CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/07/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco S. Filocamo – Presidente
dott.ssa Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 441/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
25.06.2025 e vertente tra:
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Catalucci Parte_1 Parte_2 giusta mandato in calce ad atto di citazione in appello, el. dom. L'Aquila, Piazza Santa Giusta n.
5, presso il suo studio;
Appellanti
e in persona dell'amministratore p.t. e per essa, quale mandataria, CP_1 [...]
in persona del Dott. , in virtù di procura speciale Controparte_2 Controparte_3 conferita dal Direttore Generale e come tale legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Giancarli giusta mandato in atti, el. dom. in L'Aquila, Via Strinella n. 48, presso il suo studio;
Appellata
avverso la sentenza n. 121/2024 del 6.3.2024, emessa dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile n. 787/2019, avente ad oggetto opposizione ad esecuzione immobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo riesame degli atti e dei verbali di primo grado, in riforma della sentenza n. 121/2024 emessa dal Tribunale Civile di L'Aquila, in persona del
Giudice Dott. Niccolò Guasconi, in data 28.02.2024, pubblicata il 06.03.2024 e notificata il successivo 02.04.2024, dichiarare nulla e/o inefficace la procedura esecutiva immobiliare n.
101/2017, non essendo il bene gravato da ipoteche diverse da quella volontaria concessa in favore della con ogni connessa e conseguente pronuncia anche in ordine alle spese e CP_4 competenze del giudizio”. La parte appellata non ha concluso nel termine assegnato ex lege con ordinanza del
09.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Rigetta integralmente la domanda di parte attrice. 2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti 3) Pone definitivamente le spese per la CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuno.”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno introdotto il presente giudizio di merito in opposizione all'esecuzione immobiliare CP_ avente RGE 101/2017, intrapresa da e avente ad oggetto la porzione di fabbricato sito in
L'Aquila, frazione Poggio Santa AR di Sassa, alla via Poggio Santa AR di Sassa n. 12, distinto al NCEU di L'Aquila al Foglio 12 particella 1110 sub. 2 e 3 (già part. 720, sub 3), z.c. 7, piano T-1-2, cat. C/6, el.3, mq. 72, RC Euro 37,19, graffato con il mappale n. 723, per diritti pari all'intero, in forza di ipoteca volontaria concessa da e Persona_1 [...] con atto pubblico del 29.03.2006. Persona_2
Gli attori hanno dedotto:
1) di aver acquistato in data 26/02/2008, giusta atto pubblico del notaio in Persona_3
Santa AR Capua Vetere, da e (N.REP. Persona_1 Persona_2
228674/24525) l'immobile sito in L'Aquila, frazione Poggio Santa AR di Sassa, alla via Poggio
Santa AR di Sassa n. 12, distinto al NCEU di L'Aquila al Foglio 12 particella 1110 sub. 2 e 3;
2) che detto immobile era al momento dell'acquisto libero da ipoteche, così come dichiarato dai venditori e verificato dal notaio rogante nonché dalla mutuante Barclays Bank PLC, che ha iscritto in suo favore ipoteca di primo grado (iscrizione Reg. Gen. 5219 – Reg. Part. 679 del
06/03/2008 NCEU di L'Aquila);
3) che, in data 03/09/2014, gli esponenti richiedevano ed ottenevano la surrogazione del mutuo all'istituto bancario (allora) ed, anche in questo caso, come da normativa CP_5 fondiaria, l'istituto bancario ebbe ad eseguire nuovamente tutti i controlli del caso, affidando l'incarico ad un tecnico specializzato e al notaio in L'Aquila; Persona_4
4) che anche a seguito degli ulteriori accertamenti, i beni acquistati dagli opponenti risultavano liberi da qualsiasi gravame tanto che l'istituto di credito diede parere favorevole alla surrogazione del mutuo subentrando alla banca precedente, quale soggetto beneficiario della suindicata ipoteca di primo grado;
5) che, in conclusione, oggetto dell'esecuzione è un bene diverso rispetto a quello intestato agli odierni attori e distinto al NCEU foglio 12, part. 720;
pag. 2/9 6) che, anche ove si accerti in concreto che le particelle 1110 e 720 si riferiscano al medesimo immobile, l'iscrizione ipotecaria andrà dichiarata nulla poiché effettuata in violazione del principio di determinatezza di cui agli artt. 2826 e 2841 c.c.
Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, affinché previa fissazione dell'udienza di comparizione delle part, Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa sospensione dell'esecuzione dichiarare la nullità e l'inefficacia della procedura esecutiva immobiliare, non essendo il bene gravato da iscrizioni ipotecarie diverse da quella volontaria in favore della con ogni connessa e conseguente pronuncia anche in ordine alle spese e competenze CP_4 del giudizio.
CP_ Si è costituita la , eccependo: I) la nullità della citazione perché mancante delle conclusioni;
II) che dalla visura storica catastale del mappale 720 sub 3 risulta che lo stesso è stato soppresso per duplicazione in data 19.5.2014, ciò significando che la consistenza del fabbricato in questione era ricompresa nella consistenza dell'odierno mappale 1110; III) che dunque gli odierni attori sarebbero vittime della condotta truffaldina dei e della Per_1 negligenza del notaio. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: piaccia all'On. Tribunale Civile di L'Aquila, contrariis reiectis, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa a seguito di istruttoria documentale e consulenza tecnica, come sopra indicato.
La sentenza è stata impugnata da e (i quali ne Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la totale riforma) il 09.05.2024 per un unico, seppur articolato, motivo che si andrà ad esaminare.
La , e per essa la mandataria costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame con CP_1 contestuale conferma del provvedimento oggetto di censura.
Con ordinanza del 09.01.2025 questa Corte fissava davanti al collegio l'udienza al giorno
25.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA: ART.
