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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3210/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 3210/2025 promossa da:
(C.F.: , e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Viti C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione e divorzio consensuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e regolarmente depositato in data 5.8.2025, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
I ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data 23 agosto 1992 (atto annotato nei registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 00908, parte 2, serie A03, anno 1992).
Dall'unione sono nati i figli, nata a [...], il [...], e , nato a [...], il Per_1 Per_2
10 settembre 2002 (quest'ultimo non ancora economicamente indipendente). Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al suo proprio mantenimento;
3. La signora si è già allontanata dalla casa coniugale sita nel Comune di TA, alla Parte_2 via Giuseppe Quattrucci, 221 di proprietà esclusiva del sig.
4. il sig. Parte_1 Parte_1 si farà carico del mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne, ma,
[...] Per_2 economicamente non autosufficiente con lui convivente, fin tanto che non avrà conseguito
l'autosufficienza economica;
ciascuno dei genitori concorrerà, nella misura del 50% alle spese straordinarie di carattere sanitario non mutuabili, previamente concordate, salvo che non si tratti di spese indifferibili ed urgenti;
5. la signora provvederà ad asportare eventuali Parte_2 suoi ben personali ancora presenti nella ex casa coniugale di via Giuseppe Quattrucci, 221 –
TA (ROMA) previo accordo con il sig. . Parte_1
La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e al figlio , maggiorenne ma non ancora autosufficiente Per_2 economicamente. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati. Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia. Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Roma (atto annotato nel registro degli atti di matrimonio al n. 00908, parte 2, serie A03, anno 1992);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa RL UN per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL UN RI SS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 3210/2025 promossa da:
(C.F.: , e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Viti C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione e divorzio consensuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 17.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e regolarmente depositato in data 5.8.2025, le parti menzionate in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
I ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data 23 agosto 1992 (atto annotato nei registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 00908, parte 2, serie A03, anno 1992).
Dall'unione sono nati i figli, nata a [...], il [...], e , nato a [...], il Per_1 Per_2
10 settembre 2002 (quest'ultimo non ancora economicamente indipendente). Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte: “
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al suo proprio mantenimento;
3. La signora si è già allontanata dalla casa coniugale sita nel Comune di TA, alla Parte_2 via Giuseppe Quattrucci, 221 di proprietà esclusiva del sig.
4. il sig. Parte_1 Parte_1 si farà carico del mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne, ma,
[...] Per_2 economicamente non autosufficiente con lui convivente, fin tanto che non avrà conseguito
l'autosufficienza economica;
ciascuno dei genitori concorrerà, nella misura del 50% alle spese straordinarie di carattere sanitario non mutuabili, previamente concordate, salvo che non si tratti di spese indifferibili ed urgenti;
5. la signora provvederà ad asportare eventuali Parte_2 suoi ben personali ancora presenti nella ex casa coniugale di via Giuseppe Quattrucci, 221 –
TA (ROMA) previo accordo con il sig. . Parte_1
La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e al figlio , maggiorenne ma non ancora autosufficiente Per_2 economicamente. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati. Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia. Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Roma (atto annotato nel registro degli atti di matrimonio al n. 00908, parte 2, serie A03, anno 1992);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa RL UN per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 26.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL UN RI SS