Art. 1.
Alla legge 28 marzo 1968, n. 397 , sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.
Alla legge 28 marzo 1968, n. 397 , sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.