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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/11/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in Cancelleria in data 24
giugno 2025 ed iscritta al n. 1011 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Giordano del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Parini n. 33 - Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ( ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Federica Controparte_1 C.F._2
Garbellano del foro di Milano e con elezione di domicilio in Corso Manusardi n.
3 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
Oggetto: Responsabilità.
All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “In via preliminare:
- per quanto sopra argomentato ed esposto, ingiungere al signor , ai sensi dell'art. 186 ter cpc, il Controparte_1
pagamento in favore della signora della somma di € 31.861,52 in considerazione del riconoscimento delle Parte_1
pretese della ricorrente e delle difese del resistente che, verosimilmente, avranno natura adesiva;
In via principale:
pagina 1 di 10 - accertato che nell'eseguire i lavori di ristrutturazione del proprio immobile il signor ha provocato Controparte_1
danni all'appartamento sottostante di proprietà della signora Parte_1
- accertato che all'esito della consulenza espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo l'ammontare di tali
danni è stato quantificato in € 31.861,52, per l'effetto, condannare il signor al pagamento in favore Controparte_1
della signora della predetta somma o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia tenuto conto anche Parte_1
del mancato godimento dell'immobile, da valutarsi in via equitativa, a far data dall'evento dannoso sino al soddisfo.
In via istruttoria:
si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 il signor dava avvio ai lavori di ristrutturazione Controparte_1
del suo appartamento sito in Lecco, Viale Turati n. 107?
2. Vero che i lavori di demolizione della soletta dell'appartamento del signor provocavano lo CP_1
sfondellamento del solaio in latero cemento di diversi locali dell'appartamento della signora Parte_1
3. Vero che con comunicazione del 24 maggio 2024 la signora per il tramite del procuratore, chiedeva al Parte_1
signor e al perito dell'assicurazione incaricato dall'impresa esecutrice delle opere il risarcimento dei danni CP_1
patiti?
4. Vero che la signora dopo la prima relazione dell'Ing. chiedeva al Geom. un Parte_1 CP_2 Pt_2
secondo parere in merito alla quantificazione dei danni e ai costi di ripristino?
5. Vero che, in occasione del primo incontro peritale tutte le parti concordavano sul fatto che i danni riscontrati
nell'immobile della signora fossero riconducibili ai lavori di ristrutturazione effettuati dal signor ? Parte_1 CP_1
6. Vero che lo sfondellamento del soffitto ha provocato anche danni agli arredi e ad alcune suppellettili della signora
Parte_1
7. Dica il teste se la quantificazione dei danni effettuata dal CTU Ing. è stata oggetto di contestazione. Per_1
Si indicano quali testi i signori:
- Geom. con studio in Lecco, Corso Promessi Sposi n. 23/d; Testimone_1
- Ing. con studio in Valmadrera, via IV Novembre n. 54; Testimone_2
- Signor , via dell'Eremo 24 , Lecco Tes_3
Si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati sui capitoli ex adverso formulati.
pagina 2 di 10 Si chiede altresì disporsi l'acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo n. RG 1497/2024 dell'intestato
Tribunale.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in considerazione delle difese avversarie.
In ogni caso: con vittoria si spese e compensi di lite”.
Per il resistente: “Il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia:
in via preliminare: rigettare la richiesta di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di parte resistente per carenza di
legittimazione passiva;
in via processuale: Di essere autorizzato, ai sensi degli artt. 167, 3° co., 269 c.p.c. e 281 undecies c.p.c., a chiamare in
causa il terzo sopra indicato, fissando nuova udienza e assegnando termine perentorio per la notifica dell'atto di citazione
al terzo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c, in quanto il terzo Controparte_3
C.F./P.IVA è responsabile in via principale dei fatti oggetto di causa;
[...] P.IVA_1
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che la responsabilità per i fatti oggetto di causa è esclusivamente del
terzo chiamato, con conseguente estromissione del sottoscritto convenuto dal giudizio;
In subordine, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria:
Si chiede di ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il sig. si è avvalso della prestazione professionale del geom, nel ruolo di direttore CP_1 CP_4
lavori?
2) Vero che relativamente al cantiere di cui all'appalto in oggetto è insussistente alcun obbligo normativo in capo al
committente di incaricare un direttore lavori in quanto non rientrante nelle ipotesi per cui la legge lo prevede?
3) Vero che nello svolgimento dei lavori di ristrutturazione il sig. ha evitato di operare alcuna ingerenza CP_1
mediante direttive o indicazioni tecniche rispetto all'operato di Controparte_3
4) Vero che ha quindi svolto l'esecuzione dei lavori in piena autonomia di mezzi e con gestione dei rischi Controparte_3
a proprio carico?
5) Vero che in occasione del primo incontro peritale tutte le parti concordavano che i danni occorsi all'interno
dell'appartamento della sig.ra fossero da imputare ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta Parte_1
ll'interno dell'appartamento del sig. ? Controparte_3 CP_1
pagina 3 di 10 [... 6) Vero che, a seguito degli occorsi danni, ed in particolare nel maggio 2024, la sig.ra invitava il sig. Parte_1
per tentare di trovare una soluzione bonaria a casa propria, sita in Largo Caleotto 31, Lecco, ove era presente CP_1
anche proprio tecnico di fiducia?
7) Vero che il suddetto indirizzo coincide con la sede della società LIA S.R.L. di cui la sig.ra è amministratrice e Parte_1
socia unica?
8) Vero che al sopralluogo svoltosi a settembre 2023, preliminare all'avvio dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed
in occasione del quale sono state eseguite fotografie nell'appartamento della sig.ra era stato dichiarato e/o Parte_1
risultava pacificamente che questo fosse libero ed inabitato?
Si indica quale teste il sig. Geom. con studio in Viale Turati n. 27, Lecco. CP_4
Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con il teste sopra indicato sui capitoli ex adverso formulati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - , premesso di essere proprietaria dell'appartamento sito al quinto piano del Parte_1
condominio di Lecco, viale Turati n. 107 e che all'inizio del 2024, in concomitanza dei lavori di ristrutturazione commissionati dal proprietario del sovrastante appartamento al sesto piano,
[...]
all'impresa edile , il proprio appartamento subiva danni (sfondellamento CP_1 CP_3
del solaio in latero cemento, danni al pavimento, alle pareti, agli arredi e ad alcune suppellettili) causati dalla demolizione della soletta dell'appartamento sovrastante, ha avviato un procedimento per CP_5
che ha riconosciuto i danni, quantificandoli in euro 26.116,00 + IVA. Essendo risultati vani i tentativi di una composizione della lite, la ha evocato nel presente giudizio il per sentirlo Parte_1 CP_1
condannare alla rifusione dei danni per euro 31.861,52 “o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia tenuto conto anche del mancato godimento dell'immobile, da valutarsi in via equitativa, a far data dall'evento dannoso sino al soddisfo”.
2. - Si è costituito in giudizio per ripercorrere a sua volta la vicenda Controparte_1
intercorsa fra le parti e per individuare quale responsabile dei danni l'impresa esecutrice dei lavori vera legittimata passiva in caso di responsabilità ex art. 1669 c.c. ma anche in caso Controparte_3
di responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto il resistente “aveva completamente delegato all'appaltatore il pieno controllo materiale e gestionale della cosa durante l'esecuzione dell'opera, evitando di
esercitare poteri di custodia, ingerenza o vigilanza che abbiano inciso causalmente sull'evento
pagina 4 di 10 dannoso”. Nell'escludere anche una possibile responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., il resistente ha insistito per la chiamata in causa della società esecutrice delle opere, chiedendo così di “accertare e
dichiarare che la responsabilità per i fatti oggetto di causa è esclusivamente del terzo chiamato, con
conseguente estromissione del sottoscritto convenuto dal giudizio”. In subordine, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3. - All'udienza del 9.10.2025 la ricorrente ha chiarito di agire in giudizio ai sensi dell'art. 2051
c.c. e si è opposta alla chiamata in causa del terzo. Questo Giudice non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo e, ritenuta la causa matura per la decisione, non ha ammesso i mezzi di prova per testi,
trattenendo la causa subito in decisione.
4. - La norma posta dall'attrice a fondamento della domanda regola la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, imputandoli al custode, salvo che provi il caso fortuito. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., fra le molte sentenze che esplicitamente così qualificano la responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass.
9.10.2025 n. 27067; Cass.
8.8.2025 n. 22864; Cass.
6.6.2025 n.
15187; Cass. 31.3.2025 n. 8449; Cass. 26.3.2025 n. 8038; Cass. 30.1.2025 n. 2149; Cass. 30.1.2025 n.
2148; Cass. 21.1.2025 n. 1404; Cass. 14.12.2024 n. 32544; Cass. 30.10.2024 n. 28057), che prescinde dall'accertamento tanto del carattere colposo del comportamento del custode, quanto della pericolosità
della cosa, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, la dimostrazione del mero rapporto eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso. Non trattandosi di colpa presunta, il custode, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a provare la propria diligenza nella custodia, ma deve dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito, intendendosi, per tale, un evento imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale, dotato di un impulso causale autonomo rispetto al danno in concreto realizzatosi (sulla nozione di “caso fortuito”, sempre per limitarsi alle più recenti pronunce di legittimità, cfr. Cass. 25.7.2025 n. 21427; Cass.
6.6.2025 n. 15187; Cass.
5.7.2024 n. 18471; Cass.
20.5.2024 n. 13921).
In pratica, il caso fortuito è un fattore che non attiene al comportamento del custode, bensì al profilo causale dell'evento, per modo che quest'ultimo è riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma a detto elemento esterno, che deve però recare i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità
e inevitabilità. Non deve, però, necessariamente pensarsi a fattori naturali, cui resisti non potest, ben pagina 5 di 10 potendo integrare il “fortuito” anche il fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo: Cass.
8.8.2025 n. 22864;
Cass. 14.12.2024 n. 32544; Cass. 30.10.2024 n. 28041; Cass.
8.7.2024 n. 18518; Cass. 24.5.2024 n.
14566; Cass. 20.5.2024 n. 13921) o il comportamento della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale:
Cass. 26.3.2025 n. 8038; Cass. 30.1.2025 n. 2149; Cass. 30.10.2024 n. 28057; Cass. 27.7.2024 n.
21065; Cass. 28.6.2024 n. 17949; Cass. 13.5.2024 n. 12943; Cass.
9.4.2024 n. 9487).
La danneggiata, dunque, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare soltanto l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Spetta, successivamente, al convenuto dimostrare che i danni sono dovuti a caso fortuito, compreso il fatto del terzo.
5. - Calando questi principi al caso di specie, il convenuto non ha sostanzialmente negato l'esistenza dei danni denunciati dalla salvo imputarli all'esclusiva responsabilità Parte_1
dell'impresa esecutrice dei lavori nella sua proprietà, sovrastante a quella dell'attrice.
Detti danni sono stati in goni caso comprovati nel procedimento per A.T.P. (fascicolo acquisito agli atti di causa): la perizia dell'ing. ha attestato la presenza nel soggiorno di Persona_2
“evidenti ampie zone interessate a sfondellamenti del soffitto” compresa la parte centrale che “risulta
in apparenza integra, ma da una verifica si è notato che “suona” a vuoto, ciò presuppone sfondellamenti anche in quella porzione d'area”; nella cameretta “vi sono presenze di danni sul
soffitto”, così come nella camera da letto. Nell'allegato 3 della perizia sono contenute fotografie dei locali che riproducono i danni descritti.
Le opere necessarie per il ripristino dei locali alle condizioni iniziali prevedono – come indicato sempre in C.T.U. – “la posa di un controsoffitto antisfondellamento su tutta la superficie del soffitto del soggiorno, cameretta e camera. (…) In particolare è necessario l'utilizzo di un automezzo con
braccio telescopico con operatore addetto alla manovra per la movimentazione dei materiali da piano
terra al 5° piano. Rimozione degli elementi di arredo e protezioni del pavimento e delle pareti che
potrebbero subire danneggiamenti durante le operazioni di posa del controsoffitto”. I costi sono stati quantificati in euro 26.116,00 + IVA.
Le cause dei danni sono state attribuite ai lavori commissionati dal alla CP_1 [...]
come ribadito due volte nella perizia: “Le cause che hanno provocato Controparte_3
i danni evidenziati sono riconducibili a lavori di ristrutturazione dell'appartamento al 6° piano
pagina 6 di 10 soprastante l'appartamento in questione, come peraltro concordato dalle parti nel 1° incontro
peritale”. “Le cause dei vizi sono da ricondurre all'impresa appaltatrice che ha eseguito i lavori di ristrutturazione nell'appartamento sovrastante quello in causa causando sfondellamenti del soffitto”.
Il convenuto ha prodotto il contratto d'appalto con la (relativo doc. B) e nelle Controparte_3
proprie difese ha insistito per l'esclusiva responsabilità di quest'ultima, affermando di avere delegato alla società appaltatrice il pieno controllo materiale e gestionale della cosa durante l'esecuzione dei lavori, evitando di esercitare poteri di custodia, ingerenza o vigilanza che abbiano inciso causalmente sull'evento dannoso.
