruttori svolti d’ufficio.
13. Anche il mutato stato dei luoghi impone una rivisitazione delle valutazioni, alla luce del quadro emerso da quanto accertato giudizialmente.
14. L’appello va pertanto respinto.
15. La presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2022, n. 339), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
16. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA RA, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
DE ON, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE ON | FA RA |
IL SEGRETARIO