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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 18.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 12979/2021 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'avv. Insalata Giulio Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa Petrucci CP_1
e Renato Vestini
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.12.2021, la parte ricorrente di cui in epigrafe, esponeva che con CP_ comunicazione dell'8.11.2021 l' le aveva comunicato di avere erogato indebitamente la somma di € 9.998,68 in relazione alla pensione cat. IOS n. 46002339 in sua titolarità per il periodo da gennaio 2019 al 2021, non dovuta a causa di “rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo”.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, per assoluta genericità e mancanza della motivazione, chiedeva accertarsi che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero delle somme asseritamente corrispostegli dall' per mancanza di dolo, con condanna CP_2 dell' al pagamento di quanto già trattenuto a tale titolo. CP_1
L' tempestivamente citato, chiedeva il rigetto del ricorso evidenziando che l'indebito era CP_1 dovuto al superamento dei limiti reddituali per godere dell'integrazione al trattamento minimo a seguito della liquidazione da parte dell'Istituto della pensione di reversibilità SOS n. 47005163
(liquidata in favore della ricorrente in data 27.06.2019, con decorrenza giugno 2019) e della prestazione cat. INVCIV n. 07104052 di cui la ricorrente era già titolare.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 18.06.2025 il Tribunale decide con separata sentenza.
1 * * *
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
La ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder riconosciuto il suo Controparte_3 diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrisposte dall' a titolo di CP_1 integrazione al trattamento minimo sulla pensione cat. IOS n. 46002339 in sua titolarità per il periodo dal 01.01.2020 al 30.11.2021.
A sostegno di quanto richiesto la ricorrente ha invocato l'illegittimità della pretesa dell per CP_1 difetto di motivazione dell'atto impugnato e l'irripetibilità dell'indebito trattandosi di somme percepite in buona fede.
Pacifici i fatti di causa e passando, quindi, ad esaminare la vicenda alla luce delle regole generali in tema di ripetizione dell'indebito, occorre in primo luogo chiarire la questione relativa all'individuazione dei rispettivi oneri probatori delle parti nell'ambito dello specifico giudizio instaurato, avendo il ricorrente esercitato sostanzialmente un'azione di accertamento negativo della pretesa formulata dall' mediante l'invio della missiva datata 8.11.2021 con la quale veniva CP_1 richiesta la restituzione della complessiva somma di € 9.998,68.
Sul punto è bene precisare che questo Tribunale presta adesione all'orientamento interpretativo, recentemente adottato dalla Suprema Corte a SS. UU., secondo il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (sic. Cass. Civ. SS.UU. n. 18046 del
2010)”.
Secondo l'indirizzo prospettato dalle Sezioni Unite, per risolvere il problema del riparto dell'onus probandi, occorre far riferimento alla posizione sostanziale delle parti e non a quella processuale;
in tale prospettiva, ne consegue che al fine di paralizzare la pretesa restitutoria dell'istituto sarà onere del pensionato allegare e provare il titolo giustificativo della prestazione erogata assunta come indebita dall'ente erogatore.
Alcuna prova in tal senso è stata però fornita dalla parte ricorrente, pertanto si devono esaminare le successive eccezioni relative alla irripetibilità delle somme percepite in buona fede e di violazione da parte dell' dell'obbligo di procedere alla verifica annuale delle situazioni reddituali incidenti CP_1 sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche.
Al riguardo, occorre premettere che la materia è regolata dalla legge 09.03.1989, n. 88 che, all'art. 52 (intitolato appunto “prestazioni indebite”), così dispone: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i
2 commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Tale norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica ex art. 13 L. 412/91, che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” (comma 1). “L' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (comma
2).
Pertanto, il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Grava quindi sul pensionato che propone azione di accertamento negativo l'onere di provare che l'indebito non è dovuto ad omessa segnalazione da parte sua ex art. 13 comma 1 l. 412/91; solo in tal caso, la mancata attivazione dell' entro i termini previsti dall'art. 13 comma 2 L. 412/91 CP_1 rende irripetibili le somme indebitamente percepite. CP_ Inoltre, “L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cassazione civile sez. lav. 24 gennaio
2012 n. 953).
Ciò premesso e considerata la incontestata natura indebita della quota ricevuta, giova richiamare la disciplina della ripetibilità degli indebiti previdenziali con specifico riferimento alla pensione integrata al minimo.