Rileva il Giudicante come, nella fattispecie di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, ricorra anche la responsabilità del committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente e quest'ultimo, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. ossia dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore). Più precisamente, per essere esonerato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. il committente dovrà fornire la prova liberatoria del caso fortuito, consistente nel fatto del terzo, dimostrando che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore o perché ha eseguito i lavori in modo non conforme al contratto o perché ha eluso le norme e le regole tecniche disciplinanti la corretta esecuzione dei lavori e, in ogni caso, il committente non aveva margini di intervento (Cass. 18.12.2021 n. 41709; Cass.
4.11.2021 n.
31601; Cass. 11.6.2021 n. 16609; Cass. 17.3.2021 n. 7553; Cass. 28.9.2018 n. 23442; Cass. 28.10.2015
n. 21938; Cass. 30.9.2014 n. 20619; Cass. 30.3.1999 n. 3041). Anche il precedente richiamato nelle difese del convenuto (Cass. 22.4.2022 n. 12909) ribadisce con chiarezza gli stessi principi (dalla motivazione): “la conclusione di un appalto di opere non comporta in alcun modo la perdita della
custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la consegna
dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente "trasferimento" del
ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe con l'integrare una sorta di
pagina 7 di 10 esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte;
in breve, varrà
ribadire come la conclusione dell'appalto tra due parti non possa giungere a incidere surrettiziamente
sulla sfera giuridica del terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del
committente/custode; e d'altronde, nell'appalto d'opere - siano esse pubbliche o private - il
committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite
le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non
rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso;
se, dunque, rispetto
all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode: l'autonomia
dell'appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale”. Ed anzi, la sentenza in esame esclude che il caso fortuito esimente possa essere concepito come violazione degli obblighi contrattuali del committente e richiede la prova dell'imprevedibilità/inevitabilità della condotta dell'appaltatore, non percepibile in toto dal committente (sempre dalla motivazione: “il caso
fortuito non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per
altra via, un'abusiva contrattualizzazione della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere
con l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del
committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la
sostanza del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi
configurata”).
Pertanto, la mera esistenza di un contratto d'appalto e la realizzazione da parte dell'appaltatrice delle opere che hanno portato allo sfondellamento del soffitto non sono sufficienti a far venir meno la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c.. A tal fine non è neppure adeguata la prova (richiesta a testimoni nei capitoli 3 e 4) dell'assenza di ingerenza del nell'operato della CP_1 CP_3
che avrebbe quindi “svolto l'esecuzione dei lavori in piena autonomia di mezzi e con gestione
[...]
dei rischi a proprio carico”, atteso che, per andare esente da responsabilità, il convenuto avrebbe dovuto dimostrare l'imprevedibilità/inevitabilità della condotta della società nell'esecuzione dei lavori.
Va, perciò, affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto per i danni subiti dall'appartamento dell'attrice e non v'è necessità di ampliare gli accertamenti di causa e di ritardare i pagina 8 di 10 tempi del giudizio con l'evocazione della nei confronti della quale il committente Controparte_3
ben potrà agire in separata sede.
Per l'effetto, va condannato a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
26.116,00 + IVA oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo.
6. - Non può essere invece accolta la domanda di risarcimento dei danni per mancato godimento dell'immobile, essendo stata costretta “a reperire soluzioni abitative alternative”: l'attrice, infatti,
avrebbe dovuto fornire la prova documentale degli esborsi effettuati per l'occupazione di immobili diversi dal proprio appartamento e, in totale carenza di detta prova, non può essere utilmente invocato il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, invero non dimostrato.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, parte convenuta va condannata a rifonderle all'attrice nell'importo che si liquida – in mancanza di nota, tenuto conto del valore della causa (pari alla condanna di euro 26.116,00), dell'attività concretamente effettuata (deposito del ricorso introduttivo e svolgimento di una sola udienza) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014
n. 55 – in euro 4.903,00 (di cui euro 545,00 per anticipazioni ed euro 4.358,00 per compensi), oltre
15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
L'attrice non ha invece chiesto la rifusione delle spese processuali della fase di A.T.P. e neppure quelle della C.T.U. svolta in quel giudizio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA E DICHIARA
la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. di per i danni occorsi all'appartamento Controparte_1
di e, per l'effetto, Parte_1
DA
a pagare a a titolo di risarcimento danni, la somma di euro Controparte_1 Parte_1
26.116,00 + IVA oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo.
pagina 9 di 10 DA
a rifondere a le spese processuali per euro 4.903,00 oltre 15% Controparte_1 Parte_1
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 26 novembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in Cancelleria in data 24
giugno 2025 ed iscritta al n. 1011 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Giordano del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Parini n. 33 - Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ( ), rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Federica Controparte_1 C.F._2
Garbellano del foro di Milano e con elezione di domicilio in Corso Manusardi n.
