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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 449/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2949/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ica S.r.l. 01062951007-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1043/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13892764 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3757/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1.La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 1, con la sentenza n. 1043/2023, depositata il 14/11/2023, ha respinto, compensando le spese, il ricorso della Ricorrente_1 S.N.C. avverso l'Avviso di Accertamento n. 13892764 emesso dalla Società ICA, Imposte
Comunali Affini - S.r.I., concessionaria del COMUNE DI TERRACINA, per omessa dichiarazione/violazione regolamentare canone unico annuale sulla pubblicità, per l'anno 2022.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: "Nel caso de quo le insegne di esercizio, quelle che riportano la ragione sociale apposte presso l'attività commerciale allo scopo di indicare la sede e analiticamente distinte nelle immagini su riportate, hanno una superficie complessiva ben maggiore di mq. 5, essendo la loro superficie pari a mq. 12, come da schema riassunto a pag. 10 della memoria. Il Regolamento comunale, infatti, detta delle regole specifiche relativamente al metodo di misurazione dei mezzi pubblicitari, disponendo all'articolo 32 -Modalità di applicazione del canone, commi 1 e 4, che "Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 28 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato. 2. (omissis) 3. (omissis).
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari." La norma regolamentare è estremamente chiara". 3.La Ricorrente 1 S.N.C. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma, con vittoria delle spese. A tal fine ha lamentato: - la motivazione erronea e contraddittoria sull'illegittimità/nullità dell'atto impugnato per erroneità della rilevazione eseguita in assenza di contraddittorio;
- la motivazione erronea per falso presupposto in fatto sulla carenza dei presupposti per l'imposizione del canone ai sensi del comma 833 dell'art. 1, lett. I) della I. 160/2019; - la motivazione erronea per falso presupposto in fatto sulla carenza dei presupposti per l'imposizione del tributo ai sensi del comma 833 dell'art. 1, lett. q) della l. 160/2019 (altri mezzi pubblicitari).
4. La SOCIETÀ ICA, IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L., costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese, contestando i motivi di appello svolti.
5. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 3/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Il Collegio osserva - laddove parte appellante lamenta che sarebbe stato indispensabile assicurare il rispetto del contraddittorio preventivo con il contribuente in presenza come nel caso di accertamenti svolti medianti accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente - che solo a decorrere dal 30 aprile
2024, con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, trovano applicazione le disposizioni in materia di contraddittorio preventivo generalizzato. Non è pertanto configurabile alcuna violazione di legge, fermo restando che la giurisprudenza della Cassazione ha introdotto la distinzione, riguardo al tema del contraddittorio endoprocedimentale, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell'Unione europea, chiarendo che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito ed ossia per cd tributi armonizzati e, anche in tal caso, con particolari limiti. La valutazione del primo giudice appare pertanto corretta.
2. Per quanto concerne l'esenzione per le insegne di esercizio di superficie complessiva inferiore ai mq. 5, sulla base delle fotografie prodotte dalla parte appellata e non contradette, il Collegio esclude che si sia in presenza di "cornici” ossia di un mero supporto al mezzo pubblicitario. Si tratta, infatti, di ordinari mezzi pubblicitari, come tale è da ritenersi l'insegna luminosa e le scritte sulla parte alta del vetro, come evidenziate nelle foto. Nella fattispecie concreta, l'installazione pubblicitaria risulta pertanto di superfice superiore ai mq
5, non essendo, peraltro, specificato il motivo per cui si dovrebbe considerare soltanto la parte luminosa atteso che si è in presenza anche dell'utilizzo di una superficie estensiva tale da costituire un unico messaggio pubblicitario.
3. Neppure risulta condivisibile, sempre sulla base delle foto in atti, quanto eccepito dalla parte appellante in ordine ai piccoli cartelli. Se, infatti, risultano esenti dal CUP gli avvisi al pubblico esposti sulle vetrine o sulle porte di ingresso alla farmacia, non lo sono invece quelli posti all'esterno della farmacia stessa in quanto, senza meno, mezzi pubblicitari della Farmacia e dei servizi che la stessa è in grado di offrire. Infatti, il presupposto impositivo è da individuare nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perchè vengono a trovarsi in quel luogo determinato.
5. L'appello non è pertanto fondato. Le spese possono essere compensate come nel primo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Cosi deciso in Latina il 3/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI TA NZ IN
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2949/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terracina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ica S.r.l. 01062951007-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1043/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1
e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13892764 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3757/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1.La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 1, con la sentenza n. 1043/2023, depositata il 14/11/2023, ha respinto, compensando le spese, il ricorso della Ricorrente_1 S.N.C. avverso l'Avviso di Accertamento n. 13892764 emesso dalla Società ICA, Imposte
Comunali Affini - S.r.I., concessionaria del COMUNE DI TERRACINA, per omessa dichiarazione/violazione regolamentare canone unico annuale sulla pubblicità, per l'anno 2022.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: "Nel caso de quo le insegne di esercizio, quelle che riportano la ragione sociale apposte presso l'attività commerciale allo scopo di indicare la sede e analiticamente distinte nelle immagini su riportate, hanno una superficie complessiva ben maggiore di mq. 5, essendo la loro superficie pari a mq. 12, come da schema riassunto a pag. 10 della memoria. Il Regolamento comunale, infatti, detta delle regole specifiche relativamente al metodo di misurazione dei mezzi pubblicitari, disponendo all'articolo 32 -Modalità di applicazione del canone, commi 1 e 4, che "Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 28 del presente regolamento, le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato. 2. (omissis) 3. (omissis).
4. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari." La norma regolamentare è estremamente chiara". 3.La Ricorrente 1 S.N.C. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma, con vittoria delle spese. A tal fine ha lamentato: - la motivazione erronea e contraddittoria sull'illegittimità/nullità dell'atto impugnato per erroneità della rilevazione eseguita in assenza di contraddittorio;
- la motivazione erronea per falso presupposto in fatto sulla carenza dei presupposti per l'imposizione del canone ai sensi del comma 833 dell'art. 1, lett. I) della I. 160/2019; - la motivazione erronea per falso presupposto in fatto sulla carenza dei presupposti per l'imposizione del tributo ai sensi del comma 833 dell'art. 1, lett. q) della l. 160/2019 (altri mezzi pubblicitari).
4. La SOCIETÀ ICA, IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L., costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese, contestando i motivi di appello svolti.
5. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 3/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Il Collegio osserva - laddove parte appellante lamenta che sarebbe stato indispensabile assicurare il rispetto del contraddittorio preventivo con il contribuente in presenza come nel caso di accertamenti svolti medianti accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente - che solo a decorrere dal 30 aprile
2024, con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, trovano applicazione le disposizioni in materia di contraddittorio preventivo generalizzato. Non è pertanto configurabile alcuna violazione di legge, fermo restando che la giurisprudenza della Cassazione ha introdotto la distinzione, riguardo al tema del contraddittorio endoprocedimentale, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell'Unione europea, chiarendo che «in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito ed ossia per cd tributi armonizzati e, anche in tal caso, con particolari limiti. La valutazione del primo giudice appare pertanto corretta.
2. Per quanto concerne l'esenzione per le insegne di esercizio di superficie complessiva inferiore ai mq. 5, sulla base delle fotografie prodotte dalla parte appellata e non contradette, il Collegio esclude che si sia in presenza di "cornici” ossia di un mero supporto al mezzo pubblicitario. Si tratta, infatti, di ordinari mezzi pubblicitari, come tale è da ritenersi l'insegna luminosa e le scritte sulla parte alta del vetro, come evidenziate nelle foto. Nella fattispecie concreta, l'installazione pubblicitaria risulta pertanto di superfice superiore ai mq
5, non essendo, peraltro, specificato il motivo per cui si dovrebbe considerare soltanto la parte luminosa atteso che si è in presenza anche dell'utilizzo di una superficie estensiva tale da costituire un unico messaggio pubblicitario.
3. Neppure risulta condivisibile, sempre sulla base delle foto in atti, quanto eccepito dalla parte appellante in ordine ai piccoli cartelli. Se, infatti, risultano esenti dal CUP gli avvisi al pubblico esposti sulle vetrine o sulle porte di ingresso alla farmacia, non lo sono invece quelli posti all'esterno della farmacia stessa in quanto, senza meno, mezzi pubblicitari della Farmacia e dei servizi che la stessa è in grado di offrire. Infatti, il presupposto impositivo è da individuare nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perchè vengono a trovarsi in quel luogo determinato.
5. L'appello non è pertanto fondato. Le spese possono essere compensate come nel primo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Cosi deciso in Latina il 3/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
GI TA NZ IN