Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03483/2026REG.PROV.COLL.
N. 03100/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3100 del 2025, proposto da
LD Group s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone e Andrea Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) e Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00565/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) e dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Consigliere RE Cordì e uditi, per le parti, gli avvocati Flavio Iacovone e Andrea Neri e l'avvocato dello Stato Daniela Canzonieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. LD Group s.p.a. (di seguito anche solo “ LD ”) ha appellato la sentenza n. 565/2025, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso proposto, in via principale, per l’annullamento: i ) del provvedimento dell’A.G.C.M. n. 28556 del 2.2.2021 [con il quale l’Autorità aveva deliberato che LD aveva posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 23, lettera l ), 24 e 25 del D.Lgs. n. 206/2005, e irrogato alla Società una sanzione pari a 1.000.000,00 di euro]; ii ) della comunicazione dell’A.G.C.M. del 13.11.2020, recante conferma e precisazione delle contestazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento; iii ) del provvedimento dell’A.G.C.M. dell’1.12.2021, recante rigetto degli impegni presentati da LD; iv ) della comunicazione dell’A.G.C.M. del 12.4.2021, recante sollecito a pagare la sanzione entro 10 giorni, a pena di iscrizione a ruolo degli importi; v ) di ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale. In subordine la Società ha chiesto l’annullamento o la riduzione della sanzione applicata.
2. In punto di fatto LD ha esposto che: i ) l’Autorità aveva avviato il procedimento PS11675 a seguito di una segnalazione pervenuta dall’A.R.T. in data 22.1.2020, con la quale erano stati trasmessi ventotto reclami di passeggeri, ipotizzando una non corretta applicazione da parte della Società della previsione di cui all’art. 19 del Regolamento (UE) n. 1177/2010; ii ) l’Autorità aveva ipotizzato l’illiceità delle condotte del professionista in relazione alla prospettazione e al riconoscimento dei diritti dei passeggeri, al riconoscimento di bonus come meri “ gesti di attenzione commerciale ” in luogo che di adempimenti ad obblighi di legge e al valore del bonus riconosciuto; iii ) con la medesima comunicazione l’Autorità aveva chiesto informazioni a LD che le aveva fornite con memoria del 13.7.2020, nella quale aveva articolato le proprie deduzioni difensive, evidenziando, ex aliis , la pendenza di una questione pregiudiziale (causa C-570/19, SH IE) relativa all’interpretazione di disposizioni unionale pertinenti al caso di specie e la posizione espressa dall’A.R.T. sull’interpretazione dell’art. 19 del Regolamento; iv ) dopo la proroga del termine di chiusura del procedimento l’Autorità aveva effettuato accertamenti ispettivi in data 30.9.2020 e 1.10.2020, formulando richieste di informazioni, riscontrate dalla Società, che aveva, altresì, chiesto lo stralcio dal fascicolo di vari documenti acquisiti dai funzionari durante gli accertamenti ispettivi; v ) l’Autorità aveva respinto l’istanza di stralcio con comunicazione del 18.11.2020 ma – a seguito della nota del vettore del 24.11.2020 - aveva disposto lo stralcio di alcuni documenti; vi ) dopo l’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie la Società aveva presentato una richiesta di impegni, una richiesta di audizione e un’istanza di proroga del termine di conclusione della fase istruttoria, e aveva, altresì, comunicato i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei dipendenti resisi responsabili di alcune delle condotte contestate dall’A.G.C.M.; vii ) l’Autorità aveva deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento e respinto l’istanza di impegni (ritenuta tardiva), riservandosi, comunque, la possibilità di tener conto della condotta successiva del professionista, qualora si fosse concretizzata in forme di fattiva e documentata collaborazione a vantaggio dei consumatori; viii ) dopo l’audizione della Società e il deposito da parte della stessa di memoria difensiva conclusiva l’Autorità aveva emesso il provvedimento indicato al punto 1- i ) della presente sentenza.
3. LD ha, altresì, esposto di aver proposto ricorso al T.A.R. per il Lazio deducendo l’illegittimità del provvedimento per: i ) mancata valutazione – quale circostanza esimente – dell’obiettiva incertezza giuridica caratterizzante il quadro normativo di riferimento, che aveva reso necessaria la rimessione alla C.G.U.E. di una serie di quesiti interpretativi; ii ) omessa verifica e dimostrazione dell’incidenza della condotta stante il numero esiguo di reclami; iii ) erroneo accertamento della violazione del Regolamento 1177/2010 e del D.Lgs. n. 206/2005 con riferimento ai singoli profili indicati dall’Autorità; iv ) erronea applicazione della sanzione e, in subordine, erronea determinazione dell’entità della stessa.
4. Il T.A.R. ha respinto il ricorso con argomentazioni che saranno illustrate di seguito, per quanto di interesse per la presente decisione.
5. LD ha interposto ricorso in appello, articolando quattro motivi. Si sono costituite in giudizio l’A.G.C.M. e l’A.R.T. chiedendo di respingere il ricorso in appello. In vista dell’udienza del 16.4.2026 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deposito memoria conclusionale. LD ha depositato, invece, memoria di replica. All’udienza del 16.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Prima di procedere ad esaminare il merito del ricorso in appello occorre evidenziare come l’Autorità avesse ritenuto che le condotte di LD avevano integrato una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. l ), 24 e 25 del Codice del Consumo.
6.1. In termini generali deve osservarsi che l’espressione “ pratiche commerciali scorrette ” designa le condotte che formano oggetto del divieto generale sancito dall'art. 20 del Codice del Consumo, in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2005, n. 2005/29/CE. Per “ pratiche commerciali ” si intendono tutti i comportamenti – sia commissivi che omissivi - tenuti da professionisti che siano oggettivamente “ correlati ” alla “ promozione, vendita o fornitura ” di beni o di servizi a consumatori e posti in essere anteriormente, contestualmente o anche posteriormente all'instaurazione dei rapporti contrattuali [v. art. 2, par. 1, lett. d ), della direttiva]. La condotta tenuta dal professionista può consistere in dichiarazioni, atti materiali, o anche semplici omissioni.
6.2. Quanto ai criteri in applicazione dei quali deve stabilirsi se una determinata pratica commerciale sia o meno “ scorretta ”, l’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 206/2005 stabilisce, in termini generali, che una pratica commerciale è scorretta se “ è contraria alla diligenza professionale ” ed “ è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori ”.
6.3. Nella trama normativa, la definizione generale si scompone, poi, in due diverse categorie di pratiche scorrette: le pratiche ingannevoli (di cui agli art. 21 e 22) e le pratiche aggressive (di cui agli art. 24 e 25). Il legislatore ha, inoltre, analiticamente individuato una serie di specifiche tipologie di pratiche commerciali (le c.d. “ liste nere ”) da considerarsi sicuramente ingannevoli e aggressive (art. 23 e 26, cui si aggiungono le previsioni “ speciali ” di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 21 e all'art. 22-bis), in relazione alle quali non è necessario accertare la loro contrarietà alla “ diligenza professionale ” nonché dalla sua concreta attitudine “ a falsare il comportamento economico del consumatore ” ( cfr .: Corte di Giustizia dell’Unione europea, 23 aprile 2009, cause riunite C-261/07 e C-299/07; Id., 14 gennaio 2010, causa C-304/08; Id., 19 giugno 2019, causa C-628/17).
