Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 108
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Sospensione dell'atto impugnato

    Il giudice ha accolto l'istanza di sospensione.

  • Accolto
    Illegittimità e carenza dei presupposti normativi

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione fosse illegittima e carente dei presupposti normativi.

  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha accertato la prescrizione del credito tributario, decorso il termine di cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale senza atti interruttivi e non esclusa dalla sospensione per la pandemia di COVID-19.

  • Accolto
    Prescrizione e nullità della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto la pretesa creditoria nulla e non dovuta a causa della prescrizione.

  • Altro
    Spese di giudizio

    La Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

  • Rigettato
    Mancanza di gravi motivi per la sospensione

    La richiesta di sospensione è stata respinta.

  • Rigettato
    Inammissibilità ed infondatezza del ricorso

    Il ricorso è stato respinto.

  • Rigettato
    Compensi professionali

    La richiesta di vittoria dei compensi professionali è stata respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 108
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 108
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo