Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 449
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Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza del contraddittorio preventivo

    La Corte rileva che il contraddittorio preventivo generalizzato trova applicazione solo a partire da una data successiva all'accertamento e che la giurisprudenza della Cassazione distingue tra tributi armonizzati e non armonizzati, non configurandosi violazione di legge nel caso di specie.

  • Rigettato
    Carenza presupposti per imposizione canone (art. 1, c. 833, lett. I) L. 160/2019)

    La Corte esclude che si tratti di 'cornici' ma di ordinari mezzi pubblicitari, inclusa l'insegna luminosa e le scritte, la cui superficie complessiva supera i 5 mq, non essendo specificato il motivo per considerare solo la parte luminosa.

  • Rigettato
    Carenza presupposti per imposizione canone (art. 1, c. 833, lett. q) L. 160/2019)

    La Corte ritiene che gli avvisi posti all'esterno della farmacia siano mezzi pubblicitari e non semplici esenzioni, poiché hanno la capacità di raggiungere un numero indeterminato di destinatari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 449
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 449
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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