3 - Milano, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
Oggetto: Responsabilità.
All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “In via preliminare:
- per quanto sopra argomentato ed esposto, ingiungere al signor , ai sensi dell'art. 186 ter cpc, il Controparte_1
pagamento in favore della signora della somma di € 31.861,52 in considerazione del riconoscimento delle Parte_1
pretese della ricorrente e delle difese del resistente che, verosimilmente, avranno natura adesiva;
In via principale:
pagina 1 di 10 - accertato che nell'eseguire i lavori di ristrutturazione del proprio immobile il signor ha provocato Controparte_1
danni all'appartamento sottostante di proprietà della signora Parte_1
- accertato che all'esito della consulenza espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo l'ammontare di tali
danni è stato quantificato in € 31.861,52, per l'effetto, condannare il signor al pagamento in favore Controparte_1
della signora della predetta somma o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia tenuto conto anche Parte_1
del mancato godimento dell'immobile, da valutarsi in via equitativa, a far data dall'evento dannoso sino al soddisfo.
In via istruttoria:
si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 il signor dava avvio ai lavori di ristrutturazione Controparte_1
del suo appartamento sito in Lecco, Viale Turati n. 107?
2. Vero che i lavori di demolizione della soletta dell'appartamento del signor provocavano lo CP_1
sfondellamento del solaio in latero cemento di diversi locali dell'appartamento della signora Parte_1
3. Vero che con comunicazione del 24 maggio 2024 la signora per il tramite del procuratore, chiedeva al Parte_1
signor e al perito dell'assicurazione incaricato dall'impresa esecutrice delle opere il risarcimento dei danni CP_1
patiti?
4. Vero che la signora dopo la prima relazione dell'Ing. chiedeva al Geom. un Parte_1 CP_2 Pt_2
secondo parere in merito alla quantificazione dei danni e ai costi di ripristino?
5. Vero che, in occasione del primo incontro peritale tutte le parti concordavano sul fatto che i danni riscontrati
nell'immobile della signora fossero riconducibili ai lavori di ristrutturazione effettuati dal signor ? Parte_1 CP_1
6. Vero che lo sfondellamento del soffitto ha provocato anche danni agli arredi e ad alcune suppellettili della signora
Parte_1
7. Dica il teste se la quantificazione dei danni effettuata dal CTU Ing. è stata oggetto di contestazione. Per_1
Si indicano quali testi i signori:
- Geom. con studio in Lecco, Corso Promessi Sposi n. 23/d; Testimone_1
- Ing. con studio in Valmadrera, via IV Novembre n. 54; Testimone_2
- Signor , via dell'Eremo 24 , Lecco Tes_3
Si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati sui capitoli ex adverso formulati.
pagina 2 di 10 Si chiede altresì disporsi l'acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo n. RG 1497/2024 dell'intestato
Tribunale.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in considerazione delle difese avversarie.
In ogni caso: con vittoria si spese e compensi di lite”.
Per il resistente: “Il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia:
in via preliminare: rigettare la richiesta di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti di parte resistente per carenza di
legittimazione passiva;
in via processuale: Di essere autorizzato, ai sensi degli artt. 167, 3° co., 269 c.p.c. e 281 undecies c.p.c., a chiamare in
causa il terzo sopra indicato, fissando nuova udienza e assegnando termine perentorio per la notifica dell'atto di citazione
al terzo, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c, in quanto il terzo Controparte_3
C.F./P.IVA è responsabile in via principale dei fatti oggetto di causa;
[...] P.IVA_1
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che la responsabilità per i fatti oggetto di causa è esclusivamente del
terzo chiamato, con conseguente estromissione del sottoscritto convenuto dal giudizio;
In subordine, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria:
Si chiede di ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il sig. si è avvalso della prestazione professionale del geom, nel ruolo di direttore CP_1 CP_4
lavori?
2) Vero che relativamente al cantiere di cui all'appalto in oggetto è insussistente alcun obbligo normativo in capo al
committente di incaricare un direttore lavori in quanto non rientrante nelle ipotesi per cui la legge lo prevede?
3) Vero che nello svolgimento dei lavori di ristrutturazione il sig. ha evitato di operare alcuna ingerenza CP_1
mediante direttive o indicazioni tecniche rispetto all'operato di Controparte_3
4) Vero che ha quindi svolto l'esecuzione dei lavori in piena autonomia di mezzi e con gestione dei rischi Controparte_3
a proprio carico?
