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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1065/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta la n. r.g. 1065/2022 promossa da:
nato a [...], il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Francesco Di Lorenzo, C.F.: , CodiceFiscale_2
-attore;
contro nata a [...] il [...], C.F.: residente in [...] CodiceFiscale_3
RI (EN) via Girolamo Giusto n. 22, rappresentata e difesa dall' avv. Federica Roberta Anzalone,
-convenuta;
OGGETTO
restituzione;
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Accertare e dichiarare che la sig.ra è nel pieno ed esclusivo possesso Controparte_1
dell'immobile sito in Piazza RI (EN), Via Giusti n. 22; - ritenere e dichiarare che la sig.ra CP_1
pagina 1 di 12 in forza del provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale con sentenza n. CP_1
230/08 resa dal Tribunale di Enna in data 12.06.2008, è obbligata a reimmettere il sig. nel Parte_1
compossesso dell'immobile sito in Piazza RI (EN), Via Giusti n. 22; - per l'effetto, condannare la sig.ra
alla restituzione del predetto immobile tramite la materiale riconsegna di tutte le chiavi di Controparte_1
accesso”.
Parte convenuta: “IN VIA PREGIUDIZIALE e PRELIMINARE, accertare e dichiarare la nullità della citazione e
per l'effetto statuire conseguentemente;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della
domanda per violazione del principio del ne bis in idem ex art. 2909 c.c. , in quanto il Tribunale di Enna con
sentenza emessa il 7.6.2021, non impugnata nei termini di legge e quindi passata in giudicato, ha già statuito
sulla questione oggetto del presente giudizio, e statuire di conseguenza;
- in subordine e sempre in via
preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta, atteso che la
medesima non ha mai occupato sine titulo il 50% dell'immobile in causa, e statuire conseguentemente;
-
accertare e dichiarare la tardività della domanda ex artt. 1168 ed 1170 c.c. e statuire conseguentemente;
NEL
MERITO: - rigettare le domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le
motivazioni di cui in premessa e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio
indicati nel corpo del presente atto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
1. La domanda agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della privazione, a opera della Parte_1
comproprietaria convenuta , del proprio compossesso sull'immobile, di cui sarebbe Controparte_1
comproprietario, sito in Piazza RI (EN), Via Giusti n. 22, e, conseguentemente, al fine di ottenere la restituzione (del compossesso) dell'immobile in questione.
Deduce l'attore di essere comproprietario dell'immobile sopra indicato producendo sul punto l'atto di acquisto del terreno su cui lo stesso è ubicato, datato 1990, e l'atto di concessione per la realizzazione del fabbricato,
datato 1995.
pagina 2 di 12 Deduce altresì l'attore che l'immobile venne assegnato quale casa familiare alla convenuta con provvedimento del presidente del tribunale reso nell'anno 2006 nell'ambito del giudizio di separazione intercorso tra esso attore e la convenuta;
che di conseguenza egli abbandonò l'immobile; che il provvedimento in questione venne poi revocato con la sentenza definitoria del giudizio di separazione;
che quindi egli ha diritto alla restituzione del
(com)possesso dell'immobile.
2. La difesa di parte convenuta
Parte convenuta contesta la domanda deducendo la nullità della citazione per incertezza della causa petendi e del
petitum, il difetto di legittimazione passiva per non trovarsi essa convenuta nel possesso esclusivo dell'immobile,
essendo lo stesso oggetto di comodato in favore del figlio;
l'assenza di alcuna prova in ordine all'esclusione del compossesso da essa asseritamente perpetrata;
l'esistenza di un giudicato tra le parti contenete l'accertamento dell'infondatezza dell'assunto per cui essa convenuta avrebbe privato l'attore del possesso con conseguente violazione del divieto di bis in idem; la tardività della domanda, trattandosi di pretesa possessoria.
3. Qualificazione della domanda, infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione e di tardività della domanda.
La domanda dell'attore è evidentemente qualificabile come azione petitoria, di rivendicazione ex art. 948 c.c.
Il petitum e la causa petendi sono sufficientemente chiari: l'attore chiede la reintegrazione (o la restituzione, per dirla con l'art. 948 c.c.) nel (com)possesso del bene descritto in atti;
pone a fondamento della pretesa il diritto di
(com)proprietà sull'immobile e l'esistenza di un possesso esclusivo esercitato sull'immobile stesso da parte della convenuta, nonché il venir meno della situazione legittimante tale possesso esclusivo, ossia la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare.
L'eccezione di nullità della citazione è pertanto infondata, così come quella di tardività della domanda per decorso del termine annuale utile a proporre le azioni possessorie (1168 c.c.).
Sull'azione di rivendicazione promossa dal comproprietario nei confronti dell'altro condomino si rammenta, in via generale, che “soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della
proprietà dall'art. 948 c.c. chi - invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene
— agisca per ottenere — previo accertamento della comunione — il recupero della utilizzazione della cosa — di
pagina 3 di 12 cui lamenti di essere stato privato — attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri
spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario” (Cass.
2004 n. 3648).
Nel caso di specie, tuttavia, la comproprietà è rimasta del tutto incontestata, e, per altro verso, l'attore ha prodotto l'atto di acquisto del terreno, risalente all'anno 1990, su cui è stato realizzato l'immobile, nonché il titolo edilizio rilasciato per l'edificazione, deducendo, incontestatamente, che l'immobile è stato realizzato proprio dalle parti ora in lite.