2697 C.C. E 116 C.P.C. – OMESSO ESAME DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E/O TRAVISAMENTO
RISULTANZE ISTRUTTORIE – VIZIO DI MOTIVAZIONE PER CONTRADDITTORIETA'.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione all'esecuzione con la seguente motivazione.
“Nel merito, all'esito della CTU, sulla quale le parti nulla hanno osservato in sede di udienza di esame della consulenza, è risultato provato che la particella 720, oggetto dell'ipoteca iscritta CP_ da , e la particella 1110, oggetto dell'atto di compravendita stipulato due anni dopo dagli odierni attori, si riferiscono allo stesso bene immobile.
pag. 3/9 Il consulente, con metodo lineare e immune da vizi, ha verificato che la particella 720 è confluita nella particella 1110, poiché la posizione delle stesse coincide.
Tale conclusione trova ulteriore riscontro nella circostanza che la particella 720 sia stata soppressa “per duplicazione” il 19.05.2014 (data successiva tanto all'iscrizione ipotecaria posta a fondamento dell'azione esecutiva quanto alla trascrizione dell'acquisto da parte degli odierni attori).
L'ausiliario ha infine verificato che alla data della compravendita l'immobile di cui alla particella CP_ 720 era gravato da ipoteca in favore di . Stante l'accertata identità degli immobili indicati con le particelle 720 e 1110 (oggetto della compravendita degli odierni attori), deve ritenersi che l'iscrizione ipotecaria antecedente sia opponibile anche a costoro in applicazione del noto principio prior in tempore potior in iure.
Infatti il diritto reale di garanzia ha ad oggetto il bene nella sua materialità indipendentemente dalla diversa indicazione degli estremi catastali.
Nel caso di specie, all'epoca dell'iscrizione ipotecaria e del successivo acquisto da parte degli odierni opponenti, lo stesso bene era individuato da due distinte particelle, che solo successivamente sono state accorpate (mediante soppressione della part. 720).
CP_ Pertanto nessun rimprovero può essere mosso all'iscrizione ipotecaria effettuata da , idonea ad identificare con precisione il bene gravato.
La giurisprudenza citata dagli attori per invocare la nullità dell'iscrizione ipotecaria effettuata CP_ da appare non pertinente al caso in esame.
In particolare la sentenza della Cassazione n. 7342/2022 fa riferimento all'ipotesi di errori o imprecisioni nell'indicazione del bene che siano idonei a ingenerare in concreto incertezza sulla sua identificazione. Tuttavia nella fattispecie oggetto di questo giudizio non è dato CP_ rinvenire alcun errore o improprietà nell'iscrizione effettuata da , che si riferisce con precisione ad una particella esistente all'epoca dei fatti e che era intestata al debitore al momento dell'iscrizione. Non sussiste neanche incertezza in concreto sul bene oggetto di iscrizione e successiva esecuzione, essendo emerso con chiarezza che le due particelle più volte citate si riferiscono esattamente allo stesso immobile.
Non sfugge al Tribunale che nella presente situazione si versa in un'ipotesi di contrasto tra soggetti verosimilmente tutti in buona fede e ai quali non è addebitabile una condotta rimproverabile. Appare allora opportuno precisare l'ordinamento non lascia privi di tutela gli acquirenti di immobili che si vengano a trovare nella situazione esposta dagli odierni attori: potranno eventualmente far valere le loro ragioni nei confronti dei venditori, i quali dal canto loro dovevano essere consapevoli (o perlomeno ignoravano colposamente) di aver già concesso ipoteca sul bene che hanno poi venduto dichiarandolo libero da ogni gravame, nonché nei riguardi del notaio rogante, ove si accerti che egli avrebbe potuto avvedersi con la diligenza professionale a lui richiesta dell'esistenza di una duplicazione di particelle.”
Gli appellanti nel censurare il provvedimento gravato, ritengono errata e contraddittoria la motivazione adottata dal primo giudice nella parte in cui ha travisato le risultanze istruttorie di pag. 4/9 cui alla CTU, sulla quale in modo del tutto acritico ed apodittico avrebbe fondato la propria decisione.
In particolare, gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha dato per accertato, all'esito della CTU, che la particella 720, oggetto dell'ipoteca iscritta da CP_
in data 31.03.2006 e la particella 1110, oggetto della compravendita stipulata due anni dopo dai coniugi e individuassero lo stesso bene immobile, tale da Pt_1 Parte_2 giustificare nella specie l'applicazione del principio prior tempore potior in iure.
Secondo gli impugnanti, infatti, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere esente da responsabilità l'Istituto di credito appellato nell'iscrivere l'ipoteca sull'immobile, omettendo l'esame dei documenti depositati agli atti proprio dalla Banca stessa.
In particolare, la perizia dell'Ing. del 21.07.2005, la quale si poneva in contrasto Persona_5 con il contratto di mutuo fondiario del 29.03.2006 a rogito del notaio con il quale Per_6
e AR AS TI concedevano ipoteca volontaria a garanzia del Persona_1 Per_ credito, in quanto nella perizia dell'Ing. la consistenza immobiliare è di gran lunga superiore ai mq. 72 di cui al mutuo per Notar Per_6
Nella “perizia giurata extragiudiziale relativa alla stima di un immobile di civile abitazione, sito nella frazione Poggio S. AR di Sassa (L'Aquila) di proprietà del Sig. ” a firma Persona_1 dell'Ing. , l'immobile - di - risultava descritto in maniera del Persona_5 Controparte_6 tutto diversa da quella contenuta nel contratto di mutuo, nel quale alla voce “descrizione degli immobili costituiti in ipoteca” è dato leggere: “porzione di fabbricato sito in L'AQUILA (AQ), fraz. Poggio S. AR di Sassa, Via Poggio S. AR di Sassa n. 12, riportato in NCEU al fol. 12, n.