5) Vero che in occasione del primo incontro peritale tutte le parti concordavano che i danni occorsi all'interno
dell'appartamento della sig.ra fossero da imputare ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla ditta Parte_1
ll'interno dell'appartamento del sig. ? Controparte_3 CP_1
pagina 3 di 10 [... 6) Vero che, a seguito degli occorsi danni, ed in particolare nel maggio 2024, la sig.ra invitava il sig. Parte_1
per tentare di trovare una soluzione bonaria a casa propria, sita in Largo Caleotto 31, Lecco, ove era presente CP_1
anche proprio tecnico di fiducia?
7) Vero che il suddetto indirizzo coincide con la sede della società LIA S.R.L. di cui la sig.ra è amministratrice e Parte_1
socia unica?
8) Vero che al sopralluogo svoltosi a settembre 2023, preliminare all'avvio dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed
in occasione del quale sono state eseguite fotografie nell'appartamento della sig.ra era stato dichiarato e/o Parte_1
risultava pacificamente che questo fosse libero ed inabitato?
Si indica quale teste il sig. Geom. con studio in Viale Turati n. 27, Lecco. CP_4
Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con il teste sopra indicato sui capitoli ex adverso formulati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - , premesso di essere proprietaria dell'appartamento sito al quinto piano del Parte_1
condominio di Lecco, viale Turati n. 107 e che all'inizio del 2024, in concomitanza dei lavori di ristrutturazione commissionati dal proprietario del sovrastante appartamento al sesto piano,
[...]
all'impresa edile , il proprio appartamento subiva danni (sfondellamento CP_1 CP_3
del solaio in latero cemento, danni al pavimento, alle pareti, agli arredi e ad alcune suppellettili) causati dalla demolizione della soletta dell'appartamento sovrastante, ha avviato un procedimento per CP_5
che ha riconosciuto i danni, quantificandoli in euro 26.116,00 + IVA. Essendo risultati vani i tentativi di una composizione della lite, la ha evocato nel presente giudizio il per sentirlo Parte_1 CP_1
condannare alla rifusione dei danni per euro 31.861,52 “o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia tenuto conto anche del mancato godimento dell'immobile, da valutarsi in via equitativa, a far data dall'evento dannoso sino al soddisfo”.
2. - Si è costituito in giudizio per ripercorrere a sua volta la vicenda Controparte_1
intercorsa fra le parti e per individuare quale responsabile dei danni l'impresa esecutrice dei lavori vera legittimata passiva in caso di responsabilità ex art. 1669 c.c. ma anche in caso Controparte_3
di responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto il resistente “aveva completamente delegato all'appaltatore il pieno controllo materiale e gestionale della cosa durante l'esecuzione dell'opera, evitando di
esercitare poteri di custodia, ingerenza o vigilanza che abbiano inciso causalmente sull'evento
pagina 4 di 10 dannoso”. Nell'escludere anche una possibile responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., il resistente ha insistito per la chiamata in causa della società esecutrice delle opere, chiedendo così di “accertare e
dichiarare che la responsabilità per i fatti oggetto di causa è esclusivamente del terzo chiamato, con
conseguente estromissione del sottoscritto convenuto dal giudizio”. In subordine, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3. - All'udienza del 9.10.2025 la ricorrente ha chiarito di agire in giudizio ai sensi dell'art. 2051
c.c. e si è opposta alla chiamata in causa del terzo. Questo Giudice non ha autorizzato la chiamata in causa del terzo e, ritenuta la causa matura per la decisione, non ha ammesso i mezzi di prova per testi,
trattenendo la causa subito in decisione.
4. - La norma posta dall'attrice a fondamento della domanda regola la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, imputandoli al custode, salvo che provi il caso fortuito. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., fra le molte sentenze che esplicitamente così qualificano la responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass.
9.10.2025 n. 27067; Cass.
8.8.2025 n. 22864; Cass.
6.6.2025 n.
15187; Cass. 31.3.2025 n. 8449; Cass. 26.3.2025 n. 8038; Cass. 30.1.2025 n. 2149; Cass. 30.1.2025 n.
2148; Cass. 21.1.2025 n. 1404; Cass. 14.12.2024 n. 32544; Cass. 30.10.2024 n. 28057), che prescinde dall'accertamento tanto del carattere colposo del comportamento del custode, quanto della pericolosità
della cosa, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, la dimostrazione del mero rapporto eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso. Non trattandosi di colpa presunta, il custode, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a provare la propria diligenza nella custodia, ma deve dimostrare che il danno è derivato da caso fortuito, intendendosi, per tale, un evento imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale, dotato di un impulso causale autonomo rispetto al danno in concreto realizzatosi (sulla nozione di “caso fortuito”, sempre per limitarsi alle più recenti pronunce di legittimità, cfr. Cass. 25.7.2025 n. 21427; Cass.
