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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2916/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2916/2025 v.g. promossa con ricorso congiunto depositato il 19.3.2025 da
, nato a Cologna Veneta (VR) il [...], in [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_2 Parte_1 ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio conclusioni delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova;
2) confermare che i ricorrenti continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, prestandosi sin d'ora, qualora necessario, il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per
l'espatrio;
3) confermare che i ricorrenti continueranno a provvedere ciascuno al proprio mantenimento, senza reciprocamente avanzare alcuna pretesa economica sul punto;
4) spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO I signori e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Parte_2 in Padova in data 3.9.2022, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 209, Parte I, dell'anno 2022.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 6.5.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 517/2025 pubblicata il 9.5.2025 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Parte_2
Padova al n. 209, Parte I, dell'anno 2022;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2916/2025 v.g. promossa con ricorso congiunto depositato il 19.3.2025 da
, nato a Cologna Veneta (VR) il [...], in [...] Parte_1
e
, nata a [...] il [...], con l'avv. Parte_2 Parte_1 ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio conclusioni delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Padova;
2) confermare che i ricorrenti continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, prestandosi sin d'ora, qualora necessario, il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per
l'espatrio;
3) confermare che i ricorrenti continueranno a provvedere ciascuno al proprio mantenimento, senza reciprocamente avanzare alcuna pretesa economica sul punto;
4) spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
FATTO E DIRITTO I signori e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Parte_2 in Padova in data 3.9.2022, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 209, Parte I, dell'anno 2022.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 6.5.2025 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 517/2025 pubblicata il 9.5.2025 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Parte_2
Padova al n. 209, Parte I, dell'anno 2022;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari