Art. 15. Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele 1. Dopo l' articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 , e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48 del regolamento in materia di pubblicita'). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicita' di cui all'articolo 48, paragrafi l e 2, primo comma, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 15:
Il testo dell' articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2011, n. 266., cosi' recita:
"Art. 10. Violazione agli obblighi derivanti dall'articolo 45 del regolamento in materia di comunicazione all'Archivio dell'Istituto superiore di sanita'
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore o l'utilizzatore a valle responsabile della commercializzazione di miscele sul mercato nazionale, che non ottempera all'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 15 e all'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 , all'organismo designato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.".
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353.
«Art. 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 48 del regolamento in materia di pubblicita'). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicita' di cui all'articolo 48, paragrafi l e 2, primo comma, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 15:
Il testo dell' articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2011, n. 266., cosi' recita:
"Art. 10. Violazione agli obblighi derivanti dall'articolo 45 del regolamento in materia di comunicazione all'Archivio dell'Istituto superiore di sanita'
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore o l'utilizzatore a valle responsabile della commercializzazione di miscele sul mercato nazionale, che non ottempera all'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 15 e all'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 , all'organismo designato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.".
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353.