Sentenza 24 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2020, n. 7239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7239 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: AI VA, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 15.5.2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10.7.2014, il Tribunale di Lucca aveva riconosciuto VA AI responsabile dei fatti di detenzione (e cessione) di telefonini dal marchio contraffatto, truffa e ricettazione, a lui ascritti ai capi A), B), C), D), E), G), I), 3), K), della rubrica (dichiarando non doversi procedere per gli altri fatti di reato pure contestati in quanto ormai estinti per intervenuta remissione della querela) e, ritenuto tra gli stessi il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;
2. la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Lucca, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione ai reati di cui ai capi A), B), C), D), E), G), I) e H) ed ha rideterminato la pena per il solo reato di ricettazione di cui al capo K) in mesi 8 di reclusione;
3. ricorre per Cassazione il difensore di VA AI lamentando:
3.1 vizio di motivazione: riassunti i fatti di reato per i quali l'imputato era stato tratto a giudizio, segnala che la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato estinti perché prescritti gli episodi di truffa commessi in Forte dei Marmi ed aggiunge che se il delitto di ricettazione era stato commesso al fine di realizzare le truffe, esso avrebbe dovuto essere necessariamente consumato in data antecedente o prossima al 18.11.2010 con ogni conseguenza in termini di maturazione della prescrizione;
3.2 vizio di motivazione per contrasto con il dispositivo: rileva che nella motivazione della sentenza impugnata manca ogni riferimento al capo H) e, nel dispositivo, ogni riferimento al capo J); osserva che nella motivazione si afferma che è maturata la prescrizione con riferimento ai capi A), B), C), E), G) e I), senza alcun riferimento al capo H), pur segnalando, in motivazione, che l'unico reato non prescritto è quello di ricettazione di cui al capo K); rileva, quindi, la mancanza di completezza della motivazione;
3.3 vizio di motivazione per illogicità: rileva che con l'atto di appello era stata dedotta la mancanza di prova circa il reato "presupposto" non essendo stati sequestrati i telefonini indicati nei capi di imputazione;
segnala che la sentenza di appello non ha considerato il dato rappresentato dalla testimonianza del verbalizzante il quale ha riferito che i telefonini non gli furono consegnati e non vennero pertanto periziati;
3.4 vizio di motivazione con riferimento all'aumento di pena: rileva che la Corte di Appello ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione senza motivare sulle ragioni del discostarsi dal minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. I giudici di merito hanno ricostruito i fatti sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie ritenendo perciò accertato che il AI si era presentato alle persone offese vendendo loro dei telefonini "I- Phone" falsi per imitazione e carpendo la loro fiducia con il presentarsi nella dichiarata qualità di rivenditore "Euronics" e nel prospettare ai propri interlocutori una offerta promozionale particolarmente vantaggiosa e limitata nel tempo. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto acquisita la prova della contraffazione dei telefonini riconducibili alla categoria dei prodotti caratterizzati dal particolare marchio "Apple".A fronte dei motivi di appello articolati nell'interesse dell'odierno ricorrente, la Corte territoriale ha ribadito che le modalità attraverso le quali l'imputato aveva venduto i telefonini erano tipicamente "truffaldine" mentre il fatto che gli acquirenti si fossero soltanto successivamente resi conto della difformità del prodotto rispetto agli originali testimoniava, per l'appunto, la abilità del AI nell'ingannare i suoi interlocutori. Quanto alla natura contraffatta dei telefoni, la Corte ha richiamato le deposizioni dei testi, ovvero le vittime delle truffe, che talvolta si erano avveduti quasi immediatamente dell'inganno subito e talvolta avevano chiamato il numero verde della Apple scoprendo allora che si trattava di apparecchi non originali;
ha ritenuto pertanto il reato di cui all'art. 474 cod. pen. propedeutico e "presupposto" rispetto a quello di ricettazione.
1. Alla luce della complessiva motivazione ricavabile dalle due sentenze di merito, infondato è, in primo luogo, il primo motivo del ricorso con il quale la difesa segnala l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nel ritenere la ricettazione consumata nel novembre del 2011 e, pertanto, il reato non ancora prescritto. Il rilievo è in fatto corretto in quanto, effettivamente, la ricettazione era stata contestata come commessa in Forte dei Marmi in epoca antecedente e prossima al 18.11.2010 (e non già, come affermato a pag. 4 della sentenza di secondo grado, in epoca antecedente e prossima al 18.11.2011); e tuttavia, nonostante questo, il reato non era certamente prescritto alla data della sentenza di appello ma nemmeno alla data di oggi prescrivendosi al più nel novembre del 2020. D'altra parte è appena il caso di ribadire che l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. e ritenuta dal primo giudice, non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale;
ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 21.3.2017 n. 14.767, Aquaro;
Cass. Pen., 2, 10.1.2013 n. 4.032, PM in proc. Renzi). Vero che ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consunnativo deve essere individuato, in applicazione del principio del " favor rei" in prossimità della data di commissione del reato presupposto (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2016 n. 31.946, Minutella;
Cass. Pen., 2, 16.5.2014 n. 35.662, Torrisi).E, tuttavia, il ricorso è totalmente carente sul punto essendo stato !si chiarito, dalla giurisprudenza di questa Corte, che qualora il ricorrente invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere di indicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai quali occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito (cfr., Cass. Pen., 5, 20.6.2014 n. 46.481, Martinelli).
2. Quanto al secondo motivo, effettivamente nella motivazione della sentenza manca ogni riferimento al(la intervenuta prescrizione del reato di cui al) capo H); e, tuttavia, questo specifico capo di imputazione è chiaramente evocato nel dispositivo, con conseguente irrilevanza della mancata indicazione della ipotesi di reato nel contesto della motivazione che ben può essere integrata in questa sede. Per altro verso nel dispositivo manca tuttavia il riferimento al capo 3), anch'esso relativo ad un reato prescritto: la natura di errore materiale di siffatta omissione è tuttavia resa evidente dal tenore complessivo del dispositivo nel quale l'unica pena inflitta riguarda la "residua contestazione" (così definita dalla Corte nel dispositivo della sentenza impugnata) di ricettazione;
trattandosi perciò di un evidente errore materiale è possibile, anche in questa sede, procedere alla sua correzione.
3. Meramente reiterativo è il terzo motivo con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito all'eccepito difetto di prova della natura contraffatta dei telefonini venduti dal AI come originali "I Phone": si è già accennato a come la Corte territoriale, con motivazione esaustiva e correttamente ancorata al dato istruttorio, ed a fronte della medesima censura articolata con l'atto di appello, ha richiamato le dichiarazioni rese dalle vittime delle truffe che, talvolta quasi subito e talvolta in un secondo momento, si erano comunque avvedute del fatto che si trattava di telefonini non "originali" acquisendone conferma dalla casa madre. Si tratta, dunque, di censura che riproduce pedissequamente gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali i giudici di secondo grado hanno dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo;
Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato;
Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone).
4. Infondato, infine, è il quarto motivo con cui la difesa lamenta vizio di motivazione in merito all'entità della pena che, in realtà, è stata determinata in mesi 8 di reclusione ritenendo l'ipotesi lieve di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. che, come è noto, quanto alla pena detentiva, contempla un massimo di anni 6. L'entità della pena irrogata esonerava dunque i giudici di merito dal fornire una dettagliata ed articolata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per le circostanze, che è necessaria soltanto se la essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro;
Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore;
Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese;
cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, Del Papa, in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza 15.5.2018 della Corte di Appello di Firenze inserendo, dopo la lettera "H)", la lettera "D". Manda alla Cancelleria per l'annotazione di legge sull'original