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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 26/02/2026, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 824/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4429/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077128817000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1., in persona del legale rappresentante dott.ssa Nominativo_1, ha presentato ricorso, notificato in data 24 ottobre 2025, avverso la cartella, notificata in data 27 agosto 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano, per il tramite di Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha iscritto a ruolo la somma complessiva di & 150.479,41, dovuta a titolo IRES per l'anno 2021, a seguito del controllo, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73, del Mod. UNICO/2022.
La ricorrente eccepisce che le somme il cui pagamento viene richiesto con la cartella di pagamento opposta sarebbero già state oggetto di regolarizzazione e che, pertanto, non sussisterebbe alcun debito residuo. In tale prospettiva esamina le singole pretese fatte valere dall'Ufficio.
Chiede, pertanto, di ritenere e di dichiarare illegittima e/o nulla e/o di annullare con ogni utile statuizione la cartella di pagamento n. 068 2025 00771288 17 000 notificata a mezzo Pec in data 27 agosto 2025 dell'importo di complessivi € 150.479,41 per insussistenza del debito;
per l'effetto, di dichiarare non dovuto l'importo intimato;
col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata in via telematica, nel confermare, sia pure parzialmente, la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive della ricorrente.
In particolare, l'Ufficio afferma di aver provveduto all'accoglimento dell'istanza di autotutela avente ad oggetto i crediti d'imposta indebitamente compensati, di aver disposto lo sgravio delle relative somme iscritte a ruolo e di aver rideterminato in € 12.089,34 la pretesa erariale dovuta dalla società contribuente. E, infatti, l'Ufficio richiama quanto previsto dell'art. 13, comma 1 ter, del D.Lgs. 472/97, il quale dispone che la ricezione della comunicazione d'irregolarità ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 costituirebbe una causa ostativa all'applicazione del ravvedimento operoso la cui istanza è stata presentata dalla contribuente.
Chiede, pertanto, di dichiarare la parziale estinzione del giudizio per cessata materia in relazione alle somme oggetto di sgravio da parte dell'Ufficio; di confermare la restante pretesa erariale con rigetto del ricorso e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con controdeduzioni in data 12 novembre
2025, la quale chiede di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva in favore dell'Ente impositore/
Agenzia delle Entrate;
in via principale, di dichiarare il corretto operato dell'Agente della Riscossione e di rigettare il ricorso in ogni sua parte nei propri confronti, con vittoria di spese.
In data 8 gennaio 2026, la ricorrente deposita il secondo provvedimento di sgravio parziale (n.
2025S0680077) del 23 dicembre 2025 che, rispetto alla cartella oggetto del presente giudizio, ha lasciato iscritto il solo importo di € 2.795,09, somma che la contribuente ha provveduto a pagare in data 5 gennaio
2026.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 è presente per la ricorrente l'avv. Nominativo_2 , in collegamento da remoto, la quale dà atto del secondo sgravio e del pagamento eseguito da parte della contribuente.
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, preso atto dei due provvedimenti di sgravio effettuati dall'Ufficio, rispettivamente in data 12 dicembre 2025 e in data 23 dicembre 2025, e del pagamento della rimanente somma da parte della contribuente, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che gli sgravi sono avvenuti dopo la presentazione del ricorso e che, nonostante detti sgravi, la ricorrente è risultata debitrice di una sia pur minima somma ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 13 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
SA De RO EO OI
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4429/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077128817000 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1., in persona del legale rappresentante dott.ssa Nominativo_1, ha presentato ricorso, notificato in data 24 ottobre 2025, avverso la cartella, notificata in data 27 agosto 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano, per il tramite di Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha iscritto a ruolo la somma complessiva di & 150.479,41, dovuta a titolo IRES per l'anno 2021, a seguito del controllo, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73, del Mod. UNICO/2022.
La ricorrente eccepisce che le somme il cui pagamento viene richiesto con la cartella di pagamento opposta sarebbero già state oggetto di regolarizzazione e che, pertanto, non sussisterebbe alcun debito residuo. In tale prospettiva esamina le singole pretese fatte valere dall'Ufficio.
Chiede, pertanto, di ritenere e di dichiarare illegittima e/o nulla e/o di annullare con ogni utile statuizione la cartella di pagamento n. 068 2025 00771288 17 000 notificata a mezzo Pec in data 27 agosto 2025 dell'importo di complessivi € 150.479,41 per insussistenza del debito;
per l'effetto, di dichiarare non dovuto l'importo intimato;
col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata in via telematica, nel confermare, sia pure parzialmente, la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive della ricorrente.
In particolare, l'Ufficio afferma di aver provveduto all'accoglimento dell'istanza di autotutela avente ad oggetto i crediti d'imposta indebitamente compensati, di aver disposto lo sgravio delle relative somme iscritte a ruolo e di aver rideterminato in € 12.089,34 la pretesa erariale dovuta dalla società contribuente. E, infatti, l'Ufficio richiama quanto previsto dell'art. 13, comma 1 ter, del D.Lgs. 472/97, il quale dispone che la ricezione della comunicazione d'irregolarità ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 costituirebbe una causa ostativa all'applicazione del ravvedimento operoso la cui istanza è stata presentata dalla contribuente.
Chiede, pertanto, di dichiarare la parziale estinzione del giudizio per cessata materia in relazione alle somme oggetto di sgravio da parte dell'Ufficio; di confermare la restante pretesa erariale con rigetto del ricorso e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con controdeduzioni in data 12 novembre
2025, la quale chiede di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva in favore dell'Ente impositore/
Agenzia delle Entrate;
in via principale, di dichiarare il corretto operato dell'Agente della Riscossione e di rigettare il ricorso in ogni sua parte nei propri confronti, con vittoria di spese.
In data 8 gennaio 2026, la ricorrente deposita il secondo provvedimento di sgravio parziale (n.
2025S0680077) del 23 dicembre 2025 che, rispetto alla cartella oggetto del presente giudizio, ha lasciato iscritto il solo importo di € 2.795,09, somma che la contribuente ha provveduto a pagare in data 5 gennaio
2026.
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026 è presente per la ricorrente l'avv. Nominativo_2 , in collegamento da remoto, la quale dà atto del secondo sgravio e del pagamento eseguito da parte della contribuente.
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, preso atto dei due provvedimenti di sgravio effettuati dall'Ufficio, rispettivamente in data 12 dicembre 2025 e in data 23 dicembre 2025, e del pagamento della rimanente somma da parte della contribuente, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che gli sgravi sono avvenuti dopo la presentazione del ricorso e che, nonostante detti sgravi, la ricorrente è risultata debitrice di una sia pur minima somma ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 13 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
SA De RO EO OI