6.4. In ultimo si osserva che il carattere ingannevole di una pratica commerciale dipende dalla circostanza che essa non è veritiera in quanto contenente informazioni false o che, in linea di principio, ingannano o possono ingannare il consumatore medio, in particolare, quanto alla natura o alle caratteristiche principali di un prodotto o di un servizio; in tal modo, tale pratica è idonea a indurre detto consumatore ad adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbe adottato in assenza della stessa. Quando tali caratteristiche ricorrono cumulativamente, la pratica è considerata ingannevole e, pertanto, vietata.
6.5. Nel caso di specie, le condotte ritenute illecite erano consistite nel comportamento posto in essere dal professionista in relazione ai disagi patiti dal viaggiatore a seguito di significativi ritardi in arrivo della nave operata dalle società del Gruppo LD. In particolare, nonostante l’esplicita richiesta proveniente dai passeggeri di ricevere il risarcimento dovuto sotto forma di denaro, come previsto ai sensi del paragrafo 5, dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, la Società aveva, normalmente, riconosciuto un bonus da utilizzare per una successiva partenza e non un rimborso pecuniario, salvo il caso di reiterate istanze o a seguito dell’intervento di un legale. Secondo l’accertamento dell’A.G.C.M. il vettore, negando ogni addebito di responsabilità, aveva riconosciuto il bonus “ quale gesto di attenzione alla clientela ” e non come una compensazione economica dovuta in conformità a quanto disposto dall’articolo 19 del Regolamento. Inoltre, secondo l’Autorità, LD non aveva riconosciuto ai passeggeri il risarcimento calcolato come quota del prezzo dell’intero biglietto ma, utilizzando una clausola standard (“ al netto di diritti fissi e pasti/servizi ”), parametrando la compensazione al solo servizio passeggeri, con esclusione della componente relativa al trasporto dell’auto e alle altre eventuali componenti accessorie. In ultimo, secondo l’Autorità, nei casi di significativo ritardo alla partenza, LD aveva proceduto a riprogrammare l’orario di partenza e a non riconoscere ai consumatori alcuna compensazione in conseguenza dell’effettivo ritardo che si registrava all’arrivo, prendendo come riferimento l’orario di partenza “ rischedulato ”.
6.6. All’esito del procedimento l’Autorità ha ritenuto integrate le violazioni: i ) della disposizione di cui all’art. 23, comma 1, lett. l ), del Codice del Consumo, che considera ingannevole la pratica consistente nel “ presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista ”; ii) della disposizione di cui all’art. 24 del Codice del Consumo, che considera aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; iii ) della disposizione di cui all’art. 25 del Codice del Consumo, secondo la quale, nel determinare se una pratica commerciale comporta molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: a ) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; b ) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; c ) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; d ) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; e ) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.
7. Ricostruiti alcuni tasselli del quadro fattuale e normativo rilevante per la presente decisione può procedersi ad esaminare il primo motivo, con il quale LD ha dedotto l’erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo, per difetto di istruttoria e di motivazione, per violazione dello standard di diligenza e per mancata considerazione delle difficoltà di interpretazione della disposizione di cui all’art. 19 del Regolamento (UE) 1177/2010, e, in ultimo, per violazione dell’art. 4, par. 3 del T.U.E.
7.1. In sintesi, la Società ha evidenziato come il T.A.R. non avesse esaminato la censura relativa alle obiettive incertezze del quadro normativo unionale di riferimento, aderendo acriticamente alla prospettazione dell’Autorità e limitandosi a rilevare che l’accertamento non avrebbe riguardato la mera violazione dell’art. 19 del Regolamento UE n. 1177/2010, ma la scorrettezza ai sensi del Codice del Consumo della gestione delle istanze e dei reclami dei passeggeri da parte di LD, nella veicolazione di informazioni inesatte in merito ai diritti riconosciuti ai consumatori in caso di ritardo in arrivo della nave e nella frapposizione di ostacoli all’esercizio degli stessi (parr. 21-27 del ricorso in appello). La Società ha contestato tale assunto con plurime deduzioni con le quali ha esposto le ragioni di oggettiva difficoltà interpretativa delle disposizioni unionali di riferimento, che avrebbero inciso sulla comprensione dell’illiceità della condotta serbata. In sostanza, la Società ha prospettato la sussistenza di un errore di diritto e/o di un errore nell’interpretazione del diritto “ sottostante ”, e, quindi, di un’esimente della condotta posta in essere.
7.2. Prima di procedere alla disamina di tali deduzioni occorre, in primo luogo, tracciare l’esatto perimetro dell’errore di diritto e dell’errore interpretativo giuridicamente rilevante, anche con riferimento all’attività interpretativa da parte dei soggetti obbligati all’osservanza delle regole unionali.
7.3. A tal fine, si osserva, in termini generali, come si debba ad una risalente dottrina tedesca – tributaria della tradizione aristotelica e tomistica - la teorizzazione moderna della nozione di errore, rilevante tante nel diritto privato quanto nel diritto pubblico in ragione della stessa connessione concettuale affermata da tale dottrina, dovuta all’unità della forma logica del diritto. Secondo questa dottrina, deve ritenersi falso il giudizio che attribuisce a un oggetto rappresentato il predicato dell’esistenza o un qualsivoglia altro predicato, soprattutto quando un oggetto corrispondente alla rappresentazione soggettiva non esiste, ovvero, quanto meno, non gli appartiene il predicato che gli è stato attribuito dal giudizio. Per tale dottrina, l’ignoranza è cosa diversa dall’errore atteso che “ il non sapere, in realtà, non è proprio altro che un nulla ” e l’ignoranza “ si situa quasi come punto zero tra la rappresentazione esatta e quella errata ”.
7.4. Si pongono, così, le basi teoretiche per la distinzione tra la nescienza (intesa come la negazione della scienza), l’ignoranza (intesa come la privazione della conoscenza) e l’errore (consistente nell’affermazione di un falso connessa all’ignoranza).
7.5. L’elaborazione teorica sull’errore (generalmente definito come la falsa rappresentazione o l’ignoranza di un qualunque dato della realtà naturalistica o giuridica) conduce a distinguere tra: i ) errore proprio (come l’errore sul fatto ex art. 47 c.p.) e errore improprio (come nel caso del reato putativo), a seconda che l’effetto cui la legge si riferisce dipenda o meno dalla falsa rappresentazione; ii ) errore che incide sulla formazione della volontà (errore motivo) e errore che incide sull’attuazione (errore inabilità), a seconda del momento in cui si realizza la falsa rappresentazione della realtà; iii ) errore di fatto e errore di diritto a seconda dell’oggetto su cui lo stesso ricade; iv ) errore di fatto e errore di diritto, a seconda della causa della falsa rappresentazione che può derivare da un’erronea percezione della realtà naturalistica o di quella giuridica.