Riguardo al tema relativo all'integrazione della pensione al trattamento minimo si è in più occasioni chiarito (cfr. Cass. Civ. 11010/96; Cass. Civ. 11504/04) come operi la normativa speciale dettata dall'art 6, comma 11-quinquies del D.L. 463/83 derogatoria sia dell'ipotesi generale di repetitio
3 indebiti di cui all'art. 2033 c.c., sia delle altre concorrenti ipotesi limitative dell'obbligazione restitutoria di cui a tale ultimo articolo, tra le quali agli artt. 52 l. 88/89 e 13 l. 412/91. L'articolo 6 succitato al comma 11-quinquies, difatti, prevede espressamente che “Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente”.
Va anche ricordato l'intervento della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 166 del 24 maggio 1996, ha sancito che il termine annuale di cui all'art. 13 secondo comma della l. 412/1991, anche se non direttamente applicabile alla materia, costituisce un criterio di orientamento a disposizione del giudice di merito che fa sì che, secondo un criterio di logica pratica e ragionevolezza, la ripetibilità da parte dell'Istituto cessi laddove l'Ente abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie all'accertamento del reddito del pensionato, in seguito alla tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato fiscale, o altrimenti, quando l'Ente sia in grado di conoscere da sé se e quando l'importo della prima sia aumentato oltre il limite di reddito ostativo all'integrazione al minimo.
La Corte di Cassazione, conformandosi a tale pronuncia, ha ritenuto che: “In tema di integrazione delle pensioni al trattamento minimo, ove le prestazioni per questo titolo eseguite risultino non dovute, ma senza che
l'indebito sia addebitabile al pensionato, le relative somme, esclusa l'applicabilità sia dell'art. 52 della legge n. 88 del 1989 ovvero, “ratione temporis”, dell'art. 80 della legge n. 1422 del 1924, che dell'art. 2033 cod. civ., sono ripetibili dall' , ai sensi dell'art. 6, comma 11 quinquies, del D.L. n. 463 del 1983, solo quando abbia CP_2 esercitato il relativo diritto entro l'anno dal momento in cui ha avuto disponibilità delle informazioni necessarie per
l'accertamento della situazione che fa venir meno il diritto all'integrazione. Questo 'spatium deliberandi' è così determinabile, in difetto di diretta applicabilità del disposto dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 412 del 1991, desumendo da esso un parametro di valutazione per la fissazione - in via di equitativa composizione dei contrapposti interessi e salva l'incidenza da riconoscere alle peculiarità del caso - di un termine di uguale misura, trascorso il quale il tardivo esercizio del diritto di ripetizione non può avere effetto sui pagamenti eseguiti” (cfr. Cass. Civ. 11504/04; da ultimo richiamata da Cass. Civ. 15039/19).
Il termine di decadenza decorre, quindi, dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare:
“pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero” (Cass. n. 5984/22).
Alla stregua di tali principi e tornando alla specifica fattispecie, allora, non può neppure affermarsi che, essendo stato il recupero disposto in ragione della dichiarazione fiscale dei redditi 2020 (anno di imposta 2019), il recupero sia tardivo;
questo deriva, infatti, dalla presentazione del modello
4 730/2020, elaborato sulla base dei redditi 2019, anno a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi CP_ 2020; l' ha infatti notificato alla ricorrente l'indebito di cui si discute con nota del 8.11.2021 e quindi entro l'anno successivo alla presentazione della dichiarazione. CP_ L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, previsto dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, del resto, soffre di una “fisiologica sfasatura temporale”
(Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano CP_2
“immessi nei circuiti delle verifiche contabili” e su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico. CP_ Entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato (Cass. ord. n. 23031 del 2020, conf. n. 13918/2021).
Nella caso di specie, con nota del 8.11.2021 l' ha comunicato alla ricorrente di aver ricalcolato CP_1 la pensione IOS per il periodo dal 1.1.2020 al novembre 2021 sulla base della sua comunicazione dei redditi per l' anno 2019 e tuttavia i dati reddituali relativi al 2019 non potevano che essere disponibili a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 (relativa all' anno di imposta 2019).
Ne discende che l'azione recuperatoria avviata dall' con la comunicazione del 8.11.2021 (anno CP_1 successivo alla verifica reddituale del 2019 avvenuta con Modello 730/2020) deve ritenersi senz'altro tempestiva.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Lecce, li 25.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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