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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 375/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente e Relatore
FONTANA MANUELA, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2995/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259001292387000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028200101134545780000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata 26.5.2025, riferita a cartelle di pagamento per contributo sanitario nazionale ed IRPEF, sanzioni ed interessi, anno 1994.
Deduceva: la prescrizione quinquennale di tutti i crediti;
la decadenza dalla pretesa in violazione dell'art. 25 del DPR 602/73; la prescrizione di interessi e sanzioni.
Allegava l'atto impugnato concludendo per l'annullamento dello stesso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo: l'inammissibilità del ricorso per regolare notifica degli atti prodromici;
non ricorrere la dedotta prescrizione per effetto della notifica di atti interruttivi.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza camerale del 21.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Ufficio nel costituirsi in giudizio deduce non solo la regolare notifica degli atti presupposti ma anche quella di atti interruttivi tra cui l'intimazione di pagamento n. 028201990113135540000 assunta notificata in data
17.12.2019.
Sennonché tale intimazione non risulta versata in giudizio limitandosi l'Ufficio a depositare l'avvenuta notifica a mezzo messo in data 29.10.2019 con deposito presso la casa comunale in data 14.11.2019 per assenza del destinatario e di altri soggetti abilitati alla ricezione ed invio della comunicazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata AR recapitata in data 17.12.2019 come da avviso di ricevimento.
Il mancato versamento in giudizio dell'intimazione menzionata non consente di verificare che in questa vi fosse riportata la cartella posta a base dell'atto impugnato.
Risulta pure versata in giudizio dall'Ufficio una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente n.
028762001500001942000, notificata il 22.5.2015 come risulta agli atti del giudizio stante l'allegazione dell'avviso di ricevimento, su cui tale numero è impresso, con consegna a familiare convivente (figlio) nella suddetta data del 22.5.2015.
Tale notificazione non risulta, peraltro, contestata dal ricorrente impugnabile con querela di falso.
È pacifico come l'intimazione di pagamento è idonea a cristallizzare la pretesa del giudice di legittimità in quanto riconducibile all'art. 19 del D.Lvo 546/92 avendo di fatto sostituito il vecchio avviso di mora (ex multis
Cass. n. 20476/25).
Diversamente per quanto attiene alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca questa, pur avendo capacità interruttiva della prescrizione del credito (Cass. 22267/2024), è atto che in quanto non riconducibile all'elencazione di cui all'art. 19 del D.L.vo 546/92 non è idoneo a cristallizzare la pretesa avendo discrezionalità il contribuente di impugnarla o meno ben potendo attende il successivo atto (Cass. Ord. 27000/2024).
“Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, procedimentalmente obbligatorio, sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo
n. 46 del 1992 e di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale. Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile, ossia l'iscrizione di ipoteca, viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa” (Cass.
Ord. n. 27000 del 17.10.2024).
Conseguenza di quanto innanzi è che il contribuente nell'impugnare, come nel caso specifico, un atto successivo quale l'intimazione di pagamento ben può far valere l'eventuale prescrizione maturatasi precedentemente alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Non avendo il concessionario allegati altri atti interruttivi oltre quelli menzionati, -- con precisazione per la indicata intimazione che di questa non può tenersi conto in quanto non prodotta -- tra la data dell'ultimo atto presuntivamente notificato (ovvero la cartella esattoriale n. 02820010113454578000 assunta notificata il
5.6.2002 come da dettaglio in calce all'atto impugnato) e quella del 26.5.2025, di notifica dell'atto impugnato, il termine prescrizionale quinquennale o decennale relativo alle imposte, sanzioni ed interessi risulta ampiamente decorso.
Va, pertanto, il ricorso accolto e dichiarata prescritta la pretesa con condanna dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento dalle spese di lite che si liquidano come da dispositivo, compensate quella tra il ricorre e l'Agenzia delle Entrate incolpevole quanto agli atti di competenza della Riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato dichiarando prescritta la pretesa. Condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro
500,00 oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e CPA, se dovuti con attribuzione al procuratore costituito. Compensa le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate. Caserta lì 21.01.2026
Il V. Presidente Relatore Dott. Carlo Zannini
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente e Relatore
FONTANA MANUELA, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2995/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259001292387000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028200101134545780000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il 28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata 26.5.2025, riferita a cartelle di pagamento per contributo sanitario nazionale ed IRPEF, sanzioni ed interessi, anno 1994.
Deduceva: la prescrizione quinquennale di tutti i crediti;
la decadenza dalla pretesa in violazione dell'art. 25 del DPR 602/73; la prescrizione di interessi e sanzioni.
Allegava l'atto impugnato concludendo per l'annullamento dello stesso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo: l'inammissibilità del ricorso per regolare notifica degli atti prodromici;
non ricorrere la dedotta prescrizione per effetto della notifica di atti interruttivi.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza camerale del 21.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Ufficio nel costituirsi in giudizio deduce non solo la regolare notifica degli atti presupposti ma anche quella di atti interruttivi tra cui l'intimazione di pagamento n. 028201990113135540000 assunta notificata in data
17.12.2019.
Sennonché tale intimazione non risulta versata in giudizio limitandosi l'Ufficio a depositare l'avvenuta notifica a mezzo messo in data 29.10.2019 con deposito presso la casa comunale in data 14.11.2019 per assenza del destinatario e di altri soggetti abilitati alla ricezione ed invio della comunicazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata AR recapitata in data 17.12.2019 come da avviso di ricevimento.
Il mancato versamento in giudizio dell'intimazione menzionata non consente di verificare che in questa vi fosse riportata la cartella posta a base dell'atto impugnato.
Risulta pure versata in giudizio dall'Ufficio una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avente n.
028762001500001942000, notificata il 22.5.2015 come risulta agli atti del giudizio stante l'allegazione dell'avviso di ricevimento, su cui tale numero è impresso, con consegna a familiare convivente (figlio) nella suddetta data del 22.5.2015.
Tale notificazione non risulta, peraltro, contestata dal ricorrente impugnabile con querela di falso.
È pacifico come l'intimazione di pagamento è idonea a cristallizzare la pretesa del giudice di legittimità in quanto riconducibile all'art. 19 del D.Lvo 546/92 avendo di fatto sostituito il vecchio avviso di mora (ex multis
Cass. n. 20476/25).
Diversamente per quanto attiene alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca questa, pur avendo capacità interruttiva della prescrizione del credito (Cass. 22267/2024), è atto che in quanto non riconducibile all'elencazione di cui all'art. 19 del D.L.vo 546/92 non è idoneo a cristallizzare la pretesa avendo discrezionalità il contribuente di impugnarla o meno ben potendo attende il successivo atto (Cass. Ord. 27000/2024).
“Sebbene il preavviso di iscrizione ipotecaria, procedimentalmente obbligatorio, sia autonomamente impugnabile, è altresì evidente che lo stesso non rientra nell'elenco di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo
n. 46 del 1992 e di conseguenza, la sua impugnazione non può che considerarsi meramente facoltativa e non preclusiva di quella del successivo atto di iscrizione ipotecaria, la cui natura di atto autonomamente ed obbligatoriamente impugnabile è invece sancita da tale disposizione legislativa processuale. Ne discende che la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente, mentre, una volta emesso l'atto tipico impugnabile, ossia l'iscrizione di ipoteca, viene addirittura meno il suo interesse a una decisione relativa all'atto impugnato in via facoltativa” (Cass.
Ord. n. 27000 del 17.10.2024).
Conseguenza di quanto innanzi è che il contribuente nell'impugnare, come nel caso specifico, un atto successivo quale l'intimazione di pagamento ben può far valere l'eventuale prescrizione maturatasi precedentemente alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Non avendo il concessionario allegati altri atti interruttivi oltre quelli menzionati, -- con precisazione per la indicata intimazione che di questa non può tenersi conto in quanto non prodotta -- tra la data dell'ultimo atto presuntivamente notificato (ovvero la cartella esattoriale n. 02820010113454578000 assunta notificata il
5.6.2002 come da dettaglio in calce all'atto impugnato) e quella del 26.5.2025, di notifica dell'atto impugnato, il termine prescrizionale quinquennale o decennale relativo alle imposte, sanzioni ed interessi risulta ampiamente decorso.
Va, pertanto, il ricorso accolto e dichiarata prescritta la pretesa con condanna dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento dalle spese di lite che si liquidano come da dispositivo, compensate quella tra il ricorre e l'Agenzia delle Entrate incolpevole quanto agli atti di competenza della Riscossione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato dichiarando prescritta la pretesa. Condanna l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro
500,00 oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e CPA, se dovuti con attribuzione al procuratore costituito. Compensa le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate. Caserta lì 21.01.2026
Il V. Presidente Relatore Dott. Carlo Zannini