Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 3483
CS
Rigetto
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Censura al provvedimento AGCM in relazione a riprogrammazione orario e calcolo ritardo

    La deduzione è inammissibile in quanto censura il provvedimento dell'AGCM e non la sentenza del TAR, senza dedurre un omesso esame della doglianza da parte del giudice di primo grado.

  • Rigettato
    Mancata valutazione incertezza giuridica

    Il Collegio ha ritenuto che le difficoltà interpretative non fossero tali da integrare un errore di diritto scusabile, considerando la novità della questione, la mancanza di linee guida, il ritardo nell'adozione del regolamento, le posizioni espresse dall'ART e dalla Commissione Europea, e la valenza dichiarativa delle sentenze della Corte di Giustizia.

  • Rigettato
    Omessa verifica incidenza condotta

    La natura di illecito di pericolo delle pratiche commerciali scorrette esclude la necessità di verificare il numero di consumatori colpiti o l'intenzionalità della condotta. Il numero di ritardi e offerte di bonus non è considerato esiguo.

  • Rigettato
    Erroneo accertamento violazione Regolamento 1177/2010

    L'aderenza alle previsioni unionali in tema di informazione non elide la scorrettezza della pratica commerciale relativa al mancato riconoscimento della compensazione in conseguenza dell'effettivo ritardo, prendendo come riferimento l'orario di partenza 'rischedulato'. La sentenza della CGUE è stata emessa dopo la cessazione delle condotte.

  • Inammissibile
    Censura al provvedimento AGCM in relazione a procedure interne

    La deduzione è inammissibile in quanto censura il provvedimento dell'AGCM e non la sentenza del TAR, senza dedurre un omesso esame della doglianza da parte del giudice di primo grado.

  • Rigettato
    Illecita prassi di offrire bonus

    L'AGCM ha stigmatizzato l'offerta di bonus in presenza di richieste esplicite di rimborso in denaro, come previsto dal Regolamento. La qualificazione del bonus come 'gesto di attenzione commerciale' è considerata ingannevole.

  • Rigettato
    Calcolo compensazione non conforme a Regolamento

    L'interpretazione della società non è ragionevole in quanto gli art. 18 e 19 del Regolamento offrono tutele complementari. La Corte di Giustizia ha chiarito che la nozione di 'prezzo del biglietto' include i costi per prestazioni opzionali supplementari, come il trasporto della vettura. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale.

  • Accolto
    Congruità sanzione irrogata

    Il Collegio ha ritenuto fondata la deduzione relativa alle difficoltà interpretative del Regolamento UE, riconoscendole come fattori attenuanti della responsabilità. La sanzione è stata ridotta di 1/4.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 3483
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3483
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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