720, sub. 3, z.c.7 piano T-1-2, categoria C6, classe 3, mq. 72, r.c. 37,19 con graffato il mappale n. 723”, cioè “ ” o al più “ . Controparte_7 CP_8
Nella perizia giurata a firma dell'Ing. del 2005, invece, la consistenza immobiliare Persona_5 era di gran lunga superiore ai mq. 72 di cui al mutuo del 2006 per Notar di Persona_7
L'Aquila e il fabbricato veniva così descritto: “L'edificio costituito in più fasi successive presenta una struttura a muri portanti in blocchi di cemento ed è costituito da un'unica unità abitativa.
Il fabbricato versa in condizioni buone e non presenta alcun problema di natura statica, il piano primo ed il piano secondo risultano ristrutturati di recente con finiture di buona qualità”; non era, quindi, una “porzione di immobile”; era descritta la consistenza di tre piani (“
[...]
: composto da un garage di 38,50 mq ca affacciato su una corte esclusiva di 35,00 mq, Pt_3 da un locale igienico di 2,80 mq, da una legnaia di 12,50 mq e da un locale commerciale di
44,20 mq. PRIMO PIANO: composto da un terrazzo di 13,20 mq, da una zona giorno con cucina di 29,70 mq affacciante sul terrazzo, da un bagno di 3,70 mq e da due vani un di 14,50 mq ed uno di 19,70 mq. PIANO SECONDO: composto da un terrazzo di 22,35 mq da un bagno di 6,70 mq da due camere da letto una di 15 mq ed una di 19,50 mq e da un locale sottotetto di 15 mq”); era diversa la classificazione catastale (C/1 e A/2) rispetto al C/6 dell'atto del Notaio
era senza dubbio diversa la valutazione del bene: €. 130.687,50 a fronte di un Per_6 valore non espresso, ma con rendita catastale di neppure €.38. “
pag. 5/9 In definitiva, a detta degli appellanti, il primo giudice avrebbe errato nel non ritenere che: o gli immobili erano effettivamente diversi ed entrambi liberi da ipoteca all'atto della iscrizione;
CP_ oppure, in caso di coincidenza, come ritenuto dal Tribunale di L'Aquila, la doveva essere ritenuta corresponsabile nei confronti degli odierni appellanti al pari degli altri Istituti di
Credito, dei professionisti estimatori e dei Notai roganti.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente rilevato che nel giudizio di primo grado non è mai stata invocata la perizia Per_ dell'ing. , versata in atti dalla opposta e non dagli opponenti.
In ogni caso, va ribadito che nella specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, all'esito della CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado è risultato provato che la particella 720, oggetto dell'ipoteca iscritta nell'anno 2006 e la particella 1110, oggetto dell'atto di compravendita stipulato dagli appellanti, afferiscono al medesimo immobile, ancor più in quanto le argomentazioni contenute all'interno dell'elaborato peritale non venivano contestate dagli originari attori, nemmeno in sede conclusioni.
All'ausiliario erano stati posti i seguenti e decisamente esaurienti quesiti:
“1. “Verifichi e accerti il CTU se la particella 720 sub 3, graffato con la particella 723, è confluita nella particella 1110 sub 2 e 3”
2. “Verifichi e accerti il CTU se il fabbricato censito con il mappale n. 720 nel mappale del vecchio NCEU sia stato erroneamente riportato nel NCT nel mappale n. 798 anziché nel mappale n. 1110”
3. “Verifichi e accerti il CTU se alla data del 04/4/1979, era stato o meno accatastato unfabbricato sulla particella 1110 e se, sempre alla predetta data, la particella in questione era identificata solo come terreno di 165 mq”.
4. “Accerti il CTU, se al momento dell'istruttoria della stipula dell'atto pubblico in data
26/02/2008 notaio in Santa AR Capua Vetere, N.REP. 228674/24525, tra Persona_3
i Sigg. e e i sigg.ri e Persona_1 Persona_2 Parte_1
era verificabile l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto di Parte_2 compravendita: porzione di fabbricato sito in L'Aquila, fraz. Poggio S. AR di Sassa, alla Via
Poggio S. AR di Sassa n. 12, distinto al NCEU di L'Aquila al fol. 12, part. 720, sub 3, z. c. 7, piano T-1-2, cat. C/6, cl. 3, mq. 72, R.C. €. 37,19, graffato con il mappale n. 723”.
5. “Verifichi e accerti se lo stesso fabbricato risulti tuttora censito con n. 2 mappali distinti (720
e 1110)”.
6. Verifichi e accerti se particella 720 è stata successivamente soppressa in conseguenza della duplicazione”.
A tal riguardo, come coerentemente evidenziato dal giudice di prime cure, la CTU ha ricostruito, in totale assenza di osservazioni da parte degli opponenti e avvalendosi anche di precedenti elaborati, la storia della particella 720 sub. 3, confluita in seguito nella particella
1110 sub. 2 e 3, evidenziando incontrovertibilmente che: pag. 6/9 i) la particella 720 sub 3 è confluita nella particella 1110 sub 2 e 3;
ii) nella particella 1110 era stato mappato il fabbricato identificato con il numero 720 sub 3;
iii) la particella 720 sub 3 era stata soppressa per duplicazione;
iv) dalla visura storica della particella 1110 risultava che alla data del 04.04.1979 la stessa era accatastata quale terreno e la conseguente richiesta di ampliamento del fabbricato – ottenuto con concessione edilizia nella medesima data, doveva riguardare la particella 720 sub 3, graffata con il mappale 723;
v) al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita la particella 720 sub 3 era già gravata da ipoteca, iscritta due anni prima.
