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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carpegna - Piazza Dei Conti 1 61021 Carpegna PU
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 281 2019 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 294 2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2025 depositato il 15/07/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Annullare gli avvisi impugnati.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La Sig.ra ricorre avverso avvisi di accertamento emessi dal
Comune di Carpegna per omesso versamento IMU per gli anni d'imposta 2019 e 2020.
Eccepisce la ricorrente che l'abitazione oggetto di accertamento costituisce la sua abitazione principale da ben 22 anni per cui possiede i requisiti per beneficiare dell'esenzione; eccepisce, inoltre, il difetto di motivazione in quanto non è stato esplicitato in base a quale norma il Comune ha ritenuto che non beneficiasse più dell'esenzione.
Si costituisce il Comune di Carpegna contestando puntualmente le eccezioni di parte ricorrente ed insistendo pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi che si espongono.
Ricorrente_1La Sig.ra ha documentato di essere residente nell'abitazione oggetto di accertamento da ben 22 anni producendo certificato storico e che per circa 10 anni detta abitazione è stata anche la sede della propria azienda agricola.
Quanto ai consumi la ricorrente ha prodotto le fatture relative alla luce, all'acqua e al GPL precisando nel contempo che dette fatture non rappresentano tutti i consumi in quanto la casa è dotata di impianto di riscaldamento a legna e che utilizza il gas GPL esclusivamente per cucinare e saltuariamente per l'acqua calda.
Ha precisato, inoltre, che per quanto riguarda l'acqua potabile questa proviene da una sorgente naturale a cui sono allacciate tutte le case del vicinato;
si consideri poi che la ricorrente vive da sola in quanto marito e figli vivono in altri comuni;
pertanto, i consumi delle utenze devono sempre essere valutati in relazione allo stile di vita del soggetto e contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, consumi modesti non possono far ritenere che l'abitazione oggetto di accertamento non costituisca l'abitazione principale, in cui il possessore dimori abitualmente e comportare di conseguenza la perdita del requisito per beneficiare dell'esenzione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 300.00.
Pesaro 07.07.2025 Il Giudice Monocratico Relatore
Avv. Simonetta Giubilaro
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 76/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carpegna - Piazza Dei Conti 1 61021 Carpegna PU
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 281 2019 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 294 2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2025 depositato il 15/07/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Annullare gli avvisi impugnati.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La Sig.ra ricorre avverso avvisi di accertamento emessi dal
Comune di Carpegna per omesso versamento IMU per gli anni d'imposta 2019 e 2020.
Eccepisce la ricorrente che l'abitazione oggetto di accertamento costituisce la sua abitazione principale da ben 22 anni per cui possiede i requisiti per beneficiare dell'esenzione; eccepisce, inoltre, il difetto di motivazione in quanto non è stato esplicitato in base a quale norma il Comune ha ritenuto che non beneficiasse più dell'esenzione.
Si costituisce il Comune di Carpegna contestando puntualmente le eccezioni di parte ricorrente ed insistendo pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi che si espongono.
Ricorrente_1La Sig.ra ha documentato di essere residente nell'abitazione oggetto di accertamento da ben 22 anni producendo certificato storico e che per circa 10 anni detta abitazione è stata anche la sede della propria azienda agricola.
Quanto ai consumi la ricorrente ha prodotto le fatture relative alla luce, all'acqua e al GPL precisando nel contempo che dette fatture non rappresentano tutti i consumi in quanto la casa è dotata di impianto di riscaldamento a legna e che utilizza il gas GPL esclusivamente per cucinare e saltuariamente per l'acqua calda.
Ha precisato, inoltre, che per quanto riguarda l'acqua potabile questa proviene da una sorgente naturale a cui sono allacciate tutte le case del vicinato;
si consideri poi che la ricorrente vive da sola in quanto marito e figli vivono in altri comuni;
pertanto, i consumi delle utenze devono sempre essere valutati in relazione allo stile di vita del soggetto e contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, consumi modesti non possono far ritenere che l'abitazione oggetto di accertamento non costituisca l'abitazione principale, in cui il possessore dimori abitualmente e comportare di conseguenza la perdita del requisito per beneficiare dell'esenzione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 300.00.
Pesaro 07.07.2025 Il Giudice Monocratico Relatore
Avv. Simonetta Giubilaro