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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 672/2025 di R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RAFFA Parte_1 C.F._1 GAETANO e domicilio eletto in Milano via A. Fogazzaro 14/A,
-ricorrente- Contro
(P. IVA ) con il patrocinio dell'avv. NIRCHIO ALBA e Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Vimercate via Fiume 13,
-convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.3.2025, conveniva in giudizio la Parte_2 società , esponendo quanto segue: Controparte_1
“il ricorrente ha lavorato per dal 21.6.2022 al 30.06.2024: a) dal 21.6.2022 Controparte_1 al 31.3.2023, in forza di formale contratto a td con mansione di manovale di magazzino e inquadramento secondo il ccnl terziario Cisal Anpit;
b) dal 1.4.2023 al 10.4.2023, su richiesta della resistente è rimasto inattivo in attesa di riprendere l'attività lavorativa;
c) dal 11.04.2023 al 31.12.2023 in forza di formale contratto a td con mansione di carpentiere edile e inquadramento secondo il ccnl edili industria;
d) dal 1.1.2024 al 23.1.2024 su richiesta della resistente è rimasto inattivo in attesa di riprendere l'attività lavorativa;
e) dal 24.1.2024 al 30.6.2024 in forza di contratto a td con mansione di carpentiere edile e inquadramento secondo il ccnl edili industria. Il rapporto di lavoro cessava il 30.06.2024 alla formale scadenza dell'inesistente termine apposto all'inesistente contratto a td sub 2e)”. Dopo aver individuato le mansioni effettivamente svolte, l'orario di rispettiva prestazione, la retribuzione percepita in assenza di busta paga, e aver ricondotto la cessazione del rapporto di lavoro a un illegittimo licenziamento posto in essere dal datore di lavoro, formulava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque la nullità e/o inefficacia degli asseriti contratti a tempo determinati intercorsi tra le parti rispettivamente dal 21.6.2022 al 31.3.2023, con inquadramento del ricorrente come manovale di magazzino inquadrato
1 secondo il ccnl terziario Cisal Anpit;
dal 11.04.2023 al 31.12.2023 con inquadramento del ricorrente come carpentiere edile inquadrato secondo il ccnl edili industria;
dal 24.1.2024 al 30.6.2024 con mansione e inquadramento uguale al punto 1b. che precede per difetto di forma scritta ad substantiam e comunque mancata sottoscrizione da parte del ricorrente;
per gli effetti accertare e dichiarare la sussistenza di un ordinario contratto a tempo indeterminato tra le parti dal 21.6.2022 (in subordine dal 21.4.2023; in estremo subordine dal 21.1.2024) al 30.06.2024; accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque la nullità e/o inefficacia di una clausola del contratto 21.1.2024 (a sua volta inesistente e comunque nullo ed inefficace) che prevede il termine finale del rapporto al 30.6.2024 in quanto mai sottoscritta dal ricorrente;
per gli effetti accertare e dichiarare che l'estromissione del ricorrente dall'organico a partire dal 01.07.2024 in riferimento e/o ragione e/o conseguenza della Controparte_1 scadenza di un inesistente termine finale del rapporto di lavoro inter partes al 30.6.2024 e comunque sia nullo ed inefficace per difetto di sottoscrizione), deve essere qualificato come licenziamento orale e/ per fatti concludenti inesistente nullo ed inefficace per difetto di forma scritta ad substantiam;
per gli effetti condannare la resistente ex art. 2 co1 d.lgs. 23/2023: a) a reintegrare il ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte b) a risarcirgli il danno nella misura delle retribuzioni correnti dal recesso alla reintegrazione – e comunque non inferiori a 5 - da calcolarsi sulla base del tallone mensile di € 2.549,52 o quello diverso accertando;
condannare la resistente a consegnare al ricorrente le buste paga dei mesi da giugno 2022 a maggio 2024 (unica bp consegnata giugno 2024)”. si costituiva con memoria difensiva, nella quale contestava Controparte_1 argomentazioni e pretese avversarie, formulando conclusioni contrapposte a quelle di parte ricorrente.
All'udienza dell'11.12.2025, il ricorrente e i procuratori davano atto del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla prosecuzione della causa, poiché la società aveva dato seguito alle domande di cui al ricorso, in particolare effettuando i pagamenti e consegnando la documentazione richiesta. Il ricorrente espressamente ribadiva di “non avere interesse a rientrare in azienda e di non avere ulteriori e/o diverse pretese nei confronti della convenuta nell'ambito della presente controversia”. Entrambe le parti chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
La causa veniva, quindi, decisa con pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il giudizio deve essere definito in conformità con l'esito della lite, riportato da entrambe le parti in termini di adempimento da parte della società convenuta delle prestazioni (di pagamento e di consegna), oggetto delle domande di cui al ricorso. Il ricorrente, a sua volta, ha dichiarato e ribadito di non avere interesse al ripristino del rapporto di lavoro, sostanzialmente abdicando a qualsivoglia istanza al riguardo. Può pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, alla luce del principio secondo cui “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. 29.7.2021 n. 21757). In ordine alle spese di lite, in conformità con quanto parimenti richiesto dalle parti, le stesse possono formale oggetto di integrale compensazione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Monza, 11/12/2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona Improta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 672/2025 di R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RAFFA Parte_1 C.F._1 GAETANO e domicilio eletto in Milano via A. Fogazzaro 14/A,
-ricorrente- Contro
(P. IVA ) con il patrocinio dell'avv. NIRCHIO ALBA e Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Vimercate via Fiume 13,
-convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.3.2025, conveniva in giudizio la Parte_2 società , esponendo quanto segue: Controparte_1
“il ricorrente ha lavorato per dal 21.6.2022 al 30.06.2024: a) dal 21.6.2022 Controparte_1 al 31.3.2023, in forza di formale contratto a td con mansione di manovale di magazzino e inquadramento secondo il ccnl terziario Cisal Anpit;
b) dal 1.4.2023 al 10.4.2023, su richiesta della resistente è rimasto inattivo in attesa di riprendere l'attività lavorativa;
c) dal 11.04.2023 al 31.12.2023 in forza di formale contratto a td con mansione di carpentiere edile e inquadramento secondo il ccnl edili industria;
d) dal 1.1.2024 al 23.1.2024 su richiesta della resistente è rimasto inattivo in attesa di riprendere l'attività lavorativa;
e) dal 24.1.2024 al 30.6.2024 in forza di contratto a td con mansione di carpentiere edile e inquadramento secondo il ccnl edili industria. Il rapporto di lavoro cessava il 30.06.2024 alla formale scadenza dell'inesistente termine apposto all'inesistente contratto a td sub 2e)”. Dopo aver individuato le mansioni effettivamente svolte, l'orario di rispettiva prestazione, la retribuzione percepita in assenza di busta paga, e aver ricondotto la cessazione del rapporto di lavoro a un illegittimo licenziamento posto in essere dal datore di lavoro, formulava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque la nullità e/o inefficacia degli asseriti contratti a tempo determinati intercorsi tra le parti rispettivamente dal 21.6.2022 al 31.3.2023, con inquadramento del ricorrente come manovale di magazzino inquadrato
1 secondo il ccnl terziario Cisal Anpit;
dal 11.04.2023 al 31.12.2023 con inquadramento del ricorrente come carpentiere edile inquadrato secondo il ccnl edili industria;
dal 24.1.2024 al 30.6.2024 con mansione e inquadramento uguale al punto 1b. che precede per difetto di forma scritta ad substantiam e comunque mancata sottoscrizione da parte del ricorrente;
per gli effetti accertare e dichiarare la sussistenza di un ordinario contratto a tempo indeterminato tra le parti dal 21.6.2022 (in subordine dal 21.4.2023; in estremo subordine dal 21.1.2024) al 30.06.2024; accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque la nullità e/o inefficacia di una clausola del contratto 21.1.2024 (a sua volta inesistente e comunque nullo ed inefficace) che prevede il termine finale del rapporto al 30.6.2024 in quanto mai sottoscritta dal ricorrente;
per gli effetti accertare e dichiarare che l'estromissione del ricorrente dall'organico a partire dal 01.07.2024 in riferimento e/o ragione e/o conseguenza della Controparte_1 scadenza di un inesistente termine finale del rapporto di lavoro inter partes al 30.6.2024 e comunque sia nullo ed inefficace per difetto di sottoscrizione), deve essere qualificato come licenziamento orale e/ per fatti concludenti inesistente nullo ed inefficace per difetto di forma scritta ad substantiam;
per gli effetti condannare la resistente ex art. 2 co1 d.lgs. 23/2023: a) a reintegrare il ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte b) a risarcirgli il danno nella misura delle retribuzioni correnti dal recesso alla reintegrazione – e comunque non inferiori a 5 - da calcolarsi sulla base del tallone mensile di € 2.549,52 o quello diverso accertando;
condannare la resistente a consegnare al ricorrente le buste paga dei mesi da giugno 2022 a maggio 2024 (unica bp consegnata giugno 2024)”. si costituiva con memoria difensiva, nella quale contestava Controparte_1 argomentazioni e pretese avversarie, formulando conclusioni contrapposte a quelle di parte ricorrente.
All'udienza dell'11.12.2025, il ricorrente e i procuratori davano atto del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla prosecuzione della causa, poiché la società aveva dato seguito alle domande di cui al ricorso, in particolare effettuando i pagamenti e consegnando la documentazione richiesta. Il ricorrente espressamente ribadiva di “non avere interesse a rientrare in azienda e di non avere ulteriori e/o diverse pretese nei confronti della convenuta nell'ambito della presente controversia”. Entrambe le parti chiedevano di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
La causa veniva, quindi, decisa con pronuncia e lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il giudizio deve essere definito in conformità con l'esito della lite, riportato da entrambe le parti in termini di adempimento da parte della società convenuta delle prestazioni (di pagamento e di consegna), oggetto delle domande di cui al ricorso. Il ricorrente, a sua volta, ha dichiarato e ribadito di non avere interesse al ripristino del rapporto di lavoro, sostanzialmente abdicando a qualsivoglia istanza al riguardo. Può pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, alla luce del principio secondo cui “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. 29.7.2021 n. 21757). In ordine alle spese di lite, in conformità con quanto parimenti richiesto dalle parti, le stesse possono formale oggetto di integrale compensazione.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Monza, 11/12/2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona Improta
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