CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/12/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 734 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 26/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro ZA, Francesco C.F._1
ZA e CA ZA per mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale ZA in Messina, Via Cesare Battisti n. 167
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_1 C.F._2
) elettivamente domiciliata in Messina, Via Garibaldi n. 114 presso lo studio
[...] dell'Avv. Vincenzo Miloro da cui è rappresentata e difesa unitamente a disgiuntamente all'Avv. Luigi Azzarà giusta procura in atti
APPELLATA nato a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_2
) elettivamente domiciliato in Brolo (ME) nella Via Giuseppe CodiceFiscale_3
Garibaldi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Mauro Scaffidi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO nato a [...] il [...] (cod. fis. , Controparte_3 C.F._4 la (cod. fis. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_1 nonché gli eredi di (nato a [...] il [...] e deceduto il 16/12/2013 a Persona_1
Milazzo) e cioè nato a [...] il [...] (cod. fis. CP_5
, nato a [...] il [...] (cod. fis. C.F._5 Parte_2
), , nato a [...] il [...] (cod. fis. CodiceFiscale_6 CP_5
Co
), nato a [...] il [...] (cod. fis. CodiceFiscale_7 Parte_3
), nato a [...] il [...] (cod. fis. CodiceFiscale_8 Parte_4
), , nato a [...] il [...] (cod. fis. C.F._9 CP_5
) e nato a [...] il [...] (cod. fis. C.F._10 Parte_5
) C.F._11
APPELLATI - CONTUMACI
Avverso la sentenza parziale n. 5/2006 del 04/01/2006, depositata il 13/01/2006 ed avverso la sentenza definitiva n. 265/2023 del 17/03/2023, pubblicata il 20/03/2023 dal
Tribunale di Patti nel procedimento R.G. 327/1987.
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 20-24/03/1987 e Controparte_3 Controparte_2 hanno convenuto in giudizio le loro sorelle e Controparte_1 [...] innanzi al Tribunale di Patti, premettendo che in data 17/06/1985 era Parte_1 deceduto padre dei germani, la cui eredità era stata devoluta ai figli Controparte_3 in forza di due testamenti pubblici. In seguito alla pubblicazione dei testamenti erano insorte questioni in merito al valore dei beni e pertanto, con scrittura privata del
17/12/1985, le parti avevano stipulato una transazione per la regolamentazione di alcuni cespiti, salva l'istituzione di eredi in parti uguali in ordine ai beni restanti. Ciò premesso, hanno chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria e l'attribuzione dei beni spettanti a ciascuno dei successori in base all'atto transattivo e alle disposizioni pag. 2/11 testamentarie da esso richiamate, con condanna dei coeredi detentori dei vari cespiti alla consegna immediata degli stessi nella libera disponibilità dei singoli proprietari.
Nell'instaurato giudizio R.G. 327/1987 si sono costituite e Controparte_1
eccependo la nullità della transazione intercorsa tra le parti, ed Parte_1 inoltre chiedendo di procedere alla collazione delle donazioni, dirette ed indirette e, ove fosse stata riconosciuta la validità della transazione, di ridurre le disposizioni testamentarie, così come interpretate nell'atto di transazione, in quanto lesive della loro quota di legittima.
Integrato il contraddittorio nei confronti di legatario per disposizione Persona_1 testamentaria, il quale è però rimasto contumace, la causa è stata assunta in decisione per la sola risoluzione della questione preliminare relativa alla validità della transazione.
Con sentenza parziale n. 5/2006, depositata in data 13/01/2006 il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio, ha dichiarato la validità della transazione stipulata in data 17/12/1985, rinviando alla pronuncia definitiva il regolamento delle spese e provvedendo all'ulteriore istruzione.
Con ordinanza del 22/05/2007, il giudice ha disposto CTU con incarico collegiale al
P.a. al Dott. e all'Ing. al fine di: “1) Persona_2 Persona_3 Persona_4 procedere alla formazione della massa ereditaria, comprendendo in essa solo i beni indivisi fra gli eredi quali risultanti dalla denuncia di successione, dalla transazione del
17.12.1985 e dal testamento del 10.12.1984, tenendo conto del valore degli stessi alla data attuale;
2) redigere uno o più progetti di divisione con la formazione di 4 quote di egual valore, tenendo presente quanto previsto dal de cuius al n. 3 bis del testamento”.
Con ordinanza del 09/06/2009, il giudice ha disposto il richiamo del collegio peritale, secondo il seguente specifico mandato: “1) formare la massa da dividere, tenendo conto delle precisazioni esposte in parte motiva;
2) formare quattro quote nominative, inserendo fittizziamente nelle quote dei fratelli , e il valore CP_3 CP_5 CP_1 dei beni già oggetto della divisione del 30.7.96 (in ragione di I/3 per ciascuna quota), nella quota di il valore del bene oggetto della vendita effettuata dal predetto CP_3 sul fondo;
nella quota di Annunziata il valore della particella 548 ex 72/C; CP_6
3) tenere conto nella formazione delle quote che: a) nella quota di , e CP_5 CP_1
va inserito li4 ciascuno il fondo secondo le prescrizioni di cui all'art.
