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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1158/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo N. 1 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90435858 44 TARI 2014 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
per la ricorrente: "A) In via preliminare ed assorbente, ordinare la sospensione degli effetti della cartella di pagamento ed accogliere integralmente il presente ricorso e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9043585844 000, notificata in data 24.09.2025, in uno a tutti gli atti prodromici e successivi, poiché illegittima e carente dei presupposti normativi;
B) Dichiarare l'intervenuta prescrizione e, per l'effetto, la nullità e la non debenza della pretesa creditoria vantata all'interno dell'intimazione di pagamento opposta, nonché dichiarare l'annullamento e lo sgravio di detta intimazione, nonché della cartella di pagamento n.
071 2015 0017245103, presupposto della stessa, relativa alla TARI per l'anno 2014, poiché emesse in violazione della normativa ut supra ampiamente esplicato;
C) Condannare l'Agenzia delle Entrate
-
Riscossione, in uno all'ente impositore Comune di Avellino, alla refusione delle spese di giudizio, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario e alla restituzione del contributo unificato come da Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18828/2015"; per la resistente: "• Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento impugnata non ricorrendone gravi motivi ⚫ rigettare il ricorso poiché è inammissibile ed infondato in fatto ed
•
in diritto. ⚫ Vittoria dei compensi professionali."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato il 20 novembre 2025, RICORRENTE 1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259043585844000, notificatale il 24 settembre 2025, con cui era reclamata la somma di € 1.537,68, fondata sulla cartella di pagamento n. 07120150017245103000, relativa alla tassa sui rifiuti del Comune di Avellino per l'anno 2014. La ricorrente ha dedotto della prescrizione del credito tributario, maturata anche successivamente alla notifica della cartella esattoriale, in data 22 maggio 2015, e dell'insussistenza dei presupposti d'imposta, non avendo posseduto nel 2014 nessun immobile ubicato nel Comune di Avellino.
L'Agenzia delle entrate - Riscossione, costituendosi con controdeduzioni del 3 dicembre 2025, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni pertinenti il merito della pretesa tributaria, quindi in ordine alla questione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in quanto maturata prima della trasmissione del ruolo;
la sospensione dei termini di prescrizione nel periodo emergenziale per la pandemia di COVID-19; il consolidamento della pretesa tributaria per effetto della mancata impugnazione della cartella, ritualmente notificata.
Il Comune di Avellino non s'è costituito.
All'udienza del 15 dicembre 2026 il giudizio è stato deciso ex art. 47-ter del D.Lgs. n. 546/1992. giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Dalla notifica della cartella esattoriale, in data 22 maggio 2015, è ampiamente decorso il termine di prescrizione che, per le imposte degli enti locali, come la TARI, è di cinque anni: in difgetto di atti interruttivi successivi alla indicata cartella, il credito portato dall'intimazione di pagamento impugnata s'è, pertanto, estinto per prescrizione, non eslusa dalla sospensione di 85 giorni imposta dalla normativa emergenziale per fronteggiare gli effetti della pandemia di COVID-19.
La natura del procedimento e della decisione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LUCE ANDREA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1158/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Avellino - Piazza Del Popolo N. 1 83100 Avellino AV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90435858 44 TARI 2014 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
per la ricorrente: "A) In via preliminare ed assorbente, ordinare la sospensione degli effetti della cartella di pagamento ed accogliere integralmente il presente ricorso e per l'effetto annullare l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9043585844 000, notificata in data 24.09.2025, in uno a tutti gli atti prodromici e successivi, poiché illegittima e carente dei presupposti normativi;
B) Dichiarare l'intervenuta prescrizione e, per l'effetto, la nullità e la non debenza della pretesa creditoria vantata all'interno dell'intimazione di pagamento opposta, nonché dichiarare l'annullamento e lo sgravio di detta intimazione, nonché della cartella di pagamento n.
071 2015 0017245103, presupposto della stessa, relativa alla TARI per l'anno 2014, poiché emesse in violazione della normativa ut supra ampiamente esplicato;
C) Condannare l'Agenzia delle Entrate
-
Riscossione, in uno all'ente impositore Comune di Avellino, alla refusione delle spese di giudizio, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario e alla restituzione del contributo unificato come da Ordinanza della Corte di Cassazione n. 18828/2015"; per la resistente: "• Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento impugnata non ricorrendone gravi motivi ⚫ rigettare il ricorso poiché è inammissibile ed infondato in fatto ed
•
in diritto. ⚫ Vittoria dei compensi professionali."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato il 20 novembre 2025, RICORRENTE 1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259043585844000, notificatale il 24 settembre 2025, con cui era reclamata la somma di € 1.537,68, fondata sulla cartella di pagamento n. 07120150017245103000, relativa alla tassa sui rifiuti del Comune di Avellino per l'anno 2014. La ricorrente ha dedotto della prescrizione del credito tributario, maturata anche successivamente alla notifica della cartella esattoriale, in data 22 maggio 2015, e dell'insussistenza dei presupposti d'imposta, non avendo posseduto nel 2014 nessun immobile ubicato nel Comune di Avellino.
L'Agenzia delle entrate - Riscossione, costituendosi con controdeduzioni del 3 dicembre 2025, ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni pertinenti il merito della pretesa tributaria, quindi in ordine alla questione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in quanto maturata prima della trasmissione del ruolo;
la sospensione dei termini di prescrizione nel periodo emergenziale per la pandemia di COVID-19; il consolidamento della pretesa tributaria per effetto della mancata impugnazione della cartella, ritualmente notificata.
Il Comune di Avellino non s'è costituito.
All'udienza del 15 dicembre 2026 il giudizio è stato deciso ex art. 47-ter del D.Lgs. n. 546/1992. giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Dalla notifica della cartella esattoriale, in data 22 maggio 2015, è ampiamente decorso il termine di prescrizione che, per le imposte degli enti locali, come la TARI, è di cinque anni: in difgetto di atti interruttivi successivi alla indicata cartella, il credito portato dall'intimazione di pagamento impugnata s'è, pertanto, estinto per prescrizione, non eslusa dalla sospensione di 85 giorni imposta dalla normativa emergenziale per fronteggiare gli effetti della pandemia di COVID-19.
La natura del procedimento e della decisione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.