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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.805/24 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
C.F: elett.te dom.to alla Via Fondo Dattero n.22/E Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Fortunato De Donato che lo rappresenta e difende giusta mandato conferito con atto integrante il ricorso introduttivo
Opponente
E
– con sede legale in Roma in persona del suo Controparte_1
Commissario Straordinario legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.So
Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' in uno al suo procuratore Avv. Francesco CP_2
Bove
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Motivi in fatto e in diritto Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020230003353803000 con il quale l gli comunicava di aver CP_2
provveduto, a seguito di controlli della sua posizione contributiva - numero di matricola 2633888510
- relativamente agli anni dal 01/2017 al 12/2022, all'iscrizione d'ufficio, per tali anni, nella gestione commercianti, chiedendo, contestualmente, il pagamento dell'importo complessivo di € 9.660,02, comprensivo di spese di notifica e sanzioni calcolate ai sensi della Legge 388/2000, come da prospetto trasmesso unitamente all'avviso di addebito. Innanzitutto, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della pretesa contributiva dell' per gli anni 2017 e 2018, in quanto CP_2
l'avviso di addebito sarebbe pervenuto al destinatario in data 02.01.2024 e quindi oltre il termine quinquennale di prescrizione, ex art.3 comma 9 legge 335/95. Il ricorrente eccepiva peraltro l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione di ufficio e la richiesta di pagamento dei contributi alla gestione commercianti in quanto la società Controparte_3
.f.: , di cui il sig. era socio accomandatario, era rimasta inattiva
[...] P.IVA_1 Pt_1
e non aveva mai esercitato alcuna attività dalla data di costituzione, in quanto priva della necessaria autorizzazione amministrativa.
Ritualmente instauratosi, si costituiva l' , il quale evidenziava di aver provveduto alla oiscrizione CP_2
d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti iun attuazione del progetto PoseidOne. In seguito alla presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno 2017 , nella quale il ricorrente dichiarava che l'attività svolta per la Società sarebbe stata la sua attività abituale e prevalente , si sarebbe Pt_2
provveduto alla sua iscrizione nela gestione commercianti con decorrenza 1/2017 e il ricorrente ne sarebbe stato informato con raccomandata rr notificata per compiuta giacenza. Con riferimento agli anni successivi al 2017 , l' dichiarava di aver preso atto dello stato di inattività della società e CP_2
di aver quindi provveduto allo sgravio delle pretese contributive .
All'udienza del 16.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
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Lo sgravio parziale dell'avviso di addebito da parte dell impone una pronuncia di cessata CP_2
materia del contendere con riferimento alla domanda di annullamento della pretesa contributiva vantata dall' per gli anni dal 2018 al 2022 . CP_2
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie è venuta dunque a mancare la posizione di contrasto tra le parti, dal momento che l' , riconoscendo la fondatezza della opposizione, ha effettuato un parziale sgravio dell'avviso CP_2
di addebito impugnato , annullando tutte le pretese contributive dal 2018 al 2022 .
Il contrasto tra le parti , tuttavia , rimane in relazione all'anno 2017 atteso che l ritiene legittima CP_2
la richiesta di contribuzione per il predetto anno in quanto lo stesso ricorrente avrebbe affermato, nella dichiarazione fiscale del predetto anno, di aver svolto attività lavorativa in maniera abituale e prevalente per la società di cui era amministratore . Pt_3
Limitata pertanto la nostra indagine al solo anno 2017 , va innanzitutto chiarito che è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente .
In punto di prescrizione , questo giudice ritiene di doversi adeguare all'indirizzo giurisprudenzale ormai consolidato secondo il quale il il fatto costitutivo della obbligazione contributiva coincide con l'avvenuta produzione , da parte del lavoratore autonomo , di un determinato reddito anche quando l'efficacia di questo fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento
.
La questione di causa è stata ex professo esaminata dalla Corte sezione lavoro del 31/10/2018, n.