[...] CP_6
pag. 3/11 3 bis del testamento del I 0.12.94; b) che nella quota di va inserita Parte_1 eventualmente una porzione del fondo , costituita dalla differenza tra il CP_6 valore di 1/4 di tale fondo e il valore della particella n. 548, che la suddetta Parte_1 si è già attribuita (tale computo va fatto solo se il valore della particella 548 sia inferiore al valore di 1/4 del citato fondo ); 4) una volta che siano state CP_6 formate così quote nominative di egual valore (da stimarsi con parametri attuali), anche a mezzo di conguagli, formare le effettive quote da attribuire, secondo il seguente regolamento: a) decurtare dalla quota di la porzione di fondo CP_3 CP_6 dallo stesso già venduta;
b) decurtare dalla quota di , e il CP_3 CP_5 CP_1 fabbricato di cui all'atto di divisione del 30.7.96 (che rimane in comunione tra i tre); c) decurtare dalla quota di Annunziata la particella 548 ex 72/c di cui al suddetto atto di divisione;
5) Tenere conto - nella individuazione dei beni da assegnare- dei frazionamenti già eseguiti come risultanti dal catasto”.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, con comparsa ex art. 111 c.p.c. si è costituita la società la quale, premettendo di aver acquistato l'appezzamento CP_4 di terreno ubicato in Brolo, località Piana, censito in Catasto al foglio 6, partt. 3279 e
3280 (entrambe ex part. 80), oggetto del giudizio, dalla Sirio s.r.l., a sua volta avente causa dai sig.ri , , e originari CP_3 CP_5 Parte_1 Controparte_1 proprietari, ha chiesto di ritenere e dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale appezzamento di terreno. Inoltre, ha chiesto di ordinare la cancellazione delle formalità, gravanti sul predetto appezzamento di terreno e cioè domanda giudiziale trascritta il 05/09/2007 ai nn. 36353/21292 e domanda giudiziale trascritta il 14/12/2007 ai nn. 48407/28228, entrambe nascenti da atto di comparsa di risposta del 20/05/1987 presso il Tribunale di Patti a favore di e Parte_1 contro i fratelli e . Controparte_1 CP_5 CP_3
Con ordinanza del 11/11/2022, il giudice ha rilevato che non risultavano depositati i certificati storici ipocatastali e la documentazione estratta dai registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore all'apertura della successione, ovvero relazione notarile sostitutiva attestante le risultanze dei registri immobiliari nell'ultimo ventennio precedente l'apertura della successione con indicazione specifica dei beni da dividere e rientranti nella massa ereditaria;
inoltre, ha pag. 4/11 rilevato che non risultavano prodotti i titoli abilitativi edilizi degli immobili da dividere ovvero attestazione tecnica di esenzione dal rilascio dei relativi titoli, invitando le parti ad interloquire sulla questione dedotta d'ufficio.
All'udienza del 26/01/2023, la causa è stata rimessa al collegio e poi posta in decisione.
Con sentenza del 17/03/2023 il Tribunale dichiarato inammissibili le domande svolte da tutte le parti ed ha compensato le spese del giudizio.
Il Giudice di prime cure ha rilevato che le parti avrebbero dovuto depositare la documentazione ipocatastale (in particolare, titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione;
iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda di divisione), indispensabile per accertare l'effettiva titolarità dei beni rientranti nella massa ereditaria e per procedere allo scioglimento della stessa, come pure ha rilevato che nessuna delle parti aveva depositato i titoli abilitativi edilizi dei beni da dividere, come disposto con la stessa ordinanza del 11/11/2022; tali omissioni hanno quindi reso le domande inammissibili.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'appello e aderendo alle domande dell'appellante, Controparte_1 mentre invece , la nonché gli eredi di Controparte_3 Controparte_4 [...]
e cioè , , , Per_1 CP_5 Parte_2 CP_5 CP_7 [...]
, e non i sono costituiti. Pt_4 CP_5 Parte_5
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
26/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , della Controparte_3 CP_4 nonché degli eredi di e cioè ,
[...] Persona_1 CP_5 Parte_2 [...]
, , e che CP_5 CP_7 Parte_4 CP_5 Parte_5 benché regolarmente citati, non si sono costituiti nel giudizio.
pag. 5/11 L'appellante impugna innanzi tutto la sentenza parziale n. 5/2006 con la quale il
Tribunale di Patti ha ritenuto la validità della transazione fra le parti del 17/12/1985, in ordine all'eredità del loro genitore.
Sostiene l'appellante che la nullità della transazione consegue al fatto che, quando la stessa venne stipulata, i fratelli e non erano Controparte_3 Controparte_2 proprietari dell'appartamento sito nel complesso turistico Testa di Monaco di Capo
d'Orlando, perché il preliminare di compravendita sul detto bene del 31/07/1971, stipulato dal loro padre, era già prescritto per decorso decennale, come poi statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Messina del 20/05/2009 n.375 passata in giudicato: non essendo nella capacità di disporre e nella disponibilità del diritto di proprietà in capo ai germani e , relativamente al detto appartamento quando venne CP_3 CP_5 stipulata la transazione, quest'ultima deve considerarsi nulla a sensi dell'art. 1966 cod.civ. e, in ogni caso, per il combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 cod.civ.. In conclusione secondo l'appellante, atteso che la transazione per cui è causa ha per oggetto l'atto dispositivo dei germani e di assegnare in anteparte in CP_3 CP_5 proprietà esclusiva alla sorella l'appartamento di Testa di Monaco lato Parte_1
Palermo, va applicato l'art. 1966 primo comma cod.civ., secondo il quale “per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite”, nonché il secondo comma secondo cui “la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti”.
Osserva la Corte che, come principio generale, lo scopo della transazione è quello di concludere una lite già insorta o di evitarne il nascere, quindi la finalità è soprattutto deflattiva e le parti, al contempo, ottengono diversi vantaggi, tra i quali evitare i costi del giudizio e mantenere la padronanza della materia contesa, evitando di demandarne a terzi la soluzione.
Con le reciproche concessioni le parti possono estinguere, modificare o creare anche rapporti diversi da quelli che hanno formato oggetto della lite;
con tale espressione, che ricalca quella dell'articolo 1321 cod. civ., si vuole dire che le concessioni possono investire anche rapporti non controversi, diversi da quello che costituiva oggetto della lite, non soltanto operando esclusivamente sulle pretese rispettive concernenti il pag. 6/11 rapporto in contesa, ma eventualmente mediante la costituzione di nuovi rapporti, o mediante la modificazione e l'estinzione di rapporti preesistenti.
Nella fattispecie per cui è causa i suddetti principi sono stati rispettati e per come evidenziato da parte appellata, il Tribunale, attraverso una analisi comparativa delle due schede testamentarie succedutesi nel tempo e della scrittura privata transattiva, ha correttamente individuato sia i termini della res dubia, sia le opposte pretese, sia, in relazione ad esse, la reciprocità delle concessioni, contenute in detto accordo.
Non coglie nel segno l'osservazione dell'appellante secondo la quale la transazione non sarebbe valida in quanto la casa di Testa di Monaco formante oggetto dell'accordo, non era nella disponibilità dei fratelli e il suddetto immobile era CP_3 Controparte_2 da ritenersi anche nella disponibilità delle due sorelle, atteso che il de cuius nella disposizione contenuta nella scheda testamentaria del 10/12/1984, aveva espressamente disposto il suo lascito in favore di tutti i figli, unitamente ai restanti beni relitti e quindi al momento della stipula della scrittura privata, era ben Parte_1 consapevole dello status giuridico e fattuale della casa in questione e del titolo in forza del quale il proprio de cuius disponeva di detto cespite, tanto da accettarne in sede di trattative, la sua assegnazione.
Sul punto il Giudice di prime cure ha correttamente osservato che, peraltro, è consentito transattivamente creare o modificare rapporti diversi rispetto a ciò che è oggetto di contestazione e quindi eventualmente anche trasferire un bene altrui rimanendo a carico di chi ah assunto tale impegno l'onere di procurarsene la proprietà.
L'appello è quindi infondato e va rigettato e l'impugnata sentenza va confermata.
L'appellante impugna inoltre la sentenza definitiva n. 265/2023 ritenendo che la documentazione richiesta dal Tribunale non fosse necessaria, e ciò in quanto il giudizio
è risalente all'anno 1987, mentre le disposizioni emesse nell'ordinanza del 11/11/2022 riguardano novità giurisprudenziali dei Giudici di merito, risalenti agli ultimi cinque o sei anni, e, in ogni caso, evidenzia di avere chiesto che il mandato di estrarre la documentazione richiesta venisse conferito al nominato Collegio dei periti per la stima.
Osserva l'appellante che allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'articolo 713, primo comma cod civ., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero pag. 7/11 complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti. L'appellante sostiene inoltre che per dar corso alla divisione di beni immobili, non occorre ricostituire la loro storia ipotecaria ventennale partendo a ritroso dalla data di apertura della successione, come erroneamente disposto nell'ordinanza del 11/11/2022, essendo sufficiente dimostrare la trascrizione dell'acquisto in favore del de cuius, la sua attualità al momento dell'apertura della successione e la pertinenza della comunione al momento della domanda, risultando quindi sufficiente produrre: 1) I titoli di acquisto del de cuius;
2)
L'ispezione ipotecaria relativa alle trascrizioni eseguite dalla data di quegli acquisti sino al momento dell'apertura della successione: con sviluppo delle note ipotecarie, senza le quali non è possibile riferire la trascrizione (o l'iscrizione) al relativo bene;
3) L'elenco delle note sviluppate relative ai beni del compendio dopo l'apertura della successione, così da verificare che successivamente all'instaurarsi della comunione non siano intervenuti fatti giuridici rilevanti (ad esempio;
iscrizione ipotecaria a carico di uno dei coeredi).
