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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/11/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Continua dal verbale udienza del 25/11/2025
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente RG 703/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], difeso e rappresentato dall'Avv. Davide Manzo Parte_1
( , e presso il suo studio in Vercelli, Corso Fiume n. 85, elettivamente Email_1 domiciliato giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
MIM– Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Piemonte – A.T. di Vercelli (c.f
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott. Dirigente pro-tempore CP_1 dell e dalla Dott.ssa Controparte_2
RI TA EL VE, legalmente domiciliati presso l Controparte_2
in Piazza Roma n. 17
[...]
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari. I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 4/09/2025 il ricorrente, alle dipendenze del Ministero resistente quale docente negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno dei su indicati anni scolastici (vedi contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 15.554,80 (€ 624,93 nell'anno scolastico 2015/2016; € 660,65
nell'anno scolastico 2016/2017, € 1.853,66 nell'anno scolastico 2017/2018, € 2.000,37
nell'anno scolastico 2018/2019; € 1.988,55 nell'anno scolastico 2019/2020, € 2.000,37
nell'anno scolastico 2020/2021, € 2.068,51 nell'anno scolastico 2020/2021, € 2.175,61
nell'anno scolastico 2022/2023; € 2.182,15 nell'anno scolastico 2023/2024) quale indennità per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso a pagina
7.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito regolarmente in giudizio contestando il fondamento della domanda, rilevando che il ricorrente ha prestato i servizi di cui allo stato matricolare prodotto e comunque rideterminando l'importo dovuto in complessivi €
10.576,18.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti e la rideterminazione del quantum richiesto dal ricorrente pari ad € 10.576,18.
§§§
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “La docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In merito alle Festività soppresse, per le quali, l'amministrazione convenuta ritiene non maturi alcun diritto alle ferie o alla monetizzazione si richiama quanto disposto dall'art. 14
CCNL Comparto scuola che così recita:
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La disposizione si limita a prevedere il diritto del dipendente ai riposi sostitutivi delle festività soppresse ed a stabilire il periodo entro il quale tali riposi debbono essere usufruiti.
L'art. 19, comma 2 CCNL, che disciplina solo delle ferie e non, specificatamente, anche dei riposi, va comunque letto seguendo la logica che sottostà alla previsione contrattuale e che
è ben spiegata nei principi sanciti dalla Suprema Corte, cosicché se il docente non ha avuto la possibilità di godere di tali riposi durante il contratto e durante i giorni di sospensione delle lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, potrà beneficiare dell'indennità sostitutiva.
Vero è che l'art. 14 stabilisce, come detto, il vincolo temporale dell'anno scolastico, ma purché lo stesso non sia superato, non si rinviene ragione per la quale i riposi relativi alle festività soppresse, se non goduti, non possano essere indennizzati.
In applicazione del su riportati principi si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie e di festività soppresse come meglio indicato nella tabella riassuntiva di pag 7 di ricorso.
Il Ministero ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati come meglio esplicitati nell'all. 2, in particolare di gg 19,50 nell'a.s. 2015/2016, gg 21,75 nell'a.s.
2016/2017, gg 23,66 nell'a.s. 2017/2018, gg 24,25 nell'a.s. 2018/2019, gg 23,70 nell'a.s.
2019/2020, gg 24,25 nell'a.s 2020/2021, gg 24,90 nell'a.s. 2021/2022, gg 25 nell'a.s.
2022/2023, gg 25 nell'a.s. 2023/2024 ma senza documentare di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie e di averlo informato che in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata.
Sul quantum.
Parte ricorrente, esaminato il riconteggio dei giorni di ferie fruite ha rideterminato il quantum richiesto aderendo alla somma indicata dal Ministero pari ad € 10.576,18, anche in considerazione del minor numero di giorni di ferie indennizzati/indennizzabili come risultanti nella tabella di cui all. 2 di parte resistente.
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente DICHIARA tenuto e CONDANNA il Ministero a corrispondere alla parte ricorrente quale indennità per ferie maturate e non fruite l'importo di € 10.576,18 oltre interessi.
CONDANNA il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 4.200,00 per compenso, oltre € 118,50, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori antistatari.
Vercelli, 25/11/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente RG 703/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], difeso e rappresentato dall'Avv. Davide Manzo Parte_1
( , e presso il suo studio in Vercelli, Corso Fiume n. 85, elettivamente Email_1 domiciliato giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
MIM– Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Piemonte – A.T. di Vercelli (c.f
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott. Dirigente pro-tempore CP_1 dell e dalla Dott.ssa Controparte_2
RI TA EL VE, legalmente domiciliati presso l Controparte_2
in Piazza Roma n. 17
[...]
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari. I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 4/09/2025 il ricorrente, alle dipendenze del Ministero resistente quale docente negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno dei su indicati anni scolastici (vedi contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 15.554,80 (€ 624,93 nell'anno scolastico 2015/2016; € 660,65
nell'anno scolastico 2016/2017, € 1.853,66 nell'anno scolastico 2017/2018, € 2.000,37
nell'anno scolastico 2018/2019; € 1.988,55 nell'anno scolastico 2019/2020, € 2.000,37
nell'anno scolastico 2020/2021, € 2.068,51 nell'anno scolastico 2020/2021, € 2.175,61
nell'anno scolastico 2022/2023; € 2.182,15 nell'anno scolastico 2023/2024) quale indennità per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso a pagina
7.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito regolarmente in giudizio contestando il fondamento della domanda, rilevando che il ricorrente ha prestato i servizi di cui allo stato matricolare prodotto e comunque rideterminando l'importo dovuto in complessivi €
10.576,18.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti e la rideterminazione del quantum richiesto dal ricorrente pari ad € 10.576,18.
§§§
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “La docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In merito alle Festività soppresse, per le quali, l'amministrazione convenuta ritiene non maturi alcun diritto alle ferie o alla monetizzazione si richiama quanto disposto dall'art. 14
CCNL Comparto scuola che così recita:
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La disposizione si limita a prevedere il diritto del dipendente ai riposi sostitutivi delle festività soppresse ed a stabilire il periodo entro il quale tali riposi debbono essere usufruiti.
L'art. 19, comma 2 CCNL, che disciplina solo delle ferie e non, specificatamente, anche dei riposi, va comunque letto seguendo la logica che sottostà alla previsione contrattuale e che
è ben spiegata nei principi sanciti dalla Suprema Corte, cosicché se il docente non ha avuto la possibilità di godere di tali riposi durante il contratto e durante i giorni di sospensione delle lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, potrà beneficiare dell'indennità sostitutiva.
Vero è che l'art. 14 stabilisce, come detto, il vincolo temporale dell'anno scolastico, ma purché lo stesso non sia superato, non si rinviene ragione per la quale i riposi relativi alle festività soppresse, se non goduti, non possano essere indennizzati.
In applicazione del su riportati principi si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie e di festività soppresse come meglio indicato nella tabella riassuntiva di pag 7 di ricorso.
Il Ministero ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati come meglio esplicitati nell'all. 2, in particolare di gg 19,50 nell'a.s. 2015/2016, gg 21,75 nell'a.s.
2016/2017, gg 23,66 nell'a.s. 2017/2018, gg 24,25 nell'a.s. 2018/2019, gg 23,70 nell'a.s.
2019/2020, gg 24,25 nell'a.s 2020/2021, gg 24,90 nell'a.s. 2021/2022, gg 25 nell'a.s.
2022/2023, gg 25 nell'a.s. 2023/2024 ma senza documentare di aver invitato il ricorrente a fruire delle ferie e di averlo informato che in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema Corte sopra richiamata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata.
Sul quantum.
Parte ricorrente, esaminato il riconteggio dei giorni di ferie fruite ha rideterminato il quantum richiesto aderendo alla somma indicata dal Ministero pari ad € 10.576,18, anche in considerazione del minor numero di giorni di ferie indennizzati/indennizzabili come risultanti nella tabella di cui all. 2 di parte resistente.
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente DICHIARA tenuto e CONDANNA il Ministero a corrispondere alla parte ricorrente quale indennità per ferie maturate e non fruite l'importo di € 10.576,18 oltre interessi.
CONDANNA il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 4.200,00 per compenso, oltre € 118,50, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori antistatari.
Vercelli, 25/11/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici