Art. 270.
(Meccanico navale di prima classe specializzato)
Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe specializzato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di eta';
3) possedere il diploma di istituto professionale per le attivita' marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare, sezione meccanici navali - di Stato o legalmente riconosciuti;
4) avere effettuato diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.
Il tirocinio di navigazione su navi a vapore puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il meccanico navale di prima classe specializzato puo':
1) imbarcare:
a) come secondo ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi da carico o adibite al rimorchio, dotate di apparato motore a combustione interna o a vapore, con esclusione di quelli diesel elettrici e a turbina a gas; di potenza non superiore a 3500 cavalli asse o 3800 cavalli indicati;
b) come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina, sulle navi di cui al precedente punto a), purche' abbia effettuato dieci anni di navigazione in qualita' di ufficiale in servizio di guardia in macchina;
c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 4000 tonnellate, con le esclusioni di cui al precedente punto a);
2) assumere la direzione di macchina:
a) delle navi di cui al precedente punto 1), a), purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione in qualita' di ufficiale in servizio di guardia in macchina;
b) di navi da passeggeri, dotate di apparato motore non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli indicati purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
c) di navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione, di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione, dei quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina.
I meccanici e i motoristi navali della marina militare provenienti dal servizio permanente, entro 5 anni dall'invio in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico navale specializzato di prima classe, purche' abbiano effettuato, prima del congedamento una navigazione complessiva di 4 anni in servizio di macchina.
((32)) ----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 29 aprile 1956, n. 651 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli aspiranti al titolo di "meccanico navale di prima classe", di cui all'art. 270 del suddetto regolamento, possono essere ammessi al corso integrativo previsto al n. 5 di detto articolo, anche se manchi la successione cronologica indicata al n. 4) circa i requisiti di studio, di lavoro a fare o a riparare macchine e di navigazione, ferme le altre condizioni prescritte per il conseguimento del titolo, compresa quella del requisito scolastico previsto al n. 3) dello stesso articolo."
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AGGIORNAMENTO (32)
Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 136 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera d)) che e' abrogato l'articolo "270, comma 5, numero 1), lettere a) e b), e numero 2, lettere a), b) e d)".
(Meccanico navale di prima classe specializzato)
Per conseguire il titolo di meccanico navale di prima classe specializzato occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di eta';
3) possedere il diploma di istituto professionale per le attivita' marinare o di istituto professionale per l'industria e l'artigianato - settore gente di mare, sezione meccanici navali - di Stato o legalmente riconosciuti;
4) avere effettuato diciotto mesi di navigazione come addetto al servizio dell'apparato motore, dei quali almeno sei su navi a vapore e sei su motonavi.
Il tirocinio di navigazione su navi a vapore puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di eguale durata effettuato al servizio di impianti ausiliari a vapore o da un periodo di lavoro a terra di eguale durata alla condotta di caldaie a vapore;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile.
Il meccanico navale di prima classe specializzato puo':
1) imbarcare:
a) come secondo ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi da carico o adibite al rimorchio, dotate di apparato motore a combustione interna o a vapore, con esclusione di quelli diesel elettrici e a turbina a gas; di potenza non superiore a 3500 cavalli asse o 3800 cavalli indicati;
b) come primo ufficiale in servizio di guardia in macchina, sulle navi di cui al precedente punto a), purche' abbia effettuato dieci anni di navigazione in qualita' di ufficiale in servizio di guardia in macchina;
c) come ufficiale in servizio di guardia in macchina, su navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 4000 tonnellate, con le esclusioni di cui al precedente punto a);
2) assumere la direzione di macchina:
a) delle navi di cui al precedente punto 1), a), purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione in qualita' di ufficiale in servizio di guardia in macchina;
b) di navi da passeggeri, dotate di apparato motore non superiore agli 800 cavalli asse o ai 900 cavalli indicati purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
c) di navi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno 3 anni di navigazione, di cui almeno 1 in servizio di guardia in macchina;
d) di navi di qualsiasi tipo e potenza di macchina, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate, adibite alla navigazione a distanza non superiore alle venti miglia dalla costa purche' dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione, dei quali almeno 1 in servizio di guardia in macchina.
I meccanici e i motoristi navali della marina militare provenienti dal servizio permanente, entro 5 anni dall'invio in congedo, possono conseguire il titolo di meccanico navale specializzato di prima classe, purche' abbiano effettuato, prima del congedamento una navigazione complessiva di 4 anni in servizio di macchina.
((32)) ----------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 29 aprile 1956, n. 651 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli aspiranti al titolo di "meccanico navale di prima classe", di cui all'art. 270 del suddetto regolamento, possono essere ammessi al corso integrativo previsto al n. 5 di detto articolo, anche se manchi la successione cronologica indicata al n. 4) circa i requisiti di studio, di lavoro a fare o a riparare macchine e di navigazione, ferme le altre condizioni prescritte per il conseguimento del titolo, compresa quella del requisito scolastico previsto al n. 3) dello stesso articolo."
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AGGIORNAMENTO (32)
Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 136 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera d)) che e' abrogato l'articolo "270, comma 5, numero 1), lettere a) e b), e numero 2, lettere a), b) e d)".