Rileva infine l'appellante che essendo errata la statuizione di inammissibilità, il
Tribunale avrebbe dovuto delibare tutte le altre domande formulate da
[...]
con l'inclusione nella divisione dei beni che hanno formato oggetto di Parte_1 donazioni diritte od indirette in favore dei condividenti, per essere detti beni sottoposti a collazione prevista dalla legge in caso di scioglimento di comunione ereditaria. Del resto, secondo l'appellante, la stessa interpretazione della scrittura transattiva del
17/12/1985 consente di ritenere che nessun condividente ha mai rinunciato al diritto di richiedere eventualmente l'integrazione della quota di legittima nel caso di lesione conseguente, non solo alle disposizioni testamentarie contenute nelle due schede, ma anche dalle donazioni dirette ed indirette fatte dal de cuius ai vari coeredi e, principalmente ai figli maschi e e quindi tutti i coeredi debbono CP_3 CP_5 sottoporre a collazione i beni ricevuti dal de cuius per donazione diretta od indiretta.
Conclude infine che, in caso di conferma della validità della transazione, bisogna tenere conto anche dei beni venduti soltanto da alcuni coeredi, ad eccezione della concludente sig.ra nella cui quota deve essere aggiunto il valore di ¼ dei beni Parte_1
pag. 8/11 venduti dagli altri coeredi ed inoltre che deve essere alla stessa imputato anche il valore dell'immobile di Testa di Monaco, oggetto della transazione.
La prima questione posta dall'appellante all'attenzione di questa Corte riguarda la necessità o meno di allegazione in atti della documentazione ipocatastale ventennale riguardante i beni oggetto del chiesto scioglimento;
quanto sopra anche in considerazione del fatto che fra le parti in causa non vi era contestazione in ordine alla effettiva titolarità del diritto di proprietà ed alla corretta e completa elencazione dei singoli beni da dividere.
Osserva la Corte che nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (in tal senso Cass ordinanza n. 12660/ 2025 e ordinanza n.
6228/2023).
Pere quanto sopra le argomentazioni dell'appellante possono essere accolte.
E' però ben differente la seconda questione e cioè quella riguardante la mancata indicazione delle previste dichiarazioni urbanistiche sui beni immobili.
Sul punto la Cassazione in Sezioni Unite, con la sentenza 07/10/2019, n. 25021, si è pronunciata sull'argomento in quanto chiamata a stabilire se, tra gli atti tra vivi per i quali l'art. 40, c. 2, l. 28/02/1985, n. 47, commina la sanzione della nullità al ricorrere delle condizioni ivi previste, debbano ritenersi compresi o meno gli atti di scioglimento delle comunioni, ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, pervista dall'art. 40, comma 2, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione pag. 9/11 rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967”.
Le SS.UU. sono state chiamate a stabilire se si possano considerarsi atti inter vivos, come tali soggetti alla comminatoria di nullità in tema di menzioni urbanistiche, solo gli atti di scioglimento della comunione “ordinaria” o anche quelli di scioglimento della comunione “ereditaria” e sul punto hanno affermato che “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, pervista dall'art. 46, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985 n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”.
Infine, le stesse SS.UU. chiamate a stabilire se è applicabile anche alla divisione giudiziale della comunione ereditaria il medesimo regime che vale per la divisione convenzionale, hanno rammentato come la stessa Cassazione abbia già avuto occasione di precisare che le disposizioni della l. 47/1985 e del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, sulle menzioni urbanistiche si applicano non solo alle “divisioni volontarie” ma anche alle
“divisioni giudiziali”, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione delle norme imperative in questione (anche Cass. 28/11/2001 n. 15133 e Cass. 17/01/2003, n. 630).
Sulla base di tali principi la decisione del Tribunale è da ritenersi corretta e l'appello va rigettato;
l'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato costituito va invece disposta la Controparte_2 compensazione delle spese fra l'appellante e stante l'adesione di Controparte_1 quest'ultima all'appello principale seppure senza proposizione di domanda incidentale.
pag. 10/11 Va infine considerato l'art. 1, c.17, della L.24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma
1 quater all'art. 13 del T.U. D.P.R. 30/05/2002, n. 115, per il quale: «Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”; stante l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione di detta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza parziale n. 5/2006 del Parte_1
04/01/2006, depositata il 13/01/2006 ed avverso la sentenza definitiva n. 265/2023 del
17/03/2023, pubblicata il 20/03/2023 dal Tribunale di Patti nel procedimento R.G.
327/1987, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , della nonché degli Controparte_3 Controparte_4 eredi di e cioè , , Persona_1 CP_5 Parte_2 CP_5 [...]
, e;
CP_7 Parte_4 CP_5 Parte_5
2) rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni loro parte le impugnate sentenze.
3) Condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_2 di spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per
[...] compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; compensa le spese fra e Parte_1 Controparte_1
4) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, c.17, della L.24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il c.1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 01/12/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 734 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 26/09/2025 ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro ZA, Francesco C.F._1
ZA e CA ZA per mandato in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale ZA in Messina, Via Cesare Battisti n. 167
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_1 C.F._2
) elettivamente domiciliata in Messina, Via Garibaldi n. 114 presso lo studio
[...] dell'Avv. Vincenzo Miloro da cui è rappresentata e difesa unitamente a disgiuntamente all'Avv. Luigi Azzarà giusta procura in atti
APPELLATA nato a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_2
) elettivamente domiciliato in Brolo (ME) nella Via Giuseppe CodiceFiscale_3
Garibaldi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Mauro Scaffidi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO nato a [...] il [...] (cod. fis. , Controparte_3 C.F._4 la (cod. fis. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_1 nonché gli eredi di (nato a [...] il [...] e deceduto il 16/12/2013 a Persona_1
Milazzo) e cioè nato a [...] il [...] (cod. fis. CP_5
, nato a [...] il [...] (cod. fis. C.F._5 Parte_2
), , nato a [...] il [...] (cod. fis. CodiceFiscale_6 CP_5
Co
), nato a [...] il [...] (cod. fis. CodiceFiscale_7 Parte_3
), nato a [...] il [...] (cod. fis. CodiceFiscale_8 Parte_4
), , nato a [...] il [...] (cod. fis. C.F._9 CP_5
) e nato a [...] il [...] (cod. fis. C.F._10 Parte_5
) C.F._11
APPELLATI - CONTUMACI
Avverso la sentenza parziale n. 5/2006 del 04/01/2006, depositata il 13/01/2006 ed avverso la sentenza definitiva n. 265/2023 del 17/03/2023, pubblicata il 20/03/2023 dal
Tribunale di Patti nel procedimento R.G. 327/1987.
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 20-24/03/1987 e Controparte_3 Controparte_2 hanno convenuto in giudizio le loro sorelle e Controparte_1 [...] innanzi al Tribunale di Patti, premettendo che in data 17/06/1985 era Parte_1 deceduto padre dei germani, la cui eredità era stata devoluta ai figli Controparte_3 in forza di due testamenti pubblici. In seguito alla pubblicazione dei testamenti erano insorte questioni in merito al valore dei beni e pertanto, con scrittura privata del
17/12/1985, le parti avevano stipulato una transazione per la regolamentazione di alcuni cespiti, salva l'istituzione di eredi in parti uguali in ordine ai beni restanti. Ciò premesso, hanno chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria e l'attribuzione dei beni spettanti a ciascuno dei successori in base all'atto transattivo e alle disposizioni pag. 2/11 testamentarie da esso richiamate, con condanna dei coeredi detentori dei vari cespiti alla consegna immediata degli stessi nella libera disponibilità dei singoli proprietari.
Nell'instaurato giudizio R.G. 327/1987 si sono costituite e Controparte_1
eccependo la nullità della transazione intercorsa tra le parti, ed Parte_1 inoltre chiedendo di procedere alla collazione delle donazioni, dirette ed indirette e, ove fosse stata riconosciuta la validità della transazione, di ridurre le disposizioni testamentarie, così come interpretate nell'atto di transazione, in quanto lesive della loro quota di legittima.
Integrato il contraddittorio nei confronti di legatario per disposizione Persona_1 testamentaria, il quale è però rimasto contumace, la causa è stata assunta in decisione per la sola risoluzione della questione preliminare relativa alla validità della transazione.
Con sentenza parziale n. 5/2006, depositata in data 13/01/2006 il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio, ha dichiarato la validità della transazione stipulata in data 17/12/1985, rinviando alla pronuncia definitiva il regolamento delle spese e provvedendo all'ulteriore istruzione.
Con ordinanza del 22/05/2007, il giudice ha disposto CTU con incarico collegiale al
P.a. al Dott. e all'Ing. al fine di: “1) Persona_2 Persona_3 Persona_4 procedere alla formazione della massa ereditaria, comprendendo in essa solo i beni indivisi fra gli eredi quali risultanti dalla denuncia di successione, dalla transazione del
17.12.1985 e dal testamento del 10.12.1984, tenendo conto del valore degli stessi alla data attuale;
2) redigere uno o più progetti di divisione con la formazione di 4 quote di egual valore, tenendo presente quanto previsto dal de cuius al n. 3 bis del testamento”.
Con ordinanza del 09/06/2009, il giudice ha disposto il richiamo del collegio peritale, secondo il seguente specifico mandato: “1) formare la massa da dividere, tenendo conto delle precisazioni esposte in parte motiva;
2) formare quattro quote nominative, inserendo fittizziamente nelle quote dei fratelli , e il valore CP_3 CP_5 CP_1 dei beni già oggetto della divisione del 30.7.96 (in ragione di I/3 per ciascuna quota), nella quota di il valore del bene oggetto della vendita effettuata dal predetto CP_3 sul fondo;
nella quota di Annunziata il valore della particella 548 ex 72/C; CP_6
3) tenere conto nella formazione delle quote che: a) nella quota di , e CP_5 CP_1
va inserito li4 ciascuno il fondo secondo le prescrizioni di cui all'art.