Ne segue che il richiamato orientamento che esige la prova rigorosa della comproprietà non pare poter trovare nella fattispecie in esame rigida applicazione, dovendosi ammettere che, in ragione dell'esplicita ammissione della controparte della sussistenza di una situazione di contitolarità sul bene, l'onere probatorio gravante sull'attore ne esce fortemente affievolito.
Nel caso di specie, infatti -e come si è detto-, tra le parti non è mai sorta controversia in ordine alla comproprietà
dell'immobile.
In definitiva, il presente giudizio, pur presupponendo l'accertamento della titolarità del bene, non esige la prova rigorosa dell'acquisto a titolo originario, dovendosi ritenere sufficienti i titoli indicati e prodotti dalle parti, tra le quali l'appartenenza del bene alle stesse è invero pacifica.
Sul punto, v. Trib. Napoli 2023 n.8402, in Onelegale: “In tema di azione di rivendica, la "probatio diabolica", la
dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario, non
è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della esigenza
probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e, cioè,
da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova
rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle
contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre
valutato in relazione alle pretese delle parti. Così, il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione
trova temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del
rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto”
pagina 4 di 12 con i richiami alla giurisprudenza di legittimità sul tema ivi presenti in motivazione;
v. anche, ex multis, Cass.
2023 n. 1835: “Il rigore probatorio nell'azione di rivendica rimane attenuato quando il convenuto abbia
riconosciuto o, comunque, non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene a uno dei danti causa
del rivendicante”.
Ciò su cui si controverte, dunque, non è la sussistenza del diritto reale, ma l'impedimento delle facoltà che da tale diritto derivano all'attore ad opera della convenuta.
Nemmeno si controverte, invero, sul diritto del di esercitare il compossesso, ma solo sulla attuale Pt_1
situazione di fatto, ossia se la convenuta impedisca o meno al l'esercizio del potere sulla cosa. Pt_1
4. Eccezione di difetto di legittimazione passiva e sua infondatezza
Quanto alla legittimazione passiva della convenuta, è del tutto evidente che l'esistenza di un negozio di comodato in favore del figlio delle parti, avente a oggetto l'immobile per cui è causa, non è stata in alcun modo provata (vedasi rinuncia alla prova da parte della convneuta all'udienza del 23.1.2024), ciò che era invece necessario a fronte della specifica contestazione di parte attrice.
Soprattutto, l'eventuale comodato concesso al figlio (e rimasto del tutto indimostrato), non toglierebbe la legittimazione passiva della convenuta in qualità di comproprietaria nel giudizio di rivendicazione, come si trae agevolmente dall'art. 1586 c.c. (applicabile anche al rapporto di comodato) che addirittura contempla l'estromissione del detentore (qual è il comodatario) dal giudizio di rivendica, essendo il possessore (recte, il proprietario) il soggetto tipicamente destinatario dell'azione stessa.
Né rileva in alcun modo che nelle more del giudizio la convenuta abbia alienato il proprio diritto (art. 111 c.p.c.:
“Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo
prosegue tra le parti originarie”).
Aggiungasi, per quanto qui interessa più specificamente, che ai sensi dell'art. 948 c.c. “il proprietario può
rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui,
dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è
obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, (…)”.
pagina 5 di 12 La circostanza per cui la convenuta, quantomeno al momento della domanda e sino all'intervenuta alienazione del bene, possedesse l'immobile risulta poi agevolmente dallo scambio epistolare in atti e dalla residenza documentata e dichiarata dalla stessa convenuta proprio presso l'immobile per cui è causa.
Infine, deve rilevarsi che non coglie nel segno nemmeno l'eccezione secondo cui il comodato sarebbe stato concesso al figlio anche dall'attore, il quale quindi, a dire della convenuta, possiede il bene per mezzo del comodatario.
Come si è detto, del comodato in favore del figlio e della di lui famiglia non v'è prova.
Ma a rivestire rilievo assorbente è la circostanza non vi è prova che l'asserito comodato in favore del figlio sia stato concesso anche dall'attore, il quale ha fermamente contestato tale deduzione, sì che va escluso che questo possieda per mezzo dell'asserito comodatario.
5. L'eccezione di violazione del divieto di bis in idem
Infondata è anche l'eccepita violazione del divieto di ne bis in idem.
È vero che con sentenza passata in giudicato è stata rigettata la domanda dell'attore volta a ottenere il risarcimento del danno per la privazione, a opera della convenuta, del compossesso del bene di cui ora chiede la restituzione;
è vero, altresì, che il giudicato in questione copre anche la circostanza per cui, almeno sino all'emanazione della decisione, la convenuta non ha privato l'attore del compossesso del bene.
Tuttavia, l'attore lamenta una situazione di privazione dell'esercizio delle facoltà proprietarie allo stato attuale,
di modo che la domanda non riguarda, se non in parte, i medesimi fatti già vagliati dal tribunale.
In altri termini, vi è una coincidenza solo parziale dei fatti sottoposti ora all'attenzione del tribunale: nel precedente giudizio si lamentava, sino alla data della decisione emessa, una situazione di esclusione dal compossesso;
nel giudizio ora in esame, si lamenta -oltre che l'esclusione già lamentata, la cui infondatezza è
insindacabile-, l'esclusione attuale.
Non si ritiene, quindi, di poter liquidare la questione mediante l'accoglimento dell'eccepita violazione del divieto di bis in idem poiché la domanda riguarda fatti anche successivi a quelli già oggetto di giudizio.
L'eccezione è quindi valida solo nel senso che la condotta lecita della convenuta è coperta da giudicato sino alla data dell'emanazione della sentenza già passata in giudicato.
pagina 6 di 12 6. L'interesse ad agire
Poiché la sentenza che revoca l'assegnazione della casa coniugale è titolo esecutivo per ottenere la consegna dell'immobile dal soggetto originariamente assegnatario (Cass. 2012 n. 1367), occorre verificare la sussistenza,
in capo all'attore, dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), ossia dell'esistenza di un vantaggio ricavabile dalla duplicazione del titolo giudiziale.
Ebbene, poiché il titolo di cui l'attore è già in possesso risale all'anno 2008, l'interesse dello stesso a ottenere un nuovo titolo viene ravvisato dall'attore stesso nel vantaggio di evitare l'instaurazione di un procedimento esecutivo ove lo stesso sarebbe esposto all'eccezione di prescrizione del diritto derivante dalla sentenza.
L'osservazione coglie nel segno, tant'è che risulta documentalmente e pacificamente che l'attore, nel corso del presente giudizio, ha in effetti posto in esecuzione il titolo già in suo possesso, vedendosi opporre, tuttavia, la prescrizione dello stesso da parte della convenuta, la quale risulta resistere alla pretesa attorea in seno a uno specifico giudizio di opposizione al precetto dalla stessa incardinato, ove la convenuta, appunto, ha speso, tra l'altro, l'eccezione di prescrizione del titolo attoreo.
Secondo la condivisibile giurisprudenza della corte regolatrice “Il creditore, ancorché munito di un titolo
esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di
duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in
idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (Cass.
2019 n. 21768).
Non esiste, quindi un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi, dovendosi tuttavia rispettare i principi appena richiamati.
Ebbene, come si è visto: i) sussiste l'interesse dell'attore alla formazione di un nuovo titolo essendo quello già
esistente esposto al serio rischio di prescrizione;
ii) non sussiste violazione del divieto di bis in idem,
lamentandosi una situazione di privazione attuale e ulteriore rispetto a quella la cui insussistenza risulta già
coperta da giudicato;
iii) non si rileva un utilizzo abusivo dello strumento processuale da parte attrice.
L'interesse dell'attore, si noti, non risulta venuto meno nemmeno alle affermazioni formulate dalla convenuta in seno alla comparsa conclusionale.
pagina 7 di 12 Pa
difatti, deduce nel proprio scritto conclusivo che l'attore ha già portato in esecuzione il titolo CP_1
senza opposizione alcuna da parte della stessa convenuta.
Ma la deduzione in questione, che indurrebbe a ritenere cessata la materia del contendere, appare contestata dall'attore, il quale evidenzia che, invece, perdura, allo stato, il giudizio di opposizione all'esecuzione spiegato dalla finalizzato, con ogni evidenza, a impedire proprio il riacquisto del possesso da parte CP_1
dell'attore.
Sul punto non può che rilevarsi che in atti risulta prodotto l'atto di citazione in opposizione a precetto e che non risulta in alcun modo che l'esecuzione sia stata portata pacificamente a compimento, tanto che l'affermazione della convenuta non è stata supportata da alcun provvedimento di cessazione della materia del contendere nella sede pre-escutiva né da alcun altro documento utile a verificare l'assenza di opposizione della alle CP_1
attività (com)proprietarie di parte attrice. Nemmeno risulta la prova di una rinuncia all'opposizione spiegata dalla che, quindi, deve ritenersi allo stato sussistente. CP_1
7. La situazione di privazione del possesso in capo a parte attrice a opera della convenuta.
È infondata altresì l'eccezione della convneuta in ordine alla carente prova dell'esclusione dell'attore dal
(com)possesso.
Anzitutto, deve ribadirsi che risulta coperta da giudicato la circostanza per cui la convenuta non ha, sino all'emanazione della sentenza n. 354/2021, posto in essere condotte di privazione del compossesso ai danni dell'attore.
L'automazione del cancello di accesso e l'eventuale sostituzione della serratura, operate dalla convenuta senza consegna delle chiavi all'attore, sono indicate da parte attrice come avvenute in un periodo di tempo senz'altro ricompreso in quello considerato dalla sentenza passata in giudicato resa inter partes, di modo che trattasi di circostanze che appartengono all'area del deducibile, già coperta dal giudicato e che nella controversia in esame non possono essere prese in considerazione.
Anche se la sentenza richiamata si è occupata del diritto al risarcimento del danno dell'attore, la causa petendi
della domanda era pur sempre quella dell'esclusione dal compossesso dell'attore perpetrata dalla convenuta,
esclusione che, come detto, è stata accertata insussistente sino alla data della pronuncia ormai definitiva.
pagina 8 di 12 Possono quindi venire in considerazione solo fatti successivi alla pronuncia stessa, dai quali risulti l'attuale esclusione dell'attore dal compossesso dell'immobile a opera della convenuta.
Sul punto, va osservato che i mezzi istruttori articolati, a prescindere dalla loro ritenuta irrilevanza, sono stati comunque rinunciati da parte attrice, sul presupposto (erroneo) per cui incombesse sulla convneuta dar prova di non aver posto in essere condotte di esclusione.
Per conto suo, la convenuta nega di porre in essere qualsivoglia condotta di illecita esclusione del comproprietario attore.
Si direbbe, quindi, che non v'è prova della situazione di privazione lamentata dall'attore e a suo dire perpetrata dalla convenuta.
Senonché, non può non prendersi in considerazione il quadro complessivamente emerso all'esito del giudizio.