7.6. In ordine all’errore sul diritto deve, poi, considerarsi come si tratti di una nozione di diritto positivo, sebbene difetti una definizione esplicita sia nel diritto sostanziale (solo postulata, ad esempio, dall’art. 1429, comma 1, n. 4, c.c., dall’art. 47 c.p., dagli artt. 2, comma 8- bis e 8, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998,) che nel diritto processuale [v., ad esempio, art. 37 c.p.a.; diversamente sull’errore di fatto si veda art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., art. 106 c.p.a., art. 202, comma 1, lett. f ), del codice della giustizia contabile].
7.7. La costante giurisprudenza ritiene che l’errore di diritto scusabile sia configurabile solo “ in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme aventi incidenza sul precetto ” (Cassazione penale, Sez. III, 21 novembre 2016, n. 49266). Inoltre, il principio enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 364/1988 è stato ritenuto operante nelle ipotesi in cui “risulti che l'agente abbia fatto tutto il possibile per uniformarsi alla legge, sicché nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, gli possa essere mosso, e che, pertanto, la violazione della norma sia avvenuta per cause del tutto indipendenti dalla sua volontà ” (Cassazione penale, Sez. III, 29 ottobre 2025, n. 38977, con ulteriori richiami di giurisprudenza).
7.8. L’ignoranza o l’errore possono riguardare sia la previsione incriminatrice o la regola precettiva sanzionatoria che una disposizione che la norma stessa richiama o semplicemente presuppone e assume rilievo in tutti i casi in cui la mancata od erronea conoscenza del dato normativo, inteso questo in tutte le sue componenti, sia dipesa da cause che hanno reso inevitabile quella ignoranza o quell'errore (Corte Costituzionale, sentenza 24 febbraio 1995, n. 61).
7.9. L’errore di diritto trova, quindi, riconoscimento nel sistema ma con il limite della scusabilità. Ora, il riconoscimento dell’errore di diritto da parte del sistema trova fondamento – in specie in relazione al diritto punitivo – dalla progressiva derelictio delle teoriche fondate: i ) sull’insussistenza di un nesso tra osservanza del precetto e conoscenza, riconoscendosi, per converso, la necessità di stabilire le condizioni di operatività del precetto, tra le quali vi è la sua conoscenza; ii ) sul senso comune che sorregge l’ordinamento giuridico - e che, come tale, non tollera la sua trasgressione, condizionandola alla prova della conoscenza del precetto -, superata in ragione dell’espansione del diritto punitivo ad ambiti ulteriori rispetto ai naturalia delicta ; iii ) sull’idea illuministica della maestà della legge (la cui obbligatorietà non potrebbe essere condizionata dallo stato individuale di conoscenza della stessa), superata dalla condivisibile idea secondo cui il principio dell'irrilevanza assoluta dell'ignoranza della legge non discende dalla sua obbligatorietà, che non è, per questo, revocata in dubbio.
7.10. Il limite della scusabilità costituisce il punto di equilibrio tra le tesi antitetiche dell’assoluta irrilevanza (che darebbe “ incondizionata prevalenza alla tutela dei beni giuridici a scapito della libertà e dignità della persona umana ”; Corte Cost., sentenza n. 364/1998, punto 3) e quella dell’assoluta scusabilità (che rimetterebbe alla variabile psicologia dei singoli la tutela di beni giuridici rilevanti per l’ordinamento). Inoltre, questo punto di equilibrio è espressione della combinazione tra le regole racchiuse nell’art. 27, comma 1 e comma 3, della Costituzione, che esprimono valori cardini per l’ordinamento, valevoli anche per il diritto punitivo non penale. La responsabilità per la violazione del precetto ha senso e ragione d’essere solo laddove l’inosservanza sia colpevole, e, per questo, sussista la stessa finalità rieducativa della sanzione: “ il ristabilimento dei valori sociali "dispregiati" e l'opera rieducatrice ed ammonitrice sul reo hanno senso soltanto sulla base della dimostrata "soggettiva antigiuridicità" del fatto ” (Corte Costituzionale, sentenza n. 364/1998, punto 14).
7.11. Presupposti per affermare la responsabilità sono, quindi, l’oggettiva possibilità di conoscenza del precetto (che va assicurata dall’ordinamento, a fortiori nella situazione attuale, caratterizzata da pluralità di formanti e complessità – e, a tratti, caoticità – del quadro normativo di riferimento) e l’attività conoscitiva del primato, su cui, comunque, incombono obblighi di informazione e conoscenza nonché di prudenza e cautela, discendenti dai doveri di solidarietà sociale ex art. 2 della Costituzione, la cui esigibilità muta – come si esporrà - anche in ragione delle condizioni e capacità dell’agente.
7.12. In ultimo, va osservato come il presupposto della scusabilità dell’errore di diritto va affermata alla luce di specifici parametri, i quali evitando che, in fase applicativa, possano essere vanificate le risultanze acquisite dal percorso dottrinale e giurisprudenziale compiuto sul tema e sin qui, sinteticamente, esposto. Tali parametri non sono di carattere soggettivo (e, quindi, legati esclusivamente ai dati influenti sulla conoscenza del precetto alla luce delle specifiche caratteristiche personali dell'agente) ma oggettivi puri (e, in particolare, relativi alla oggettiva mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa, o ad un gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari) o oggettivi misti (concernenti le particolari situazioni in cui si è determinata l’inosservanza del precetto, tenendo conto, quindi, delle conoscenze, abilità e capacità possedute dal singolo agente).
7.13. Nell’ambito di queste generali coordinate si colloca, altresì, il rapporto tra errore e interpretazione. Quest’ultima è un momento cognitivo e non volitivo ed è proprio nella cognizione che si annidano spazi di riconoscimento dell’errore, nei termini in precedenza indicati. Il carattere cognitivo dell’interpretazione è affermato, principalmente, in relazione all’attività giurisdizionale, valorizzando la distinzione tra il potere nomopoietico e l’attività di “ posizione della norma giuridica individuale ”, il sistema delle fonti, le esigenze di certezza del diritto e la stessa funzione nomofilattica, atteso che, come notato in dottrina, “ la filachía del nómos ne presuppone uno preesistente, da stabilizzare nelle sue vicende interpretative, ma se il fúlax non ha un nómos da tutelare e stabilizzare e – anzi – lo crea direttamente, non v’è alcuna possibilità di immaginare alcuna funzione di custodia ”. Il carattere cognitivo dell’interpretazione disvela, altresì, a cosa attenga l’errore di diritto “ interpretativo ” commesso anche dai consociati. A prescindere dalla causa o dal fondamento dell’errore (ricondotto, nella filosofica baconiana, agli DO ), l’errore pertiene, comunque, all’intelletto e alla fase cognitiva a cui si deve l’accertamento dei possibili significati del testo, sottoposto, eventualmente, all’enunciato aletico del Giudice, che, in tal modo, verifica la verità o la falsità dell’enunciato.
7.14. Queste considerazioni valgono anche ove l’attività cognitiva-interpretativa del privato si ponga in rapporto alle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che hanno, comunque, valenza dichiarativa e non innovativa dell’ordinamento unionale. Lo si evince dalla copiosa giurisprudenza che, proprio in ragione della natura dichiarativa delle sentenze della Corte, ne afferma “ l’efficacia retroattiva ” (Cassazione civile, Sezioni unite, 16 giugno 2014, n. 13676), escludendo, per converso, che la sentenza unionale possa configurarsi come espressione di un overruling (Cassazione civile, 25 luglio 2012. n. 13087). Né ciò è smentito dalla costante affermazione secondo cui le sentenze della Corte hanno efficacia ultra partes in quanto “ fonti del diritto obiettivo ”, atteso che questa natura di fonte non significa che sia la Corte a creare ex novo le norme unionali, ma esclusivamente che il significato e i limiti di applicazione delle stesse valgono erga omnes nell’ambito dell’Unione (Cassazione civile, 11 dicembre 2014, n. 22577). Ciò esclude non solo che l’effettiva cogenza del precetto unionale possa essere affermata solo all’esito dell’intervento interpretativo della Corte ma anche che l’errore interpretativo scusabile del diritto unionale possa predicarsi per la sola mancanza di una pronuncia della Corte, dovendosi, comunque, verificare la sussistenza di quei criteri oggettivi (puri e misti) in precedenza indicati per ritenere scusato l’errore commesso dalla parte.
8. Operata questa generale ricostruzione occorre verificare se, nel caso di specie, possa predicarsi un errore di diritto scusabile da parte di LD. A tal fine, si osserva come LD, abbia, in primo luogo, osservato come la regola di diritto rilevante fosse quella racchiusa all’interno dell’art. 19 del Regolamento 1177/2010, indicato come la regola violata dall’A.R.T. e oggetto precipuo dell’accertamento da parte dell’A.G.C.M. e della statuizione del T.A.R. In questa prospettazione, la questione sull’errore interpretativo non doveva riferirsi alle regole in materia di pratiche commerciali scorrette, quanto a tale disposto di diritto unionale.
8.1. La deduzione della parte non è, invero, decisiva. Osserva, infatti, il Collegio come l’esimente invocata riguarda, comunque, la fattispecie punitiva e, quindi, le regole dettate dal Codice del Consumo. Ciò non si traduce nell’irrilevanza della regola racchiusa all’interno dell’art. 19 del Regolamento unionale, essendosi già chiarito che l’errore può riguardare sia la previsione “ incriminatrice ” che la regola precettiva che la previsione richiama o presuppone (Corte Costituzionale, sentenza 24 febbraio 1995, n. 61). Nel caso di specie, le regole del Regolamento unionale costituiscono il sostrato normativo di riferimento per verificare l’illiceità della pratica, trattandosi di ipotizzate violazione delle regole in esso racchiuse che rilevano, per le specifiche modalità della condotta, anche in ordine al plesso normativo relativo alle pratiche commerciali scorrette.
8.2. In relazione al Regolamento unionale, LD ha, poi, dedotto che l’errore sarebbe stato scusabile, in primo luogo, in ragione delle criticità già segnalate dalla delegazione italiana presso il Consiglio dell’Unione europea. Circostanza che, a parere del Collegio, non integra gli estremi dell’errore di diritto scusabile, ove si consideri che la delegazione aveva fatto riferimento solo ad una perdita di chiarezza nella versione più recente (e la parte non ha indicato se il giudizio era o meno relativo a quella finale) e alle conseguenze in termini di costi per i vettori (v. nota 6 del f . 4 della memoria conclusiva di LD, richiamata al punto 35 del ricorso in appello). Difficoltà interpretative che – alla luce di quanto esposto in precedenza – non sono da sole sufficienti per ritenere scusato l’errore nell’interpretazione del precetto.
8.3. LD ha, poi, osservato che: i ) gli emendamenti proposti dal Parlamento europea diretti a chiarire la nozione di prezzo non erano stati adottati; ii ) la Commissione aveva segnalato che le disposizioni erano state oggetto di interpretazioni divergenti. Evidenzia il Collegio che: i ) la mancata adozione di emendamenti esplicativi non è circostanza che consente di inferire l’oscurità del testo normativo approvato, nei termini indicati in precedenza, considerato anche che tali emendamenti avevano definito il prezzo come l’importo pagato per il trasporto e l’alloggio, escludendo alcune voci (come gli acquisti a bordo, i pasti o le altre attività), senza, tuttavia, fornire indicazioni sul tema del trasporto del veicolo, rilevante nel caso di specie; ii ) le difficoltà interpretative indicate dalla Commissione erano relative a quali fossero “ i servizi previsti dal regolamento nei casi in cui il porto d'imbarco è situato in un paese extra UE e il porto di sbarco è situato in uno Stato membro [(cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 3, lettera e)] ”, o in merito al fatto che l'obbligo per il vettore di fornire un trasporto alternativo al passeggero " a condizioni simili " in caso di ritardo o cancellazione [articolo 18, paragrafo 1, lettera a)] potesse comprendere la possibilità di fornire un trasporto alternativo attraverso altri modi di trasporto (v. nota 27 del documento n. 36 di LD) e, quindi, ad aspetti non rilevanti per la presente controversia.
8.4. LD ha, altresì, segnalato come: i ) la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia dall’High Court irlandese fosse la prima relativa al Regolamento 1177/2010, come segnalato dal Giudice del rinvio e dall’Avvocato Generale (punto 38 del ricorso in appello); ii ) la Commissione non aveva adottato Linee Guida interpretative del Regolamento (punto 39 del ricorso in appello); iii ) il Regolamento fosse stato recepito in Italia con grande ritardo e l’A.R.T. aveva dato inizio all’applicazione solo nel 2017 (punto 40 del ricorso in appello); iv ) la posizione espressa dall’A.R.T. in una lettera dell’1.7.2020 e dalla Commissione europea (punto n. 41 del ricorso in appello); v ) solo la sentenza della Corte di Giustizia dell’8.10.2021 avesse superato le incertezze interpretative registratesi in precedenza (v. punti 42-25 del ricorso in appello), come evidenziato dalle istituzioni europee e nazionali (v. punti 46-52 del ricorso in appello).
8.4.1. Osserva il Collegio come: i ) la novità della questione interpretativa non sia necessariamente sintomatica di un’oscurità del testo tale da precludere – tanto più ad un operatore primario del trasporto marittimo – la possibilità di un’adeguata comprensione dei precetti; ii ) la mancanza di Linee Guida non è ragione che integra l’esimente invocata, trattandosi, comunque, di un operatore primario del settore, che aveva, quindi, le capacità e le competenze per comprendere il dato normativo e, comunque, per svolgere, con l’ordinaria diligenza, le verifiche necessarie prima di porre in essere le condotte accertate dall’A.G.C.M.; iii ) il ritardo nell’adozione del Regolamento non costituisce un criterio per valutare l’esimente invocata, trattandosi, comunque, di precetti vincolanti e operativi da tempo, e, comunque, da prima del periodo considerato dall’A.G.C.M.; iv ) l’A.R.T. aveva espresso – nella nota indicata – una posizione contraria a quella rappresentata dalla Società; v ) la nota della Commissione europea era relativa alla sola questione del prezzo (e non alle altre condotte accertate dall’Autorità), era indirizzata a soggetti interni della Commissione (v. apertura della mail: “ EA ES ”) e non era, quindi, una presa di posizione ufficiale della Commissione, ma l’opinione espressa all’interno da un funzionario dell’ufficio legale; vi ) la sentenza della Corte di Giustizia ha avuto, di certo, particolare importanza ma ciò non significa che il testo del Regolamento fosse particolarmente oscuro e che l’agente non avesse la possibilità di adeguare il proprio comportamento ad un’interpretazione in linea con quanto sancito successivamente dalla Corte, anche in ragione della già enunciata valenza dichiarativa della decisione che è, come detto, enunciato aletico della corretta interpretazione ma non da sola spiega e fonda la scusabilità dell’errore in cui è incorsa la parte nell’atto cognitivo effettuato per orientare la propria condotta.
8.5. La considerazione in ultimo esposta vale anche per i chiarimenti interpretativi resi dalla Corte di Giustizia sull’interpretazione dell’art. 19 nell’ipotesi in cui, a seguito della cancellazione di un servizio passeggeri, il passeggero “ decida di usufruire del trasporto alternativo non appena possibile oppure di rinviare il suo viaggio a una data successiva ” e “ giunga alla destinazione finale inizialmente prevista con un ritardo superiore alle soglie fissate dall’articolo 19 del medesimo regolamento ” e sulla questione relativa alla nozione di prezzo del biglietto (punti 53 ss. del ricorso in appello). Su quest’ultimo aspetto LD ha evidenziato come la questione non fosse ancora stata chiarito con riferimento al prezzo per l’imbarco delle auto (punti 56-59 del ricorso in appello). Deduzione che non può, invero, condividersi avendo la Corte interpretato il dato normativo in modo inequivoco, come si esporrà nel prosieguo trattando la specifica questione.
8.6. Non è, inoltre, indice dell’equivocità del quadro normativo il dedotto errore compiuto nelle difese dell’Autorità nella memoria del 18.12.2024 (punti 60-61 del ricorso in appello), per il dirimente rilievo che la prospettiva di disamina dell’errore in diritto è quella costituita dal momento della violazione e dalle cause “ remote ” o “ prossime ” all’inosservanza, ma non certamente a quelle successive (v. Corte Costituzionale, sentenza n. 364/1998, punto 4).
8.7. In definitiva, il primo motivo di ricorso in appello deve essere respinto in quanto infondato.
9. Con il secondo motivo la Società ha dedotto l’erroneità della decisione di primo grado per non aver verificato che le condotte avessero avuto un’incidenza tale da giustificare la contestazione di una pratica commerciale scorretta. Secondo la Società il numero di ritardi sarebbe stato marginale e e il numero dei reclami esiguo. Né poteva invocarsi la natura di illecito di pericolo della violazione accertata, dovendosi considerare l’incertezza del quadro di riferimento e la carenza di istruttoria nell’attività accertativa. Secondo la Società l’esiguo numero di reclami doveva apprezzarsi in modo particolare in ragione dell’incertezza del quadro normativo indicando, per questo, l’assenza di una pratica commerciale. Inoltre, l’Autorità non aveva considerato come: i ) i reclami genericamente riferiti a “ ritardi ” fossero stati 5.730, pari allo 0,08% dei passeggeri; ii ) i reclami fossero inferiori alla media e molti dei ritardi non dessero diritto alla compensazione in denaro; iii ) la Società non fosse mai stata sanzionata dall’A.R.T. nel periodo 2020-2024.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Occorre, in primo luogo, ribadire che la natura di illecito di pericolo delle pratiche commerciali scorrette esclude ex se la necessità di verificare il numero di consumatori colpiti. Non ha, altresì, rilievo l’intenzionalità della condotta del professionista, non richiesta dalla previsione di cui all’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo che, al contrario, prescinde sia dalla prova di una perdita o di un danno effettivamente subito che dalla necessità di evidenze in ordine all’intenzionalità da parte del professionista (v. art. 11, par. 2, ultimo capoverso, della direttiva 2005/29/CE). Lo conferma anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ritiene priva di “ alcuna rilevanza la natura asseritamente non intenzionale della condotta ” (Corte di Giustizia dell’Unione europea, 16 aprile 2015, causa C-388/13; v., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 marzo 2024, n. 2791).
9.3. Le deduzioni della parte in ordine all’incidenza della pratica non possono, poi, essere condivise non disvelando l’assenza di una pratica commerciale scorretta. Occorre, infatti, osservare come il numero di ritardi registrati non sia stato esiguo nel periodo considerato (v. par. 17 del provvedimento) e circa la metà dei reclami erano classificati come ritardi. Inoltre, non erano state neppure esigue le offerte di bonus (pari a 2000 nel 2017, 790 nel 2018 e 3000 nel 2019), oggetto specifico di una delle contestazioni dell’A.G.C.M. Non si può, quindi, ritenere che il numero di casi rilevanti fosse tale da escludere persino la configurabilità di una pratica commerciale scorretta. Né assume rilievo l’incertezza interpretativa evocata dalla parte (oggetto della disamina del primo motivo), non essendovi nesso tra tale presunta incertezza e il numero delle pratiche.
10. Con il terzo motivo la Società ha dedotto, in primo luogo, l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha stigmatizzato la condotta della Società di riprogrammare l’orario di partenza in caso di ritardo registrato già alla partenza. Secondo LD il T.A.R. non avrebbe considerato come la riprogrammazione fosse imposta dagli obblighi di cui all’art. 16, par. 1, e 18, par. 1 del Regolamento n. 1177/2010, “ norme che in caso di ritardo impongono ai vettori di fornire ai passeggeri appena possibile l’orario aggiornato del servizio ritardato e di offrire ai passeggeri (in alternativa al rimborso del prezzo) un “trasporto alternativo”, che coincide tipicamente con la riprogrammazione dell’orario del servizio ritardato ”. LD ha, poi, osservato come il T.A.R. avesse esaminato tali profili alla luce della sentenza della C.G.U.E., pronunciata un anno dopo la cessazione delle condotte contestate alla Società (punti 74-78 del ricorso in appello).
10.1. La deduzione non può essere condivisa. Le previsioni unionali indicate dalla parte impongono al vettore di dare informazione ai passeggeri della cancellazione o del ritardo della partenza ma l’adempimento di tale obbligo non elide la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere, che non riguarda la non conformità della condotta a tali previsioni ma il mancato riconoscimento della compensazione in conseguenza dell’effettivo ritardo, prendendosi come riferimento l’orario di partenza “rischedulato” (v. f . 22 della sentenza di primo grado, non puntualmente contestata in parte qua). In sostanza, l’aderenza alle previsioni unionali in tema di informazione ai consumatori è solo un tassello della complessiva condotta, la cui illiceità risiede aliunde , e, in particolare, nella negazione dei diritti dei consumatori conseguente dalla prassi di considerare l’orario effettivo di partenza e non quello originariamente programmato. Né rileva la circostanza che la sentenza della Corte di Giustizia fosse stata emessa un anno dopo la cessazione delle condotte. Le regole unionali indicati non possono giustificare un errore o elidere l’illeceità della condotta, trattandosi, come spiegato, di un segmento ulteriore della stessa e considerato che la scorrettezza di tale condotta poteva e doveva essere apprezzata agevolmente da un operatore di mercato primario, anche prima dell’intervento della Corte.
10.2. Con una seconda deduzione LD ha censurato il provvedimento dell’A.G.C.M. in relazione all’indicazione contenuta nelle procedure interne di non dare informazioni orali ai consumatori, rinviando la gestione delle richieste agli uffici preposti. La parte ha, quindi, dedotto l’erroneità del provvedimento che non avrebbe considerato le adeguate informazioni fornite e frainteso il senso dell’informativa [punti 79-83 del ricorso in appello; par. III.1.a)].
10.2.1. Osserva il Collegio come la deduzione sia inammissibile, sostanziandosi in una censura al provvedimento impugnato e non in una specifica censura contro la sentenza gravata ex art. 101, comma 1, c.p.a., neppure deducendo un omesso esame della doglianza, che, ove riscontrato, avrebbe devoluto il motivo al Giudice di secondo grado. Né spetta a tale Giudice verificare – in assenza di deduzione – tale omesso esame della censura da parte del T.A.R., essendo proprio la doglianza dell’omessa pronuncia il veicolo mediante il quale si devolve la questione articolata in primo grado (e non esaminata dal T.A.R.) al Giudice d’appello.
10.3. Omologhe considerazioni valgono con riferimento alla deduzione relativa alla riprogrammazione dell’orario di partenza e alle modalità di calcolo del ritardo [punti 84-88 del ricorso in appello; par. III.1.b)]. Anche in tal caso la deduzione configura una censura diretta del provvedimento e non della sentenza impugnata e, come tale, è inammissibile per le ragioni indicate al precedente punto.
10.4. LD ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui: i ) ha ritenuto illecita la prassi di offrire un bonus, pur ritenuta legittima dall’A.G.C.M. (punto 91 del ricorso in appello); ii ) avrebbe omesso di valutare i chiarimenti della Società in ordine alle segnalazioni dei consumatori che avevano dichiarato di aver ricevuto solo un bonus, nonostante le espresse richieste di ristoro monetario (punto 92 del ricorso in appello).
10.4.1. La Società ha osservato come l’offerta del buono fosse da ritenersi legittima, in ragione di quanto previsto dall’art. 19, par. 5, del Regolamento, a mente del quale: “ La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. La compensazione economica può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili, in particolare per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione. La compensazione economica è effettuata in denaro su richiesta del passeggero ”. La Società ha, inoltre, evidenziato come la stessa A.G.C.M. avesse riconosciuto la possibilità – normativamente prevista – di attribuire un bonus, rinviando al punto 66 del provvedimento.
10.4.2. Deve, tuttavia, osservarsi come l’A.G.C.M. avesse affermato quanto segue: “ se è vero che la norma dei Regolamento (UE) 1177/2010 riconosce al vettore la possibilità di rilasciare un bonus se non vi è stata l'espressa richiesta del consumatore per il rimborso in denaro, tuttavia, va rilevato che il caso in esame trae origine proprio dalle segnalazioni di quei consumatori che, a fronte di espresse richieste rivolte al vettore per ottenere un rimborso in denaro, hanno ricevuto dal vettore solo un bonus, a titolo ristoro del disagio subìto ”. L’A.G.C.M. non aveva, quindi, riconosciuto la liceità della condotta ma l’aveva stigmatizzata proprio per la non legittima offerta di bonus in presenza di richiesta di compensazione in denaro, come previsto dalla disposizione sopra indicata. Di conseguenza, la sentenza del T.A.R. non può ritenersi in parte qua “ gravemente contraddittoria ” (punto 91 del ricorso in appello).
10.5. Non possono essere, inoltre, condivisi i tentativi di minimizzare l’entità dei casi in cui la compagnia aveva offerto un bonus, nonostante l’espressa richiesta di compensazione in denaro. Sul punto, va, in primo luogo, osservato (esaminando anche le deduzioni racchiuse ai punti 111-116 del ricorso in appello; par. III.2) come il bonus venisse indicato quale gesto di attenzione commerciale al cliente. Si tratta di un’informazione errata e incidente sulla libertà negoziale del consumatore, il quale aveva diritto al bonus in forza delle previsioni contenute nel Regolamento n. 1177/2010. La “ qualificazione ” del bonus come gesto di attenzione e non come adempimento di uno specifico obbligo risulta ingannevole in quanto presenta un diritto conferito ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta del professionista.
10.5.1. In secondo luogo, occorre considerare come le deduzioni della Società in ordine ai vari casi non smentiscano l’accertamento condotto dall’A.G.C.M. che dimostra come, nei casi in cui il consumatore avesse diritto alla compensazione (e, quindi, non nelle ipotesi in cui la compensazione non era dovuta; v. punto 92 del ricorso in appello), veniva offerto normalmente un bonus in prima battuta. Questo modus operandi incideva sulla liberà del consumatore, a cui non era prospettata l’alternativa tra bonus e ristoro monetario, inducendolo, quindi, ad accettare un’offerta senza la chiara consapevolezza dei contenuti del proprio diritto, che era onere della Società fornire. Inoltre, presenta evidenti profili di scorrettezza la prassi di intavolare delle trattative con il consumatore, offrendo un bonus (che in taluni casi era anche inferiore al costo sostenuto; v. punti 24-26 del provvedimento) e, di seguito, riconoscendo il rimborso solo in caso di reiterazione della richiesta da parte dei consumatori. In numerosi casi, i consumatori erano stati, poi, costretti a rivolgersi a legali per ottenere tutela di un diritto conferito dalla legge. Tali pratiche non possono essere degradate a “ casi isolati o di interpretazioni divergenti ”, trattandosi, comunque, di plurime ipotesi di violazione della normativa di settore, sfocianti in una pratica commerciale aggressiva a danno dei consumatori. Un operatore primario del settore come l’appellante aveva, inoltre, l’obbligo di predisporre meccanismi di gestione delle compensazioni che consentissero una piena attuazione delle disposizioni unionali; meccanismo che è stato, tuttavia, predisposto solo a partire dall’agosto del 2020. Circostanza di cui l’A.G.C.M. ha tenuto conto come risulta dal punto 74 del provvedimento, con conseguente infondatezza della deduzione racchiusa al punto 98 del ricorso in appello.