[...] CP_6
pag. 3/11 3 bis del testamento del I 0.12.94; b) che nella quota di va inserita Parte_1 eventualmente una porzione del fondo , costituita dalla differenza tra il CP_6 valore di 1/4 di tale fondo e il valore della particella n. 548, che la suddetta Parte_1 si è già attribuita (tale computo va fatto solo se il valore della particella 548 sia inferiore al valore di 1/4 del citato fondo ); 4) una volta che siano state CP_6 formate così quote nominative di egual valore (da stimarsi con parametri attuali), anche a mezzo di conguagli, formare le effettive quote da attribuire, secondo il seguente regolamento: a) decurtare dalla quota di la porzione di fondo CP_3 CP_6 dallo stesso già venduta;
b) decurtare dalla quota di , e il CP_3 CP_5 CP_1 fabbricato di cui all'atto di divisione del 30.7.96 (che rimane in comunione tra i tre); c) decurtare dalla quota di Annunziata la particella 548 ex 72/c di cui al suddetto atto di divisione;
5) Tenere conto - nella individuazione dei beni da assegnare- dei frazionamenti già eseguiti come risultanti dal catasto”.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, con comparsa ex art. 111 c.p.c. si è costituita la società la quale, premettendo di aver acquistato l'appezzamento CP_4 di terreno ubicato in Brolo, località Piana, censito in Catasto al foglio 6, partt. 3279 e
3280 (entrambe ex part. 80), oggetto del giudizio, dalla Sirio s.r.l., a sua volta avente causa dai sig.ri , , e originari CP_3 CP_5 Parte_1 Controparte_1 proprietari, ha chiesto di ritenere e dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale appezzamento di terreno. Inoltre, ha chiesto di ordinare la cancellazione delle formalità, gravanti sul predetto appezzamento di terreno e cioè domanda giudiziale trascritta il 05/09/2007 ai nn. 36353/21292 e domanda giudiziale trascritta il 14/12/2007 ai nn. 48407/28228, entrambe nascenti da atto di comparsa di risposta del 20/05/1987 presso il Tribunale di Patti a favore di e Parte_1 contro i fratelli e . Controparte_1 CP_5 CP_3
Con ordinanza del 11/11/2022, il giudice ha rilevato che non risultavano depositati i certificati storici ipocatastali e la documentazione estratta dai registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore all'apertura della successione, ovvero relazione notarile sostitutiva attestante le risultanze dei registri immobiliari nell'ultimo ventennio precedente l'apertura della successione con indicazione specifica dei beni da dividere e rientranti nella massa ereditaria;
inoltre, ha pag. 4/11 rilevato che non risultavano prodotti i titoli abilitativi edilizi degli immobili da dividere ovvero attestazione tecnica di esenzione dal rilascio dei relativi titoli, invitando le parti ad interloquire sulla questione dedotta d'ufficio.
All'udienza del 26/01/2023, la causa è stata rimessa al collegio e poi posta in decisione.
Con sentenza del 17/03/2023 il Tribunale dichiarato inammissibili le domande svolte da tutte le parti ed ha compensato le spese del giudizio.
Il Giudice di prime cure ha rilevato che le parti avrebbero dovuto depositare la documentazione ipocatastale (in particolare, titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione;
iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda di divisione), indispensabile per accertare l'effettiva titolarità dei beni rientranti nella massa ereditaria e per procedere allo scioglimento della stessa, come pure ha rilevato che nessuna delle parti aveva depositato i titoli abilitativi edilizi dei beni da dividere, come disposto con la stessa ordinanza del 11/11/2022; tali omissioni hanno quindi reso le domande inammissibili.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'appello e aderendo alle domande dell'appellante, Controparte_1 mentre invece , la nonché gli eredi di Controparte_3 Controparte_4 [...]
e cioè , , , Per_1 CP_5 Parte_2 CP_5 CP_7 [...]
, e non i sono costituiti. Pt_4 CP_5 Parte_5
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
26/09/2025 previo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , della Controparte_3 CP_4 nonché degli eredi di e cioè ,
[...] Persona_1 CP_5 Parte_2 [...]
, , e che CP_5 CP_7 Parte_4 CP_5 Parte_5 benché regolarmente citati, non si sono costituiti nel giudizio.
pag. 5/11 L'appellante impugna innanzi tutto la sentenza parziale n. 5/2006 con la quale il
Tribunale di Patti ha ritenuto la validità della transazione fra le parti del 17/12/1985, in ordine all'eredità del loro genitore.
