TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 5507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5507 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 3681/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3/07/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. AB NC, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
AN SI, giusta delega orale.
Per nessuno. Controparte_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito a parte resistente, ne dichiara la contumacia ed invita parte ricorrente alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AB NC, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA ROMANA, 54 20122 MILANO, presso il difensore avv. AB NC
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente, a seguito di discussione orale, ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato lo sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la Parte_1 convalida relativamente al contratto di locazione breve stipulato in data 27 maggio 2024 con avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Lainate (MI), via Prima Strada Controparte_1
n. 5/A (doc. 2).
2 La durata del rapporto locativo veniva pattuita in 30 giorni - come durata massima - a decorrere dal 27 maggio 2024 e più precisamente con prima scadenza del contratto di locazione fissata al 15.06.2024 e successiva decorrenza dal 17 giugno 2024 al 29.06.2024; veniva inoltre stabilita una cessazione automatica del contratto senza necessità di alcuna disdetta (doc. 2, pag. 1).
In data 9 settembre 2024 avendo la disponibilità dell'immobile de quo in Testimone_1
qualità di figlia della sig.ra , presentava presso la stazione dei Carabinieri Parte_1
di Lainate, nei confronti della conduttrice, denunzia per invasione di edificio (doc. 4); successivamente, in data 28 settembre 2024, la sig.ra presentava un'integrazione Tes_1
della suddetta denunzia precisando che l'intimata, tramite l'ausilio di altre persone, aveva sottratto il frigorifero ed il televisore dall'immobile de quo (doc. 7).
Tanto premesso, essendo stati vani i tentativi di recuperare bonariamente l'immobile, conveniva in giudizio chiedendo la convalida dello Parte_1 Controparte_1
sfratto e la condanna della medesima al rilascio dell'immobile.
La notifica è stata eseguita ex art. 143 c.p.c. all'esito di precedente infruttuoso tentativo essendosi la resistente resa irreperibile e - all'esito del mutamento del rito – la stessa è rimasta contumace.
La domanda svolta da è fondata. Parte_1
E' documentato quanto evidenziato nella narrativa del ricorso sulla scorta della produzione del contratto di locazione della durata massima di 30 giorni con decorrenza dal 27 maggio
2024 e prima scadenza al 15 giugno 2024 e successiva decorrenza dal 17 giugno 2024 fino al 29 giugno 2024 (cfr. doc. 2 di parte intimante).
Risulta documentalmente che la conduttrice fosse a conoscenza Controparte_1
dell'impossibilità di effettuare una proroga del contratto di locazione de quo, in quanto lo stesso prevedeva una locazione breve disciplinata da precise pattuizioni circa la durata e la cessazione, e che quest'ultima sarebbe avvenuta in automatico, senza la necessità di effettuare una formale disdetta (doc. 2, punto 1).
Per quanto sopra esposto, va accolta la domanda di risoluzione per l'intervenuta scadenza del contratto di locazione alla data del 29 giugno 2024.
3 Segue, dunque, la condanna di all'immediato rilascio dell'immobile sito in Controparte_1
Lainate (MI), via Prima Strada n. 5/A.
La resistente deve essere, infine, condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo la regola della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e Parte_1
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Lainate (MI), via Prima Controparte_1
Strada n. 5/A per intervenuta scadenza alla data del 29 giugno 2024;
2) condanna al rilascio immediato dell'unità immobiliare di cui al Controparte_1
punto 1) libera da persone e/o cose;
3) condanna alla rifusione a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
delle due fasi del giudizio, liquidate in € 91,50 per spese ed € 3.200,00 per compensi;
oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, 3 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
4
VERBALE DELLA CAUSA N. 3681/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3/07/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. AB NC, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
AN SI, giusta delega orale.
Per nessuno. Controparte_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito a parte resistente, ne dichiara la contumacia ed invita parte ricorrente alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AB NC, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA ROMANA, 54 20122 MILANO, presso il difensore avv. AB NC
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente, a seguito di discussione orale, ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato lo sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la Parte_1 convalida relativamente al contratto di locazione breve stipulato in data 27 maggio 2024 con avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Lainate (MI), via Prima Strada Controparte_1
n. 5/A (doc. 2).
2 La durata del rapporto locativo veniva pattuita in 30 giorni - come durata massima - a decorrere dal 27 maggio 2024 e più precisamente con prima scadenza del contratto di locazione fissata al 15.06.2024 e successiva decorrenza dal 17 giugno 2024 al 29.06.2024; veniva inoltre stabilita una cessazione automatica del contratto senza necessità di alcuna disdetta (doc. 2, pag. 1).
In data 9 settembre 2024 avendo la disponibilità dell'immobile de quo in Testimone_1
qualità di figlia della sig.ra , presentava presso la stazione dei Carabinieri Parte_1
di Lainate, nei confronti della conduttrice, denunzia per invasione di edificio (doc. 4); successivamente, in data 28 settembre 2024, la sig.ra presentava un'integrazione Tes_1
della suddetta denunzia precisando che l'intimata, tramite l'ausilio di altre persone, aveva sottratto il frigorifero ed il televisore dall'immobile de quo (doc. 7).
Tanto premesso, essendo stati vani i tentativi di recuperare bonariamente l'immobile, conveniva in giudizio chiedendo la convalida dello Parte_1 Controparte_1
sfratto e la condanna della medesima al rilascio dell'immobile.
La notifica è stata eseguita ex art. 143 c.p.c. all'esito di precedente infruttuoso tentativo essendosi la resistente resa irreperibile e - all'esito del mutamento del rito – la stessa è rimasta contumace.
La domanda svolta da è fondata. Parte_1
E' documentato quanto evidenziato nella narrativa del ricorso sulla scorta della produzione del contratto di locazione della durata massima di 30 giorni con decorrenza dal 27 maggio
2024 e prima scadenza al 15 giugno 2024 e successiva decorrenza dal 17 giugno 2024 fino al 29 giugno 2024 (cfr. doc. 2 di parte intimante).
Risulta documentalmente che la conduttrice fosse a conoscenza Controparte_1
dell'impossibilità di effettuare una proroga del contratto di locazione de quo, in quanto lo stesso prevedeva una locazione breve disciplinata da precise pattuizioni circa la durata e la cessazione, e che quest'ultima sarebbe avvenuta in automatico, senza la necessità di effettuare una formale disdetta (doc. 2, punto 1).
Per quanto sopra esposto, va accolta la domanda di risoluzione per l'intervenuta scadenza del contratto di locazione alla data del 29 giugno 2024.
3 Segue, dunque, la condanna di all'immediato rilascio dell'immobile sito in Controparte_1
Lainate (MI), via Prima Strada n. 5/A.
La resistente deve essere, infine, condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo la regola della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e Parte_1
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Lainate (MI), via Prima Controparte_1
Strada n. 5/A per intervenuta scadenza alla data del 29 giugno 2024;
2) condanna al rilascio immediato dell'unità immobiliare di cui al Controparte_1
punto 1) libera da persone e/o cose;
3) condanna alla rifusione a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
delle due fasi del giudizio, liquidate in € 91,50 per spese ed € 3.200,00 per compensi;
oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, 3 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
4