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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/08/2025, n. 11826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11826 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE N. R.G. 2296/2024 Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: Dott. Francesco Crisafulli -Presidente Dott. Francesco Frettoni - Giudice Dott. Massimo Marasca - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 2296/2024 promossa da:
nato in [...] il [...] (CF ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Salerno ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Durazzo n. 12 come da procura in atti RICORRENTE contro
rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Risulta che il ricorrente, in data 12.01.2024, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo “In via preliminare: disporre la sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato, ricorrendo gravi e fondati motivi e, per l'effetto, ordinare alla Questura di Roma il rilascio di un permesso di soggiorno valido sino all'esito del presente giudizio. • Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato per violazione di legge, avendo la Questura omesso di notificare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis, Legge n. 241/1990, comunicazione necessaria nei procedimenti ad istanza di parte, in quanto finalizzata a garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, consentendo una corretta instaurazione del contraddittorio, così come ribadito da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.
• accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato per violazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1. del D. Lgs. 286/98 così come vigente al momento della domanda di protezione speciale inviata con p.e.c. ), non avendo la Commissione NumeroDi_1
Territoriale tenuto conto, prima di dare parere negativo per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, della situazione personale e lavorativa dell'interessato, nonché della situazione politica e sociale del Paese di provenienza e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine. Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale e ordinare alla Questura di Roma il rilascio del relativo titolo di soggiorno. Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.”.
Il , per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, si è Controparte_1 costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 17 giugno 2025, chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In fatto Il Sig. cittadino gambiano, è giunto in Italia nel 2013, fuggendo dal Parte_1 suo Paese d'origine, e da allora non vi ha mai fatto ritorno. In Italia, il Sig. Pt_1
Essa ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dalla Questura di Roma il 10 ottobre 2016, con validità fino al 9 ottobre 2018. Alla scadenza, egli ha richiesto la conversione di tale permesso in un permesso per motivi di lavoro, ma ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna notizia sull'istanza e di non essere riuscito ad accedere agli uffici della Questura per ottenere informazioni. Il 2 luglio 2021, tramite l'Avv. Armando Maria De Nicola, il Sig. Essa ha Pt_1 inoltrato via PEC alla Questura di Roma un'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. 286/1998 (come modificato dal D.L. 130/2020), allegando documentazione attestante il suo percorso lavorativo. Poiché l'istanza è rimasta inevasa, è stata nuovamente inoltrata il 19 luglio 2021. Non avendo ricevuto riscontro, il 27 luglio 2021 è stata inviata una diffida formale alla Questura, intimando di ricevere l'istanza e di fissare un appuntamento entro sette giorni, con avvertimento di ricorso all'Autorità Giudiziaria in caso di inadempienza. In risposta a tale diffida, il 29 luglio 2021, la Questura di Roma ha invitato il Sig. a presentarsi presso lo sportello A dell'Ufficio Immigrazione, in Via Parte_1
Patini, dal lunedì al giovedì alle ore 08:00, per l'istruzione della pratica e il fotosegnalamento. Il Sig. Essa si è presentato l'11 agosto 2021 con la Pt_1 documentazione a supporto, ma gli è stato fornito un biglietto con l'indirizzo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma (Sezione I) per formalizzare la sua istanza. Il 24 agosto 2021, recatosi presso la Commissione Territoriale “SS. Apostoli”, gli è stato consegnato un "numero verde" per informazioni. Il 13 settembre 2021, il ricorrente è tornato in Questura e gli è stato comunicato oralmente che la sua precedente pratica di rinnovo del permesso umanitario risultava ancora aperta e che era necessario richiedere un appuntamento tramite un legale. Di conseguenza, il 16 settembre 2021, il suo difensore ha inviato un'ulteriore PEC, richiedendo con urgenza un appuntamento e contestando la condotta omissiva che stava causando gravi pregiudizi al ricorrente. Successivamente, il 22 settembre 2021, il Sig. ha ricevuto un biglietto di convocazione per il 6 ottobre Pt_1
2021, data in cui è stato rinviato al 1° dicembre 2021. In tale ultima occasione, ha ricevuto il "cedolino" e una nuova convocazione per il 15 luglio 2022, per la quale gli è stato consegnato un biglietto per il 31 dicembre 2022.
