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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1846/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Solinas, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Luca Schinzari, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.4.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 28.5.2005;
− di aver generato tre figli, nati, rispettivamente, in data 3.4.2006, in data 24.2.2008 e in data
17.4.2012;
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.6.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole – in particolare, l'importo del contributo paterno in favore di ciascun figlio appare congruo ove si rilevi che la percepirà anche la quota di assegno unico di pertinenza del Parte_2
non v'è ragione di discostarsene: Parte_3
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Cutrofiano alla Via Sandro Pertini n.2 rimarrà assegnata alla sig.ra con facoltà della stessa, successivamente, di reperire altro immobile ove
Parte_2 stabilire il proprio domicilio. Arredi e suppellettili presenti nell'abitazione coniugale si intendono definitivamente assegnati alla sig.ra
Parte_2 Le utenze della predetta abitazione saranno volturate a nome della sig.ra così
Parte_2 come sarà volturato a suo nome il contratto relativo all'impianto fotovoltaico nonché la relativa polizza assicurativa obbligatoria. In considerazione del successivo regolamento del mantenimento, gli introiti del contratto relativo all'impianto fotovoltaico saranno percepiti dalla sig.ra sulla quale graveranno
Parte_2 per intero le fatture delle utenze della casa coniugale nonché il premio annuale di € 150,00 della polizza assicurativa obbligatoria stipulata per l'impianto fotovoltaico installato nella casa coniugale.
3) La figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a coabitare Per_1 con la madre ed i fratelli minorenni nella casa coniugale. I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i coniugi, che Per_2 Per_3 conseguentemente assumeranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, con collocazione abitativa stabile presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e cura degli stessi saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore separatamente.
4) Diritto di visita Il padre potrà prendere e tenere con sé i figli minori il lunedì, il mercoledì ed il venerdì per almeno due ore pomeridiane, nella fascia oraria tre le 16,00 e le 20,00. I figli minori permarranno, insieme, a settimane alterne con l'uno o con l'altro dei due genitori, dalle ore 17,00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 20,30 della domenica, nel periodo invernale;
dalle ore 10,00 del venerdì sino alle ore 23,00 della domenica, nel periodo estivo;
sarà cura del genitore collocatario, accompagnare e riprendere i figli presso l'abitazione dell'altro genitore non collocatario, nel fine settimana di spettanza di quest'ultimo; ciascun genitore nel periodo di permanenza dei figli presso di sé garantirà il corretto svolgimento dei rapporti con i parenti. Quanto al periodo di vacanze natalizie, i figli trascorreranno insieme, ad anni alterni, con un genitore la vigilia di Natale e con l'altro il Natale, nonché con un genitore la vigilia di Capodanno e con l'altro il Capodanno;
quanto alle vacanze pasquali, rimarranno insieme, ad anni alterni, con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive (15 giugno – 15 settembre), il Sig. potrà tenere con sé i figli insieme per Parte_1 un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. Nei periodi di permanenza continuativa con ciascun genitore il diritto di visita dell'altro resterà sospeso. I figli, inoltre, trascorreranno insieme, sempre con il padre il giorno 19 del mese di marzo di ogni anno (festa del Papà) e con la madre il giorno dedicato alla Festa della mamma di ogni anno;
i figli trascorreranno le restanti festività di calendario secondo il criterio dell'alternanza. I genitori si impegnano a festeggiare congiuntamente i compleanni dei figli, dividendone previo accordo le spese secondo la percentuale concordata per la contribuzione al mantenimento straordinario;
in difetto d'accordo, i figli festeggeranno il loro compleanno, un anno con un genitore ed un anno con l'altro, con spese a totale carico di ciascuna parte;
i figli, altresì, rimarranno con ciascun genitore nel giorno del loro rispettivo compleanno;
riguardo gli altri festeggiamenti (comunione, cresima, diciottesimo, festa di laurea, ecc.), i genitori si impegnano ad organizzare congiuntamente i vari eventi, dividendone, previa concertazione, le spese secondo la percentuale concordata per la contribuzione al mantenimento straordinario. In difetto di accordo ciascun genitore organizzerà i festeggiamenti secondo le proprie possibilità separatamente. E' fatto salvo, comunque, ogni diverso accordo fra i coniugi in merito alla gestione dei periodi sopra disciplinati, in considerazione, in particolare, delle reciproche esigenze lavorative, nonché degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi dei figli e sempre nel primario interesse di questi, tenendo da conto, comunque, delle richieste e delle necessità dei figli;
a tal riguardo, nelle ipotesi di variazione dei periodi e degli orari per come sopra disciplinati, ciascuna parte si impegna a comunicare la variazione e/o l'impedimento con congruo anticipo al fine di consentire all'altra parte l'eventuale rimodulazione di impegni già in precedenza assunti. I genitori, infine, si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, a comunicarsi sempre reciprocamente gli eventuali spostamenti in località diverse da quella di residenza, allorché abbiano con sé i minori. I coniugi, considerato che i figli minorenni potranno avere un proprio documento valido per l'espatrio, si impegnano a prestare reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto degli stessi e della carta d'identità valida per l'espatrio. Ciascuno dei coniugi esprime sin d'ora il consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto dell'altro coniuge.