6.6.2025 n. 15187; Cass.
5.7.2024 n. 18471; Cass.
20.5.2024 n. 13921).
In pratica, il caso fortuito è un fattore che non attiene al comportamento del custode, bensì al profilo causale dell'evento, per modo che quest'ultimo è riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma a detto elemento esterno, che deve però recare i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità
e inevitabilità. Non deve, però, necessariamente pensarsi a fattori naturali, cui resisti non potest, ben pagina 5 di 10 potendo integrare il “fortuito” anche il fatto del terzo (c.d. fortuito autonomo: Cass.
8.8.2025 n. 22864;
Cass. 14.12.2024 n. 32544; Cass. 30.10.2024 n. 28041; Cass.
8.7.2024 n. 18518; Cass. 24.5.2024 n.
14566; Cass. 20.5.2024 n. 13921) o il comportamento della stessa vittima (c.d. fortuito incidentale:
Cass. 26.3.2025 n. 8038; Cass. 30.1.2025 n. 2149; Cass. 30.10.2024 n. 28057; Cass. 27.7.2024 n.
21065; Cass. 28.6.2024 n. 17949; Cass. 13.5.2024 n. 12943; Cass.
9.4.2024 n. 9487).
La danneggiata, dunque, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare soltanto l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Spetta, successivamente, al convenuto dimostrare che i danni sono dovuti a caso fortuito, compreso il fatto del terzo.
5. - Calando questi principi al caso di specie, il convenuto non ha sostanzialmente negato l'esistenza dei danni denunciati dalla salvo imputarli all'esclusiva responsabilità Parte_1
dell'impresa esecutrice dei lavori nella sua proprietà, sovrastante a quella dell'attrice.
Detti danni sono stati in goni caso comprovati nel procedimento per A.T.P. (fascicolo acquisito agli atti di causa): la perizia dell'ing. ha attestato la presenza nel soggiorno di Persona_2
“evidenti ampie zone interessate a sfondellamenti del soffitto” compresa la parte centrale che “risulta
in apparenza integra, ma da una verifica si è notato che “suona” a vuoto, ciò presuppone sfondellamenti anche in quella porzione d'area”; nella cameretta “vi sono presenze di danni sul
soffitto”, così come nella camera da letto. Nell'allegato 3 della perizia sono contenute fotografie dei locali che riproducono i danni descritti.
Le opere necessarie per il ripristino dei locali alle condizioni iniziali prevedono – come indicato sempre in C.T.U. – “la posa di un controsoffitto antisfondellamento su tutta la superficie del soffitto del soggiorno, cameretta e camera. (…) In particolare è necessario l'utilizzo di un automezzo con
braccio telescopico con operatore addetto alla manovra per la movimentazione dei materiali da piano
terra al 5° piano. Rimozione degli elementi di arredo e protezioni del pavimento e delle pareti che
potrebbero subire danneggiamenti durante le operazioni di posa del controsoffitto”. I costi sono stati quantificati in euro 26.116,00 + IVA.
Le cause dei danni sono state attribuite ai lavori commissionati dal alla CP_1 [...]
come ribadito due volte nella perizia: “Le cause che hanno provocato Controparte_3
i danni evidenziati sono riconducibili a lavori di ristrutturazione dell'appartamento al 6° piano
pagina 6 di 10 soprastante l'appartamento in questione, come peraltro concordato dalle parti nel 1° incontro
peritale”. “Le cause dei vizi sono da ricondurre all'impresa appaltatrice che ha eseguito i lavori di ristrutturazione nell'appartamento sovrastante quello in causa causando sfondellamenti del soffitto”.
Il convenuto ha prodotto il contratto d'appalto con la (relativo doc. B) e nelle Controparte_3
proprie difese ha insistito per l'esclusiva responsabilità di quest'ultima, affermando di avere delegato alla società appaltatrice il pieno controllo materiale e gestionale della cosa durante l'esecuzione dei lavori, evitando di esercitare poteri di custodia, ingerenza o vigilanza che abbiano inciso causalmente sull'evento dannoso.