Pag. 2 di 8 Il 15 marzo 2023, la Commissione Territoriale di Roma ha espresso un parere negativo (Id. 65573) sull'istanza di protezione speciale. Tale parere ha rilevato la mancata sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 del D.L.vo 286/98 e successive modifiche. La Commissione ha basato il suo parere sulla seguente documentazione: copia del passaporto, contratto di locazione ad uso transitorio, iscrizione all'anagrafe, lettera di assunzione (dal 22 settembre 2021 al 15 ottobre 2021) e busta paga di settembre 2021.
In particolare, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha ritenuto
- - non sussistenti fondati motivi per ritenere che il ricorrente potesse essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche ovvero potesse essere rinviato verso altro Stato nel quale non venga protetto dalla persecuzione ex art. 19, comma 1, D.lgs. 286/1998;
- - non sussistenti fondati motivi per ritenere che il ricorrente potesse essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, D.lgs. 286/1998;
- - non sussistenti fondati motivi per ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto dall'art. 19, comma 1.1. terzo e quarto periodo, D.lgs. 286/1998 e dall'art. 8 CEDU.
- Il provvedimento di rigetto risulta essere stato notificato in favore del ricorrente in data 06.02.2024. Il provvedimento di rigetto risulta essere stato notificato in favore del ricorrente in data 14.12.2023.
A seguito di tale parere, la Questura di Roma, il 5 giugno 2023, ha emesso il decreto di rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Questo provvedimento è stato notificato al ricorrente il 14 dicembre 2023. Nel decreto di rifiuto, la Questura ha espressamente indicato di aver omesso la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche se l'interessato avesse partecipato al procedimento.
Conseguentemente, il ricorrente in data 12.01.2024, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art 10 bis, L. n. 241/1990. Inoltre, la difesa del ricorrente ha dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale e dei presupposti di cui all'art. 19, co. 1 e co.
1.1 del D. Lgs. 286/98 alla luce del consolidato radicamento del ricorrente sul territorio nazionale sia dal punto di vista sociale che lavorativo. Infine, la difesa del ricorrente ha posto in evidenza la grave situazione di instabilità politica e umanitaria presente in Gambia, paese di origine del ricorrente.
Pag. 3 di 8 Unitamente al ricorso, sono stati allegati i seguenti documenti: copia procura alle liti;
copia provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Roma in data 05.06.2023 con relata di notifica del 14.12.2023; copia parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in data 15.03.2023; copia pec del 02.07.2021 avente ad oggetto inoltro istanza di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale;
copia pec del 19.07.2021 avente ad oggetto inoltro istanza di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale;
copia pec del 27.07.2021 avente ad oggetto inoltro istanza di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale;
copia pec di risposta della Questura di Roma del 29.07.2021; pec del 16.09.2021 trasmessa dal difensore del ricorrente alla Questura di Roma;
copia busta paga relativa alla mensilità di ottobre 2019 da cui si evince assunzione del ricorrente alle dipendenze della Eurofondazioni s.r.l., con mansione di operaio;
copia contratto a tempo determinato, alle dipendenze della con mansione di fabbro ferraio, Controparte_2 con decorrenza dal 30.10.2020 sino al 31.12.2020; copia proroga del predetto contratto sino al 28.02.2021; copia comunicazione obbligatoria Unificato Unilav da cui si evince la proroga del predetto contratto di lavoro sino al 31.03.2021 con annesse buste paga relative alle mensilità di ottobre 2020, novembre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021; copia certificazione Unica 2021; copia lettera di assunzione con contratto a tempo determinato, alle dipendenze della
, con mansione di manovale edile, con Controparte_3 decorrenza dal 22.09.2021 sino al 15.10.2021; copia documento attestante la trasformazione del predetto contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, a decorrere dal 01.06.2022; copia comunicazione obbligatoria Unificato Unilav da cui si evince l'interruzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della
[...]
a decorrere dal 19.10.2023; copia promessa di Controparte_3 assunzione del 11.01.2024 da parte del legale rappresentante della società
[...] una volta ottenuto il permesso di soggiorno;
copia attestazione di CP_4 frequenza e di superamento del corso di Lingua, Cultura e Civiltà italiana di livello A2, relativamente all'anno scolastico 2014-2015, rilasciato dal Centro Provinciale Istruzione per Adulti CPIA4 – MIUR Ufficio scolastico regionale per il Lazio;
copia buste paga relative alle mensilità di settembre 2021, ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022, marzo 2022, aprile 2022, maggio
2022, luglio 2022, agosto 2022, settembre 2022, ottobre 2022, dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023, ottobre 2023; copia certificazione Unica
2023; copia certificato di residenza;
copia istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Con note del 26.01.2024 la difesa del ricorrente ha provveduto al deposito della delibera COA di ammissione al gratuito patrocinio. Nelle note di trattazione scritta del 18 giugno 2025, viene ripercorsa la situazione di
Essa e si ribadisce quanto già esposto nel ricorso. Alla nota sono stati Pt_1 allegati il contratto di lavoro (all. 18) e le buste paga (all. 19).
Pag. 4 di 8 In diritto deve essere riconosciuta la protezione speciale. Risulta che la domanda è stata presentata in data 01.12.2021, vale a dire prima del 6 maggio 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e EL c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_5 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; LE c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Pag. 5 di 8 Essa ha intrapreso un percorso di integrazione straordinariamente profondo Pt_1
e consolidato in Italia, un Paese che ha scelto come sua dimora permanente fin dal 2013, e da cui non ha mai fatto ritorno nel suo Paese d'origine, il Gambia. Questa scelta è stata accompagnata da una completa e totale interruzione dei contatti con familiari e amici rimasti in Gambia, evidenziando una piena immersione e un radicamento irrevocabile nel tessuto sociale italiano. La sua integrazione si manifesta con chiarezza su molteplici profili. Dal punto di vista culturale, Essa parla l'italiano in modo perfetto, il che non è solo un Pt_1 segno di adattamento linguistico, ma anche un indicatore fondamentale della sua capacità di comunicare e interagire pienamente nella società italiana. Inoltre, ha frequentato il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) per l'acquisizione delle competenze necessarie per la cittadinanza, dimostrando un impegno attivo nel processo di integrazione civica e legale. Il fatto che non abbia più contatti con il suo Paese d'origine e che non vi abbia fatto ritorno dal suo arrivo in Italia nel 2013, quando era ancora minorenne, rafforza ulteriormente il suo distacco dal contesto di provenienza e la sua piena adesione alla nuova realtà italiana. Sul piano abitativo, Essa ha stabilito una situazione stabile e dignitosa, con Pt_1 residenza regolare a Roma, in Via Gorlago, 65. Questa condizione di stabilità abitativa è un pilastro fondamentale della sua integrazione, fornendogli una base sicura e radicata nella capitale italiana. L'integrazione socio-economica di Essa è particolarmente evidente nel Pt_1 suo percorso lavorativo, che testimonia una costante autosufficienza e un impegno duraturo. Ha iniziato a lavorare regolarmente fin dal 2017, collaborando a giugno di quell'anno con la ditta tipografica "De Mensura" srl a Roma. Successivamente, nell'ottobre 2018, ha sottoscritto un contratto di lavoro con Controparte_2 prorogato fino a febbraio 2021. Nel frattempo, nell'ottobre 2019, ha svolto mansioni di operaio presso "Eurofondazioni srl". Un passo significativo nella sua carriera è stato l'impiego presso
[...]