Orbene, dato che l'ipoteca grava sul bene immobile su cui viene iscritta, prescindendo dalla mappatura catastale che a questo viene attribuita ed accertato che l'iscrizione effettuata dalla CP_
sul predetto bene si riferiva con precisione ad una particella (la n. 720 sub 3) all'epoca esistente e di proprietà degli allora terzi datori di ipoteca e il che è Per_1 Per_2 incontestato, non può ritenersi condivisibile la prospettazione fornita dagli odierni appellanti, secondo cui si profilava l'ipotesi per cui o gli immobili controversi fossero effettivamente diversi e, pertanto, liberi entrambi da ipoteca o, in caso di coincidenza, come ritiene il CP_ Tribunale di L'Aquila, la doveva essere ritenuta corresponsabile nei confronti degli odierni appellanti al pari degli altri Istituti di Credito, dei professionisti estimatori e dei Notai roganti.
Ed invero, come correttamente rilevato all'interno del provvedimento censurato, sulla scorta delle risultanze istruttorie emerse, non sussiste alcuna incertezza sul bene oggetto di iscrizione
– tra l'altro avvenuta antecedentemente rispetto all'acquisto dell'immobile da parte degli appellanti – e successiva esecuzione, essendo emerso con precisione che sulle due particelle controverse insiste il medesimo bene immobile, con la particolarità che la 720 sub 3 veniva successivamente soppressa ed accorpata alla 1110 sub 2 e 3, di proprietà degli originari attori.
Anche nella perizia giurata eseguita prima della concessione del mutuo del 21.7.2005 il perito Per_
aveva, peraltro, rilevato che vi fosse una corrispondenza tra le part. 720 e 723 con la part. 1110, tanto in una stringatissima relazione di sole due pagine finalizzata alla stima dell'immobile sul quale iscrivere l'ipoteca, come avvenuto nel 2006.
Va altresì evidenziato come parte appellata, in ciò nemmeno concretamente contraddetta, abbia allegato che “il strumentalmente, aveva richiesto l'accatastamento della part. Per_1
1110, come nuovo fabbricato in corso di costruzione, individuata con i subb 2 e 3, ma si era ben guardato di correggere il disallineamento di mappa, istruendo preventivamente la pratica di demolizione della part. 720 sub 3; i Notai ed i tecnici successivamente incaricati non avevano verificato attentamente che il fabbricato oggetto della presente controversia era l'ampliamento del fabbricato già esistente sulla part. 720, tanto che, in data 24.7.2003, i sigg.
e presentavano la denuncia di Persona_1 Persona_2 successione, in relazione al decesso dei , con la quale dichiaravano sia la Persona_8 part. 720 sub 3, sulla quale originariamente insisteva il fabbricato, sia il terreno censito alla pag. 7/9 part. 1110, sul quale è stato realizzato l'ampliamento, che poi andavano a coincidere;
nella denuncia di successione di (dante causa di , a sua Persona_8 Persona_1 volta dante causa degli attori) non esisteva alcun fabbricato sulla particella 1110 che nella successione veniva identificato come terreno di mq. 165; l'unico fabbricato oggetto di garanzia ipotecaria era quello indicato nella successione come mappale720 sub 3, graffato conil mappale 723, che coincideva con gli identificativi catastali;
il predetto fabbricato era stato realizzato sul mappale 720 che risultava esistere fin dall'impianto meccanografico;
dall'esame dell'atto di compravendita del 26.2.2008 in favore dei sigg. a Rogito Persona_9 della dr.ssa emergevano delle perplessità, infatti, i venditori Per_10 Controparte_9 dichiaravano che il fabbricato (part. 1110 subb 2 e 3) “è stato realizzato in data precedente il 1° settembre 1967 ed ampliato in virtù della concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del
Comune di L'Aquila in data 4.4.1979 prot. 2283”.
Il tutto con l'ovvia e condivisibile conseguenza per la quale siccome nel 1979 non era accatastato alcun fabbricato sulla part. 1110, la pratica di ampliamento doveva essere stata necessariamente presentata in relazione all'unico fabbricato, quello censito sulla particella
720.
Poiché l'ipoteca segue il bene, dato che la 720 era parte della 1110, il vincolo ipotecario, iscritto sul bene insistente sulla 720, continuava, quindi a gravare sullo stesso fabbricato, anche se questo aveva cambiato identificazione catastale.
Né, in ogni caso, si può riconoscere alla perizia extragiudiziale tardivamente evidenziata valore probatorio superiore a quello della CTU: l'iscrizione ipotecaria ed il successivo pignoramento ricadevano sull'intera particella, a prescindere dalla sua superficie, per cui se anche fosse vera la misurazione del Pace e vi fosse stato un errore materiale da parte del
Notaio rogante il mutuo, non cambierebbe in alcun modo l'effetto dell'iscrizione ipotecaria, che ricadeva sull'intera particella n.720 sub 3 la quale, come indicato anche nella predetta perizia extragiudiziale, peraltro redatta in vista della accensione del mutuo ipotecario, è confluita nella particella n.1110 sub 2 e 3 e, quanto all'asseritamente errata descrizione, sia Per_ il Notaio (“piano T-1-2”) che il (“Piano terreno ….. Piano primo …. Piano secondo….”) descrivevano l'immobile nello stesso modo, ovvero come composto da un vano terraneo e due piani fuori terra.
Ne discende, quale diretta conseguenza, non solo la genericità delle contestazioni mosse dagli appellanti, i quali solo in appello hanno richiamato i generici accertamenti del Pace nell'elaborato redatto nell'anno 2005, ma anche l'infondatezza delle stesse.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente respinto.
Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM. n. 147/2022, in base al valore di 88mila euro pari al contestato credito pag. 8/9 ipotecario dell'appellata, con applicazione dei compensi al minimo stante la sinteticità degli atti difensivi, oltre accessori di legge e cpa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
condanna gli appellanti, in solido, alla refusa delle spese del grado in favore dell'appellata
, per complessivi euro 7160,00, oltre accessori di legge;
CP_1
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 8.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco S. Filocamo – Presidente
dott.ssa Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 441/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
25.06.2025 e vertente tra:
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Catalucci Parte_1 Parte_2 giusta mandato in calce ad atto di citazione in appello, el. dom. L'Aquila, Piazza Santa Giusta n.