Sostiene l'appellante che la nullità della transazione consegue al fatto che, quando la stessa venne stipulata, i fratelli e non erano Controparte_3 Controparte_2 proprietari dell'appartamento sito nel complesso turistico Testa di Monaco di Capo
d'Orlando, perché il preliminare di compravendita sul detto bene del 31/07/1971, stipulato dal loro padre, era già prescritto per decorso decennale, come poi statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Messina del 20/05/2009 n.375 passata in giudicato: non essendo nella capacità di disporre e nella disponibilità del diritto di proprietà in capo ai germani e , relativamente al detto appartamento quando venne CP_3 CP_5 stipulata la transazione, quest'ultima deve considerarsi nulla a sensi dell'art. 1966 cod.civ. e, in ogni caso, per il combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 cod.civ.. In conclusione secondo l'appellante, atteso che la transazione per cui è causa ha per oggetto l'atto dispositivo dei germani e di assegnare in anteparte in CP_3 CP_5 proprietà esclusiva alla sorella l'appartamento di Testa di Monaco lato Parte_1
Palermo, va applicato l'art. 1966 primo comma cod.civ., secondo il quale “per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite”, nonché il secondo comma secondo cui “la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti”.
Osserva la Corte che, come principio generale, lo scopo della transazione è quello di concludere una lite già insorta o di evitarne il nascere, quindi la finalità è soprattutto deflattiva e le parti, al contempo, ottengono diversi vantaggi, tra i quali evitare i costi del giudizio e mantenere la padronanza della materia contesa, evitando di demandarne a terzi la soluzione.
Con le reciproche concessioni le parti possono estinguere, modificare o creare anche rapporti diversi da quelli che hanno formato oggetto della lite;
con tale espressione, che ricalca quella dell'articolo 1321 cod. civ., si vuole dire che le concessioni possono investire anche rapporti non controversi, diversi da quello che costituiva oggetto della lite, non soltanto operando esclusivamente sulle pretese rispettive concernenti il pag. 6/11 rapporto in contesa, ma eventualmente mediante la costituzione di nuovi rapporti, o mediante la modificazione e l'estinzione di rapporti preesistenti.
Nella fattispecie per cui è causa i suddetti principi sono stati rispettati e per come evidenziato da parte appellata, il Tribunale, attraverso una analisi comparativa delle due schede testamentarie succedutesi nel tempo e della scrittura privata transattiva, ha correttamente individuato sia i termini della res dubia, sia le opposte pretese, sia, in relazione ad esse, la reciprocità delle concessioni, contenute in detto accordo.
Non coglie nel segno l'osservazione dell'appellante secondo la quale la transazione non sarebbe valida in quanto la casa di Testa di Monaco formante oggetto dell'accordo, non era nella disponibilità dei fratelli e il suddetto immobile era CP_3 Controparte_2 da ritenersi anche nella disponibilità delle due sorelle, atteso che il de cuius nella disposizione contenuta nella scheda testamentaria del 10/12/1984, aveva espressamente disposto il suo lascito in favore di tutti i figli, unitamente ai restanti beni relitti e quindi al momento della stipula della scrittura privata, era ben Parte_1 consapevole dello status giuridico e fattuale della casa in questione e del titolo in forza del quale il proprio de cuius disponeva di detto cespite, tanto da accettarne in sede di trattative, la sua assegnazione.
Sul punto il Giudice di prime cure ha correttamente osservato che, peraltro, è consentito transattivamente creare o modificare rapporti diversi rispetto a ciò che è oggetto di contestazione e quindi eventualmente anche trasferire un bene altrui rimanendo a carico di chi ah assunto tale impegno l'onere di procurarsene la proprietà.
L'appello è quindi infondato e va rigettato e l'impugnata sentenza va confermata.
L'appellante impugna inoltre la sentenza definitiva n. 265/2023 ritenendo che la documentazione richiesta dal Tribunale non fosse necessaria, e ciò in quanto il giudizio
è risalente all'anno 1987, mentre le disposizioni emesse nell'ordinanza del 11/11/2022 riguardano novità giurisprudenziali dei Giudici di merito, risalenti agli ultimi cinque o sei anni, e, in ogni caso, evidenzia di avere chiesto che il mandato di estrarre la documentazione richiesta venisse conferito al nominato Collegio dei periti per la stima.
Osserva l'appellante che allorquando tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all'articolo 713, primo comma cod civ., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero pag. 7/11 complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti. L'appellante sostiene inoltre che per dar corso alla divisione di beni immobili, non occorre ricostituire la loro storia ipotecaria ventennale partendo a ritroso dalla data di apertura della successione, come erroneamente disposto nell'ordinanza del 11/11/2022, essendo sufficiente dimostrare la trascrizione dell'acquisto in favore del de cuius, la sua attualità al momento dell'apertura della successione e la pertinenza della comunione al momento della domanda, risultando quindi sufficiente produrre: 1) I titoli di acquisto del de cuius;
2)
L'ispezione ipotecaria relativa alle trascrizioni eseguite dalla data di quegli acquisti sino al momento dell'apertura della successione: con sviluppo delle note ipotecarie, senza le quali non è possibile riferire la trascrizione (o l'iscrizione) al relativo bene;
3) L'elenco delle note sviluppate relative ai beni del compendio dopo l'apertura della successione, così da verificare che successivamente all'instaurarsi della comunione non siano intervenuti fatti giuridici rilevanti (ad esempio;
iscrizione ipotecaria a carico di uno dei coeredi).
Rileva infine l'appellante che essendo errata la statuizione di inammissibilità, il
Tribunale avrebbe dovuto delibare tutte le altre domande formulate da
[...]
con l'inclusione nella divisione dei beni che hanno formato oggetto di Parte_1 donazioni diritte od indirette in favore dei condividenti, per essere detti beni sottoposti a collazione prevista dalla legge in caso di scioglimento di comunione ereditaria. Del resto, secondo l'appellante, la stessa interpretazione della scrittura transattiva del
17/12/1985 consente di ritenere che nessun condividente ha mai rinunciato al diritto di richiedere eventualmente l'integrazione della quota di legittima nel caso di lesione conseguente, non solo alle disposizioni testamentarie contenute nelle due schede, ma anche dalle donazioni dirette ed indirette fatte dal de cuius ai vari coeredi e, principalmente ai figli maschi e e quindi tutti i coeredi debbono CP_3 CP_5 sottoporre a collazione i beni ricevuti dal de cuius per donazione diretta od indiretta.
Conclude infine che, in caso di conferma della validità della transazione, bisogna tenere conto anche dei beni venduti soltanto da alcuni coeredi, ad eccezione della concludente sig.ra nella cui quota deve essere aggiunto il valore di ¼ dei beni Parte_1
pag. 8/11 venduti dagli altri coeredi ed inoltre che deve essere alla stessa imputato anche il valore dell'immobile di Testa di Monaco, oggetto della transazione.
La prima questione posta dall'appellante all'attenzione di questa Corte riguarda la necessità o meno di allegazione in atti della documentazione ipocatastale ventennale riguardante i beni oggetto del chiesto scioglimento;
quanto sopra anche in considerazione del fatto che fra le parti in causa non vi era contestazione in ordine alla effettiva titolarità del diritto di proprietà ed alla corretta e completa elencazione dei singoli beni da dividere.
Osserva la Corte che nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti (in tal senso Cass ordinanza n. 12660/ 2025 e ordinanza n.
6228/2023).
Pere quanto sopra le argomentazioni dell'appellante possono essere accolte.
E' però ben differente la seconda questione e cioè quella riguardante la mancata indicazione delle previste dichiarazioni urbanistiche sui beni immobili.
Sul punto la Cassazione in Sezioni Unite, con la sentenza 07/10/2019, n. 25021, si è pronunciata sull'argomento in quanto chiamata a stabilire se, tra gli atti tra vivi per i quali l'art. 40, c. 2, l. 28/02/1985, n. 47, commina la sanzione della nullità al ricorrere delle condizioni ivi previste, debbano ritenersi compresi o meno gli atti di scioglimento delle comunioni, ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, pervista dall'art. 40, comma 2, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione pag. 9/11 rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967”.
Le SS.UU. sono state chiamate a stabilire se si possano considerarsi atti inter vivos, come tali soggetti alla comminatoria di nullità in tema di menzioni urbanistiche, solo gli atti di scioglimento della comunione “ordinaria” o anche quelli di scioglimento della comunione “ereditaria” e sul punto hanno affermato che “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, pervista dall'art. 46, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985 n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”.
Infine, le stesse SS.UU. chiamate a stabilire se è applicabile anche alla divisione giudiziale della comunione ereditaria il medesimo regime che vale per la divisione convenzionale, hanno rammentato come la stessa Cassazione abbia già avuto occasione di precisare che le disposizioni della l. 47/1985 e del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, sulle menzioni urbanistiche si applicano non solo alle “divisioni volontarie” ma anche alle
“divisioni giudiziali”, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione delle norme imperative in questione (anche Cass. 28/11/2001 n. 15133 e Cass. 17/01/2003, n. 630).
Sulla base di tali principi la decisione del Tribunale è da ritenersi corretta e l'appello va rigettato;
l'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato costituito va invece disposta la Controparte_2 compensazione delle spese fra l'appellante e stante l'adesione di Controparte_1 quest'ultima all'appello principale seppure senza proposizione di domanda incidentale.
pag. 10/11 Va infine considerato l'art. 1, c.17, della L.24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma
1 quater all'art. 13 del T.U. D.P.R. 30/05/2002, n. 115, per il quale: «Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”; stante l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione di detta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza parziale n. 5/2006 del Parte_1
04/01/2006, depositata il 13/01/2006 ed avverso la sentenza definitiva n. 265/2023 del
17/03/2023, pubblicata il 20/03/2023 dal Tribunale di Patti nel procedimento R.G.
327/1987, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , della nonché degli Controparte_3 Controparte_4 eredi di e cioè , , Persona_1 CP_5 Parte_2 CP_5 [...]
, e;
CP_7 Parte_4 CP_5 Parte_5
2) rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni loro parte le impugnate sentenze.
3) Condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_2 di spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per
[...] compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A.; compensa le spese fra e Parte_1 Controparte_1
4) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, c.17, della L.24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il c.1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 01/12/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 11/11