(successivamente rinominata , dove ha Controparte_6 Controparte_7 iniziato a lavorare il 3 novembre 2021 con un contratto a tempo determinato. Il suo impegno e la sua affidabilità sono stati riconosciuti, tanto che il contratto è stato convertito a tempo indeterminato a partire dal 1° giugno 2022. Durante questo periodo, Essa ha ricoperto la mansione di manovale edile, percependo un Pt_1 reddito annuo lordo di 20.490 Euro. Sebbene questo rapporto di lavoro fosse cessato il 19 ottobre 2023 a causa della mancanza di un valido titolo di soggiorno, ritenuto erroneamente in rinnovo, la stessa azienda aveva prontamente dichiarato la sua disponibilità a riassumerlo non appena avesse regolarizzato la sua Pt_1 posizione. Ciò dimostra il valore e l'apprezzamento per il suo contributo lavorativo. Le sue buste paga del periodo precedente attestano un reddito costante, con importi netti mensili che per gennaio, febbraio e marzo 2023 erano rispettivamente di circa 1.637 Euro, 1.370 Euro e 1.380 Euro. Attualmente, Essa è impiegato come addetto ai servizi di vigilanza privata Pt_1 presso . Ha stipulato un contratto a tempo determinato con inizio il 5 CP_8
Pag. 6 di 8 aprile 2024, inizialmente con scadenza al 31 dicembre 2024, e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2025. Questo impiego a tempo parziale orizzontale, con 25 ore settimanali, gli garantisce una Retribuzione/Compenso lordo annuo di 9.224 Euro. Le recenti buste paga per gennaio, febbraio e marzo 2025 indicano importi netti mensili rispettivamente di circa 1.650 Euro, 1.582 Euro e 1.616 Euro, permettendogli di mantenere un buon tenore di vita in Italia. Il suo reddito dichiarato per la richiesta di patrocinio a spese dello Stato, presentata l'11 gennaio 2024, ammontava a 6.742,00 Euro. Questi dati finanziari e la continuità lavorativa confermano il suo solido inserimento economico e la sua capacità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. La combinazione di questi fattori – l'assoluta padronanza della lingua italiana, la stabilità abitativa, il lungo e continuo percorso lavorativo con autonomia economica, e l'assenza di legami e contatti con il Paese d'origine – delinea un quadro di integrazione completa e irreversibile in Italia. In caso di rimpatrio in Gambia, Pt_1
si troverebbe di fronte a sfide insormontabili, non solo le difficoltà tipiche di un
[...] nuovo radicamento territoriale in un contesto che gli è ormai estraneo, ma anche l'assenza di qualsiasi rete sociale e familiare di supporto. La sua condizione lo esporrebbe a un'estrema vulnerabilità, compromettendo la possibilità di esercitare i diritti fondamentali legati alle scelte di vita quotidiana e portando a un netto peggioramento della sua qualità di vita. Questa profonda integrazione in Italia lo rende un membro a pieno titolo della comunità, e un rimpatrio forzato rappresenterebbe un danno irreversibile alla sua vita privata e ai suoi diritti fondamentali. Alla luce di tutto quanto detto, il ricorrente appare aver ormai conquistato in Italia una propria stabilità di vita, grazie alla raggiunta sicurezza lavorativa, economica ed alloggiativa. D'altra parte, è innegabile che l'Italia – e, in particolare, la provincia di Roma, dove egli è solito risiedere e lavorare (cfr. certificato di residenza) – costituisca da moltissimi anni il centro esclusivo della totalità delle occupazioni, degli interessi, essendovisi egli definitivamente stabilito da lunghissimo tempo e avendovi costruito la sua intera esistenza da adulto, con la prospettiva di migliorare ulteriormente la propria situazione. Deve in definitiva ritenersi che un allontanamento comporterebbe una grave violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata del ricorrente, tutelata dal nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, quale definito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Per_10
Gambia – Paese che egli ha abbandonato da ormai più di tredici anni e dove non conserva alcun mezzo di sussistenza – lederebbe profondamente la vita privata del ricorrente, sradicandolo dal luogo che è da lungo tempo diventato l'unica sede della sua esistenza. Al contrario, la permanenza in Italia lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, consentendogli di continuare a soddisfare le proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di
Pag. 7 di 8 emancipazione e radicamento qui intrapreso, già dotato di ottime prospettive. Peraltro, sebbene attualmente il ricorrente non sia in grado di dimostrare lo svolgimento di un lavoro regolare stante la mancanza di documenti, tenuto conto del lunghissimo e consolidato percorso di integrazione socio – lavorativo intrapreso dallo stesso in Italia, preme evidenziare come non sia possibile sostenere che dall'attuale mancato impiego lavorativo con un contratto regolare derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata, né l'irregolarità del lavoro appare direttamente imputabile al medesimo, posto che verosimilmente la stessa deriva verosimilmente da condizioni di sfruttamento in ragione del difficile contesto socio-economico, vieppiù se in carenza di un regolare permesso di soggiorno. In conclusione, l'inserimento lavorativo, pur rappresentando un chiaro indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce dunque elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come nel caso di specie, il radicamento da lungo tempo della vita privata del ricorrente sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene lo stesso sia momentaneamente disoccupato o non sia comunque in grado di provare lo svolgimento di lavoro con un regolare contratto.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 2296/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di nato in [...] il [...] (CF Parte_1
), alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti C.F._1 al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 30/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Massimo Marasca Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 8 di 8
SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 2296/2024 promossa da:
nato in [...] il [...] (CF ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Salerno ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Durazzo n. 12 come da procura in atti RICORRENTE contro
rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Risulta che il ricorrente, in data 12.01.2024, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo “In via preliminare: disporre la sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato, ricorrendo gravi e fondati motivi e, per l'effetto, ordinare alla Questura di Roma il rilascio di un permesso di soggiorno valido sino all'esito del presente giudizio. • Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato per violazione di legge, avendo la Questura omesso di notificare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis, Legge n. 241/1990, comunicazione necessaria nei procedimenti ad istanza di parte, in quanto finalizzata a garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, consentendo una corretta instaurazione del contraddittorio, così come ribadito da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.
• accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato per violazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1. del D. Lgs. 286/98 così come vigente al momento della domanda di protezione speciale inviata con p.e.c. ), non avendo la Commissione NumeroDi_1
Territoriale tenuto conto, prima di dare parere negativo per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, della situazione personale e lavorativa dell'interessato, nonché della situazione politica e sociale del Paese di provenienza e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine. Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale e ordinare alla Questura di Roma il rilascio del relativo titolo di soggiorno. Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.”.
Il , per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, si è Controparte_1 costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta in data 17 giugno 2025, chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In fatto Il Sig. cittadino gambiano, è giunto in Italia nel 2013, fuggendo dal Parte_1 suo Paese d'origine, e da allora non vi ha mai fatto ritorno. In Italia, il Sig. Pt_1
Essa ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dalla Questura di Roma il 10 ottobre 2016, con validità fino al 9 ottobre 2018. Alla scadenza, egli ha richiesto la conversione di tale permesso in un permesso per motivi di lavoro, ma ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna notizia sull'istanza e di non essere riuscito ad accedere agli uffici della Questura per ottenere informazioni. Il 2 luglio 2021, tramite l'Avv. Armando Maria De Nicola, il Sig. Essa ha Pt_1 inoltrato via PEC alla Questura di Roma un'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. 286/1998 (come modificato dal D.L. 130/2020), allegando documentazione attestante il suo percorso lavorativo. Poiché l'istanza è rimasta inevasa, è stata nuovamente inoltrata il 19 luglio 2021. Non avendo ricevuto riscontro, il 27 luglio 2021 è stata inviata una diffida formale alla Questura, intimando di ricevere l'istanza e di fissare un appuntamento entro sette giorni, con avvertimento di ricorso all'Autorità Giudiziaria in caso di inadempienza. In risposta a tale diffida, il 29 luglio 2021, la Questura di Roma ha invitato il Sig. a presentarsi presso lo sportello A dell'Ufficio Immigrazione, in Via Parte_1
Patini, dal lunedì al giovedì alle ore 08:00, per l'istruzione della pratica e il fotosegnalamento. Il Sig. Essa si è presentato l'11 agosto 2021 con la Pt_1 documentazione a supporto, ma gli è stato fornito un biglietto con l'indirizzo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma (Sezione I) per formalizzare la sua istanza. Il 24 agosto 2021, recatosi presso la Commissione Territoriale “SS. Apostoli”, gli è stato consegnato un "numero verde" per informazioni. Il 13 settembre 2021, il ricorrente è tornato in Questura e gli è stato comunicato oralmente che la sua precedente pratica di rinnovo del permesso umanitario risultava ancora aperta e che era necessario richiedere un appuntamento tramite un legale. Di conseguenza, il 16 settembre 2021, il suo difensore ha inviato un'ulteriore PEC, richiedendo con urgenza un appuntamento e contestando la condotta omissiva che stava causando gravi pregiudizi al ricorrente. Successivamente, il 22 settembre 2021, il Sig. ha ricevuto un biglietto di convocazione per il 6 ottobre Pt_1
2021, data in cui è stato rinviato al 1° dicembre 2021. In tale ultima occasione, ha ricevuto il "cedolino" e una nuova convocazione per il 15 luglio 2022, per la quale gli è stato consegnato un biglietto per il 31 dicembre 2022.