5, presso il suo studio;
Appellanti
e in persona dell'amministratore p.t. e per essa, quale mandataria, CP_1 [...]
in persona del Dott. , in virtù di procura speciale Controparte_2 Controparte_3 conferita dal Direttore Generale e come tale legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Giancarli giusta mandato in atti, el. dom. in L'Aquila, Via Strinella n. 48, presso il suo studio;
Appellata
avverso la sentenza n. 121/2024 del 6.3.2024, emessa dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento civile n. 787/2019, avente ad oggetto opposizione ad esecuzione immobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo riesame degli atti e dei verbali di primo grado, in riforma della sentenza n. 121/2024 emessa dal Tribunale Civile di L'Aquila, in persona del
Giudice Dott. Niccolò Guasconi, in data 28.02.2024, pubblicata il 06.03.2024 e notificata il successivo 02.04.2024, dichiarare nulla e/o inefficace la procedura esecutiva immobiliare n.
101/2017, non essendo il bene gravato da ipoteche diverse da quella volontaria concessa in favore della con ogni connessa e conseguente pronuncia anche in ordine alle spese e CP_4 competenze del giudizio”. La parte appellata non ha concluso nel termine assegnato ex lege con ordinanza del
09.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di L'Aquila così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Rigetta integralmente la domanda di parte attrice. 2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti 3) Pone definitivamente le spese per la CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuno.”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno introdotto il presente giudizio di merito in opposizione all'esecuzione immobiliare CP_ avente RGE 101/2017, intrapresa da e avente ad oggetto la porzione di fabbricato sito in
L'Aquila, frazione Poggio Santa AR di Sassa, alla via Poggio Santa AR di Sassa n. 12, distinto al NCEU di L'Aquila al Foglio 12 particella 1110 sub. 2 e 3 (già part. 720, sub 3), z.c. 7, piano T-1-2, cat. C/6, el.3, mq. 72, RC Euro 37,19, graffato con il mappale n. 723, per diritti pari all'intero, in forza di ipoteca volontaria concessa da e Persona_1 [...] con atto pubblico del 29.03.2006. Persona_2
Gli attori hanno dedotto:
1) di aver acquistato in data 26/02/2008, giusta atto pubblico del notaio in Persona_3
Santa AR Capua Vetere, da e (N.REP. Persona_1 Persona_2
228674/24525) l'immobile sito in L'Aquila, frazione Poggio Santa AR di Sassa, alla via Poggio
Santa AR di Sassa n. 12, distinto al NCEU di L'Aquila al Foglio 12 particella 1110 sub. 2 e 3;
2) che detto immobile era al momento dell'acquisto libero da ipoteche, così come dichiarato dai venditori e verificato dal notaio rogante nonché dalla mutuante Barclays Bank PLC, che ha iscritto in suo favore ipoteca di primo grado (iscrizione Reg. Gen. 5219 – Reg. Part. 679 del
06/03/2008 NCEU di L'Aquila);
3) che, in data 03/09/2014, gli esponenti richiedevano ed ottenevano la surrogazione del mutuo all'istituto bancario (allora) ed, anche in questo caso, come da normativa CP_5 fondiaria, l'istituto bancario ebbe ad eseguire nuovamente tutti i controlli del caso, affidando l'incarico ad un tecnico specializzato e al notaio in L'Aquila; Persona_4
4) che anche a seguito degli ulteriori accertamenti, i beni acquistati dagli opponenti risultavano liberi da qualsiasi gravame tanto che l'istituto di credito diede parere favorevole alla surrogazione del mutuo subentrando alla banca precedente, quale soggetto beneficiario della suindicata ipoteca di primo grado;
5) che, in conclusione, oggetto dell'esecuzione è un bene diverso rispetto a quello intestato agli odierni attori e distinto al NCEU foglio 12, part. 720;
pag. 2/9 6) che, anche ove si accerti in concreto che le particelle 1110 e 720 si riferiscano al medesimo immobile, l'iscrizione ipotecaria andrà dichiarata nulla poiché effettuata in violazione del principio di determinatezza di cui agli artt. 2826 e 2841 c.c.
Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, affinché previa fissazione dell'udienza di comparizione delle part, Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa sospensione dell'esecuzione dichiarare la nullità e l'inefficacia della procedura esecutiva immobiliare, non essendo il bene gravato da iscrizioni ipotecarie diverse da quella volontaria in favore della con ogni connessa e conseguente pronuncia anche in ordine alle spese e competenze CP_4 del giudizio.
CP_ Si è costituita la , eccependo: I) la nullità della citazione perché mancante delle conclusioni;
II) che dalla visura storica catastale del mappale 720 sub 3 risulta che lo stesso è stato soppresso per duplicazione in data 19.5.2014, ciò significando che la consistenza del fabbricato in questione era ricompresa nella consistenza dell'odierno mappale 1110; III) che dunque gli odierni attori sarebbero vittime della condotta truffaldina dei e della Per_1 negligenza del notaio. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: piaccia all'On. Tribunale Civile di L'Aquila, contrariis reiectis, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa a seguito di istruttoria documentale e consulenza tecnica, come sopra indicato.
La sentenza è stata impugnata da e (i quali ne Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la totale riforma) il 09.05.2024 per un unico, seppur articolato, motivo che si andrà ad esaminare.
La , e per essa la mandataria costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame con CP_1 contestuale conferma del provvedimento oggetto di censura.
Con ordinanza del 09.01.2025 questa Corte fissava davanti al collegio l'udienza al giorno
25.06.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA: ART.