27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Tale principio si pone in linea di continuità con gli arresti del 29 maggio 2017 n. 13463 e 24 luglio
2018 n. 19640, nei quali la Corte ha parimenti affermato, in relazione ai contributi calcolati in percentuale sul reddito (nella specie dovuti alla gestione artigiani ed esercenti attività commerciali), che il fatto costituivo della obbligazione contributiva, come di quella tributaria, è (ai sensi della L. n.
223 del 1990, art. 1, comma 4) la produzione del reddito da parte del lavoratore autonomo e non anche l'atto di accertamento di un maggior reddito da parte della , che ha valore Controparte_4
meramente ricognitivo e non di accertamento con valore costitutivo;
con la conseguenza che la prescrizione comincia a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dall'atto di accertamento della . Controparte_4
I sopraindicati arresti segnano il superamento del principio enunciato dalla stessa Corte con ordinanza del 20.4.2016 n. 7836, ove si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In particolare, nel sopracitato arresto n. 27950/2018, cui si intende assicurare continuità, si è chiarito che il dies a quo della prescrizione si individua nel momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, coincidono con i termini previsti per il versamento della somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può semmai riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento dell'esistenza del debito contributivo ( Cass. n. 7884/2019 ; Cass. n. 9270/2019 ; Cass. n. 27950/2018
; Cass. n. 5379/2019; Cass. n. 4329/2019).
La tesi dell' , secondo cui l'atto di accertamento dell' non costituirebbe un CP_1 Controparte_4
mero atto interruttivo della prescrizione, ma il fatto che determina il sorgere del diritto dell ai CP_2
contributi, con conseguente decorrenza da tale momento del termine prescrizionale di cui alla L. n.
335 del 1995, art. 3, trascura di considerare che l'obbligazione tributaria e l'obbligazione contributiva, quand'anche l'efficacia del rispettivo fatto costitutivo sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento (come avviene tipicamente nel caso in esame, in cui, dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta, gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato), sono pur sempre obbligazioni la cui genesi è collegata dalla legge ad un fatto economico giuridicamente rilevante, che nel caso di specie è la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo (L. n. 233 del 1990, art. 1, comma 4). Ed essendo pur sempre questo fatto economico giuridicamente rilevante a costituire il fatto costitutivo dell'obbligazione, oltre che il fatto determinativo della misura del debito, il procedimento di accertamento, che è procedimento di verificazione del presupposto del debito, non attinge mai la sostanza di accertamento con valore costitutivo, non creandosi per suo tramite certezze legali di alcun tipo, ma resta semplicemente un elemento condizionante l'efficacia del fatto costitutivo dell'obbligazione, nel senso che, qualora esso non sia stato definito entro il termine di prescrizione all'uopo previsto dalla legge, il fatto costitutivo dell'obbligazione legale non può più produrre i suoi effetti, salvo quelli eventualmente prodottisi per iniziativa del contribuente.
Ribadito che i contributi dovuti sul reddito devono essere versati entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento , si deve concludere che , nella specie , non è maturata alcuna prescrizione tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa
VI .
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, dispone infatti, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere e dunque il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Inoltre , l'articolo 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha stabilito che i termini di prescrizione dei contributi sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2021 e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Sono stati quindi previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Nella specie , pertanto , pur negando che l' abbia interrotto i termini prescrizionali CP_2 comunicando all'interessato l'avvenuta iscrizione alla gestione commercianti , non è comunque maturata alcuna prescrizione con riferimento ai contributi pretesi per l'anno 2017 .
Nel merito , tuttavia , la pretesa è comunque infondata . In merito alla questione relativa alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione di alla Parte_1
Gestione Commercianti, va rammentato che, a mente della giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n.
160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio di società in nome collettivo o in accomandita semplice, anche con veste di amministratore, non è di per sè sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, e con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore (v. da ultimo, Cass. Sez. L, n. 5210 del
28/02/2017, Rv. 643424, per la quale:<Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario)>>, e, nelle stesso senso, v. Cass. Sez. L, n. 3835 del
26/02/2016, Rv. 638952).
In effetti, con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il legislatore è nuovamente intervenuto a disciplinare la materia e, sostanzialmente, ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività.
Anche l'art. 2 della legge n. 1397/1960, che estendeva l'obbligo della iscrizione ai soci delle s.n.c. solo in presenza di tutti i requisiti indicati dall'art. 1, è stato abrogato e sostituito dall'art. 3 della legge
28 febbraio 1986 n. 45, tuttora vigente, del seguente tenore: "Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966,
n. 613. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo
1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per
l'esercizio dell'attività". La Corte Suprema, sulla scorta di tale assetto disciplinare, ha chiarito, quindi, che affinché sorga l'obbligo dell'iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c), cioé è necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
In altri termini, quanto ai requisiti che devono ricorrere per l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 nella quale è stato evidenziato che “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Non basta, quindi, lo svolgimento di un'attività lavorativa qualsiasi, di natura individuale o societaria, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.
E' opportuno chiarire, altresì, che l'onere della prova dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, CP_ necessari per l'iscrizione alla gestione è a carico dell' essendo l'Istituto tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009). I requisiti della abitualità e prevalenza, infine, devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
Orbene, nel caso che ci occupa l'unico elemento che l' ha posto a base del provvedimento di CP_2 iscrizione d'ufficio di cui si discute risulta essere la qualità, in capo al ricorrente, di socio accomandatario della “ CA.MA.SAS COPPOLA CARMINE” giacché da questo solo dato dovrebbe in via automatica inferirsi l'espletamento di attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza. Ma, com'è evidente, si tratta di elemento insufficiente a dimostrare l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente, con carattere di abitualità e prevalenza, di lavoro all'interno dell'azienda, non avendo l'Istituto svolto alcuna verifica concreta in merito, in primo luogo, all'effettivo espletamento da parte della società di attività commerciale, posto che dalla visura camerale la s.a.s. di cui si discute risulta inattiva, e, in secondo luogo, in ordine allo svolgimento da parte del ricorrente, in seno alla società, di una qualche attività lavorativa o di altro genere di attività gestoria di natura commerciale. Al contrario, dagli atti allegati dal ricorrente risulta che la società è sempre stata inattiva e non ha mai prodotto ricavi, in particolare con riferimento all'anno 2017.
Neppure può essere ritenuta di rilievo dirimente la circostanza dell'indicazione contenuta nei quadri
RK del Modello Unico per l'anno 2017 presentati dalla società in parola, con la quale si attesta che il svolgerebbe attività prevalente in seno alla società. Com'è evidente, si tratta di elemento Pt_1 del tutto insufficiente a dimostrare l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente, con carattere di abitualità e prevalenza, di lavoro all'interno dell'azienda perché si accompagna, in seno alla stessa dichiarazione, ad una indicazione dichiarativa dell'assenza di qualsiasi operazione imponibile iva della società per l'anno in parola.
Ne deriva che la domanda di annullamento dell'avviso di addebito opposto proposta con l'atto introduttivo del giudizio va accolta per l'assenza di prova dello svolgimento da parte del ricorrente, con abitualità ed in modo prevalente, di attività commerciale in seno alla società Ca.Ma. di Coppola
Carmine s.a.s.
Per quanto riguarda le spese del giudizio , tuttavia , si reputa equa una integrale compensazione tra le parti . Innanzitutto è apprezzabile il comportamento fattivo posto in essere dall' che ha CP_1 annullato l'avviso per gli anni dal 2018 al 2022 ancor prima della trattazione della prima udienza , mentre si può ritenere giustificata la pretesa vantata dall' per l'anno 2017 proprio in ragione CP_2 della affermazione resa dall'interessato nella dichiarazione fiscale dell'anno in questione con riguardo all'attività lavorativa svolta in maniera abituale e prevalente
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa contributiva vantata dall' per gli anni dal 2018 al 2022 ; CP_2
-accoglie l'opposizione per quanto riguarda la iscrizione alla gestione commercianti per l'anno 2017
e , per l'effetto , annulla l'avviso di addebito con riferimento alla pretesa contributiva vantata dall' per il perdetto anno;
CP_2
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio .
Salerno, 16 gennaio 2025
- Il Giudice
- A.M.D'Antonio