5) Assegno di mantenimento per i figli Il sig. verserà mensilmente, entro il giorno 25 di ogni mese, un assegno di Parte_1 mantenimento di €.100,00 (cento/00) per ciascuno dei figli minori, per complessivi €.300,00 (trecento/00) rivalutabili annualmente in base al 100% delle variazioni ISTAT, finchè gli stessi non saranno economicamente autosufficienti.
6) Le spese straordinarie, che solo a titolo indicativo ma non tassativo si indicano nelle spese scolastiche, lo sport, i viaggi di istruzione, le visite mediche e le cure specialistiche, e quant'altro necessario per il mantenimento e l'istruzione dei figli, al di fuori delle necessità correnti e quotidiane, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno e per i profili non espressamente concordati saranno regolate secondo il pertinente protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce, che i sottoscritti dichiarano di conoscere.
7) L'assegno unico universale previsto per ognuno dei figli sarà percepito dalla sig.ra Parte_2 che lo potrà richiedere in maniera autonoma all'INPS nonché interamente trattenere nella
[...] propria disponibilità, anche in considerazione del regolamento dell'assegno di mantenimento e per le spese previsto dai precedenti capi 5 e 6. 8) Anche eventuali altri sussidi previsti per ognuno dei figli saranno percepiti dalla sig.ra che li potrà richiedere in maniera autonoma agli eventuali enti eroganti nonché Parte_2 interamente trattenere nella propria disponibilità.
9) I coniugi si riportano, comunque, al piano genitoriale allegato (All.10) che deve intendersi parte integrante del presente ricorso. I genitori si impegnano, comunque, reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10) Assegno di mantenimento per la sig.ra Parte_2 In considerazione dello squilibrio del rispettivi redditi il sig. verserà Parte_1 mensilmente, entro il giorno 25 di ogni mese, un assegno di €.100,00 (cento/00) in favore della sig.ra rivalutabile annualmente in base al 100% delle variazioni ISTAT. Parte_2
11) Mutuo e finanziamento NL cointestati. Le rate mensili sia del finanziamento NL (codice rapporto 500000001654313, con una rata mensile di circa €. 26,00 che andrà a scadere il 30.11.2031) nonché del mutuo ipotecario con NL (codice rapporto 400000000001269879 con una rata mensile di circa €.582,00 che andrà a scadere il 30.11.2031) graveranno su entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno. Pertanto, considerato che il conto corrente in essere presso Banca IntesaSan Paolo avente IBAN [...], sul quale vengono addebitate le rate mensili del suddetto finanziamento e del sopra specificato mutuo ipotecario, è intestato solo al sig. , Parte_1 la sig.ra verserà mensilmente, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul Parte_2 predetto conto corrente entro il giorno 31 di ogni mese, la somma di € 304,00.
12) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 28.5.2005 in
Lecce e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 100 parte II Serie A anno 2005, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 24.6.2025
Il Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo