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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente e Relatore
D'ARCANGELO FABRIZIO, Giudice
ZUCCHINI GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3105/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4828/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26 maggio 2025 la società Ricorrente_1 S.p.A impugnava il diniego tacito del rimborso di euro 6532,60 da parte dell'ufficio delle dogane di Milano 3, in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica riferita ai consumi della società nuova Società_1 s.r.l. (anni 2010-2011).
Esponeva che in data 24.02.2025 la società Ricorrente_1 S.p.A., fornitore di energia elettrica con sede in Milano e attivo su tutto il territorio nazionale, ha presentato, tra gli altri, alla Città Metropolitana di
Milano e all'Agenzia delle Dogane di Milano 2, un'istanza di rimborso, con la quale ha richiesto il rimborso dell'importo di Euro 6532,60 oltre interessi di legge, a titolo di addizionali provinciali all'accisa sul consumo di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 riferiti alla fornitura del cliente Società_1.
Faceva presente che il rimborso si rende dovuto in ragione delle seguenti circostanze di fatto:
· Negli anni 2010 e 2011, Ricorrente_1, in qualità di fornitore professionale di energia elettrica e soggetto passivo delle accise e relative addizionali, ha versato agli Uffici delle Dogane (per le forniture con potenza disponibile superiore a 200 kW) e alle Province (per le forniture con potenza disponibile fino a 200 kW)
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, D.L. n. 511/1988, relativa ai rispettivi ambiti territoriali, addebitando la stessa a titolo di rivalsa ai propri clienti, esponendola nelle fatture relative alla somministrazione di energia elettrica;
· tra i clienti di Ricorrente_1 vi era anche la società Società_1 a cui sono stati addebitati Euro 6532,60 riferiti a diverse utenze con potenza disponibile fino a 200 kW ubicate in Provincia di Milano;
· a distanza di anni e a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione del biennio 2019-2020, con le quali è stata dichiarata la incompatibilità dell'addizionale provinciale con la normativa europea, Società_1 ha chiamato in giudizio Ricorrente_1 chiedendo ed ottenendo in sede giudiziaria, tramite azione di ripetizione dell'indebito, la condanna di Ricorrente_1 alla restituzione del pagamento a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica, di Euro 6532,60, riferita alle predette forniture;
· Ricorrente_1, stante la esecutività e la successiva definitività della pronuncia, ha restituito le somme oggetto di condanna al consumatore finale, ottemperando così alla pronuncia di condanna emessa dal
Tribunale;
· a seguito della restituzione delle somme all'utente a cui erano state addebitate in rivalsa le addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, Ricorrente_1 ha presentato a tutti gli Enti pubblici che avevano percepito l'addizionale provinciale, l'istanza di rimborso sopra descritta, ed agisce ora nei confronti di Agenzia delle Dogane per la restituzione delle somme.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane, che, oltre alla carenza id legittimazione passiva, rilevava che:
· dalla documentazione in atti risulta che alcuna comunicazione relativa al rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica restituita alla Società_1 sia stata effettuata dalla ricorrente nei riguardi dell'Agenzia delle entrate, ragion per cui il presente ricorso deve ritenersi inammissibile
· Ricorrente_1 SPA non ha trasmesso insieme all'istanza di rimborso gli elementi probatori utili per consentire all'Ufficio di verificare nella fase istruttoria se il rimborso ex art. 14 del T.U.A. fosse dovuto, quali ad esempio le fatture emesse nei confronti della cliente. · In tema di interessi, si rilevava che gli stessi debbano decorre dalla data di presentazione dell'istanza fino al saldo nella misura legale, senza che si possa applicare quanto disposto dall'art. 1284 comma 4, del cod. civ.
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12 dicembre 2025 le parti discutevano e la Corte decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente è passivamente legittimata.
Vedasi di recente Cass. 21883/2024, che ha attribuito la legittimazione passiva all'Agenzia (ritenendo l'Ente locale una sorta di 'tesoriere' e null'altro), come soggetto tenuto al rimborso;
la Corte, a s.u., ha infatti enunciato il seguente principio di diritto: "Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6 , del decreto-legge 511/1988 , per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW ", dando adeguata argomentazione sulla non persuasività degli argomenti contrari a tale ricostruzione.
Su tale decisione non pare incidere la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 19/06/2025, C-645/23
Società_2 (all.1); le considerazioni, ad altri fini, sulla struttura dell'addizionale e sulla sua autonomia non possono rilevare sino a tal punto, e comunque ivi si parla di disciplina parzialmente coincidente con l'accisa sull'energia elettrica.
Non vi sono altri profili di inammissibilità dell'istanza.
In particolare l'azione di ripetizione delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 prevede che, quando la spesa ha concorso alla formazione del reddito,
l'istanza di rimborso sia comunicata, a pena di inammissibilità, all'Agenzia delle entrate, proprio in ragione dei riflessi sui redditi dichiarati dell'esercizio di competenza (Sez. 5 - , Sentenza n. 20818 del 30/09/2020
Rv. 659047 – 02). La ratio del predetto onere “informativo” è evidentemente quella di partecipare all'Agenzia delle Entrate una situazione di potenziale rischio (futuro), ossia quella del soggetto passivo d'accisa che, dopo aver portato in deduzione una componente negativa di reddito d'impresa pari all'accisa riversata all'Erario, in un successivo periodo di imposta ottenga la restituzione del tributo, senza tuttavia correlativamente recuperarlo a tassazione. Ma laddove il costo sostenuto per il pagamento dell'accisa (o dell'addizionale) di cui si chiede il rimborso non abbia concorso a formare il reddito del fornitore in quanto lo stesso tributo è stato riaddebitato al consumatore finale nell'esercizio del diritto di rivalsa ed il relativo costo sia stato quindi “sterilizzato” dalla correlativa traslazione, nessun onere comunicativo può legittimamente configurarsi (vedasi Cass. 31 ottobre 2019, n. 28063).
Per il resto, deve rilevarsi che la fatture sono state prodotte, e tali documenti, unitamente agli esiti civilistici, scolpiscono in maniera chiara e precisa l'entità dell'accisa oggetto di rimborso, e pertanto non vi è dubbio che la società ricorrente abbia diritto alla restituzione della somma pagata, alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione del biennio 2019-2020 con cui è stata dichiarata la incompatibilità dell'addizionale provinciale con la normativa europea, e, secondo Cass. 21883/2024, la legittimazione passiva in capo all'agenzia delle Dogane.
Deve invece essere accolta la richiesta dell'ufficio di determinazione degli interessi dovuti nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. a partire dall'istanza di rimborso, senza che si possa applicare quanto disposto dall'art. 1284 comma 4, del cod. civ., stante il richiamo generico disposto dall'art. 14 del T.U.A alla disciplina dettata dall'art. 1284 c.c. e il fatto che il comma richiamato dalla ricorrente si riferisce alle obbligazioni di natura contrattuale e non a quelle di rimborso di una somma non legalmente dovuta.
La Corte pertanto accoglie il ricorso (parte resistente deve quindi dar corso alle restituzioni) - con determinazione degli interessi dovuti nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. a partire dall'istanza di rimborso - e ritiene di compensare le spese processuali, posto che il tema della legittimazione passiva si
è consolidato solo in epoca recente e stante la decisione in tema di interessi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, con determinazione degli interessi dovuti nella misura di cui all'art. 1284 coma 1 c.c. a partire dall'istanza di rimborso. Spese compensate.
Milano 12 dicembre 2025
Il presidente est.
Dr Paolo Guidi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUIDI PAOLO, Presidente e Relatore
D'ARCANGELO FABRIZIO, Giudice
ZUCCHINI GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3105/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 2 - Sede Linate
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4828/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26 maggio 2025 la società Ricorrente_1 S.p.A impugnava il diniego tacito del rimborso di euro 6532,60 da parte dell'ufficio delle dogane di Milano 3, in materia di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica riferita ai consumi della società nuova Società_1 s.r.l. (anni 2010-2011).
Esponeva che in data 24.02.2025 la società Ricorrente_1 S.p.A., fornitore di energia elettrica con sede in Milano e attivo su tutto il territorio nazionale, ha presentato, tra gli altri, alla Città Metropolitana di
Milano e all'Agenzia delle Dogane di Milano 2, un'istanza di rimborso, con la quale ha richiesto il rimborso dell'importo di Euro 6532,60 oltre interessi di legge, a titolo di addizionali provinciali all'accisa sul consumo di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 riferiti alla fornitura del cliente Società_1.
Faceva presente che il rimborso si rende dovuto in ragione delle seguenti circostanze di fatto:
· Negli anni 2010 e 2011, Ricorrente_1, in qualità di fornitore professionale di energia elettrica e soggetto passivo delle accise e relative addizionali, ha versato agli Uffici delle Dogane (per le forniture con potenza disponibile superiore a 200 kW) e alle Province (per le forniture con potenza disponibile fino a 200 kW)
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, D.L. n. 511/1988, relativa ai rispettivi ambiti territoriali, addebitando la stessa a titolo di rivalsa ai propri clienti, esponendola nelle fatture relative alla somministrazione di energia elettrica;
· tra i clienti di Ricorrente_1 vi era anche la società Società_1 a cui sono stati addebitati Euro 6532,60 riferiti a diverse utenze con potenza disponibile fino a 200 kW ubicate in Provincia di Milano;
· a distanza di anni e a seguito delle pronunce della Corte di Cassazione del biennio 2019-2020, con le quali è stata dichiarata la incompatibilità dell'addizionale provinciale con la normativa europea, Società_1 ha chiamato in giudizio Ricorrente_1 chiedendo ed ottenendo in sede giudiziaria, tramite azione di ripetizione dell'indebito, la condanna di Ricorrente_1 alla restituzione del pagamento a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica, di Euro 6532,60, riferita alle predette forniture;
· Ricorrente_1, stante la esecutività e la successiva definitività della pronuncia, ha restituito le somme oggetto di condanna al consumatore finale, ottemperando così alla pronuncia di condanna emessa dal
Tribunale;
· a seguito della restituzione delle somme all'utente a cui erano state addebitate in rivalsa le addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica, Ricorrente_1 ha presentato a tutti gli Enti pubblici che avevano percepito l'addizionale provinciale, l'istanza di rimborso sopra descritta, ed agisce ora nei confronti di Agenzia delle Dogane per la restituzione delle somme.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane, che, oltre alla carenza id legittimazione passiva, rilevava che:
· dalla documentazione in atti risulta che alcuna comunicazione relativa al rimborso dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica restituita alla Società_1 sia stata effettuata dalla ricorrente nei riguardi dell'Agenzia delle entrate, ragion per cui il presente ricorso deve ritenersi inammissibile
· Ricorrente_1 SPA non ha trasmesso insieme all'istanza di rimborso gli elementi probatori utili per consentire all'Ufficio di verificare nella fase istruttoria se il rimborso ex art. 14 del T.U.A. fosse dovuto, quali ad esempio le fatture emesse nei confronti della cliente. · In tema di interessi, si rilevava che gli stessi debbano decorre dalla data di presentazione dell'istanza fino al saldo nella misura legale, senza che si possa applicare quanto disposto dall'art. 1284 comma 4, del cod. civ.
Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12 dicembre 2025 le parti discutevano e la Corte decideva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente è passivamente legittimata.
Vedasi di recente Cass. 21883/2024, che ha attribuito la legittimazione passiva all'Agenzia (ritenendo l'Ente locale una sorta di 'tesoriere' e null'altro), come soggetto tenuto al rimborso;
la Corte, a s.u., ha infatti enunciato il seguente principio di diritto: "Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6 , del decreto-legge 511/1988 , per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW ", dando adeguata argomentazione sulla non persuasività degli argomenti contrari a tale ricostruzione.
Su tale decisione non pare incidere la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 19/06/2025, C-645/23
Società_2 (all.1); le considerazioni, ad altri fini, sulla struttura dell'addizionale e sulla sua autonomia non possono rilevare sino a tal punto, e comunque ivi si parla di disciplina parzialmente coincidente con l'accisa sull'energia elettrica.
Non vi sono altri profili di inammissibilità dell'istanza.
In particolare l'azione di ripetizione delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 prevede che, quando la spesa ha concorso alla formazione del reddito,
l'istanza di rimborso sia comunicata, a pena di inammissibilità, all'Agenzia delle entrate, proprio in ragione dei riflessi sui redditi dichiarati dell'esercizio di competenza (Sez. 5 - , Sentenza n. 20818 del 30/09/2020
Rv. 659047 – 02). La ratio del predetto onere “informativo” è evidentemente quella di partecipare all'Agenzia delle Entrate una situazione di potenziale rischio (futuro), ossia quella del soggetto passivo d'accisa che, dopo aver portato in deduzione una componente negativa di reddito d'impresa pari all'accisa riversata all'Erario, in un successivo periodo di imposta ottenga la restituzione del tributo, senza tuttavia correlativamente recuperarlo a tassazione. Ma laddove il costo sostenuto per il pagamento dell'accisa (o dell'addizionale) di cui si chiede il rimborso non abbia concorso a formare il reddito del fornitore in quanto lo stesso tributo è stato riaddebitato al consumatore finale nell'esercizio del diritto di rivalsa ed il relativo costo sia stato quindi “sterilizzato” dalla correlativa traslazione, nessun onere comunicativo può legittimamente configurarsi (vedasi Cass. 31 ottobre 2019, n. 28063).
Per il resto, deve rilevarsi che la fatture sono state prodotte, e tali documenti, unitamente agli esiti civilistici, scolpiscono in maniera chiara e precisa l'entità dell'accisa oggetto di rimborso, e pertanto non vi è dubbio che la società ricorrente abbia diritto alla restituzione della somma pagata, alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione del biennio 2019-2020 con cui è stata dichiarata la incompatibilità dell'addizionale provinciale con la normativa europea, e, secondo Cass. 21883/2024, la legittimazione passiva in capo all'agenzia delle Dogane.
Deve invece essere accolta la richiesta dell'ufficio di determinazione degli interessi dovuti nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. a partire dall'istanza di rimborso, senza che si possa applicare quanto disposto dall'art. 1284 comma 4, del cod. civ., stante il richiamo generico disposto dall'art. 14 del T.U.A alla disciplina dettata dall'art. 1284 c.c. e il fatto che il comma richiamato dalla ricorrente si riferisce alle obbligazioni di natura contrattuale e non a quelle di rimborso di una somma non legalmente dovuta.
La Corte pertanto accoglie il ricorso (parte resistente deve quindi dar corso alle restituzioni) - con determinazione degli interessi dovuti nella misura di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. a partire dall'istanza di rimborso - e ritiene di compensare le spese processuali, posto che il tema della legittimazione passiva si
è consolidato solo in epoca recente e stante la decisione in tema di interessi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, con determinazione degli interessi dovuti nella misura di cui all'art. 1284 coma 1 c.c. a partire dall'istanza di rimborso. Spese compensate.
Milano 12 dicembre 2025
Il presidente est.
Dr Paolo Guidi