Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 201/2020 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in esito alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(P.Iva ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela CENSANO Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) C.F._1
- attrice - contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- convenuto, contumace -
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_2 P.IVA_2
VULCANO (C.F. ) C.F._3
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
rispettivamente proprietario e impresa di Controparte_1 Controparte_2 assicurazione dell'imbarcazione IE I (2VM196), al fine di sentirli condannare al pagamento in solido di € 51.879,96 o della maggiore o minore somma di giustizia, quale risarcimento dei danni patrimoniali subìti in conseguenza del sinistro occorso in data 28.7.2018 nel porto di Belvedere Marittimo.
Ha dedotto che:
- nella serata del 28.7.2018, all'interno del porto di Belvedere Marittimo (CS), mentre era in corso uno spettacolo piromusicale a cura dell'attrice, Controparte_1 armatore e proprietario dell'imbarcazione IE I (2VM196), assicurata con la
(polizza n. 20190300654), a causa di una manovra Controparte_2
errata del rimorchiatore determinava il capovolgimento di una pedana con conseguente caduta in acqua di sei centraline elettroniche mod. Explo X2-Series e del materiale pirotecnico appartenente alla ditta vi presente;
Parte_1
- quattro centraline venivano recuperate ma erano inutilizzabili (come da perizia giurata allegata);
- i danni consistevano nel valore delle centraline (€ 39.999,96) e nel costo del noleggio di analoga attrezzatura da agosto a ottobre 2018 (€11.880,00), come da fatture allegate.
1.2. – Si è costituita la che ha eccepito: l'inoperatività della Controparte_2
polizza con riferimento ai danni a cose in quanto la copertura assicurativa obbligatoria ex art. 123
d.lgs. 209/2005 riguardava i soli pregiudizi alla persona;
l'inoperatività della polizza in quando riguardava la responsabilità civile del proprietario del natante e non anche i danni provocati, come nel caso di specie, per inadempimento del contratto di trasporto ex art. 105 cod. nav.; la prescrizione semestrale ex art. 438 cod. nav, maturata tra l'invito alla negoziazione assistita (il
2.11.2018) e la notifica dell'atto di citazione (l'11.2.2020); l'infondatezza della domanda con riferimento all'an ed al quantum, tenuto conto dell'inverosimile dinamica descritta nell'atto introduttivo, del difetto di prova dei danni e del nesso di causalità e, comunque, della responsabilità esclusiva in capo all'attrice per inadeguato fissaggio della pedana.
1.3. – rimasto contumace. Controparte_1
2 1.4. – L'istruttoria è consistita nell'escussione dei testi e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
2.1. – Ciò posto, è infondata la domanda proposta nei confronti della
[...]
, quale impresa di assicurazione dell'imbarcazione asseritamente Controparte_2 responsabile dell'occorso.
Invero, ai sensi dell'art. 123 d. lgs. 209/05, “le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, […] per danni alla persona”.
Dunque, l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per natanti – che consente l'azione diretta del danneggiato ex art. 144 d.lgs. 209/2005 – riguarda i “danni alla persona” e non anche i danni alle cose dedotti con l'atto introduttivo.
2.2. – Deve essere rigettata anche la domanda proposta nei confronti di CP_1
[...]
L'azione proposta nei suoi confronti va preliminarmente qualificata in termini di responsabilità extracontrattuale.
Parte attrice non ha, infatti, dedotto né esplicitamente né implicitamente l'esistenza di un contratto di trasporto, concluso per iscritto o per facta concludentia, con il predetto convenuto.
Nulla, del resto, consente di escludere la conclusione del contratto di trasporto da parte di chi aveva organizzato lo spettacolo pirotecnico.
La si è, invece, limitata ad affermare che l'imbarcazione di Pt_1 CP_1
a causato la perdita ed il danneggiamento di propri beni, così deducendo implicitamente la
[...]
violazione del generale dovere del neminem ledere con riferimento a res di proprietà della medesima attrice.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 d.lgs. 171/2005 e 2054 cod. civ., il proprietario dell'imbarcazione risponde in solido con il conducente se non prova che la circolazione è avvenuta contro la propria volontà o comunque che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di specie, dalle convergenti dichiarazioni dei testi e Testimone_2
si ricava che il capovolgimento della piattaforma ove si trovavano le Testimone_1 centraline dell'attrice è avvenuto in occasione del trasporto a cura dell'imbarcazione del
. CP_1
3 Ciò, ancorché non sia stata accertata la causa dell'affondamento della piattaforma, è sufficiente per innescare la presunzione di cui agli artt. 40 d.lgs. 171/2005 e 2054 cod. civ., rispetto alla quale il , rimanendo contumace, non ha fornito la prevista prova liberatoria CP_1 richiesta dall'art. 2054 cod. civ.
Nondimeno, non sono stati dimostrati i pregiudizi dedotti.
Il solo teste organizzatore dell'evento, ha riferito che erano state Testimone_1 recuperate quattro delle sei centraline dell'attrice presenti nella piattaforma.
Ovviamente il teste, che era l'organizzatore dell'evento ma non è un tecnico, non ha saputo identificare le centraline di cui parlava.
A tal fine non è stato possibile neppure sottoporgli le fotografie allegate all'atto introduttivo perché di qualità talmente scarsa da raffigurare oggetti del tutto irriconoscibili.
Neppure è utile la perizia giurata prodotta unitamente all'atto di citazione in quanto riferita ad un apparecchio sottopostogli dallo stesso attore.
Il teste ha, poi, aggiunto che le centraline recuperate erano Testimone_1
“danneggiate irrimediabilmente”. Tuttavia, il tecnico che ha redatto ha perizia giurata allegata ha riconosciuto di non poter indicare i costi dell'eventuale riparazione per la complessità delle competenze e la mancanza degli schemi elettronici. Pertanto, la valutazione di irrimediabilità del danneggiamento, espressa da un teste che non disponeva né delle necessarie competenze specialistiche né degli schemi elettrici della centralina, è priva di valore probatorio.
Infine, le c.d. fatture per l'acquisto di sei nuove centraline e per il noleggio di analoghe apparecchiatura sono espressamente qualificate come “pro forma”, sicché sono valutabili alla stregua di meri preventivi. Ne deriva che non vi è alcuna prova dell'effettivo acquisto di nuove centraline né del noleggio di apparecchiatura analoghe per determinati periodi.
In conclusione, in esito all'attività istruttoria, alla luce della testimonianza di TE
, è possibile affermare soltanto che delle sei centraline della presenti sulla
[...] Pt_1
piattaforma affondata due sono andate perse mentre quattro sono state danneggiate.
Nondimeno, non sono stati forniti elementi utili ad individuare le apparecchiature perse o danneggiate. Neppure le quattro centraline danneggiate sono state messe a disposizione delle parti e del giudicante né attraverso la loro materiale produzione né mediante l'allegazione di loro fotografie visibili. I testi escussi non hanno, pertanto, potuto riconoscerle. Conseguentemente, non vi sono elementi neppure per individuare un parametro utile ai fini dell'eventuale liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ.
4 In questo quadro, una eventuale CTU sarebbe esplorativa, in funzione di “supplenza” rispetto all'onere probatorio di parte e, per di più, si svolgerebbe su apparecchi che soltanto a dire dell'attrice sarebbero stati danneggiati in occasione dell'affondamento per cui è causa: la sollecitata consulenza sarebbe, quindi, comunque inidonea a superare la decisiva lacuna di partenza, relativa alla mancata identificazione delle centraline perse o danneggiate.
3. – La peculiare complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, rigetta le domande, compensando le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Paola, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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