Pag. 2 di 8 Il 15 marzo 2023, la Commissione Territoriale di Roma ha espresso un parere negativo (Id. 65573) sull'istanza di protezione speciale. Tale parere ha rilevato la mancata sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 del D.L.vo 286/98 e successive modifiche. La Commissione ha basato il suo parere sulla seguente documentazione: copia del passaporto, contratto di locazione ad uso transitorio, iscrizione all'anagrafe, lettera di assunzione (dal 22 settembre 2021 al 15 ottobre 2021) e busta paga di settembre 2021.
In particolare, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma ha ritenuto
- - non sussistenti fondati motivi per ritenere che il ricorrente potesse essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche ovvero potesse essere rinviato verso altro Stato nel quale non venga protetto dalla persecuzione ex art. 19, comma 1, D.lgs. 286/1998;
- - non sussistenti fondati motivi per ritenere che il ricorrente potesse essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, D.lgs. 286/1998;
- - non sussistenti fondati motivi per ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale potesse comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto dall'art. 19, comma 1.1. terzo e quarto periodo, D.lgs. 286/1998 e dall'art. 8 CEDU.
- Il provvedimento di rigetto risulta essere stato notificato in favore del ricorrente in data 06.02.2024. Il provvedimento di rigetto risulta essere stato notificato in favore del ricorrente in data 14.12.2023.
A seguito di tale parere, la Questura di Roma, il 5 giugno 2023, ha emesso il decreto di rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Questo provvedimento è stato notificato al ricorrente il 14 dicembre 2023. Nel decreto di rifiuto, la Questura ha espressamente indicato di aver omesso la comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche se l'interessato avesse partecipato al procedimento.
Conseguentemente, il ricorrente in data 12.01.2024, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art 10 bis, L. n. 241/1990. Inoltre, la difesa del ricorrente ha dedotto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale e dei presupposti di cui all'art. 19, co. 1 e co.
1.1 del D. Lgs. 286/98 alla luce del consolidato radicamento del ricorrente sul territorio nazionale sia dal punto di vista sociale che lavorativo. Infine, la difesa del ricorrente ha posto in evidenza la grave situazione di instabilità politica e umanitaria presente in Gambia, paese di origine del ricorrente.
Pag. 3 di 8 Unitamente al ricorso, sono stati allegati i seguenti documenti: copia procura alle liti;
copia provvedimento di rigetto emesso dalla Questura di Roma in data 05.06.2023 con relata di notifica del 14.12.2023; copia parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in data 15.03.2023; copia pec del 02.07.2021 avente ad oggetto inoltro istanza di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale;
copia pec del 19.07.2021 avente ad oggetto inoltro istanza di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale;
copia pec del 27.07.2021 avente ad oggetto inoltro istanza di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale;
copia pec di risposta della Questura di Roma del 29.07.2021; pec del 16.09.2021 trasmessa dal difensore del ricorrente alla Questura di Roma;
copia busta paga relativa alla mensilità di ottobre 2019 da cui si evince assunzione del ricorrente alle dipendenze della Eurofondazioni s.r.l., con mansione di operaio;
copia contratto a tempo determinato, alle dipendenze della con mansione di fabbro ferraio, Controparte_2 con decorrenza dal 30.10.2020 sino al 31.12.2020; copia proroga del predetto contratto sino al 28.02.2021; copia comunicazione obbligatoria Unificato Unilav da cui si evince la proroga del predetto contratto di lavoro sino al 31.03.2021 con annesse buste paga relative alle mensilità di ottobre 2020, novembre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021, febbraio 2021; copia certificazione Unica 2021; copia lettera di assunzione con contratto a tempo determinato, alle dipendenze della
, con mansione di manovale edile, con Controparte_3 decorrenza dal 22.09.2021 sino al 15.10.2021; copia documento attestante la trasformazione del predetto contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, a decorrere dal 01.06.2022; copia comunicazione obbligatoria Unificato Unilav da cui si evince l'interruzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della
[...]
a decorrere dal 19.10.2023; copia promessa di Controparte_3 assunzione del 11.01.2024 da parte del legale rappresentante della società
[...] una volta ottenuto il permesso di soggiorno;
copia attestazione di CP_4 frequenza e di superamento del corso di Lingua, Cultura e Civiltà italiana di livello A2, relativamente all'anno scolastico 2014-2015, rilasciato dal Centro Provinciale Istruzione per Adulti CPIA4 – MIUR Ufficio scolastico regionale per il Lazio;
copia buste paga relative alle mensilità di settembre 2021, ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022, marzo 2022, aprile 2022, maggio
2022, luglio 2022, agosto 2022, settembre 2022, ottobre 2022, dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023, ottobre 2023; copia certificazione Unica
2023; copia certificato di residenza;
copia istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Con note del 26.01.2024 la difesa del ricorrente ha provveduto al deposito della delibera COA di ammissione al gratuito patrocinio. Nelle note di trattazione scritta del 18 giugno 2025, viene ripercorsa la situazione di
Essa e si ribadisce quanto già esposto nel ricorso. Alla nota sono stati Pt_1 allegati il contratto di lavoro (all. 18) e le buste paga (all. 19).
