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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16969/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 02/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16969/2023 promossa da:
nato il [...] in [...], ivi residente in [...]
Lauro de Freitas, numero 365, bloccare B, appartamento 21, città di São Paulo, São Paulo, CAP 03820-
270;
nata il [...] in [...], ivi residente in [...] de Freitas, numero 365, bloccare B, appartamento 21, città di São Paulo, São Paulo, CAP 03820-270;
nata il [...] in Brasile, in [...] e Controparte_2 in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] nato il [...] in [...], ivi residenti in [...]
Verde, numero 90, bloccare B, apartamento 53, città di São Paulo, São Paulo, CAP 03821-230, Brasile;
, nato il [...] in [...], ivi residente in [...]
365, bloccare B, appartamento 21, città di São Paulo, São Paulo, CAP 03820-270; rappresentati e difesi dall'avv. Sara Brazzini, elettivamente domiciliati presso C.F._1 il suo studio in Pontassieve (FI), Via Mascagni n. 11
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 27/11/25 in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 02/12/25:
« si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio al quale ci si riporta integralmente » pagina 1 di 8
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 22/12/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_2 nato in Italia, a [...], il giorno 14/02/1884 (doc. 6 ricorso), emigrato in Brasile e lì deceduto il 29/12/1954 (doc. 6 bis ricorso), senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 18 ricorso).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «il Sig. Persona_2 emigrava in Brasile ove, in data 18.11.1911, si univa in matrimonio con la Sig.ra Persona_3
(doc. 7); In data 31.5.1912, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il Sig. Persona_4
(doc. 8). In data 23.11.1935, in Brasile, il Sig. si univa in matrimonio con la Sig.ra Persona_4 [...]
(doc. 9). In data 28.10.1936, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva Parte_2
(doc. 10); In data 14.7.1956 in Brasile, si univa Persona_5 Persona_5 in matrimonio con (doc. 11); In data 10.3.1970, in Brasile, da detta unione Persona_6 matrimoniale nasceva (doc. 12); In data 21.2.1994, in Brasile, dalla relazione di CP_3
con nasceva (doc. 13); In CP_3 Controparte_5 Controparte_2 data 8.10.2015, in Brasile, si univa in matrimonio con Controparte_2 Persona_7
(doc. 14); In data 31.3.2016, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva
[...] [...]
(doc. 15); In data 13.3.1997, in Brasile, dalla relazione di Persona_1 CP_3
con nasceva (doc. 16); In data 24.6.2002, in
[...] Controparte_5 Controparte_1
Brasile, in Brasile, dalla relazione di con nasceva altresì CP_3 Controparte_5 [...]
(doc. 17)». Parte_1
Fissata la prima udienza nel giorno 03/07/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, scaduto il termine, la causa - medio tempore affidata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del
Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al
30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione - era rinviata, sempre ex art. 127 ter cpc, al giorno 02/12/2025.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_4 della prima udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 23/04/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
La parte ricorrente ha eseguito notifica a mezzo PEC, ricevuta in data 23/04/2025, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza anche al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
Infine, i ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 02/12/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
pagina 2 di 8 I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Brasile, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Comacchio (FE).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero, apostillate e tradotte (si vedano i documenti da n. 1 a n. 5 in allegato al ricorso introduttivo).
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); nelle procure alle liti, depositate con il ricorso, anche munite di traduzione in italiano, le sottoscrizioni dei conferenti, rese in presenza, sono state autenticate, previa identificazione, da funzionari abilitati in Brasile all'autenticazione degli atti e all'attribuzione di pubblica fede agli pagina 3 di 8 stessi, con la precisazione che quella di è stata resa presso il Consolato Controparte_1 del Brasile ad Amsterdam e autenticata dal Vice-Console.
Le procure così rilasciate sono state anche munite di apostille e sono, pertanto, valide agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c..
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti, a fondamento dell'interesse ad agire, hanno allegato di aver tentato di prenotare apposito appuntamento tramite la piattaforma online del competente a San Parte_3
Paolo, ma senza successo in quanto non vi erano date disponibili e hanno prodotto le relative schermate acquisite in sede di tentativo di registrazione della domanda (docc. 19-22 ricorso) e, inoltre, hanno evidenziato che sul sito internet del in questione risultano in fase di convocazione i soggetti Parte_3 che avevano presentato domanda negli anni 2013 e 2014 (doc. 23 ricorso), da ciò desumendosi un pagina 4 di 8 tempo di attesa di almeno 10 anni, dunque di molto superiore al termine di 730 giorni previsto per la definizione in via amministrativa, come stabilito dall'art. 3 del D.P.R. N. 362/1994.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Per quanto riguarda la nascita di (doc. 8 ricorso), si segnala la peculiarità rappresentata Persona_4 dal fatto che per lui, primo discendente dell'avo italiano, in luogo dell'usuale certificato di nascita formato in seguito alla denuncia di nascita da parte dei genitori, vi è un certificato formato nel 1934, a seguito di sua stessa dichiarazione della sua nascita in data 31/05/1912, dichiarazione da lui resa all'ufficio di stato civile il giorno 01/08/1934.
In tale documento viene menzionato il decreto federale 19710 del 18/02/1931, che poi è stato prorogato con decreto federale 24499 del 29/06/1934 fino al 31/12/1934.
In effetti, secondo tali disposizioni, le persone nate nel territorio nazionale brasiliano dopo il 1° gennaio 1889 compreso, la cui nascita non fosse stata registrata civilmente o il cui luogo di registrazione fosse stato sconosciuto, avrebbero dovuto sanare detta mancanza entro il 31 dicembre
1934 (termine ultimo come prorogato dall'iniziale 31/12/1932). Le persone maggiorenni, la cui nascita non era ancora stata registrata, avrebbero dovuto rendere personalmente le dichiarazioni relative alla propria nascita, alla presenza di due testimoni affidabili che conoscessero i genitori o i parenti prossimi del dichiarante al momento dei fatti dichiarati e che li confermassero, assumendosene la responsabilità penale, insieme al dichiarante. Il certificato è stato prodotto apostillato e tradotto.
Per il resto, dall'esame della documentazione prodotta, si osserva che non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 18 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed pagina 5 di 8 è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta nelle discendenze per linea materna.
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte,
pagina 6 di 8 infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di nato il [...] in [...], Controparte_1
nata il [...] in [...], Parte_1
nata il [...] in [...], Controparte_2 nato il [...] in [...], Persona_1
, nato il [...] in [...], CP_3
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite. pagina 7 di 8 Bologna, 06/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 02/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16969/2023 promossa da:
nato il [...] in [...], ivi residente in [...]
Lauro de Freitas, numero 365, bloccare B, appartamento 21, città di São Paulo, São Paulo, CAP 03820-
270;
nata il [...] in [...], ivi residente in [...] de Freitas, numero 365, bloccare B, appartamento 21, città di São Paulo, São Paulo, CAP 03820-270;
nata il [...] in Brasile, in [...] e Controparte_2 in qualità di rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] nato il [...] in [...], ivi residenti in [...]
Verde, numero 90, bloccare B, apartamento 53, città di São Paulo, São Paulo, CAP 03821-230, Brasile;
, nato il [...] in [...], ivi residente in [...]
365, bloccare B, appartamento 21, città di São Paulo, São Paulo, CAP 03820-270; rappresentati e difesi dall'avv. Sara Brazzini, elettivamente domiciliati presso C.F._1 il suo studio in Pontassieve (FI), Via Mascagni n. 11
RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 27/11/25 in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 02/12/25:
« si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo del giudizio al quale ci si riporta integralmente » pagina 1 di 8
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 22/12/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_2 nato in Italia, a [...], il giorno 14/02/1884 (doc. 6 ricorso), emigrato in Brasile e lì deceduto il 29/12/1954 (doc. 6 bis ricorso), senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 18 ricorso).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «il Sig. Persona_2 emigrava in Brasile ove, in data 18.11.1911, si univa in matrimonio con la Sig.ra Persona_3
(doc. 7); In data 31.5.1912, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva il Sig. Persona_4
(doc. 8). In data 23.11.1935, in Brasile, il Sig. si univa in matrimonio con la Sig.ra Persona_4 [...]
(doc. 9). In data 28.10.1936, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva Parte_2
(doc. 10); In data 14.7.1956 in Brasile, si univa Persona_5 Persona_5 in matrimonio con (doc. 11); In data 10.3.1970, in Brasile, da detta unione Persona_6 matrimoniale nasceva (doc. 12); In data 21.2.1994, in Brasile, dalla relazione di CP_3
con nasceva (doc. 13); In CP_3 Controparte_5 Controparte_2 data 8.10.2015, in Brasile, si univa in matrimonio con Controparte_2 Persona_7
(doc. 14); In data 31.3.2016, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva
[...] [...]
(doc. 15); In data 13.3.1997, in Brasile, dalla relazione di Persona_1 CP_3
con nasceva (doc. 16); In data 24.6.2002, in
[...] Controparte_5 Controparte_1
Brasile, in Brasile, dalla relazione di con nasceva altresì CP_3 Controparte_5 [...]
(doc. 17)». Parte_1
Fissata la prima udienza nel giorno 03/07/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, scaduto il termine, la causa - medio tempore affidata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del
Presidente del Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al
30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione - era rinviata, sempre ex art. 127 ter cpc, al giorno 02/12/2025.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_4 della prima udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 23/04/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
La parte ricorrente ha eseguito notifica a mezzo PEC, ricevuta in data 23/04/2025, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza anche al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
Infine, i ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 02/12/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
pagina 2 di 8 I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Brasile, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di Comacchio (FE).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero, apostillate e tradotte (si vedano i documenti da n. 1 a n. 5 in allegato al ricorso introduttivo).
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015); nelle procure alle liti, depositate con il ricorso, anche munite di traduzione in italiano, le sottoscrizioni dei conferenti, rese in presenza, sono state autenticate, previa identificazione, da funzionari abilitati in Brasile all'autenticazione degli atti e all'attribuzione di pubblica fede agli pagina 3 di 8 stessi, con la precisazione che quella di è stata resa presso il Consolato Controparte_1 del Brasile ad Amsterdam e autenticata dal Vice-Console.
Le procure così rilasciate sono state anche munite di apostille e sono, pertanto, valide agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c..
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti, a fondamento dell'interesse ad agire, hanno allegato di aver tentato di prenotare apposito appuntamento tramite la piattaforma online del competente a San Parte_3
Paolo, ma senza successo in quanto non vi erano date disponibili e hanno prodotto le relative schermate acquisite in sede di tentativo di registrazione della domanda (docc. 19-22 ricorso) e, inoltre, hanno evidenziato che sul sito internet del in questione risultano in fase di convocazione i soggetti Parte_3 che avevano presentato domanda negli anni 2013 e 2014 (doc. 23 ricorso), da ciò desumendosi un pagina 4 di 8 tempo di attesa di almeno 10 anni, dunque di molto superiore al termine di 730 giorni previsto per la definizione in via amministrativa, come stabilito dall'art. 3 del D.P.R. N. 362/1994.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Per quanto riguarda la nascita di (doc. 8 ricorso), si segnala la peculiarità rappresentata Persona_4 dal fatto che per lui, primo discendente dell'avo italiano, in luogo dell'usuale certificato di nascita formato in seguito alla denuncia di nascita da parte dei genitori, vi è un certificato formato nel 1934, a seguito di sua stessa dichiarazione della sua nascita in data 31/05/1912, dichiarazione da lui resa all'ufficio di stato civile il giorno 01/08/1934.
In tale documento viene menzionato il decreto federale 19710 del 18/02/1931, che poi è stato prorogato con decreto federale 24499 del 29/06/1934 fino al 31/12/1934.
In effetti, secondo tali disposizioni, le persone nate nel territorio nazionale brasiliano dopo il 1° gennaio 1889 compreso, la cui nascita non fosse stata registrata civilmente o il cui luogo di registrazione fosse stato sconosciuto, avrebbero dovuto sanare detta mancanza entro il 31 dicembre
1934 (termine ultimo come prorogato dall'iniziale 31/12/1932). Le persone maggiorenni, la cui nascita non era ancora stata registrata, avrebbero dovuto rendere personalmente le dichiarazioni relative alla propria nascita, alla presenza di due testimoni affidabili che conoscessero i genitori o i parenti prossimi del dichiarante al momento dei fatti dichiarati e che li confermassero, assumendosene la responsabilità penale, insieme al dichiarante. Il certificato è stato prodotto apostillato e tradotto.
Per il resto, dall'esame della documentazione prodotta, si osserva che non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 18 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed pagina 5 di 8 è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta nelle discendenze per linea materna.
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte,
pagina 6 di 8 infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di nato il [...] in [...], Controparte_1
nata il [...] in [...], Parte_1
nata il [...] in [...], Controparte_2 nato il [...] in [...], Persona_1
, nato il [...] in [...], CP_3
ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite. pagina 7 di 8 Bologna, 06/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 8 di 8