2697 C.C. E 116 C.P.C. – OMESSO ESAME DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E/O TRAVISAMENTO
RISULTANZE ISTRUTTORIE – VIZIO DI MOTIVAZIONE PER CONTRADDITTORIETA'.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione all'esecuzione con la seguente motivazione.
“Nel merito, all'esito della CTU, sulla quale le parti nulla hanno osservato in sede di udienza di esame della consulenza, è risultato provato che la particella 720, oggetto dell'ipoteca iscritta CP_ da , e la particella 1110, oggetto dell'atto di compravendita stipulato due anni dopo dagli odierni attori, si riferiscono allo stesso bene immobile.
pag. 3/9 Il consulente, con metodo lineare e immune da vizi, ha verificato che la particella 720 è confluita nella particella 1110, poiché la posizione delle stesse coincide.
Tale conclusione trova ulteriore riscontro nella circostanza che la particella 720 sia stata soppressa “per duplicazione” il 19.05.2014 (data successiva tanto all'iscrizione ipotecaria posta a fondamento dell'azione esecutiva quanto alla trascrizione dell'acquisto da parte degli odierni attori).
L'ausiliario ha infine verificato che alla data della compravendita l'immobile di cui alla particella CP_ 720 era gravato da ipoteca in favore di . Stante l'accertata identità degli immobili indicati con le particelle 720 e 1110 (oggetto della compravendita degli odierni attori), deve ritenersi che l'iscrizione ipotecaria antecedente sia opponibile anche a costoro in applicazione del noto principio prior in tempore potior in iure.
Infatti il diritto reale di garanzia ha ad oggetto il bene nella sua materialità indipendentemente dalla diversa indicazione degli estremi catastali.
Nel caso di specie, all'epoca dell'iscrizione ipotecaria e del successivo acquisto da parte degli odierni opponenti, lo stesso bene era individuato da due distinte particelle, che solo successivamente sono state accorpate (mediante soppressione della part. 720).
CP_ Pertanto nessun rimprovero può essere mosso all'iscrizione ipotecaria effettuata da , idonea ad identificare con precisione il bene gravato.
La giurisprudenza citata dagli attori per invocare la nullità dell'iscrizione ipotecaria effettuata CP_ da appare non pertinente al caso in esame.
In particolare la sentenza della Cassazione n. 7342/2022 fa riferimento all'ipotesi di errori o imprecisioni nell'indicazione del bene che siano idonei a ingenerare in concreto incertezza sulla sua identificazione. Tuttavia nella fattispecie oggetto di questo giudizio non è dato CP_ rinvenire alcun errore o improprietà nell'iscrizione effettuata da , che si riferisce con precisione ad una particella esistente all'epoca dei fatti e che era intestata al debitore al momento dell'iscrizione. Non sussiste neanche incertezza in concreto sul bene oggetto di iscrizione e successiva esecuzione, essendo emerso con chiarezza che le due particelle più volte citate si riferiscono esattamente allo stesso immobile.
Non sfugge al Tribunale che nella presente situazione si versa in un'ipotesi di contrasto tra soggetti verosimilmente tutti in buona fede e ai quali non è addebitabile una condotta rimproverabile. Appare allora opportuno precisare l'ordinamento non lascia privi di tutela gli acquirenti di immobili che si vengano a trovare nella situazione esposta dagli odierni attori: potranno eventualmente far valere le loro ragioni nei confronti dei venditori, i quali dal canto loro dovevano essere consapevoli (o perlomeno ignoravano colposamente) di aver già concesso ipoteca sul bene che hanno poi venduto dichiarandolo libero da ogni gravame, nonché nei riguardi del notaio rogante, ove si accerti che egli avrebbe potuto avvedersi con la diligenza professionale a lui richiesta dell'esistenza di una duplicazione di particelle.”
Gli appellanti nel censurare il provvedimento gravato, ritengono errata e contraddittoria la motivazione adottata dal primo giudice nella parte in cui ha travisato le risultanze istruttorie di pag. 4/9 cui alla CTU, sulla quale in modo del tutto acritico ed apodittico avrebbe fondato la propria decisione.
In particolare, gli appellanti contestano l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha dato per accertato, all'esito della CTU, che la particella 720, oggetto dell'ipoteca iscritta da CP_
in data 31.03.2006 e la particella 1110, oggetto della compravendita stipulata due anni dopo dai coniugi e individuassero lo stesso bene immobile, tale da Pt_1 Parte_2 giustificare nella specie l'applicazione del principio prior tempore potior in iure.
Secondo gli impugnanti, infatti, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere esente da responsabilità l'Istituto di credito appellato nell'iscrivere l'ipoteca sull'immobile, omettendo l'esame dei documenti depositati agli atti proprio dalla Banca stessa.
In particolare, la perizia dell'Ing. del 21.07.2005, la quale si poneva in contrasto Persona_5 con il contratto di mutuo fondiario del 29.03.2006 a rogito del notaio con il quale Per_6
e AR AS TI concedevano ipoteca volontaria a garanzia del Persona_1 Per_ credito, in quanto nella perizia dell'Ing. la consistenza immobiliare è di gran lunga superiore ai mq. 72 di cui al mutuo per Notar Per_6
Nella “perizia giurata extragiudiziale relativa alla stima di un immobile di civile abitazione, sito nella frazione Poggio S. AR di Sassa (L'Aquila) di proprietà del Sig. ” a firma Persona_1 dell'Ing. , l'immobile - di - risultava descritto in maniera del Persona_5 Controparte_6 tutto diversa da quella contenuta nel contratto di mutuo, nel quale alla voce “descrizione degli immobili costituiti in ipoteca” è dato leggere: “porzione di fabbricato sito in L'AQUILA (AQ), fraz. Poggio S. AR di Sassa, Via Poggio S. AR di Sassa n. 12, riportato in NCEU al fol. 12, n.
