Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2025, proposto da
Ormg Uninominale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Sassoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rivisondoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Savastano, con domicilio eletto presso il suo studio in Castel Di Sangro, via Panoramica n. 3;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di L'Aquila e Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Regione Abruzzo, Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di L’Aquila e Teramo, Provincia Dell’Aquila, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
previa adozione di idonea misura cautelare
del silenzio serbato dal Comune di Rivisondoli a fronte dell’istanza avanzata in data 4 aprile 2025 (prot. 3315/2025 del 7 aprile 2025), ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per il rilascio del permesso di costruire, con contestuale richiesta di indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
e per la condanna del Comune di Rivisondoli a convocare e concludere la conferenza di servizi con un provvedimento espresso sull’istanza di permesso di costruire, richiesto ai sensi degli articoli 10 e 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, con istanza di nomina, se del caso, di un Commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione Comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rivisondoli e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di L'Aquila e Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. MA IE ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con atto depositato in giudizio, parte ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto, quindi, che il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA IE ER, Presidente FF, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
Massimo Baraldi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA IE ER |
IL SEGRETARIO