E infatti, appare rivestire rilevanza centrale la spiegata opposizione di parte convenuta al precetto notificato dall'attore in forza del titolo già in suo possesso, costituito dalla sentenza che ha revocato l'assegnazione della casa familiare in favore della CP_1
Spiegando opposizione a precetto, contestando ivi il diritto del di procedere a esecuzione, la Pt_1
come si legge in seno all'atto di opposizione, contesta sostanzialmente il diritto del di CP_1 Pt_1
prendere possesso del bene.
L'opposizione all'esecuzione incardina infatti un processo volto all'accertamento negativo del diritto azionato dal preteso creditore.
In seno all'opposizione prodotta in atti (in modo ammissibile trattandosi di documento sopravvenuto e prodotto nella prima difesa utile), in particolare, la eccepisce la prescrizione del titolo, il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva (per essere l'immobile già concesso in comodato al figlio), nonché la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva e giunge a chiedere altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stesso,
aggiungendo solo in via marginale di non aver mai impedito il compossesso al Pt_1
Ebbene, non appare revocabile in dubbio che una tale condotta della convenuta, la quale, piuttosto che lasciar cadere il precetto nel nulla (cosa ben possibile ove il fosse già stato in possesso del bene), ha sentito il Pt_1
bisogno di opporsi allo stesso chiedendo addirittura la sospensione dell'esecutività del titolo, costituisce chiara pagina 9 di 12 prova dell'attuale situazione di privazione del compossesso del bene da parte dell'attore operata volontariamente da essa convenuta.
Non si spiega diversamente per quale ragione la abbia deliberatamente deciso di spiegare CP_1
l'opposizione; soprattutto, non si spiega altrimenti la ragione per cui questa abbia domandato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Proprio l'istanza di sospensione formulata dalla con l'opposizione a precetto, a ben vedere, CP_1
costituisce la cartina di tornasole dell'effettiva privazione attuale delle facoltà proprietarie ai danni del Pt_1
com'è noto, infatti, la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva di un titolo esige non solo il fumus
boni iuris, ma anche il periculum in mora, ossia il fondato timore che dall'esecuzione del titolo possa derivare grave pregiudizio alle ragioni della controparte.
Ebbene, con l'istanza di sospensione la chiaramente ammette di temere pregiudizio dall'esecuzione CP_1
del titolo, ossia dal rilascio del compossesso del bene al comproprietario, così sostanzialmente ammettendo che il allo stato, non esercita il compossesso e, al contempo, che una tale inibizione dipende direttamente Pt_1
dalla volontà della stessa. CP_1
Aggiungasi, ancora, che la stessa opposizione appare in netta contraddizione con la circostanza, addotta in quella sede -infatti- solo in via marginale, della insussistenza di una situazione di privazione delle facoltà di godimento dell'immobile in capo al Pt_1
Qualora il fosse già stato nel possesso del bene, infatti, la non avrebbe avuto ragione di Pt_1 CP_1
spiegare opposizione al precetto notificato per il rilascio del compossesso e di contestare la prescrizione del titolo, chiedendo addirittura la sospensione dell'efficacia dello stesso.
Trattasi di circostanze chiare, precise e concordanti, nel senso della sussistenza di una attuale situazione di privazione del (com)possesso ai danni del operata dalla Pt_1 CP_1
L'opposizione al precetto con cui è intimato il rilascio del compossesso, in uno all'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo speso del in definitiva, consentono di presumere, con ragionevole certezza, che Pt_1
l'attore non sia, allo stato, nel possesso del bene e che l'esercizio delle facoltà di godimento spettanti al comproprietario sia inibito proprio dalla condotta della convenuta.
pagina 10 di 12 L'opposizione al precetto spiegata dalla in altri termini, si pone in netta contraddizione con le CP_1
deduzioni difensive spiegate in questo giudizio, togliendo alle stesse ogni credibilità: la convenuta, difatti,
mentre deduce di non frapporre ostacolo alcuno al compossesso dell'attore, al contempo spiega un'opposizione con la quale chiede sia di negare il diritto dell'attore a impossessarsi del bene sia di sospendere l'attività attorea di impossessamento del bene, così disvelando la reale situazione di fatto, evidentemente consistente in quella dell'effettiva sussistenza di una condotta di privazione delle facoltà di godimento ai danni dell'attore.
Ne segue la fondatezza della domanda che deve quindi trovare accoglimento con conseguente condanna della convenuta a reintegrare l'attore nel compossesso del bene mediante consegna di tutte le chiavi di accesso.
8. Le spese
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della parte convenuta.
Dette spese si liquidano nella somma di euro 3.809,00 oltre accessori di legge (d.m. 55/14, cause di valore indeterminabile a bassa complessità -non potendo trovare applicazione l'art. 15 c.p.c. anche in ragione della mancanza di indicazioni documentali sulla rendita attuale del bene immobile, oltre che in ragione della ratio della norma volta a individuare il giudice competente e non il valore della causa- e con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di particolare controversia tecnico-giuridica), oltre euro
545,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale,
condanna parte convenuta a restituire all'attore il compossesso dell'immobile sito in n Piazza RI (EN),
C.da Scarante, Via Girolamo Giusto n. 22 mediante la consegna delle chiavi e dei dispositivi di accesso;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese giudiziali liquidate nella somma di euro 3.809,00, oltre accessori di legge, per compensi, e di euro 545,00 per esborsi.