720, sub. 3, z.c.7 piano T-1-2, categoria C6, classe 3, mq. 72, r.c. 37,19 con graffato il mappale n. 723”, cioè “ ” o al più “ . Controparte_7 CP_8
Nella perizia giurata a firma dell'Ing. del 2005, invece, la consistenza immobiliare Persona_5 era di gran lunga superiore ai mq. 72 di cui al mutuo del 2006 per Notar di Persona_7
L'Aquila e il fabbricato veniva così descritto: “L'edificio costituito in più fasi successive presenta una struttura a muri portanti in blocchi di cemento ed è costituito da un'unica unità abitativa.
Il fabbricato versa in condizioni buone e non presenta alcun problema di natura statica, il piano primo ed il piano secondo risultano ristrutturati di recente con finiture di buona qualità”; non era, quindi, una “porzione di immobile”; era descritta la consistenza di tre piani (“
[...]
: composto da un garage di 38,50 mq ca affacciato su una corte esclusiva di 35,00 mq, Pt_3 da un locale igienico di 2,80 mq, da una legnaia di 12,50 mq e da un locale commerciale di
44,20 mq. PRIMO PIANO: composto da un terrazzo di 13,20 mq, da una zona giorno con cucina di 29,70 mq affacciante sul terrazzo, da un bagno di 3,70 mq e da due vani un di 14,50 mq ed uno di 19,70 mq. PIANO SECONDO: composto da un terrazzo di 22,35 mq da un bagno di 6,70 mq da due camere da letto una di 15 mq ed una di 19,50 mq e da un locale sottotetto di 15 mq”); era diversa la classificazione catastale (C/1 e A/2) rispetto al C/6 dell'atto del Notaio
era senza dubbio diversa la valutazione del bene: €. 130.687,50 a fronte di un Per_6 valore non espresso, ma con rendita catastale di neppure €.38. “
pag. 5/9 In definitiva, a detta degli appellanti, il primo giudice avrebbe errato nel non ritenere che: o gli immobili erano effettivamente diversi ed entrambi liberi da ipoteca all'atto della iscrizione;
CP_ oppure, in caso di coincidenza, come ritenuto dal Tribunale di L'Aquila, la doveva essere ritenuta corresponsabile nei confronti degli odierni appellanti al pari degli altri Istituti di
Credito, dei professionisti estimatori e dei Notai roganti.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente rilevato che nel giudizio di primo grado non è mai stata invocata la perizia Per_ dell'ing. , versata in atti dalla opposta e non dagli opponenti.
In ogni caso, va ribadito che nella specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, all'esito della CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado è risultato provato che la particella 720, oggetto dell'ipoteca iscritta nell'anno 2006 e la particella 1110, oggetto dell'atto di compravendita stipulato dagli appellanti, afferiscono al medesimo immobile, ancor più in quanto le argomentazioni contenute all'interno dell'elaborato peritale non venivano contestate dagli originari attori, nemmeno in sede conclusioni.
All'ausiliario erano stati posti i seguenti e decisamente esaurienti quesiti:
“1. “Verifichi e accerti il CTU se la particella 720 sub 3, graffato con la particella 723, è confluita nella particella 1110 sub 2 e 3”
2. “Verifichi e accerti il CTU se il fabbricato censito con il mappale n. 720 nel mappale del vecchio NCEU sia stato erroneamente riportato nel NCT nel mappale n. 798 anziché nel mappale n. 1110”
3. “Verifichi e accerti il CTU se alla data del 04/4/1979, era stato o meno accatastato unfabbricato sulla particella 1110 e se, sempre alla predetta data, la particella in questione era identificata solo come terreno di 165 mq”.
4. “Accerti il CTU, se al momento dell'istruttoria della stipula dell'atto pubblico in data
26/02/2008 notaio in Santa AR Capua Vetere, N.REP. 228674/24525, tra Persona_3
i Sigg. e e i sigg.ri e Persona_1 Persona_2 Parte_1
era verificabile l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto di Parte_2 compravendita: porzione di fabbricato sito in L'Aquila, fraz. Poggio S. AR di Sassa, alla Via
Poggio S. AR di Sassa n. 12, distinto al NCEU di L'Aquila al fol. 12, part. 720, sub 3, z. c. 7, piano T-1-2, cat. C/6, cl. 3, mq. 72, R.C. €. 37,19, graffato con il mappale n. 723”.
5. “Verifichi e accerti se lo stesso fabbricato risulti tuttora censito con n. 2 mappali distinti (720
e 1110)”.
6. Verifichi e accerti se particella 720 è stata successivamente soppressa in conseguenza della duplicazione”.
A tal riguardo, come coerentemente evidenziato dal giudice di prime cure, la CTU ha ricostruito, in totale assenza di osservazioni da parte degli opponenti e avvalendosi anche di precedenti elaborati, la storia della particella 720 sub. 3, confluita in seguito nella particella
1110 sub. 2 e 3, evidenziando incontrovertibilmente che: pag. 6/9 i) la particella 720 sub 3 è confluita nella particella 1110 sub 2 e 3;
ii) nella particella 1110 era stato mappato il fabbricato identificato con il numero 720 sub 3;
iii) la particella 720 sub 3 era stata soppressa per duplicazione;
iv) dalla visura storica della particella 1110 risultava che alla data del 04.04.1979 la stessa era accatastata quale terreno e la conseguente richiesta di ampliamento del fabbricato – ottenuto con concessione edilizia nella medesima data, doveva riguardare la particella 720 sub 3, graffata con il mappale 723;
v) al momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita la particella 720 sub 3 era già gravata da ipoteca, iscritta due anni prima.