Pag. 4 di 8 In diritto deve essere riconosciuta la protezione speciale. Risulta che la domanda è stata presentata in data 01.12.2021, vale a dire prima del 6 maggio 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e EL c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_5 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; LE c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e Satamedia Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Pag. 5 di 8 Essa ha intrapreso un percorso di integrazione straordinariamente profondo Pt_1
e consolidato in Italia, un Paese che ha scelto come sua dimora permanente fin dal 2013, e da cui non ha mai fatto ritorno nel suo Paese d'origine, il Gambia. Questa scelta è stata accompagnata da una completa e totale interruzione dei contatti con familiari e amici rimasti in Gambia, evidenziando una piena immersione e un radicamento irrevocabile nel tessuto sociale italiano. La sua integrazione si manifesta con chiarezza su molteplici profili. Dal punto di vista culturale, Essa parla l'italiano in modo perfetto, il che non è solo un Pt_1 segno di adattamento linguistico, ma anche un indicatore fondamentale della sua capacità di comunicare e interagire pienamente nella società italiana. Inoltre, ha frequentato il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) per l'acquisizione delle competenze necessarie per la cittadinanza, dimostrando un impegno attivo nel processo di integrazione civica e legale. Il fatto che non abbia più contatti con il suo Paese d'origine e che non vi abbia fatto ritorno dal suo arrivo in Italia nel 2013, quando era ancora minorenne, rafforza ulteriormente il suo distacco dal contesto di provenienza e la sua piena adesione alla nuova realtà italiana. Sul piano abitativo, Essa ha stabilito una situazione stabile e dignitosa, con Pt_1 residenza regolare a Roma, in Via Gorlago, 65. Questa condizione di stabilità abitativa è un pilastro fondamentale della sua integrazione, fornendogli una base sicura e radicata nella capitale italiana. L'integrazione socio-economica di Essa è particolarmente evidente nel Pt_1 suo percorso lavorativo, che testimonia una costante autosufficienza e un impegno duraturo. Ha iniziato a lavorare regolarmente fin dal 2017, collaborando a giugno di quell'anno con la ditta tipografica "De Mensura" srl a Roma. Successivamente, nell'ottobre 2018, ha sottoscritto un contratto di lavoro con Controparte_2 prorogato fino a febbraio 2021. Nel frattempo, nell'ottobre 2019, ha svolto mansioni di operaio presso "Eurofondazioni srl". Un passo significativo nella sua carriera è stato l'impiego presso
[...]