Enna, 22.3.2025
Il giudice
Davide Palazzo
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta la n. r.g. 1065/2022 promossa da:
nato a [...], il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Francesco Di Lorenzo, C.F.: , CodiceFiscale_2
-attore;
contro nata a [...] il [...], C.F.: residente in [...] CodiceFiscale_3
RI (EN) via Girolamo Giusto n. 22, rappresentata e difesa dall' avv. Federica Roberta Anzalone,
-convenuta;
OGGETTO
restituzione;
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Accertare e dichiarare che la sig.ra è nel pieno ed esclusivo possesso Controparte_1
dell'immobile sito in Piazza RI (EN), Via Giusti n. 22; - ritenere e dichiarare che la sig.ra CP_1
pagina 1 di 12 in forza del provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale con sentenza n. CP_1
230/08 resa dal Tribunale di Enna in data 12.06.2008, è obbligata a reimmettere il sig. nel Parte_1
compossesso dell'immobile sito in Piazza RI (EN), Via Giusti n. 22; - per l'effetto, condannare la sig.ra
alla restituzione del predetto immobile tramite la materiale riconsegna di tutte le chiavi di Controparte_1
accesso”.
Parte convenuta: “IN VIA PREGIUDIZIALE e PRELIMINARE, accertare e dichiarare la nullità della citazione e
per l'effetto statuire conseguentemente;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della
domanda per violazione del principio del ne bis in idem ex art. 2909 c.c. , in quanto il Tribunale di Enna con
sentenza emessa il 7.6.2021, non impugnata nei termini di legge e quindi passata in giudicato, ha già statuito
sulla questione oggetto del presente giudizio, e statuire di conseguenza;
- in subordine e sempre in via
preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla convenuta, atteso che la
medesima non ha mai occupato sine titulo il 50% dell'immobile in causa, e statuire conseguentemente;
-
accertare e dichiarare la tardività della domanda ex artt. 1168 ed 1170 c.c. e statuire conseguentemente;
NEL
MERITO: - rigettare le domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per le
motivazioni di cui in premessa e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio
indicati nel corpo del presente atto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
1. La domanda agisce in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della privazione, a opera della Parte_1
comproprietaria convenuta , del proprio compossesso sull'immobile, di cui sarebbe Controparte_1
comproprietario, sito in Piazza RI (EN), Via Giusti n. 22, e, conseguentemente, al fine di ottenere la restituzione (del compossesso) dell'immobile in questione.
Deduce l'attore di essere comproprietario dell'immobile sopra indicato producendo sul punto l'atto di acquisto del terreno su cui lo stesso è ubicato, datato 1990, e l'atto di concessione per la realizzazione del fabbricato,
datato 1995.
pagina 2 di 12 Deduce altresì l'attore che l'immobile venne assegnato quale casa familiare alla convenuta con provvedimento del presidente del tribunale reso nell'anno 2006 nell'ambito del giudizio di separazione intercorso tra esso attore e la convenuta;
che di conseguenza egli abbandonò l'immobile; che il provvedimento in questione venne poi revocato con la sentenza definitoria del giudizio di separazione;
che quindi egli ha diritto alla restituzione del
(com)possesso dell'immobile.
2. La difesa di parte convenuta
Parte convenuta contesta la domanda deducendo la nullità della citazione per incertezza della causa petendi e del
petitum, il difetto di legittimazione passiva per non trovarsi essa convenuta nel possesso esclusivo dell'immobile,
essendo lo stesso oggetto di comodato in favore del figlio;
l'assenza di alcuna prova in ordine all'esclusione del compossesso da essa asseritamente perpetrata;
l'esistenza di un giudicato tra le parti contenete l'accertamento dell'infondatezza dell'assunto per cui essa convenuta avrebbe privato l'attore del possesso con conseguente violazione del divieto di bis in idem; la tardività della domanda, trattandosi di pretesa possessoria.
3. Qualificazione della domanda, infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione e di tardività della domanda.
La domanda dell'attore è evidentemente qualificabile come azione petitoria, di rivendicazione ex art. 948 c.c.
Il petitum e la causa petendi sono sufficientemente chiari: l'attore chiede la reintegrazione (o la restituzione, per dirla con l'art. 948 c.c.) nel (com)possesso del bene descritto in atti;
pone a fondamento della pretesa il diritto di
(com)proprietà sull'immobile e l'esistenza di un possesso esclusivo esercitato sull'immobile stesso da parte della convenuta, nonché il venir meno della situazione legittimante tale possesso esclusivo, ossia la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare.
L'eccezione di nullità della citazione è pertanto infondata, così come quella di tardività della domanda per decorso del termine annuale utile a proporre le azioni possessorie (1168 c.c.).
Sull'azione di rivendicazione promossa dal comproprietario nei confronti dell'altro condomino si rammenta, in via generale, che “soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della
proprietà dall'art. 948 c.c. chi - invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene
— agisca per ottenere — previo accertamento della comunione — il recupero della utilizzazione della cosa — di
pagina 3 di 12 cui lamenti di essere stato privato — attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri
spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario” (Cass.
2004 n. 3648).
Nel caso di specie, tuttavia, la comproprietà è rimasta del tutto incontestata, e, per altro verso, l'attore ha prodotto l'atto di acquisto del terreno, risalente all'anno 1990, su cui è stato realizzato l'immobile, nonché il titolo edilizio rilasciato per l'edificazione, deducendo, incontestatamente, che l'immobile è stato realizzato proprio dalle parti ora in lite.