Orbene, dato che l'ipoteca grava sul bene immobile su cui viene iscritta, prescindendo dalla mappatura catastale che a questo viene attribuita ed accertato che l'iscrizione effettuata dalla CP_
sul predetto bene si riferiva con precisione ad una particella (la n. 720 sub 3) all'epoca esistente e di proprietà degli allora terzi datori di ipoteca e il che è Per_1 Per_2 incontestato, non può ritenersi condivisibile la prospettazione fornita dagli odierni appellanti, secondo cui si profilava l'ipotesi per cui o gli immobili controversi fossero effettivamente diversi e, pertanto, liberi entrambi da ipoteca o, in caso di coincidenza, come ritiene il CP_ Tribunale di L'Aquila, la doveva essere ritenuta corresponsabile nei confronti degli odierni appellanti al pari degli altri Istituti di Credito, dei professionisti estimatori e dei Notai roganti.
Ed invero, come correttamente rilevato all'interno del provvedimento censurato, sulla scorta delle risultanze istruttorie emerse, non sussiste alcuna incertezza sul bene oggetto di iscrizione
– tra l'altro avvenuta antecedentemente rispetto all'acquisto dell'immobile da parte degli appellanti – e successiva esecuzione, essendo emerso con precisione che sulle due particelle controverse insiste il medesimo bene immobile, con la particolarità che la 720 sub 3 veniva successivamente soppressa ed accorpata alla 1110 sub 2 e 3, di proprietà degli originari attori.
Anche nella perizia giurata eseguita prima della concessione del mutuo del 21.7.2005 il perito Per_
aveva, peraltro, rilevato che vi fosse una corrispondenza tra le part. 720 e 723 con la part. 1110, tanto in una stringatissima relazione di sole due pagine finalizzata alla stima dell'immobile sul quale iscrivere l'ipoteca, come avvenuto nel 2006.
Va altresì evidenziato come parte appellata, in ciò nemmeno concretamente contraddetta, abbia allegato che “il strumentalmente, aveva richiesto l'accatastamento della part. Per_1
1110, come nuovo fabbricato in corso di costruzione, individuata con i subb 2 e 3, ma si era ben guardato di correggere il disallineamento di mappa, istruendo preventivamente la pratica di demolizione della part. 720 sub 3; i Notai ed i tecnici successivamente incaricati non avevano verificato attentamente che il fabbricato oggetto della presente controversia era l'ampliamento del fabbricato già esistente sulla part. 720, tanto che, in data 24.7.2003, i sigg.
e presentavano la denuncia di Persona_1 Persona_2 successione, in relazione al decesso dei , con la quale dichiaravano sia la Persona_8 part. 720 sub 3, sulla quale originariamente insisteva il fabbricato, sia il terreno censito alla pag. 7/9 part. 1110, sul quale è stato realizzato l'ampliamento, che poi andavano a coincidere;
nella denuncia di successione di (dante causa di , a sua Persona_8 Persona_1 volta dante causa degli attori) non esisteva alcun fabbricato sulla particella 1110 che nella successione veniva identificato come terreno di mq. 165; l'unico fabbricato oggetto di garanzia ipotecaria era quello indicato nella successione come mappale720 sub 3, graffato conil mappale 723, che coincideva con gli identificativi catastali;
il predetto fabbricato era stato realizzato sul mappale 720 che risultava esistere fin dall'impianto meccanografico;
dall'esame dell'atto di compravendita del 26.2.2008 in favore dei sigg. a Rogito Persona_9 della dr.ssa emergevano delle perplessità, infatti, i venditori Per_10 Controparte_9 dichiaravano che il fabbricato (part. 1110 subb 2 e 3) “è stato realizzato in data precedente il 1° settembre 1967 ed ampliato in virtù della concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del
Comune di L'Aquila in data 4.4.1979 prot. 2283”.
Il tutto con l'ovvia e condivisibile conseguenza per la quale siccome nel 1979 non era accatastato alcun fabbricato sulla part. 1110, la pratica di ampliamento doveva essere stata necessariamente presentata in relazione all'unico fabbricato, quello censito sulla particella
720.
Poiché l'ipoteca segue il bene, dato che la 720 era parte della 1110, il vincolo ipotecario, iscritto sul bene insistente sulla 720, continuava, quindi a gravare sullo stesso fabbricato, anche se questo aveva cambiato identificazione catastale.
Né, in ogni caso, si può riconoscere alla perizia extragiudiziale tardivamente evidenziata valore probatorio superiore a quello della CTU: l'iscrizione ipotecaria ed il successivo pignoramento ricadevano sull'intera particella, a prescindere dalla sua superficie, per cui se anche fosse vera la misurazione del Pace e vi fosse stato un errore materiale da parte del
Notaio rogante il mutuo, non cambierebbe in alcun modo l'effetto dell'iscrizione ipotecaria, che ricadeva sull'intera particella n.720 sub 3 la quale, come indicato anche nella predetta perizia extragiudiziale, peraltro redatta in vista della accensione del mutuo ipotecario, è confluita nella particella n.1110 sub 2 e 3 e, quanto all'asseritamente errata descrizione, sia Per_ il Notaio (“piano T-1-2”) che il (“Piano terreno ….. Piano primo …. Piano secondo….”) descrivevano l'immobile nello stesso modo, ovvero come composto da un vano terraneo e due piani fuori terra.
Ne discende, quale diretta conseguenza, non solo la genericità delle contestazioni mosse dagli appellanti, i quali solo in appello hanno richiamato i generici accertamenti del Pace nell'elaborato redatto nell'anno 2005, ma anche l'infondatezza delle stesse.
In definitiva, l'appello deve essere integralmente respinto.
Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM. n. 147/2022, in base al valore di 88mila euro pari al contestato credito pag. 8/9 ipotecario dell'appellata, con applicazione dei compensi al minimo stante la sinteticità degli atti difensivi, oltre accessori di legge e cpa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
condanna gli appellanti, in solido, alla refusa delle spese del grado in favore dell'appellata
, per complessivi euro 7160,00, oltre accessori di legge;
CP_1
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 8.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo
pag. 9/9