Articolo 17 della Legge 5 aprile 1964, n. 284
Articolo 16Articolo 18
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31 maggio 1964
Art. 17. Commissione esaminatrice e valutazione delle prove facoltative

La Commissione esaminatrice del concorso per applicato aggiunto si compone:
1) di un vice avvocato dello Stato, con funzioni di presidente;
2) di un sostituto avvocato dello Stato o di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato;
3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.
Per le prove di dattilografia e stenografia possono essere aggregati alla Commissione membri aggiunti.
Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica ed in quella orale, la Commissione aggiunge da uno a tre punti quando il candidato supera la prova facoltativa di stenografia.
Entrata in vigore il 31 maggio 1964