Ne segue che il richiamato orientamento che esige la prova rigorosa della comproprietà non pare poter trovare nella fattispecie in esame rigida applicazione, dovendosi ammettere che, in ragione dell'esplicita ammissione della controparte della sussistenza di una situazione di contitolarità sul bene, l'onere probatorio gravante sull'attore ne esce fortemente affievolito.
Nel caso di specie, infatti -e come si è detto-, tra le parti non è mai sorta controversia in ordine alla comproprietà
dell'immobile.
In definitiva, il presente giudizio, pur presupponendo l'accertamento della titolarità del bene, non esige la prova rigorosa dell'acquisto a titolo originario, dovendosi ritenere sufficienti i titoli indicati e prodotti dalle parti, tra le quali l'appartenenza del bene alle stesse è invero pacifica.
Sul punto, v. Trib. Napoli 2023 n.8402, in Onelegale: “In tema di azione di rivendica, la "probatio diabolica", la
dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario, non
è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della esigenza
probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e, cioè,
da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova
rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle
contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre
valutato in relazione alle pretese delle parti. Così, il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione
trova temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del
rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto”
pagina 4 di 12 con i richiami alla giurisprudenza di legittimità sul tema ivi presenti in motivazione;
v. anche, ex multis, Cass.
2023 n. 1835: “Il rigore probatorio nell'azione di rivendica rimane attenuato quando il convenuto abbia
riconosciuto o, comunque, non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene a uno dei danti causa
del rivendicante”.
Ciò su cui si controverte, dunque, non è la sussistenza del diritto reale, ma l'impedimento delle facoltà che da tale diritto derivano all'attore ad opera della convenuta.
Nemmeno si controverte, invero, sul diritto del di esercitare il compossesso, ma solo sulla attuale Pt_1
situazione di fatto, ossia se la convenuta impedisca o meno al l'esercizio del potere sulla cosa. Pt_1
4. Eccezione di difetto di legittimazione passiva e sua infondatezza
Quanto alla legittimazione passiva della convenuta, è del tutto evidente che l'esistenza di un negozio di comodato in favore del figlio delle parti, avente a oggetto l'immobile per cui è causa, non è stata in alcun modo provata (vedasi rinuncia alla prova da parte della convneuta all'udienza del 23.1.2024), ciò che era invece necessario a fronte della specifica contestazione di parte attrice.
Soprattutto, l'eventuale comodato concesso al figlio (e rimasto del tutto indimostrato), non toglierebbe la legittimazione passiva della convenuta in qualità di comproprietaria nel giudizio di rivendicazione, come si trae agevolmente dall'art. 1586 c.c. (applicabile anche al rapporto di comodato) che addirittura contempla l'estromissione del detentore (qual è il comodatario) dal giudizio di rivendica, essendo il possessore (recte, il proprietario) il soggetto tipicamente destinatario dell'azione stessa.
Né rileva in alcun modo che nelle more del giudizio la convenuta abbia alienato il proprio diritto (art. 111 c.p.c.:
“Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo
prosegue tra le parti originarie”).
Aggiungasi, per quanto qui interessa più specificamente, che ai sensi dell'art. 948 c.c. “il proprietario può
rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui,
dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è
obbligato a recuperarla per l'attore a proprie spese, (…)”.
pagina 5 di 12 La circostanza per cui la convenuta, quantomeno al momento della domanda e sino all'intervenuta alienazione del bene, possedesse l'immobile risulta poi agevolmente dallo scambio epistolare in atti e dalla residenza documentata e dichiarata dalla stessa convenuta proprio presso l'immobile per cui è causa.
Infine, deve rilevarsi che non coglie nel segno nemmeno l'eccezione secondo cui il comodato sarebbe stato concesso al figlio anche dall'attore, il quale quindi, a dire della convenuta, possiede il bene per mezzo del comodatario.
Come si è detto, del comodato in favore del figlio e della di lui famiglia non v'è prova.
Ma a rivestire rilievo assorbente è la circostanza non vi è prova che l'asserito comodato in favore del figlio sia stato concesso anche dall'attore, il quale ha fermamente contestato tale deduzione, sì che va escluso che questo possieda per mezzo dell'asserito comodatario.
5. L'eccezione di violazione del divieto di bis in idem
Infondata è anche l'eccepita violazione del divieto di ne bis in idem.
È vero che con sentenza passata in giudicato è stata rigettata la domanda dell'attore volta a ottenere il risarcimento del danno per la privazione, a opera della convenuta, del compossesso del bene di cui ora chiede la restituzione;
è vero, altresì, che il giudicato in questione copre anche la circostanza per cui, almeno sino all'emanazione della decisione, la convenuta non ha privato l'attore del compossesso del bene.
Tuttavia, l'attore lamenta una situazione di privazione dell'esercizio delle facoltà proprietarie allo stato attuale,
di modo che la domanda non riguarda, se non in parte, i medesimi fatti già vagliati dal tribunale.
In altri termini, vi è una coincidenza solo parziale dei fatti sottoposti ora all'attenzione del tribunale: nel precedente giudizio si lamentava, sino alla data della decisione emessa, una situazione di esclusione dal compossesso;
nel giudizio ora in esame, si lamenta -oltre che l'esclusione già lamentata, la cui infondatezza è
insindacabile-, l'esclusione attuale.
Non si ritiene, quindi, di poter liquidare la questione mediante l'accoglimento dell'eccepita violazione del divieto di bis in idem poiché la domanda riguarda fatti anche successivi a quelli già oggetto di giudizio.
L'eccezione è quindi valida solo nel senso che la condotta lecita della convenuta è coperta da giudicato sino alla data dell'emanazione della sentenza già passata in giudicato.
pagina 6 di 12 6. L'interesse ad agire
Poiché la sentenza che revoca l'assegnazione della casa coniugale è titolo esecutivo per ottenere la consegna dell'immobile dal soggetto originariamente assegnatario (Cass. 2012 n. 1367), occorre verificare la sussistenza,
in capo all'attore, dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), ossia dell'esistenza di un vantaggio ricavabile dalla duplicazione del titolo giudiziale.
Ebbene, poiché il titolo di cui l'attore è già in possesso risale all'anno 2008, l'interesse dello stesso a ottenere un nuovo titolo viene ravvisato dall'attore stesso nel vantaggio di evitare l'instaurazione di un procedimento esecutivo ove lo stesso sarebbe esposto all'eccezione di prescrizione del diritto derivante dalla sentenza.
L'osservazione coglie nel segno, tant'è che risulta documentalmente e pacificamente che l'attore, nel corso del presente giudizio, ha in effetti posto in esecuzione il titolo già in suo possesso, vedendosi opporre, tuttavia, la prescrizione dello stesso da parte della convenuta, la quale risulta resistere alla pretesa attorea in seno a uno specifico giudizio di opposizione al precetto dalla stessa incardinato, ove la convenuta, appunto, ha speso, tra l'altro, l'eccezione di prescrizione del titolo attoreo.
Secondo la condivisibile giurisprudenza della corte regolatrice “Il creditore, ancorché munito di un titolo
esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di
duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in
idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (Cass.
2019 n. 21768).
Non esiste, quindi un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi, dovendosi tuttavia rispettare i principi appena richiamati.
Ebbene, come si è visto: i) sussiste l'interesse dell'attore alla formazione di un nuovo titolo essendo quello già
esistente esposto al serio rischio di prescrizione;
ii) non sussiste violazione del divieto di bis in idem,
lamentandosi una situazione di privazione attuale e ulteriore rispetto a quella la cui insussistenza risulta già
coperta da giudicato;
iii) non si rileva un utilizzo abusivo dello strumento processuale da parte attrice.
L'interesse dell'attore, si noti, non risulta venuto meno nemmeno alle affermazioni formulate dalla convenuta in seno alla comparsa conclusionale.
pagina 7 di 12 Pa
difatti, deduce nel proprio scritto conclusivo che l'attore ha già portato in esecuzione il titolo CP_1
senza opposizione alcuna da parte della stessa convenuta.
Ma la deduzione in questione, che indurrebbe a ritenere cessata la materia del contendere, appare contestata dall'attore, il quale evidenzia che, invece, perdura, allo stato, il giudizio di opposizione all'esecuzione spiegato dalla finalizzato, con ogni evidenza, a impedire proprio il riacquisto del possesso da parte CP_1
dell'attore.
Sul punto non può che rilevarsi che in atti risulta prodotto l'atto di citazione in opposizione a precetto e che non risulta in alcun modo che l'esecuzione sia stata portata pacificamente a compimento, tanto che l'affermazione della convenuta non è stata supportata da alcun provvedimento di cessazione della materia del contendere nella sede pre-escutiva né da alcun altro documento utile a verificare l'assenza di opposizione della alle CP_1
attività (com)proprietarie di parte attrice. Nemmeno risulta la prova di una rinuncia all'opposizione spiegata dalla che, quindi, deve ritenersi allo stato sussistente. CP_1
7. La situazione di privazione del possesso in capo a parte attrice a opera della convenuta.
È infondata altresì l'eccezione della convneuta in ordine alla carente prova dell'esclusione dell'attore dal
(com)possesso.
Anzitutto, deve ribadirsi che risulta coperta da giudicato la circostanza per cui la convenuta non ha, sino all'emanazione della sentenza n. 354/2021, posto in essere condotte di privazione del compossesso ai danni dell'attore.
L'automazione del cancello di accesso e l'eventuale sostituzione della serratura, operate dalla convenuta senza consegna delle chiavi all'attore, sono indicate da parte attrice come avvenute in un periodo di tempo senz'altro ricompreso in quello considerato dalla sentenza passata in giudicato resa inter partes, di modo che trattasi di circostanze che appartengono all'area del deducibile, già coperta dal giudicato e che nella controversia in esame non possono essere prese in considerazione.
Anche se la sentenza richiamata si è occupata del diritto al risarcimento del danno dell'attore, la causa petendi
della domanda era pur sempre quella dell'esclusione dal compossesso dell'attore perpetrata dalla convenuta,
esclusione che, come detto, è stata accertata insussistente sino alla data della pronuncia ormai definitiva.
pagina 8 di 12 Possono quindi venire in considerazione solo fatti successivi alla pronuncia stessa, dai quali risulti l'attuale esclusione dell'attore dal compossesso dell'immobile a opera della convenuta.
Sul punto, va osservato che i mezzi istruttori articolati, a prescindere dalla loro ritenuta irrilevanza, sono stati comunque rinunciati da parte attrice, sul presupposto (erroneo) per cui incombesse sulla convneuta dar prova di non aver posto in essere condotte di esclusione.
Per conto suo, la convenuta nega di porre in essere qualsivoglia condotta di illecita esclusione del comproprietario attore.
Si direbbe, quindi, che non v'è prova della situazione di privazione lamentata dall'attore e a suo dire perpetrata dalla convenuta.
Senonché, non può non prendersi in considerazione il quadro complessivamente emerso all'esito del giudizio.