10.6. LD ha, inoltre, contestato il capo di sentenza che avrebbe avallato la valutazione dell’A.G.C.M., secondo cui la percentuale di compensazione prevista dall’art. 19 del Regolamento offerta dalla Società non avrebbe tenuto conto dei costi sostenuti per il trasporto della vettura e per i servizi accessori. La Società ha evidenziato come: i ) l’art. 18 del Regolamento fa riferimento al costo completo del biglietto, mentre l’art. 19 di tale atto normativo non riporta tale precisazione; ii ) l’interpretazione da essa seguita dovesse considerarsi ragionevole e non chiarita neppure dalla sentenza SH IE, prospettando al Collegio la rimessione del seguente quesito pregiudiziale: “ Se l’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1177/2010 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «prezzo del biglietto», contenuta in tale articolo, include il costo riferibile alla prestazione opzionale 27 supplementare scelta dal passeggero per il trasporto del veicolo al seguito, quando tale costo sia chiaramente individuabile e separabile dal costo del servizio passeggeri ” [punti 99-110 del ricorso in appello; par. III.1.d)].
10.6.1. Le deduzioni di LD non possono essere condivise.
10.6.1.1. Occorre, in primo luogo, evidenziare come l’interpretazione effettuata dalla Società del sistema normativo unionale non possa ritenersi ragionevole, trattandosi – come evidenziato dall’A.G.C.M. – di un sistema in cui l’art. 18 (relativo al diritto al trasporto alternativo e al rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate) e l’art. 19 (relativo al diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo) offrono rimedi e tutele complementari, che escludono, pertanto, una differenziazione nell’interpretazione della nozione di prezzo che compare nelle due disposizioni.
10.6.1.2. Deve, inoltre, osservarsi come la corretta interpretazione della previsione di cui all’art. 19 del Regolamento sia stata fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza SH IE.
10.6.1.3. La Corte di Giustizia ha, infatti, già affrontato la questione relativa all’interpretazione dell’art. 19 e, in particolare, se la nozione di « prezzo del biglietto », contenuta in tale articolo, includa i costi riferibili alle prestazioni opzionali supplementari scelte dal passeggero, come la prenotazione di una cabina o di un canile oppure l’accesso a una lounge esclusiva.
10.6.1.4. La Corte di Giustizia ha evidenziato che: i ) sebbene l’articolo 19 del regolamento n. 1177/2010 preveda il metodo di calcolo della compensazione economica minima alla quale un passeggero, il quale soddisfi le condizioni previste da tale articolo, ha diritto, e il cui importo equivale a una determinata percentuale del prezzo del biglietto, né tale disposizione né alcun’altra disposizione di detto regolamento precisa cosa debba intendersi per « prezzo del biglietto »; ii ) risulta, da un lato, dall’articolo 3, lettera n ), di detto regolamento, che il biglietto è un documento attestante l’esistenza di un contratto di trasporto concluso fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi passeggeri; dall’altro lato, l’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 1177/2010 dispone che la compensazione economica è calcolata in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio passeggeri; iii ) dal significato abituale nel linguaggio corrente dei termini « effettivamente pagato » risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso riferirsi all’importo totale pagato dal passeggero in cambio del servizio passeggeri che il vettore si è impegnato a eseguire e alle condizioni previste dal contratto; iv ) pertanto, la nozione di prezzo del biglietto comprende tutte le prestazioni che il vettore si è impegnato a fornire al passeggero in cambio del prezzo pagato, ossia non soltanto la prestazione di trasporto in quanto tale, ma anche tutte le prestazioni che si aggiungono al trasporto, quali la prenotazione di una cabina o di un canile oppure l’accesso a una lounge esclusiva; per contro, tale nozione non include gli importi corrispondenti alle prestazioni indipendenti dal servizio passeggeri, che sono chiaramente identificabili, come il compenso percepito dall’agente di viaggio al momento della prenotazione; v ) tale interpretazione è corroborata dallo scopo del Regolamento, consistente nel garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri; infatti, esso consente al passeggero interessato di individuare facilmente l’importo della compensazione economica al quale il medesimo ha diritto in caso di cancellazione del servizio di trasporto; vi ) detta interpretazione è altresì corroborata dai lavori preparatori del regolamento n. 1177/2010, dai quali risulta che, sebbene il Parlamento avesse proposto di circoscrivere la nozione di prezzo del biglietto all’importo pagato per il trasporto e l’alloggio a bordo ad esclusione dei costi relativi ai pasti, alle altre attività e agli acquisti effettuati a bordo, il legislatore dell’Unione ha scientemente rifiutato di scomporre la nozione di prezzo del biglietto in diverse componenti; in tal modo, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che la compensazione economica dovesse essere calcolata tenendo conto del prezzo pagato dal passeggero in cambio di un servizio di trasporto che non è stato eseguito conformemente al contratto; vii ) infine, questa stessa interpretazione non potesse essere rimessa in discussione dall’argomento secondo il quale, ai fini del calcolo della compensazione economica a cui un passeggero ha diritto, la presa in considerazione delle prestazioni opzionali supplementari scelte da tale passeggero non sarebbe conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa determina conseguenze considerevoli sugli oneri finanziari dei vettori, sproporzionate rispetto all’obiettivo di protezione dei passeggeri; infatti, da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che l’obiettivo di protezione dei consumatori, compresi i passeggeri del trasporto marittimo, è idoneo a giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli per taluni operatori economici (v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C‑581/10 e C‑629/10, EU:C:2012:657, punto 81). In definitiva, secondo la Corte, l’articolo 19 del regolamento n. 1177/2010 deve essere interpretato nel senso che la nozione di « prezzo del biglietto », contenuta in tale articolo, include i costi riferibili alle prestazioni opzionali supplementari scelte dal passeggero, come la prenotazione di una cabina o di un canile oppure l’accesso a una lounge esclusiva (v. parr. 91-99 della sentenza SH IE).
10.6.2. Ora, l’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia risulta chiara nel comprendere nella nozione di prezzo tutti i costi riferibili alle prestazioni opzionali supplementare scelte dal passeggero, tra cui rientra anche il trasporto della vettura, considerato che i servizi indicati dalla Corte costituiscono mere esemplificazioni e che il trasporto della vettura è, comunque, una prestazione opzionale aggiuntiva scelta dal passeggero al momento dell’acquisto del biglietto.
10.6.4. Per tali ragioni, non si ritengono sussistenti i presupposti per rimettere alla Corte la questione pregiudiziale prospettata da LD.
10.6.4.1. Va, infatti, considerato che, secondo la Corte di Giustizia (v., ex multis , C.G.U.E. 6.10.2021, causa C–561/19), il Giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno - quale deve intendersi il Consiglio di Stato italiano (v.: C.G.U.E., Grande Sezione, 21.12.2021, causa C-497/2020) - quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del diritto dell’Unione, può essere esonerato dall’obbligo di rinvio ai sensi dell’articolo 267, par. 3, T.F.U.E. solo quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (punto 33 della sentenza).
10.6.4.2. Secondo la giurisprudenza della Corte: i ) la questione pregiudiziale afferente alla corretta interpretazione del diritto unionale deve ritenersi irrilevante nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della controversia (punto 34); ii ) la questione pregiudiziale può ritenersi già oggetto di interpretazione da parte della Corte qualora sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale o nell’ambito del medesimo procedimento nazionale ovvero qualora una giurisprudenza consolidata della Corte risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, anche in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse (punto 36); iii ) l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi qualora il giudice nazionale maturi il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe altresì ai giudici di ultima istanza degli altri Stati membri e alla Corte (punto 40).
10.6.4.2. Nel caso di specie, la questione è stata – come spiegato – risolta dalla sentenza SH IE e il riferimento alle prestazioni supplementari opzionali deve ritenersi comprensivo del trasporto della vettura; non è, quindi, necessario adire la Corte per far affermare alla stessa la riferibilità del chiaro principio espresso al caso di specie; né, del resto, la parte ha prospettato ragioni plausibili di dubbio per una conclusione diversa a quanto affermato dal Collegio. Né tale può ritenersi il documento della Commissione citato da LD, funzionale all’implementazione della normativa e, quindi, a chiarire espressamente un dato che è, comunque, agevolmente ricavabile dalla pronuncia della Corte.
10.7. In definitiva il terzo motivo di ricorso in appello deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
11. Con il quarto motivo LD ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto congrua la sanzione irrogata. In particolare, LD ha dedotto: i ) l’omessa considerazione della situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, specie con particolare riferimento al tema del prezzo del biglietto (punti 119-121); ii ) l’erroneo riferimento al trasporto merci e l’omessa considerazione della flessione dei ricavi annui nel 2019 (punto 122); iii ) l’erronea valutazione della condotta come particolarmente grave (punto 123); iv ) la mancata esplicitazione del rilievo assunto dall’emergenza pandemica (punto 124); v ) l’erronea determinazione della durata della condotta (punti 125-126); vi ) la mancata esplicitazione del rilievo degli impegni assunti (punti 127-129); vii ) l’eccessività della sanzione in ragione della non gravità della condotta e delle varie circostanze eccezionali, come l’emergenza pandemica e le flessioni nel mercato dei trasporti, valorizzati in altri provvedimenti dell’Autorità (punti 130-137); viii ) l’omessa valutazione dei provvedimenti disciplinari ai dipendenti responsabili delle condotte, degli impegni assunti e della loro spontanea attuazione (punto 138).
11.1. Le deduzioni di LD sono solo in parte fondate.
11.2. Occorre considerare che la sanzione irrogata è stata pari a 1/5 del massimo edittale previsto dall’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, nella versione vigente ratione temporis . Deve, inoltre, osservarsi come: i ) il riferimento al trasporto merci – contenuto al punto 73 del provvedimento – non ha rilievo, avendo l’Autorità voluto, semplicemente, segnalare la particolare importanza del professionista nel settore del trasporto, sia di persone che di merci; ii ) l’A.G.C.M. ha, correttamente, considerato il fatturato per l’anno 2019, indicativo delle dimensioni economiche del professionista e, quindi, parametro attendibile anche per assicurare un'effettiva capacità deterrente alla sanzione [Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 aprile 2026, n. 2733, la quale ricorda che la sanzione mira a realizzare anche una funzione special-preventiva tipica del diritto sanzionatorio, non punendosi, soltanto, “ quia peccatum est ” (come nelle teoriche retributive), “ sed ne peccetur ”, e, quindi, al fine di dissuadere il reo dal compimento di ulteriori condotte omologhe a quelle vietate]; iii ) le condotte accertate hanno integrato pratiche commerciali ingannevoli e aggressive e interessato, comunque, diversi consumatori, con la conseguenza che la loro particolare gravità non è, invero, revocabile in dubbio; iv ) il rilievo dell’emergenza pandemica (e dei suoi riflessi sul settore dei trasporti) risulta, implicitamente, valorizzato dal contenimento della sanzione per una condotta particolarmente grave in un importo pari a 1/5 del massimo edittale; v ) inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione “ non sussiste un interesse giuridicamente rilevante a contestare l’entità della sanzione irrogata a un’altra impresa, atteso che quand’anche la diversità di trattamento fosse in concreto dimostrata, ciò resterebbe del tutto irrilevante ai fini del giudizio di legittimità del trattamento asseritamente deteriore patito dal ricorrente ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2513 e n. 2514; Id., Sez. VI, 11 gennaio 2023, n. 367); vi ) il rilievo degli impegni e delle altre misure assunte è stato valorizzato al punto 74, con rinvio a quanto dedotto dalla Società e riassunto al punto 54 del provvedimento.
11.3. Risulta, invece, fondata la deduzione con la quale la Società ha evidenziato le difficoltà interpretative del Regolamento. Come spiegato in precedenza, non si tratta di difficoltà tali da poter ritenere integrato un errore di diritto scusabile. Cionondimeno va, comunque, considerato che il procedimento dell’A.G.C.M. riguardava condotte in cui la normativa del Regolamento n. 1177/2010 costituiva un tassello normativo rilevante per la valutazione delle condotte e per accertare che le stesse, oltre a non risultare aderenti a tale normativa, erano tracimate anche in pratiche commerciali scorrette, sussistendo i presupposti indicati dal Codice del Consumo. Sul punto va considerato come l’accertamento dell’A.G.C.M. fosse stato il primo caso di applicazione (nei termini sopra indicati) di tale Regolamento. Le condotte illecite della Società erano state relative ad aspetti regolati da tale normativa, che, indubbiamente, poneva questioni interpretativi complesse, seppur risolte dalla Società in modo non conforme a quanto, successivamente, chiarito dalla Corte di Giustizia. Questa circostanza non è stata valorizzata nel provvedimento impugnato e, invece, merita favorevole apprezzamento da parte di questo Giudice che, in materia, ha un sindacato esteso al merito. In applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 134, comma 1, lett. c ), c.p.a. e dell’art. 27, comma 9- ter , lett. f ), del D.lgs. n. 206/2005, il Collegio ritiene di riconoscere le circostanze indicate come fattori attenuanti della responsabilità di LD, riducendo, per l’effetto, la sanzione di un importo pari a ¼ della stessa, ritenuto congruo al caso di specie.
11.4. Per tale ragione, la sanzione per le condotte accertate dall’A.G.C.M. deve essere rideterminata in euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00).
12. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
13. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza prevalente di LD e sono liquidate in dispositivo in favore della sola A.G.C.M. Possono, invece, compensarsi le spese di lite tra LD e l’A.R.T., che non ha svolto difese di merito nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge con riferimento ai motivi relativi alle domande articolate in via principale; accoglie in parte il motivo relativo alla domanda articolata in via di subordine e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina la sanzione in euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00). Condanna, in ragione della soccombenza prevalente, LD Group s.p.a., a rifondere all’A.G.C.M. le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge. Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio tra LD Group s.p.a. e l’A.R.T.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TI, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
RE RD, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RE RD | AN TI |
IL SEGRETARIO