Rileva il Giudicante come, nella fattispecie di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, ricorra anche la responsabilità del committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente e quest'ultimo, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. ossia dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore). Più precisamente, per essere esonerato dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. il committente dovrà fornire la prova liberatoria del caso fortuito, consistente nel fatto del terzo, dimostrando che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore o perché ha eseguito i lavori in modo non conforme al contratto o perché ha eluso le norme e le regole tecniche disciplinanti la corretta esecuzione dei lavori e, in ogni caso, il committente non aveva margini di intervento (Cass. 18.12.2021 n. 41709; Cass.
4.11.2021 n.
31601; Cass. 11.6.2021 n. 16609; Cass. 17.3.2021 n. 7553; Cass. 28.9.2018 n. 23442; Cass. 28.10.2015
n. 21938; Cass. 30.9.2014 n. 20619; Cass. 30.3.1999 n. 3041). Anche il precedente richiamato nelle difese del convenuto (Cass. 22.4.2022 n. 12909) ribadisce con chiarezza gli stessi principi (dalla motivazione): “la conclusione di un appalto di opere non comporta in alcun modo la perdita della
custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la consegna
dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente "trasferimento" del
ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe con l'integrare una sorta di
pagina 7 di 10 esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte;
in breve, varrà
ribadire come la conclusione dell'appalto tra due parti non possa giungere a incidere surrettiziamente
sulla sfera giuridica del terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del
committente/custode; e d'altronde, nell'appalto d'opere - siano esse pubbliche o private - il
committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite
le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non
rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso;
se, dunque, rispetto
all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode: l'autonomia
dell'appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale”. Ed anzi, la sentenza in esame esclude che il caso fortuito esimente possa essere concepito come violazione degli obblighi contrattuali del committente e richiede la prova dell'imprevedibilità/inevitabilità della condotta dell'appaltatore, non percepibile in toto dal committente (sempre dalla motivazione: “il caso
fortuito non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per
altra via, un'abusiva contrattualizzazione della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere
con l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del
committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la
sostanza del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi
configurata”).
Pertanto, la mera esistenza di un contratto d'appalto e la realizzazione da parte dell'appaltatrice delle opere che hanno portato allo sfondellamento del soffitto non sono sufficienti a far venir meno la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c.. A tal fine non è neppure adeguata la prova (richiesta a testimoni nei capitoli 3 e 4) dell'assenza di ingerenza del nell'operato della CP_1 CP_3
che avrebbe quindi “svolto l'esecuzione dei lavori in piena autonomia di mezzi e con gestione
[...]
dei rischi a proprio carico”, atteso che, per andare esente da responsabilità, il convenuto avrebbe dovuto dimostrare l'imprevedibilità/inevitabilità della condotta della società nell'esecuzione dei lavori.
Va, perciò, affermata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto per i danni subiti dall'appartamento dell'attrice e non v'è necessità di ampliare gli accertamenti di causa e di ritardare i pagina 8 di 10 tempi del giudizio con l'evocazione della nei confronti della quale il committente Controparte_3
ben potrà agire in separata sede.
Per l'effetto, va condannato a pagare a la somma di euro Controparte_1 Parte_1
26.116,00 + IVA oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo.
6. - Non può essere invece accolta la domanda di risarcimento dei danni per mancato godimento dell'immobile, essendo stata costretta “a reperire soluzioni abitative alternative”: l'attrice, infatti,
avrebbe dovuto fornire la prova documentale degli esborsi effettuati per l'occupazione di immobili diversi dal proprio appartamento e, in totale carenza di detta prova, non può essere utilmente invocato il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, invero non dimostrato.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, parte convenuta va condannata a rifonderle all'attrice nell'importo che si liquida – in mancanza di nota, tenuto conto del valore della causa (pari alla condanna di euro 26.116,00), dell'attività concretamente effettuata (deposito del ricorso introduttivo e svolgimento di una sola udienza) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014
n. 55 – in euro 4.903,00 (di cui euro 545,00 per anticipazioni ed euro 4.358,00 per compensi), oltre
15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
L'attrice non ha invece chiesto la rifusione delle spese processuali della fase di A.T.P. e neppure quelle della C.T.U. svolta in quel giudizio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCERTA E DICHIARA
la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. di per i danni occorsi all'appartamento Controparte_1
di e, per l'effetto, Parte_1
DA
a pagare a a titolo di risarcimento danni, la somma di euro Controparte_1 Parte_1
26.116,00 + IVA oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo.
pagina 9 di 10 DA
a rifondere a le spese processuali per euro 4.903,00 oltre 15% Controparte_1 Parte_1
spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 26 novembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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