E infatti, appare rivestire rilevanza centrale la spiegata opposizione di parte convenuta al precetto notificato dall'attore in forza del titolo già in suo possesso, costituito dalla sentenza che ha revocato l'assegnazione della casa familiare in favore della CP_1
Spiegando opposizione a precetto, contestando ivi il diritto del di procedere a esecuzione, la Pt_1
come si legge in seno all'atto di opposizione, contesta sostanzialmente il diritto del di CP_1 Pt_1
prendere possesso del bene.
L'opposizione all'esecuzione incardina infatti un processo volto all'accertamento negativo del diritto azionato dal preteso creditore.
In seno all'opposizione prodotta in atti (in modo ammissibile trattandosi di documento sopravvenuto e prodotto nella prima difesa utile), in particolare, la eccepisce la prescrizione del titolo, il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva (per essere l'immobile già concesso in comodato al figlio), nonché la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva e giunge a chiedere altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stesso,
aggiungendo solo in via marginale di non aver mai impedito il compossesso al Pt_1
Ebbene, non appare revocabile in dubbio che una tale condotta della convenuta, la quale, piuttosto che lasciar cadere il precetto nel nulla (cosa ben possibile ove il fosse già stato in possesso del bene), ha sentito il Pt_1
bisogno di opporsi allo stesso chiedendo addirittura la sospensione dell'esecutività del titolo, costituisce chiara pagina 9 di 12 prova dell'attuale situazione di privazione del compossesso del bene da parte dell'attore operata volontariamente da essa convenuta.
Non si spiega diversamente per quale ragione la abbia deliberatamente deciso di spiegare CP_1
l'opposizione; soprattutto, non si spiega altrimenti la ragione per cui questa abbia domandato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Proprio l'istanza di sospensione formulata dalla con l'opposizione a precetto, a ben vedere, CP_1
costituisce la cartina di tornasole dell'effettiva privazione attuale delle facoltà proprietarie ai danni del Pt_1
com'è noto, infatti, la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva di un titolo esige non solo il fumus
boni iuris, ma anche il periculum in mora, ossia il fondato timore che dall'esecuzione del titolo possa derivare grave pregiudizio alle ragioni della controparte.
Ebbene, con l'istanza di sospensione la chiaramente ammette di temere pregiudizio dall'esecuzione CP_1
del titolo, ossia dal rilascio del compossesso del bene al comproprietario, così sostanzialmente ammettendo che il allo stato, non esercita il compossesso e, al contempo, che una tale inibizione dipende direttamente Pt_1
dalla volontà della stessa. CP_1
Aggiungasi, ancora, che la stessa opposizione appare in netta contraddizione con la circostanza, addotta in quella sede -infatti- solo in via marginale, della insussistenza di una situazione di privazione delle facoltà di godimento dell'immobile in capo al Pt_1
Qualora il fosse già stato nel possesso del bene, infatti, la non avrebbe avuto ragione di Pt_1 CP_1
spiegare opposizione al precetto notificato per il rilascio del compossesso e di contestare la prescrizione del titolo, chiedendo addirittura la sospensione dell'efficacia dello stesso.
Trattasi di circostanze chiare, precise e concordanti, nel senso della sussistenza di una attuale situazione di privazione del (com)possesso ai danni del operata dalla Pt_1 CP_1
L'opposizione al precetto con cui è intimato il rilascio del compossesso, in uno all'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo speso del in definitiva, consentono di presumere, con ragionevole certezza, che Pt_1
l'attore non sia, allo stato, nel possesso del bene e che l'esercizio delle facoltà di godimento spettanti al comproprietario sia inibito proprio dalla condotta della convenuta.
pagina 10 di 12 L'opposizione al precetto spiegata dalla in altri termini, si pone in netta contraddizione con le CP_1
deduzioni difensive spiegate in questo giudizio, togliendo alle stesse ogni credibilità: la convenuta, difatti,
mentre deduce di non frapporre ostacolo alcuno al compossesso dell'attore, al contempo spiega un'opposizione con la quale chiede sia di negare il diritto dell'attore a impossessarsi del bene sia di sospendere l'attività attorea di impossessamento del bene, così disvelando la reale situazione di fatto, evidentemente consistente in quella dell'effettiva sussistenza di una condotta di privazione delle facoltà di godimento ai danni dell'attore.
Ne segue la fondatezza della domanda che deve quindi trovare accoglimento con conseguente condanna della convenuta a reintegrare l'attore nel compossesso del bene mediante consegna di tutte le chiavi di accesso.
8. Le spese
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della parte convenuta.
Dette spese si liquidano nella somma di euro 3.809,00 oltre accessori di legge (d.m. 55/14, cause di valore indeterminabile a bassa complessità -non potendo trovare applicazione l'art. 15 c.p.c. anche in ragione della mancanza di indicazioni documentali sulla rendita attuale del bene immobile, oltre che in ragione della ratio della norma volta a individuare il giudice competente e non il valore della causa- e con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di particolare controversia tecnico-giuridica), oltre euro
545,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale,
condanna parte convenuta a restituire all'attore il compossesso dell'immobile sito in n Piazza RI (EN),
C.da Scarante, Via Girolamo Giusto n. 22 mediante la consegna delle chiavi e dei dispositivi di accesso;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese giudiziali liquidate nella somma di euro 3.809,00, oltre accessori di legge, per compensi, e di euro 545,00 per esborsi.
Enna, 22.3.2025
Il giudice
Davide Palazzo
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