(successivamente rinominata , dove ha Controparte_6 Controparte_7 iniziato a lavorare il 3 novembre 2021 con un contratto a tempo determinato. Il suo impegno e la sua affidabilità sono stati riconosciuti, tanto che il contratto è stato convertito a tempo indeterminato a partire dal 1° giugno 2022. Durante questo periodo, Essa ha ricoperto la mansione di manovale edile, percependo un Pt_1 reddito annuo lordo di 20.490 Euro. Sebbene questo rapporto di lavoro fosse cessato il 19 ottobre 2023 a causa della mancanza di un valido titolo di soggiorno, ritenuto erroneamente in rinnovo, la stessa azienda aveva prontamente dichiarato la sua disponibilità a riassumerlo non appena avesse regolarizzato la sua Pt_1 posizione. Ciò dimostra il valore e l'apprezzamento per il suo contributo lavorativo. Le sue buste paga del periodo precedente attestano un reddito costante, con importi netti mensili che per gennaio, febbraio e marzo 2023 erano rispettivamente di circa 1.637 Euro, 1.370 Euro e 1.380 Euro. Attualmente, Essa è impiegato come addetto ai servizi di vigilanza privata Pt_1 presso . Ha stipulato un contratto a tempo determinato con inizio il 5 CP_8
Pag. 6 di 8 aprile 2024, inizialmente con scadenza al 31 dicembre 2024, e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2025. Questo impiego a tempo parziale orizzontale, con 25 ore settimanali, gli garantisce una Retribuzione/Compenso lordo annuo di 9.224 Euro. Le recenti buste paga per gennaio, febbraio e marzo 2025 indicano importi netti mensili rispettivamente di circa 1.650 Euro, 1.582 Euro e 1.616 Euro, permettendogli di mantenere un buon tenore di vita in Italia. Il suo reddito dichiarato per la richiesta di patrocinio a spese dello Stato, presentata l'11 gennaio 2024, ammontava a 6.742,00 Euro. Questi dati finanziari e la continuità lavorativa confermano il suo solido inserimento economico e la sua capacità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. La combinazione di questi fattori – l'assoluta padronanza della lingua italiana, la stabilità abitativa, il lungo e continuo percorso lavorativo con autonomia economica, e l'assenza di legami e contatti con il Paese d'origine – delinea un quadro di integrazione completa e irreversibile in Italia. In caso di rimpatrio in Gambia, Pt_1
si troverebbe di fronte a sfide insormontabili, non solo le difficoltà tipiche di un
[...] nuovo radicamento territoriale in un contesto che gli è ormai estraneo, ma anche l'assenza di qualsiasi rete sociale e familiare di supporto. La sua condizione lo esporrebbe a un'estrema vulnerabilità, compromettendo la possibilità di esercitare i diritti fondamentali legati alle scelte di vita quotidiana e portando a un netto peggioramento della sua qualità di vita. Questa profonda integrazione in Italia lo rende un membro a pieno titolo della comunità, e un rimpatrio forzato rappresenterebbe un danno irreversibile alla sua vita privata e ai suoi diritti fondamentali. Alla luce di tutto quanto detto, il ricorrente appare aver ormai conquistato in Italia una propria stabilità di vita, grazie alla raggiunta sicurezza lavorativa, economica ed alloggiativa. D'altra parte, è innegabile che l'Italia – e, in particolare, la provincia di Roma, dove egli è solito risiedere e lavorare (cfr. certificato di residenza) – costituisca da moltissimi anni il centro esclusivo della totalità delle occupazioni, degli interessi, essendovisi egli definitivamente stabilito da lunghissimo tempo e avendovi costruito la sua intera esistenza da adulto, con la prospettiva di migliorare ulteriormente la propria situazione. Deve in definitiva ritenersi che un allontanamento comporterebbe una grave violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata del ricorrente, tutelata dal nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, quale definito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel significato di nuova identità e stabilità (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Per_10
Gambia – Paese che egli ha abbandonato da ormai più di tredici anni e dove non conserva alcun mezzo di sussistenza – lederebbe profondamente la vita privata del ricorrente, sradicandolo dal luogo che è da lungo tempo diventato l'unica sede della sua esistenza. Al contrario, la permanenza in Italia lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, consentendogli di continuare a soddisfare le proprie esigenze e di perfezionare il felice percorso di
Pag. 7 di 8 emancipazione e radicamento qui intrapreso, già dotato di ottime prospettive. Peraltro, sebbene attualmente il ricorrente non sia in grado di dimostrare lo svolgimento di un lavoro regolare stante la mancanza di documenti, tenuto conto del lunghissimo e consolidato percorso di integrazione socio – lavorativo intrapreso dallo stesso in Italia, preme evidenziare come non sia possibile sostenere che dall'attuale mancato impiego lavorativo con un contratto regolare derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata, né l'irregolarità del lavoro appare direttamente imputabile al medesimo, posto che verosimilmente la stessa deriva verosimilmente da condizioni di sfruttamento in ragione del difficile contesto socio-economico, vieppiù se in carenza di un regolare permesso di soggiorno. In conclusione, l'inserimento lavorativo, pur rappresentando un chiaro indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce dunque elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come nel caso di specie, il radicamento da lungo tempo della vita privata del ricorrente sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene lo stesso sia momentaneamente disoccupato o non sia comunque in grado di provare lo svolgimento di lavoro con un regolare contratto.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 2296/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di nato in [...] il [...] (CF Parte_1
), alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti C.F._1 al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 30/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Massimo Marasca Dott. Francesco Crisafulli
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